Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Articolo 49 Regole per il verde

E′ fatto divieto in tutte le aree non boscate del territorio comunale abbattere alberi con circonferenza del fusto (misurata a m.1,30 di altezza dal colletto) superiore a m.0,50 senza l′autorizzazione del Comune e il parere preventivo del Corpo Forestale dello Stato.
Sono esclusi dalla norma di cui al precedente comma gli abbattimenti di alberi morti, gli alberi da frutto a tale scopo coltivati, gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da ragioni di sicurezza per la pubblica incolumità.
I progetti di riqualificazione del verde approvati dal Comune, che prevedono abbattimenti di alberi, dovranno produrre un miglioramento ambientale anche attraverso un incremento della superficie a verde e del patrimonio arboreo dell′area interessata.
Ai fini della realizzazione di nuove alberature stradali dovranno essere osservati i seguenti parametri, ai quali potranno essere apportate modifiche dai progetti soggetti all′autorizzazione comunale dietro motivata dimostrazione del miglioramento conseguente a tale modifica o dell′impossibilità di rispettare i parametri sotto elencati, in tutto o in parte:

  1. a) Distanze minime:
    1. m. 3 da condutture sotterranee di acqua e fognature;
    2. m. 4 da tubazioni del gas e cavi elettrici interrati;
    Nel caso di cavi elettrici e telefonici interni e protetti da tubazioni, non è necessaria distanza di rispetto. Nel caso di tubazioni poste a meno di un metro dal futuro asse di piantagione è consigliabile rinunciare all′impianto. Qualora si voglia comunque procedere è necessario spostare le tubazioni il più lontano possibile e collocare nel terreno dispositivi di protezione, come le apposite lastre di plastica che, grazie anche agli erbicidi con cui dovranno essere addizionate, siano in grado di deviare la crescita delle radici.
  2. b) Parametri indicativi per stabilire l′idoneità del luogo per accogliere un nuovo albero:
    1. larghezza di almeno m. 2 della piazzola di piantagione;
    2. distanza di almeno m. 2 del punto di piantagione dall′accesso ai passi carrai;
    3. distanza di circa m. 10 del punto di piantagione dagli alberi esistenti o da altre possibili piante;
    4. distanza di almeno m. 10 del punto di piantagione dagli incroci stradali;
    5. distanza di m. 3 del punto di piantagione da condutture sotterranee;
    6. assenza, nel punto di piantagione, di vincoli verticali che possono in futuro ostacolare la crescita della chioma.
Ultima modifica 24.03.2022 - 10:03