Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Articolo 58 Tutela delle acque e difesa dai fenomeni alluvionali

1. CORSI D′ACQUA OGGETTO DI PRESCRIZIONI E VINCOLI

1.1. I corsi d′acqua di cui all′elenco redatto sulla base dell′allegato A della D.C.R. n.230/1994, facente parte del quadro conoscitivo del P.I.T. così come risulta dall′articolo 65, comma 2, punto b), sono i seguenti:

  • -Botro “Fossa detta di Baccia” Codice LI336 – Solo ambito A;
  • Botro “Venante o Lodano” Codice LI501 – Ambiti A e B;
  • Torrente “Massera” Codice LI2699 – Ambiti A e B.

1.2. I corsi d′acqua di cui agli allegati 4 e 5 del P.I.T., illustrati e definiti meglio nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale nella carta dei vincoli e dei rischi idraulici ed idrogeologici, sono i seguenti:

  • Botro “Fossa detta di Baccia” Codice LI336 – Solo ambito A;
  • Botro “Venante o Lodano” Codice LI501 – Ambiti A e B;
  • Torrente “Sterza” Codice LI2871 – Ambiti A e B;
  • Torrente “Massera” Codice LI2699 – Ambiti A e B.

1.3. I corsi d′acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. n.1775/1933, illustrati e definiti meglio nel quadro conoscitivo del PS nella carta del vincolo paesaggistico, e nella Tavola n.7 del RU, sono i seguenti, relativamente ai tratti riportati nelle carte stesse:

  • Torrente “Sterza” Codice 170;
  • Fosso “dell′Agrifoglio” Codice 196;
  • Fosso “Cornazzana” Codice 213;
  • Fosso “del Corsoio” Codice 212;
  • Fosso “di Campo al Signore” Codice 212;
  • Fosso “dei Redimesi” Codice 212;
  • Torrente “Lodano” Codice 212;
  • Torrente “Massera” Codice 207;
  • Fosso “dei Lavacchioni” Codice 210;
  • Fosso “del Felciaione” Codice 210.

1.4. I corsi d′acqua definiti pubblici dalla Legge n.36/1994 e dal suo regolamento di attuazione D.P.R. n.238/1999 sono tutti quelli di cui al reticolo idrografico desunto dal Sistema Informatico Territoriale della Regione Toscana, individuati e definiti nel quadro conoscitivo del PS nella carta delle acque, idrografia, acquedotti, e nella Tavola n.16 del RU.

2. AMBITO “A1” DEI CORSI D′ACQUA DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO 1.1

2.1. L′ambito A1, definito “di assoluta protezione del corso d′acqua”, corrisponde agli alvei, alle golene, agli argini, nonché alle aree comprese nelle due fasce della larghezza di m.10 adiacenti ai corsi d′acqua, misurate a partire dal piede esterno dell′argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda.

2.2 . Tale ambito riguarda tutti i corsi d′acqua di cui al precedente paragrafo 1.1.

3. AMBITO “A2” DEI CORSI D′ACQUA DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO 1.2

3.1. L′ambito A2, definito “di tutela del corso d′acqua e di possibile inondazione”, è riferito ai corsi d′acqua che hanno tratti significativi ai fini idraulici, larghezza superiore a m.10, misurata fra i piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti, fra i cigli di sponda.
Corrisponde alle due fasce immediatamente esterne all′ambito A1 che hanno larghezza pari alla larghezza del corso d′acqua definita come sopra, per un massimo di m.100.

3.2 . Tale ambito riguarda i corsi d′acqua di cui al precedente paragrafo 1.2.

4. AMBITO “B” DEI CORSI D′ACQUA DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO 1.2

4.1. L′ambito “B” comprende le aree potenzialmente inondabili in prossimità dei corsi d′acqua, soggette ad eventuali interventi di regimazione idraulica tesi alla messa in sicurezza degli insediamenti esistenti.

4.2 . Tale ambito corrisponde alle aree a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a due metri sopra il piede esterno d′argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. Il limite esterno di tale ambito è determinato dai punti di incontro delle perpendicolari all′asse del corso d′acqua con il terreno alla quota altimetrica come sopra individuata e non potrà comunque superare la distanza di m. 300 dal piede esterno dell′argine o dal ciglio di sponda.

4.3 . Tale ambito riguarda i corsi d′acqua di cui al precedente paragrafo 1.2.

4.4. Le aree appartenenti a questo ambito sono perimetrale nella carta della pericolosità idraulica facente parte delle indagini geologico-tecniche di supporto al PS indicata come Tavola n.7.

5. INTERVENTI NEGLI AMBITI “A” E “B” DEI CORSI D′ACQUA

5.1. Negli ambiti A1, A2, B, così come definiti dai precedenti paragrafi 2, 3, 4, il PS e il RU non prevedono nuovi insediamenti e z.t.o. per nuove edificazioni.
In questi ambiti, ricadenti nelle z.t.o. E1, E2, E3, è vietato realizzare nuovi edifici e nuovi manufatti anche se precari.

5.2. Sono comunque consentite le costruzioni di manufatti e le trasformazioni morfologiche di carattere idraulico, le opere idrauliche necessarie per la riduzione del rischio idraulico, le opere di attraversamento del corso d′acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d′acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell′intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell′accessibilità al corso d′acqua stesso.

6. INTERVENTI SUI CORSI D′ACQUA DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO 1.3

6.1. Le aree adiacenti i corsi d′acqua di cui al precedente paragrafo 1.3 per una fascia di m.150 ciascuna dalle sponde o dai piedi degli argini, sono sottoposte a tutela del vincolo paesaggistico ai sensi dell′articolo 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs 22/01/2004 n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio.

6.2 . In queste aree tutelate è vietato eseguire qualsiasi intervento se non dopo avere ottenuto l′autorizzazione comunale prevista dagli articoli 146, 147 e 159 del D.Lgs n.42/2004 citato, fatta eccezione per quelli elencati all′articolo 149 che possono essere eseguiti senza.

7. INTERVENTI SUI CORSI D′ACQUA DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO 1.4

7.1 Su tutti i corsi d′acqua definiti pubblici di cui al precedente paragrafo 1.4, nei loro alvei, sponde e difese, sono sempre vietati in modo assoluto i seguenti interventi, ai sensi dell′articolo 96 del R.D. 25/07/1904 n.523:

  1. a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l′esercizio della pesca, quando possano alterare il corso naturale delle acque;
  2. b) eseguire piantagioni che si inoltrino verso il corso a ridurne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
  3. c) eseguire lavori di sradicamento o di abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per gli altri corsi la stessa proibizione è limitata ai ceppi aderenti alle sponde;
  4. d) eseguire piantagioni sulle alluvioni delle sponde dei torrenti e loro isole;
  5. e) eseguire piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i torrenti;
  6. f) eseguire piantagioni di alberi e siepi, realizzare fabbriche, eseguire scavi e movimenti di terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di metri quattro per le piantagioni e il movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
  7. g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all′uso, a cui sono destinati gli argini;
  8. h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
  9. i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine e loro accessori;
  10. j) l′apertura di cavi, fontanili e simili a distanza minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall′Autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque.

8. RIDUZIONE DELL′IMPERMEABILIZZAZIONE SUPERFICIALE

8.1. In tutto il territorio comunale i progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità, dei rilevati dovranno essere tesi ad evitare la ulteriore impermeabilizzazione superficiale rispettando le seguenti prescrizioni:

  1. a) la realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie coperta di zona. Per superficie permeabile di pertinenza di un edificio si intende la superficie non impegnata da costruzioni che comunque consenta l′assorbimento anche parziale delle acque meteoriche;
  2. b) i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l′infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico - ambientale;
  3. c) il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d′acqua deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno.

9. PERICOLOSITA′ IDRAULICA

9.1. Per l′intero territorio comunale sono state definite quattro classi di pericolosità in funzione del rischio idraulico, determinate in specifiche aree e riportate nella Tavola 7 – Carta della pericolosità idraulica delle indagini geologico-tecniche di supporto al PS, quali:

  1. 1. irrilevante;
  2. 2. bassa;
  3. 3. media;
  4. 4. elevata.

10. CLASSE 1 – PERICOLOSITA′ IDRAULICA IRRILEVANTE

10.1. Nelle aree ricadenti nella classe 1 non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico.

10.2. Il progetto per la realizzazione delle opere in queste aree dovrà comprendere una verifica sul dimensionamento delle opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque in rapporto alla superficie di raccolta delle acque (tetti, piazzali, e quant′altro impermeabilizzato) alla pioggia critica oraria, rilevata dai pluviometri di competenza dell′area, con tempo di ritorno trentennale ed agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione da eseguire dall′area di intervento fino al corpo idrico recettore.

11. CLASSE 2 – PERICOLOSITA′ IDRAULICA BASSA

11.1. Nelle aree ricadenti nella classe 2 gli interventi non dovranno modificare le condizioni di alto morfologico, la funzionalità delle opere idrauliche eventualmente esistenti, le sezioni dei corsi d′acqua.

11.2. Il progetto per la realizzazione delle opere in queste aree dovrà comprendere una verifica sul dimensionamento delle opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque in rapporto alla superficie di raccolta delle acque (tetti, piazzali, e quant′altro impermeabilizzato) alla pioggia critica oraria, rilevata dai pluviometri di competenza dell′area, con tempo di ritorno trentennale ed agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione da eseguire dall′area di intervento fino al corpo idrico recettore.

12. CLASSE 3 – PERICOLOSITA′ IDRAULICA MEDIA

12.1. Nelle aree ricadenti in classe 3 il PS e il RU non prevedono nuovi insediamenti e z.t.o. per nuove edificazioni.
Nelle aree ricadenti nelle z.t.o. E1, E2, E3, è vietato realizzare nuovi edifici e manufatti di qualsiasi natura anche precari.

12.2 . Sono comunque consentite le costruzioni di manufatti e le trasformazioni morfologiche di carattere idraulico, le opere idrauliche necessarie per l′attenuazione o la riduzione del rischio idraulico, le opere di attraversamento del corso d′acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d′acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell′intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell′accessibilità al corso d′acqua stesso.

12.3. Il progetto per la realizzazione delle opere in queste aree dovrà comprendere una verifica sul dimensionamento delle opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque in rapporto alla superficie di raccolta delle acque (tetti, piazzali, e quant′altro impermeabilizzato) alla pioggia critica oraria, rilevata dai pluviometri di competenza dell′area, con tempo di ritorno trentennale ed agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione da eseguire dall′area di intervento fino al corpo idrico recettore.

13. CLASSE 4 – PERICOLOSITA′ IDRAULICA ELEVATA

13.1. Nelle aree ricadenti in classe 4 il PS e il RU non prevedono nuovi insediamenti e z.t.o. per nuove edificazioni.
Nelle aree ricadenti nelle z.t.o. E1, E2, E3, è vietato realizzare nuovi edifici e manufatti di qualsiasi natura anche precari.

13.2 . Sono comunque consentite le costruzioni di manufatti e le trasformazioni morfologiche di carattere idraulico, le opere idrauliche necessarie per l′attenuazione o la riduzione del rischio idraulico, le opere di attraversamento del corso d′acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d′acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell′intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell′accessibilità al corso d′acqua stesso.

13.3. Il progetto per la realizzazione delle opere in queste aree dovrà comprendere una verifica sul dimensionamento delle opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque in rapporto alla superficie di raccolta delle acque (tetti, piazzali, e quant′altro impermeabilizzato) alla pioggia critica oraria, rilevata dai pluviometri di competenza dell′area, con tempo di ritorno trentennale ed agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione da eseguire dall′area di intervento fino al corpo idrico recettore.

14. DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE PRESCRIZIONI

14.1. Non sono soggetti alle prescrizioni di cui ai paragrafi precedenti gli interventi e le opere relative agli atti di condono edilizio di cui al Capo IV della Legge n.47/1985 ed all′articolo 39 della Legge n.724/1994 e successive modificazioni.

14.2. I progetti che prevedono interventi edilizi a distanza inferiore a m. 110 dal piede esterno dall′argine o, ove mancante, dal ciglio di sponda dei corsi d′acqua di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2 devono contenere l′individuazione della larghezza del corso d′acqua per la migliore definizione degli ambiti “A1” e “A2” così come definiti ai precedenti paragrafi 2 e 3, da effettuare tramite rilievo topografico restituito in cartografia in scala 1/200.
Ove esistano difficoltà nell′individuazione del piede esterno dell′argine e del ciglio di sponda, va applicata l′ipotesi corrispondente alla maggior larghezza.

14.3. Gli attraversamenti da realizzarsi mediante ponti, tombini stradali, passi carrabili, non potranno comunque ridurre la sezione idraulica preesistente del corso d′acqua. Non rientrano tra le opere di attraversamento altri interventi che configurino la copertura del corso d′acqua.

14.4. Ai fini dell′applicazione delle presenti prescrizioni si precisa quanto segue:

  1. a) per nuova edificazione s′intende qualsiasi intervento edilizio che comporti la realizzazione di un nuovo volume o di un nuovo manufatto edilizio con l′esclusione della sopraelevazione, della demolizione e ricostruzione all′interno della superficie coperta preesistente, sempre che tale edificio preesistente sia in regola con la normativa edilizia;
  2. b) per manufatti di qualsiasi natura s′intendono tutte quelle opere che possono ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di esondazione, quali: recinzioni, depositi di qualsiasi natura, serre, tettoie, piattaforme o simili, con esclusione delle vasche per acquacoltura da realizzarsi senza sopraelevazioni rispetto al piano di campagna esistente;
  3. c) per trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private s′intendono esclusivamente quelle modifiche del territorio che costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione.

14.5. L′eventuale dimostrazione dell′assenza delle condizioni di rischio idraulico legate a fenomeni di esondazione o ristagno, intesa come limite di rischio accettabile senza interventi di adeguamento, deve essere costituita da uno dei seguenti elaborati:

  1. a) una o più sezioni trasversali al corso d′acqua che attraversino l′area di intervento, in scala 1/200 redatte dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato da cui risulti che la quota minima di altezza del piano di campagna esistente nella zona di intervento è superiore di almeno m. 2 rispetto alla quota del piede d′argine esterno più vicino o, in mancanza, del ciglio di sponda più vicino;
  2. b) relazione ideologico e idraulica redatta da tecnico abilitato che individui le caratteristiche del rischio e da cui risulti che l′area di intervento è comunque protetta da rischio di inondazione o ristagno;
  3. c) progetto degli interventi per la riduzione dello stato di rischio compatibile con il contesto territoriale da realizzarsi preliminarmente o contestualmente all′intervento.

14.6. La documentazione prevista dal presente punto è parte integrante della documentazione necessaria per il rilascio o l′emanazione degli atti su cui si applicano le prescrizioni e deve quindi essere presentata ed esaminata nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente per il rilascio e l′emanazione degli stessi atti. La verifica della dimostrazione dell′assenza delle condizioni di rischio o del progetto degli interventi necessari alla riduzione del rischio di cui ai precedenti punti deve essere effettuata dal Comune in sede di rilascio del permesso di costruire, o dal tecnico asseverante per la denuncia di inizio dell′attività.
Per gli interventi di particolare complessità il Comune richiederà la collaborazione dell′Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di Livorno.
Quando gli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico interessano opere idrauliche di competenza della Regione o dello Stato, dovrà essere richiesta preliminarmente all′Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di Livorno o al Provveditorato delle Opere Pubbliche, secondo le rispettive competenze, l′autorizzazione idraulica prevista dalla normativa vigente.

14.7 . Per quanto non espressamente descritto nelle presenti prescrizioni valgono le indicazioni riportate nella relazione delle indagini geologico - tecniche di supporto al PS.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:03