Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Articolo 37 Zto C residenziale di nuovo insediamento soggetta a piano attuativo

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti all′interno delle UTOE 4-Capoluogo, nelle località Anime Sante, Colombaia e Fontino, appartenenti alla zona territoriale omogenea C residenziale di nuovo insediamento, nelle quali gli interventi edilizi sono ammessi solo a seguito di approvazione di apposito piano attuativo particolare di lottizzazione ai sensi dell′art.70 della Legge.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS del RU per ogni comparto di zona definito per codice, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1.1. civile abitazione per dimora stabile
  2. 1.2. civile abitazione occasionale per dimora non stabile
6. SERVIZIO
  1. 6.1. strade e parcheggi ad uso pubblico e privato
  2. 6.2. verde pubblico
  3. 6.10. attrezzature per lo sport e il tempo libero
  4. 6.11. servizi per la persona
  5. 6.14. servizi per gli animali

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I A B C D

E′ possibile realizzare solo i nuovi edifici urbani distinti nell′allegato A.
Tali interventi edilizi dovranno essere subordinati all′approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio quale piano attuativo di cui all′articolo 65 della Legge, con la procedura, i contenuti, la validità, l′iter di approvazione, le specifiche per quelli particolari previste ai successivi articoli 67, 68, 69, 70.
Sono consentite le opere di urbanizzazione realizzate dal Comune e da soggetti diversi dal Comune.

Affinché possa essere approvabile, il progetto del piano di lottizzazione dovrà contenere quanto stabilito all′articolo 67 della Legge, e:

  • - rispettare in modo dettagliato le regole di qualità, le prescrizioni, i requisiti, riportati nei successivi articoli 47, 48, 49.
  • - stabilire gli interventi di ampliamento, di miglioramento della viabilità esistente, e l′eventuale formazione di strade interne all′area;
  • - il progetto dell′intero tracciato della nuova strada ad uso pubblico prevista dal RU attraversante la z.t.o.;
  • - individuare i pozzi esistenti o di nuova realizzazione per l′approvvigionamento idrico autonomo dell′intero insediamento, dimensionando la quantità di acqua necessaria a servizio dell′insediamento, nel rispetto di quanto indicato nella tabella di dimensionamento allegata al PS ed al successivo articolo 59, paragrafo 6, punto 6.3.;
  • - rispettare, riguardo alla rete fognaria delle acque bianche, quanto indicato al successivo articolo 60, paragrafo 4;
  • - individuare e dimensionare gli impianti di smaltimento degli scarichi reflui, eventualmente con il sistema di fitodepurazione, in modo singolo per edificio o per gruppi di edifici;
  • - essere subordinato e comprensivo di un progetto di pianificazione del verde esteso a tutta la z.t.o.;
  • - essere subordinato a specifica convenzione tra Comune e proprietà, da trascriversi a cura di quest′ultima.

La pianificazione del verde dovrà contenere uno studio capillare e approfondito delle alberature (con restituzione di carta topografica a scala adeguata redatta in base a rilievo strumentale topometrico), comprensivo di eventuali opere di bioingegneria e bioarchitettura che non siano invasive dal punto di vista ambientale e paesaggistico.
La convenzione dovrà contenere, oltre gli elementi previsti dalla Legge, i seguenti impegni minimi da parte della proprietà:

  • - la garanzia dell′approvvigionamento di acqua potabile a seguito di certificazione rilasciata dall′A.S.L. per la quantità minima annua riportata nel piano o nella tabella di dimensionamento del PS, prevedendo il divieto ad edificare nel caso di mancato rispetto dell′impegno assunto;
  • - l′assicurazione a eseguire il rimboschimento compensativo di cui all′articolo 44 della legge forestale toscana n.39/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pena la decadenza della presente previsione urbanistica, la stipulazione della convenzione dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di efficacia del RU.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:03