Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Articolo 14 Criterio di compatibilità e definizioni degli interventi
Si definiscono compatibili gli interventi, di livello edilizio o urbanistico, di conservazione e/o di trasformazione, di cui al precedente articolo 2, punto 1), lettere c), d), e), f), g), e punto 2), lettera f), che non riducano o danneggino lo stato e le prestazioni esistenti.
Si classificano di livello edilizio gli interventi che contribuiscono al mantenimento e al miglioramento del patrimonio edilizio esistente, estesi a singole unità edilizie e a singoli edifici, che non comportino aggravio del carico urbanistico e non comportino la formazione di patrimonio aggiuntivo per spazi pubblici e di uso pubblico.
Si classificano di livello urbanistico gli interventi che contribuiscono al mantenimento e alla riqualificazione del patrimonio urbanistico, applicandosi a singoli edifici, ad aree, a complessi edilizi sia in ambito urbano che rurale, a isolati e tessuti urbani, a infrastrutture esistenti.
Riguardo ai criteri di compatibilità definiti dal PS, si classificano come compatibili le categorie d′intervento seguenti, desunte all′articolo 79 della Legge:
A | manutenzione ordinaria (comma 2, lettera a); |
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B | manutenzione straordinaria (comma 2, lettera b); |
C | restauro e risanamento conservativo (comma 2, lettera c), comprensivo del cambio di destinazione d′uso; |
D | ristrutturazione edilizia in tutte le diverse articolazioni (comma 2, lettera d), con addizioni volumetriche anche per sopraelevazioni, tamponamenti, realizzazione di manufatti accessori, arredi e corpi aggiunti, elementi architettonici ed altre pertinenze funzionali alla qualità edilizia e alla vivibilità, comunque interventi non comportanti aumento di unità edilizie a seguito di frazionamento, comunque aggravio urbanistico; |
E | mutamenti di destinazione d′uso con o senza opere (comma 1, lettera c); |
F | interventi necessari all′eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche (comma 2, lettera e). |
Le categorie d′intervento elencate nel precedente comma sono compatibili a condizione che:
- - interessino esclusivamente il patrimonio edilizio e urbanistico esistente;
- - non abbiano bisogno di nuove urbanizzazioni;
- - non diminuiscano l′efficienza delle urbanizzazioni esistenti;
- - siano finalizzate all′adeguamento funzionale, tecnologico, architettonico, del patrimonio edilizio esistente.
Sono compatibili a condizione che rispettino le specificazioni dettate nel proseguimento dalle presenti norme e che permettano il ripristino dei luoghi e il loro miglioramento, le seguenti categorie d′intervento, desunte all′articolo 79 della Legge:
G | opere di rinterro e di scavo (comma 1, lettera b); |
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H | opere di demolizione non preordinate alla ricostruzione od alla nuova edificazione (comma 1, lettera d); |
I | le occupazioni di suolo che non comportino modificazioni irreversibili dei suoli (comma 1, lettera e); |
L | ogni altra trasformazione dei suoli non preordinata al permesso di costruire (comma 1, lettera f). |