Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Articolo 36 Zto D7 turistico-ricettiva soggetta a piano recupero

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti in località Tinaio appartenenti alla z.t.o. D7 turistico-ricettiva nelle quali gli interventi edilizi sono ammessi solo a seguito di approvazione di apposito piano di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell′articolo 73 della Legge.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nelle tavole n.3/BIS del RU per ogni comparto di zona definito per codice, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1.1. civile abitazione per dimora stabile per le esigenze dell′imprenditore agricolo, limitatamente alle preesistenze
4. TURISTICO-RICETTIVA
  1. 4.1. strutture ricettive alberghiere
  2. 4.2. strutture ricettive extralberghiere
6. SERVIZIO
  1. 6.1. strade e parcheggi ad uso pubblico e privato
  2. 6.2. verde pubblico
  3. 6.10. attrezzature per lo sport e il tempo libero
  4. 6.11. servizi per la persona
  5. 6.14. servizi per gli animali
8. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE
  1. 8.1. attività di lavorazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti agricoli
  2. 8.2. attività di lavorazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti del bosco
  3. 8.3. attività di allevamento, custodia e ricovero degli animali domestici e selvatici
  4. 8.4. agriturismo: limitatamente alle preesistenze negli edifici F0036, F0037, con una ospitalità non superiore a 60 posti letto

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I B C D

E′ vietata la realizzazione di nuovi edifici.
Gli interventi edilizi di cui sopra dovranno essere subordinati all′approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio quale piano attuativo di cui all′articolo 65 della Legge, con la procedura, i contenuti, la validità, l′iter di approvazione, le specifiche per quelli particolari previste ai successivi articoli 67, 68, 69, 73.
Sono consentite le opere di urbanizzazione realizzate dal Comune e da soggetti diversi dal Comune.

C) PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE D′USO AGRICOLA

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti con destinazione d′uso agricola, sempreché non comportino mutamento della destinazione d′uso agricola, gli interventi sotto distinti per la classe RURA - Edificato rurale disciplinato dalle norme specifiche della ZTO e della Legge.

Interventi ammessi:

  • - lettere A, B, del precedente articolo 14;
  • - tutti quelli elencati all′articolo 43 della Legge senza restrizioni.

D) PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE D′USO NON AGRICOLA

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti le categorie d′intervento sotto distinte per classe di appartenenza.

Classe Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
URB1 A B C F
URB2 A B C F
URB3 A B C D F H
URB4 A B C D E F H F H I

Con l′intervento di ristrutturazione edilizia è possibile un′addizione funzionale volumetrica, per ogni distinto complesso edilizio classificato (non per ogni unità immobiliare urbana), della quantità riportata nella tavola n.3/BIS.
Il Comune ha la facoltà di prescrivere che un intervento, di cui sia stato presentato il progetto, debba essere soggetto, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, a piano attuativo di recupero.
Gli incrementi volumetrici consentiti in base alla Legge e quelli stabiliti per le categorie d′intervento nelle classi di appartenenza, non sono cumulabili.
Gli edifici e complessi edilizi che sono già stati oggetto di addizioni volumetriche usufruendo degli atti normativi di cui alla sesta variante al P.R.G. approvata con deliberazione consiliare n.7 del 30 marzo 1999, al tempo classificati con le sigle S3 ed S4, non potranno avvalersi delle possibilità di ulteriori addizioni volumetriche funzionali così come previste per le classificazioni URB3 e URB4.

Affinché possa essere approvabile, il progetto del piano di recupero del patrimonio edilizio esistente dovrà contenere quanto stabilito all′articolo 67 della Legge, e:

  • - rispettare in modo dettagliato le regole di qualità, le prescrizioni, i requisiti, riportati nei successivi articoli 47, 48, 49.
  • - determinare l′edificato non più rurale classificabile URB4 soggetto alle categorie d′intervento di cui sopra e quindi da trattare nel progetto di piano di recupero;
  • - stabilire gli interventi di ampliamento, di miglioramento della viabilità esistente, e l′eventuale formazione di strade interne all′area;
  • - individuare i pozzi esistenti o di nuova realizzazione per l′approvvigionamento idrico autonomo dell′intero insediamento, dimensionando la quantità di acqua necessaria a servizio dell′insediamento, nel rispetto di quanto indicato nella tabella di dimensionamento allegata al PS ed al successivo articolo 59, paragrafo 6, punto 6.3.;
  • - rispettare, riguardo alla rete fognaria delle acque bianche, quanto indicato al successivo articolo 60, paragrafo 4;
  • - individuare e dimensionare gli impianti di smaltimento degli scarichi reflui con il sistema di fitodepurazione, in modo singolo per edificio o per gruppi di edifici;
  • - stabilire una suddivisione della volumetria complessiva progettuale con almeno il 30% di edificato per strutture ricettive alberghiere quali in particolare le residenze turistico-alberghiere (articolo 27 L.R. n.42/2000), e il rimanente 70% di edificato per strutture ricettive extralberghiere quali in particolare le case e appartamenti per vacanze e i residence (articoli 56 e 62 L.R. n.42/2000);
  • - essere subordinato e comprensivo di un progetto di pianificazione del verde esteso a tutta la z.t.o.;
  • - essere subordinato a specifica convenzione tra Comune e proprietà, da trascriversi a cura di quest′ultima.

La pianificazione del verde dovrà contenere uno studio capillare ed approfondito delle alberature (con restituzione di carta topografica a scala adeguata redatta in base a rilievo strumentale topometrico), comprensivo di eventuali opere di bioingegneria e bioarchitettura che non siano invasive dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

La convenzione dovrà contenere, oltre eventualmente anche gli elementi previsti dalla Legge, i seguenti impegni minimi da parte della proprietà:

  • - la garanzia dell′approvvigionamento di acqua potabile a seguito di certificazione rilasciata dall′A.S.L. per la quantità minima annua riportata nel piano o nella tabella di dimensionamento del PS, prevedendo il divieto ad edificare nel caso di mancato rispetto dell′impegno assunto;
  • - l′assicurazione a edificare in modo proporzionale sulle quantità volumetriche tra funzione alberghiera e funzione extralberghiera;
  • - l′assicurazione dell′impegno di cui al precedente articolo 33, ultimo comma.

Pena la decadenza della presente previsione urbanistica, la stipulazione della convenzione dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di efficacia del RU.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:03