Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Articolo 15 Criterio di trasformabilità e definizioni degli interventi

Si classificano di trasformabilità gli interventi di livello urbanistico di cui al precedente articolo 2, punto 1), lettera i) e punto 2), lettere a), b), c), d), e).
Si classificano come di trasformazione le categorie d′intervento seguenti, desunte all′articolo 78 della Legge:

A interventi di nuova edificazione (comma 1, lettera a);
B installazione di qualunque manufatto anche prefabbricato non finalizzato a esigenze temporanee (comma 1, lettera b);
C opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate da soggetti diversi dal Comune (comma 1 lettera c);
D realizzazione d′impianti e infrastrutture che comportino trasformazione permanente dei suoli (comma 1, lettera d);
E realizzazione di depositi merci e materiali, d′impianti per attività produttive, che comportino modificazione permanente di suolo inedificato (comma 1, lettera e);
F ristrutturazione urbanistica (comma 1, lettera f);
G addizioni volumetriche agli edifici esistenti che eccedano la ristrutturazione edilizia o che comportino aggravio di carico urbanistico (comma 1, lettera g);
H i mutamenti di destinazione d′uso con opere eccedenti la ristrutturazione edilizia ossia che comportino aggravio di carico urbanistico ed incrementi alle urbanizzazioni primarie ed agli standard esistenti nel contesto urbano in cui ricade l′intervento;
I interventi di sostituzione edilizia (comma 1, lettera h);
L interventi di ristrutturazione edilizia eccedenti quelli di cui al precedente articolo, quali sopraelevazioni, demolizione di volumi secondari e superfetazioni e loro ricostruzione ed accorpamento anche all′edificio principale od in corpi separati in misura uguale o in ampliamento, addizioni funzionali, frazionamenti, qualora comunque tali interventi comportino aumento di unità immobiliari ed aggravio di carico urbanistico;
M interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia ogni volta che le norme specifiche ammettano con essi anche il frazionamento, ritenuti eccedenti la definizione di cui all′articolo 79, comma 2, della Legge, pertanto ricadenti nella disciplina del precedente articolo 78, e subordinati al soddisfacimento delle quote di parcheggi.
Ultima modifica 24.03.2022 - 10:03