Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Articolo 54 Aree vincolate e di rispetto

Rientrano in queste aree tutti i terreni e gli immobili, anche se non riportati e definiti geograficamente nelle tavole cartografiche del RU, elencati di seguito.

  • 1) Aree sottoposte a vincolo idrogeologico, definite nella tavola n.6 del RU, distinte tra:
    • terreni delimitati ai sensi del R.D.L. n.3267/1923;
    • terreni coperti da bosco ai sensi dell′articolo 37, comma 1, della L.R. n.39/2000;

    In queste aree la nuova edificazione e gli interventi sull′edificato esistente, fatta eccezione per i casi esclusi per legge, sono condizionati alle preventive procedure di cui alla legge forestale della Toscana 21 marzo 2000 n.39 e successive modificazioni, e al suo Regolamento di attuazione.

  • 2) Aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell′articolo 142 del Codice del Paesaggio DLgs 22 gennaio 2004 n.42 modificato con DLgs 24 marzo 2006 n.157, definite nella tavola n.7 del RU, distinte tra:
    • fasce di rispetto di m.150 ciascuna dei corsi d′acqua iscritti negli elenchi (comma 1, lettera c);
    • territori coperti da boschi (comma 1, lettera g).

    In queste aree la nuova edificazione e gli interventi sull′edificato esistente, fatta eccezione per i casi esclusi per legge, sono vincolati all′ottenimento dell′autorizzazione prevista dall′articolo 146 del Codice sopra citato.

  • 3) Area di rispetto cimiteriale costituita da una fascia esterna intorno al perimetro del cimitero comunale di distanza pari a m.50, meglio precisata nella cartografia del quadro conoscitivo del Piano Strutturale - Carta dei vincoli di P.R.G. “non edificandi” e delle aree protette.
    In questa area é vietato procedere a qualsiasi nuova costruzione, anche a carattere provvisorio.
    Sono ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti, come classificati e definiti negli appositi elaborati del RU quali le tavole n.5 e 5/BIS, gli interventi riportati nella classe e nella zona di appartenenza limitandoli ai seguenti:
    lettere a), b), c), e), f), dell′articolo 14.
  • 4) Aree di rispetto stradale costituite da fasce di rispetto adiacenti le strade di uso pubblico provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, classificate C ed F secondo il vigente Codice della Strada, esterne al centro abitato, meglio precisate nella cartografia del quadro conoscitivo del Piano Strutturale - Carta delle strade, secondo le distanze definite dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. vigente.
    In queste aree é vietato procedere a qualsiasi nuova costruzione, anche a carattere provvisorio.
    Sono ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti, come classificati e definiti negli appositi elaborati del RU quali le tavole n.5 e 5/BIS, gli interventi riportati nella classe e nella zona di appartenenza, gli interventi riportati nella classe e nella zona di appartenenza limitandoli ai seguenti:
    lettere a), b), c), d), e), f), dell′articolo 14.
    L′eventuale addizione volumetrica permessa dovrà essere limitata a interventi di sopraelevazione o comunque di ampliamento orizzontale non verso la sede stradale.
  • 5) Beni di particolare interesse storico e artistico ex articolo 4 della Legge n.1089/1933. Rientra in questa categoria di vincolo solamente il complesso edilizio di proprietà comunale denominato “Palazzo Montalvo”, meglio individuato nella cartografia del quadro conoscitivo del Piano Strutturale - Carta dei vincoli di P.R.G. “non edificandi” e delle aree protette, e nelle tavole n.5 e 5/BIS del RU con la codifica F0193 – STO1, all′interno della z.t.o. A.
    Gli interventi edilizi ammessi su questo immobile sono già definiti al precedente articolo 18 per la classe di appartenenza, che tengano conto del suo particolare pregio storico ed artistico.
Ultima modifica 24.03.2022 - 10:03