Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Articolo 22 Regole generali per il territorio rurale nelle aree di protezione paesaggistica

Nelle z.t.o. E1, E2, E3, interessate dal vincolo paesaggistico di cui all′articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio – DLgs 22 gennaio 2004 n.42, modificato con DLgs 4 marzo 2006 n.157, così come perimetrale nella tavola n.7 del RU, sono tassative le regole di seguito descritte.
Fatti salvi gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, disciplinati dai precedenti articoli, la nuova edificazione è ammessa esclusivamente per l′esercizio delle attività agricola e funzioni connesse, con i seguenti vincoli e limitazioni:

  1. 1) Sono vietate le serre.
  2. 2) Sono ammessi i nuovi edifici tipo 8 - ANNESSO AGRICOLO PER L′AGRICOLTURA AMATORIALE, solo con un volume massimo (V) di mc. 40,00, individuato come rurale nell′allegato A.
  3. 3) Sono ammessi i trasferimenti di volumetrie esistenti di cui agli articoli precedenti a condizione che il volume trasferito sia destinato all′ampliamento di edifici esistenti o ricada sull′area di sedime di edifici demoliti o dei quali si abbia comunque documentazione.
  4. 4) Sono ammesse le addizione volumetriche di cui agli articoli precedenti, a condizione che costituiscano con gli edifici preesistenti un nucleo, complesso o aggregato organico, contestualizzato, per quanto possibile compatto e paesaggisticamente compatibile, realizzati anche mediante corpi di fabbrica separati dagli edifici preesistenti, ma connessi stabilmente ad essi mediante elementi architettonici quali tettoie, porticati, pergolati, muri di recinzione e di delimitazione di spazi all′aperto.
  5. 5) La sagoma dei nuovi edifici non deve determinare alterazioni morfologiche del paesaggio, né deve evidenziarsi sopra il profilo dei crinali, ostacolare la visibilità di sistemi arborati di pregio e di complessi edilizi d′interesse architettonico e storico, alterare punti panoramici noti.
  6. 6) La realizzazione di nuove strade carrabili è ammessa per necessità agricole e agrituristiche, per servizi di vigilanza e di sicurezza; di norma deve essere preferito l′adeguamento e l′ampliamento della viabilità esistente.
  7. 7) La costruzione di nuove condotte aeree elettriche a media ed a bassa tensione, telegrafiche, telefoniche, sostenute da tralicci in acciaio e/o pali in cemento, deve essere interdetta in prossimità di strade e campi dando la priorità all′interramento.
  8. 8) Devono essere, per quanto possibile, conservate le colture tradizionali e le testimonianze significative di colture costituenti elementi di riconoscibilità e caratterizzazione paesaggistica, in particolare del paesaggio agrario e boschivo sassetano.
  9. 9) Sono vietati i movimenti di terra che determinino alterazioni morfologiche e i muri a retta in cemento a vista e intonacati anche se tinteggiati.
  10. 10) Devono essere conservati i terrazzamenti, gli insiemi vegetazionali d′interesse paesaggistico, i filari di alberi, gli alberi lungo le strade e di confine, i piccoli ma significativi elementi di arredo agrario: muri di recinzione, tabernacoli, cippi.
  11. 11) Deve essere, per quanto possibile, conservato l′assetto fondiario, costituito dall′ordine e dalla forma dei campi, il cui disegno presenta particolare interesse per il paesaggio agrario.

Nelle aree boscate inoltre vigono i seguenti vincoli:

  1. 12) Sono ammessi i nuovi edifici tipo 9 – SECCATOIO solo con un volume massimo (V) di mc. 80,00, individuato come rurale nell′allegato A.
  2. 13) Sono ammesse le opere destinate al governo e potenziamento del bosco e del sottobosco, a scopi produttivi, di tempo libero e di raccolta regolamentata, di tutela idrogeologica.14) Sono ammessi, in applicazione delle disposizioni legislative regionali, valorizzazione gli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio forestale e boschivo in relazione ai seguenti obiettivi: difesa dagli incendi, promozione dell′ambiente e del paesaggio, riassetto idrogeologico, sistemazione idraulica, manutenzione dei corsi d′acqua minori, azioni colturali su giovani rimboschimenti e fitosanitari.
  3. 15) Sono vietate nuove costruzioni di qualsiasi tipo, dimensione e uso, fatte salve quelle descritte al precedente punto 12 e quelle necessarie alla vigilanza e alla sicurezza o per le osservazioni scientifiche non altrimenti localizzabili.
  4. 16) Sono vietate le insegne ed i cartelli pubblicitari, fatti salvi quelli per percorsi pedonali, ciclabili, equestri, di trekking, ed in generale quelli necessari per la migliore fruizione delle aree boscate, se realizzati di legno e con scritte incise.
  5. 17) E′ vietato il danneggiamento delle forme vegetali e dei prodotti naturali, e la loro asportazione oltre ai limiti definiti dalle relative leggi regionali.
  6. 18) I proprietari delle zone boscate devono intervenire periodicamente con il diradamento del sottobosco e l′eliminazione delle piante infestanti, ove necessario o quando indicato e ritenuto opportuno per la salvaguardia dagli incendi dal Corpo Forestale dello Stato, e curare il mantenimento dei tracciati pedonali e viari.

Nelle fasce di rispetto dei corsi d′acqua, vigono inoltre i seguenti vincoli:

  1. 19) E′ vietato eseguire opere di alterazione dei corsi d′acqua, comprese la copertura e/ l′intubazione, al fine di assicurare il mantenimento in efficienza del reticolo idrico e del microreticolo.
  2. 20) E′ vietato compiere opere che diminuiscano la consistenza e la qualità della falda acquifera.
  3. 21) E′ vietato realizzare qualsiasi costruzione, anche a carattere temporaneo, fatta eccezione per gli impianti e per le costruzioni facenti parte del sistema di monitoraggio e di controllo idrometereologico e idropluviometrico.
  4. 22) E′ vietato modificare o manomettere gli alvei, che devono essere mantenuti in condizioni di efficienza idraulica, se non per opere di regimanzione idraulica disposta dalle autorità competenti.
  5. 23) E′ vietato immettere nel sistema delle acque rifiuti liquidi, anche di origine agricola, se non preventivamente trattati, senza specifica autorizzazione.
  6. 24) E′ vietato realizzare recinzioni che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque, depositi, serre, manufatti precari, capanni ed orti.
  7. 25) E′ vietato ingombrare il sistema delle acque con materie terrose, erbe, tronchi, grossi rami, scarichi di manufatti di qualsiasi tipo, coltivazioni agricole stagionali.
  8. 26) Le opere spondali devono essere realizzate con terra o gabbionate o con tecniche di bioingegneria; argini in cemento o pietra sono consentiti solo in corrispondenza di abitati o in prossimità delle opere di attraversamento dei corsi d′acqua da parte di infrastrutture e impianti.
  9. 27) Deve essere mantenuta e, dove necessario, ripristinata la vegetazione di ripa.
  10. 28) Deve essere mantenuta e ripristinata, dove cancellata o degradata, la viabilità d′argine.
  11. 29) Dovrà essere evitata la realizzazione d′interventi che prevedano tombamenti di corsi d′acqua e l′eliminazione completa della vegetazione riparia arbustiva e arborea.
Ultima modifica 24.03.2022 - 10:03