Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Articolo 60 Norme sull′assetto idrogeologico

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Le norme che seguono si riferiscono al Piano per l′assetto idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Costa, quale piano stralcio del piano di bacino ai sensi dell′articolo 17, comma 6-ter, della Legge 18 maggio 1989 n.183, approvato con D.C.R. 25 gennaio 2005 n.13.
Poiché il PAI ha valore di piano territoriale di settore e deve integrare il RU, costituendo atto di pianificazione ai sensi dell′articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994 n.109, nei paragrafi che seguono si richiamano le norme del PAI stesso riguardanti il territorio comunale.

1. PERICOLOSITA′ IDRAULICA

1.1. Nel territorio comunale s′individuano le aree di pericolosità idraulica di cui all′articolo 4 delle norme del PAI, distinte tra P.I.M.E. (aree con pericolosità idraulica molto elevata) e P.I.E. (aree con pericolosità idraulica elevata), secondo le perimetrazioni riportate nella Tavola n.16 del RU, estratte dalla carta di tutela del territorio tavola n.28 del PAI.

1.2. Nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.M.E.) vigono le prescrizioni e le indicazioni riportate all′articolo 5 delle norme del PAI, che si richiamano integralmente.
In queste aree il PS e il RU non prevedono nuovi insediamenti e z.t.o. per nuove edificazioni. Non vi insistono edifici ed è comunque vietato realizzare nuovi edifici e manufatti di qualsiasi natura anche a carattere precario.

1.3. Nelle aree a pericolosità idraulica elevata (P.I.E.) vigono le prescrizioni e le indicazioni riportate all′articolo 6 delle norme del PAI, che si richiamano integralmente.
In queste aree il PS e il RU non prevedono nuovi insediamenti e z.t.o. per nuove edificazioni. Non vi insistono edifici ed è comunque vietato realizzare nuovi edifici e manufatti di qualsiasi natura anche a carattere precario.

1.4. Riguardo alle aree a rischio di cui all′articolo 7 delle norme, le aree perimetrale P.I.M.E. e P.I.E. sono da considerarsi rispettivamente a rischio idraulico molto elevato ed elevato.

1.5. Nelle aree non perimetrale, al di fuori di quelle di cui ai punti 1.2 e 1.3., vigono le prescrizioni e le indicazioni riportate all′articolo 8 delle norme del PAI, che si richiamano integralmente ove applicabili.

1.6. Nell′area strategica per interventi di prevenzione (A.S.I.P.) del torrente Massera, individuata secondo le perimetrazioni riportata nella Tavola n.16 del RU, estratta dalla carta di tutela del territorio tavola n.28 del PAI, il PS e il RU non prevede nuovi insediamenti e z.t.o. per nuove edificazioni. Non vi insistono edifici ed è comunque vietato realizzare nuovi edifici e manufatti di qualsiasi natura anche a carattere precario. Sono ammessi solo gli interventi di cui all′articolo 10, comma 2, delle norme del PAI.

2. PERICOLOSITA′ GEOMORFOLOGICA

2.1. Il PAI non individua per il territorio comunale aree a pericolosità geomorfologia di cui agli articoli 12, 13, 14, delle norme.

2.2. Nelle aree non perimetrale, al di fuori di quelle di cui agli articoli 13 e 14 delle norme del PAI, vigono le prescrizioni e le indicazioni riportate al successivo articolo 16, che si richiamano integralmente ove applicabili.

3. AREE DI PARTICOLARE ATTENZIONE PER LA PREVENZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI

In queste aree perimetrate, riguardo al territorio comunale, nelle carte di tutela del territorio tavole n.22 e n.28 del PAI, dovranno essere incentivati gli interventi di seguito riportati e, ove possibile, resi obbligatori in sede di elaborazione progettuale per gli interventi urbanistico-edilizi.
Nelle z.t.o. E1, E2, E3, e comunque in tutte le aree caratterizzate da attività agricola, si dovrà:

  1. a) mantenere e ripristinare le opere di sistemazione idraulico agraria di presidio, tipiche degli assetti agricoli storici, quali: muretti, terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazione delle acque selvagge, drenaggi, ecc.;
  2. b) effettuare lavorazioni di aratura dei terreni lungo le curve di livello (giropoggio);
  3. c) mantenere siepi, alberi e zone inerite ai limiti del coltivo;
  4. d) inerbire vigneti e oliveti e, permanentemente evitando il pascolo, le zone limitrofe alle aree calanchive;
  5. e) mantenere una giusta densità di bestiame per unità di superficie, comunque non superiore a capi n.3/Ha;
  6. f) realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque superficiali (fossi livellari, di guardia, di valle, collettori);
  7. g) per le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali, mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo dal ciglio superiore della scarpata a monte e dal ciglio inferiore della scarpata a valle;
  8. h) mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo in adiacenza della rete di regimazione delle acque;
  9. i) mantenere in modo adeguato la viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere, con dotazione di cunette, taglia-acque ed altre opere simili al fine di evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali.

Nelle aree boscate, si dovrà:

  1. a) conservare, mantenere, adeguare, le superfici in funzione della regimazione delle acque superficiali e al potenziamento delle stesse;
  2. b) salvaguardare gli impianti boschivi e arbustivi di pregio;
  3. c) favorire la rinaturalizzazione delle aree incolte e abbandonate alle pratiche agricole;
  4. d) mantenere e ripristinare le opere di sistemazione idraulico forestale, quali: muretti, terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazione delle acque selvagge, drenaggi, ecc.;
  5. j) mantenere in modo adeguato la viabilità carrabile, i sentieri, le mulattiere, con dotazione di cunette, taglia-acque ed altre opere simili al fine di evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali.

4. AREE DI PARTICOLARE ATTENZIONE PER LA PREVENZIONE DA ALLAGAMENTI

In queste aree perimetrate, riguardo al territorio comunale, nelle carte di tutela del territorio tavole n.22 e n.28 del PAI, vigono le seguenti prescrizioni:

  1. a) nelle z.t.o. E1, E2, E3, la rete di drenaggio delle acque piovane dovrà garantire una volumetria di accumulo non inferiore a mc.200 per Ha;
  2. b) sono vietati la copertura e il tombamento dei corsi d′acqua ricompresi nel reticolo di cui alla Tavola n.16 del RU, e comunque anche in caso di attraversamento non potrà essere ridotta la sezione idraulica di sicurezza relativa alla portata con tempo di ritorno di 200 anni;
  3. c) le reti fognarie delle acque bianche dovranno prevedere, riguardo alle nuove urbanizzazioni delle z.t.o. C, D5, D6, D7, adeguati volumi d′invaso al fine di garantire opportune condizioni di sicurezza, in relazione alla natura della previsione urbanistica ed al contesto ambientale, tenuto conto della necessità di mitigare gli effetti prodotti da eventi pluviometrici critici con tempo di ritorno di 200 anni;
  4. d) dove possibile, senza che si determinino possibili danni dovuti al ristagno, il convogliamento delle acque piovane nelle reti fognarie o nei corsi d′acqua ricompresi nel reticolo di cui alla Tavola n.16 del RU dovrà essere evitato.
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Ultima modifica 24.03.2022 - 10:03