Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Articolo 33 Regole per le zone turistico ricettive

Il RU individua diversi gradi di saturazione urbanistico-edilizia nelle aree turistico-ricettive esistenti e li articola di conseguenza per dettare le regole di recupero, completamento e saturazione come dettato nei tre successivi articoli.
Per le zone turistico-ricettive valgono le seguenti indicazioni e disposizioni generali:

  1. A) Le strutture ricettive alberghiere devono essere a gestione unitaria, aperte al pubblico, gli immobili sedi di tali strutture devono avere i requisiti ed essere di conseguenza considerati come organismi unici ed indivisibili (Titolo II°, Capo I°, T.U. delle leggi regionali in materia di turismo – L.R. 23 marzo 2000 n.42, D.G.R. 23 aprile 2007 n.289). Essendo quindi pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista della gestione che strutturale non possono essere autonomamente utilizzabili per singole parti.
    Ne consegue che per e nei complessi immobiliari sedi di tali strutture alberghiere:
    • non è ammesso il frazionamento e quindi la suddivisione in porzioni corrispondenti a singole unità abitative per farne un uso residenziale a scopo di vendita;
    • ai fini della disciplina catastale, dovranno essere denunciati classificandoli in categoria D.
  2. B) Le case e appartamenti per vacanze (CAV) e i residence (articoli 56 e 62 del T.U. delle leggi regionali in materia di turismo – L.R. 23 marzo 2000 n.42), sono strutture ricettive extralberghiere la cui gestione dovrà essere svolta in forma imprenditoriale ed in modo unitario finalizzata esclusivamente all′affitto ai turisti.
    Per e nei complessi immobiliari sedi di tali strutture:
    • è possibile la suddivisione in unità abitative composte da uno o più locali, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma;
    • la gestione delle CAV dovrà essere priva dell′offerta di servizi centralizzati;
    • non è ammesso il frazionamento e la vendita delle singole unità abitative se viene meno il principio della gestione unitaria;
    • per la gestione unitaria è obbligatorio applicare la disciplina civilistica del contratto alberghiero;
    • ai fini della disciplina catastale, potranno essere denunciati classificandoli in categoria A.

Le prescrizioni di cui ai punti A e B dovranno risultare da specifico impegno della proprietà interessata da inserire nella convenzione del Piano attuativo e comunque dovranno essere riportate nelle prescrizioni del permesso di costruire.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:03