Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Articolo 19 Zto E1 agricola produttiva di fondovalle

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti nella tipologia produttiva ad agricoltura sviluppata ed estensiva, caratterizzate in senso esclusivo del connotato agricolo-produttivo.
In esse vigono le discipline urbanistico-edilizie di cui al Capo III°, Titolo IV°, della Legge, al suo regolamento di attuazione, i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS del RU, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.
Le pertinenze del patrimonio edilizio residenziale non agricolo dovranno avere caratteristiche di conformità al paesaggio agricolo, evitando sistemazioni e morfologie di aspetto urbano, devono essere realizzate all′interno della corte urbana che non deve essere superiore a mq. 3.000.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1.1. civile abitazione per dimora stabile per le esigenze dell′imprenditore agricolo, negli altri casi limitatamente alle preesistenze
  2. 1.2. civile abitazione occasionale per dimora non stabile limitatamente alle preesistenze
8. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE
  1. 8.1. attività di lavorazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti agricoli
  2. 8.2. attività di lavorazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti del bosco
  3. 8.3. attività di allevamento, custodia e ricovero degli animali domestici e selvatici
  4. 8.4. agriturismo: limitatamente ad una ospitalità non superiore a 60 posti letto
7. MAGAZZINI E DEPOSITI
  1. 7.1. magazzini
  2. 7.2. depositi

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I A B C D

E′ possibile realizzare solo i nuovi edifici rurali distinti nell′allegato A.

C) PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE D′USO AGRICOLA

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti con destinazione d′uso agricola, sempreché non comportino mutamento della destinazione d′uso agricola, gli interventi sotto distinti per la classe RURA - Edificato rurale disciplinato dalle norme specifiche della ZTO e della Legge.

Interventi ammessi:

  • - lettere A, B, del precedente articolo 14;
  • - tutti quelli elencati all′articolo 43 della Legge senza restrizioni.

D) PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE D′USO NON AGRICOLA

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti le categorie d′intervento sotto distinte per classe di appartenenza.

Classe Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
URB1 A B C F
URB2 A B C F
URB3 A B C D F H
URB4 A B C D F H I

Con l′intervento di ristrutturazione edilizia è possibile un′addizione funzionale volumetrica, per ogni distinto complesso edilizio classificato (non per ogni unità immobiliare urbana), della quantità riportata nella tavola n.3/BIS.

Limitatamente ai soli edifici urbani non residenziali:

  • - le addizioni volumetriche funzionali massime consentite, individuate nella tavola n.3/BIS, sono ridotte del 25%;
  • - qualsiasi intervento edilizio é subordinato a specifico atto d′obbligo unilaterale sottoscritto dalla proprietà, redatto a cura e spese della stessa, quale impegno a non mutare la categoria d′uso ante-opera legittimamente esistente alla data di efficacia del RU, per dieci anni dalla data di ultimazione lavori.

Il Comune ha la facoltà di prescrivere che un intervento, di cui sia stato presentato il progetto, debba essere soggetto, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, a piano attuativo di recupero.
Gli incrementi volumetrici consentiti in base alla Legge e quelli stabiliti per le categorie d′intervento nelle classi di appartenenza, non sono cumulabili.
Gli edifici e complessi edilizi che sono già stati oggetto di addizioni volumetriche usufruendo degli atti normativi di cui alla sesta variante al P.R.G. approvata con deliberazione consiliare n.7 del 30 marzo 1999, al tempo classificati con le sigle S3 ed S4, non potranno avvalersi delle possibilità di ulteriori addizioni volumetriche funzionali così come previste per le classificazioni URB3 e URB4.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:03