Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Articolo 3 Efficacia e validità

La gestione degli insediamenti esistenti, i progetti e gli interventi pubblici e privati devono attuarsi in conformità al presente RU.
Ai sensi dell′articolo 55 della Legge, la disciplina per la gestione degli insediamenti, richiamata al precedente articolo 2, comma 2, punto 1), ha validità a tempo indeterminato. La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio richiamata al precedente articolo 2, comma 2, punto 2), invece, decade dopo cinque anni dalla data di approvazione del RU, se entro tale periodo non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o i progetti esecutivi pubblici o privati.

Ai sensi del comma 4 dell′articolo 55 della Legge gli interventi soggetti a decadenza sono pertanto:

  1. a) gli interventi definiti nel presente RU come zone territoriali omogenee C, D3, D5, D6, D7;
  2. b) le opere da realizzare e le relative aree individuate sulla cartografia del RU, sottoposte a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. n.327/2001, nel caso le opere stesse non siano state assentite con l′approvazione della progettazione esecutiva.

Le previsioni urbanistiche decadute dopo il quinquennio possono essere reiterate con variante al RU o anche con altro atto che abbia ai sensi di legge medesima efficacia.
Non decadono le previsioni di servizi e attrezzature di interesse od uso pubblico se non preordinate obbligatoriamente al vincolo espropriativo, quando previste all′interno di piani attuativi, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4 dell′articolo 55 della Legge.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:03