Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Articolo 35 Zto D5 turistico-ricettiva parzialmente edificata soggetta a completamento edilizio tramite piano attuativo

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti all′interno del centro abitato in località Le Fornaci, Valcanina, La Bandita, delle UTOE 4-Capoluogo e 2-Bandita, appartenenti alla zona territoriale omogenea D5 turistico-ricettiva parzialmente edificata soggetta a completamento edilizio tramite piano attuativo.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni, le discipline urbanistico-edilizie, le previsioni, descritte nelle tavole n.3/BIS, 9, 11/BIS, 11/TER, 12/BIS, del RU per ogni comparto di zona definito per codice nelle tabelle, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1. civile abitazione principale per dimora stabile, limitatamente alle preesistenze negli edifici F0013, F0014, F0107, F0056
3. COMMERCIALE
  1. 3.2. somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alle preesistenze negli edifici F0107, F0056
4. TURISTICO-RICETTIVA
  1. 4.1. strutture ricettive alberghiere
  2. 4.2. strutture ricettive extralberghiere
6. SERVIZIO
  1. 6.1. strade e parcheggi ad uso pubblico e privato
  2. 6.2. verde pubblico
  3. 6.10. attrezzature per lo sport e il tempo libero
  4. 6.11. servizi per la persona
  5. 6.14. servizi per gli animali
8. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE
  1. 8.4. agriturismo: limitatamente alle preesistenze negli edifici F0013, F0014, con una ospitalità non superiore a 60 posti letto

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I A B C D

E′ possibile realizzare solo i nuovi edifici urbani distinti nell′allegato A, anche attraverso ricostruzioni di quelli esistenti conseguenti a ristrutturazione urbanistica.
Gli interventi edilizi di cui sopra dovranno essere subordinati all′approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio quale piano attuativo di cui all′articolo 65 della Legge, con la procedura, i contenuti, la validità, l′iter di approvazione, le specifiche per quelli particolari previste ai successivi articoli 67, 68, 69, 70, 73.
Sono consentite le opere di urbanizzazione realizzate dal Comune e da soggetti diversi dal Comune.

C) PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti le categorie d′intervento sotto distinte per classe di appartenenza.

Classe Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
URB1 A B C E F
URB2 A B C E F
URB3 A B C D E F H
URB4 A B C D E F H F G H I L
URB5 A B C D E F H F G H I L

Con gli interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, è possibile un′addizione volumetrica per ogni distinto complesso edilizio classificato (non per ogni unità immobiliare urbana), della quantità riportata nella tavola n.3/BIS.
Sono possibili i frazionamenti delle unità edilizie quali interventi aggravanti il carico urbanistico. Questi interventi dovranno essere subordinati al soddisfacimento delle quote di parcheggi secondo le indicazioni del RE.
Il Comune ha la facoltà di prescrivere che un intervento, di cui sia stato presentato il progetto, debba essere soggetto, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, a piano attuativo di recupero.


Affinché possa essere approvabile, il progetto del piano attuativo dovrà contenere quanto stabilito all′articolo 67 della Legge, e:

  • - rispettare in modo dettagliato le regole di qualità, le prescrizioni, i requisiti, riportati nei successivi articoli 47, 48, 49.
  • - stabilire gli interventi di ampliamento, di miglioramento della viabilità esistente, e l′eventuale formazione di strade interne all′area;
  • - individuare i pozzi esistenti o di nuova realizzazione per l′approvvigionamento idrico autonomo dell′intero insediamento, dimensionando la quantità di acqua necessaria a servizio dell′insediamento, nel rispetto di quanto indicato nella tabella di dimensionamento allegata al PS ed al successivo articolo 59, paragrafo 6, punto 6.3.;
  • - rispettare, riguardo alla rete fognaria delle acque bianche, quanto indicato al successivo articolo 60, paragrafo 4;
  • - individuare e dimensionare gli impianti di smaltimento degli scarichi reflui con il sistema di fitodepurazione, in modo singolo per edificio o per gruppi di edifici;
  • - stabilire una suddivisione della volumetria complessiva progettuale con almeno il 30% di edificato per strutture ricettive alberghiere quali in particolare le residenze turistico-alberghiere (articolo 27 L.R. n.42/2000), e il rimanente 70% di edificato per strutture ricettive extralberghiere quali in particolare le case e appartamenti per vacanze e i residence (articoli 56 e 62 L.R. n.42/2000);
  • - essere subordinato e comprensivo di un progetto di pianificazione del verde esteso a tutta la z.t.o.;
  • - essere subordinato a specifica convenzione tra Comune e proprietà, da trascriversi a cura di quest′ultima.

La pianificazione del verde dovrà contenere uno studio capillare ed approfondito delle alberature (con restituzione di carta topografica a scala adeguata redatta in base a rilievo strumentale topometrico), comprensivo di eventuali opere di bioingegneria e bioarchitettura che non siano invasive dal punto di vista ambientale e paesaggistico.
La convenzione dovrà contenere, oltre eventualmente anche gli elementi previsti dalla Legge, i seguenti impegni minimi da parte della proprietà:

  • - garanzia dell′approvvigionamento di acqua potabile a seguito di certificazione rilasciata dall′A.S.L. per la quantità minima annua riportata nella tavola 11/BIS o nella tabella di dimensionamento del PS, prevedendo il divieto ad edificare nel caso di mancato rispetto dell′impegno assunto;
  • - l′assicurazione a edificare in modo proporzionale sulle quantità volumetriche tra funzione alberghiera e funzione extralberghiera.
  • - l′assicurazione dell′impegno di cui al precedente articolo 33, ultimo comma.

Pena la decadenza della presente previsione urbanistica, la stipulazione della convenzione dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di efficacia del RU.
Le previsioni di dettaglio riportate nella tavola n.9 non hanno carattere prescrittivo ma solo indicativo ai fini di una più corretta progettazione del piano di lottizzazione.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:03