Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Articolo 12 Regole d′uso e d′intervento

Ai fini della determinazione della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, di cui all′articolo 55, comma 1, lettera a) della Legge, con i contenuti di cui all′articolo 2, comma 2, punto 1), della presente normativa, in applicazione dei contenuti del PS, il RU detta:

  1. a) regole d′uso, che consistono in destinazioni funzionali per zone territoriali omogenee;
  2. b) regole d′intervento, tramite indicazioni delle categorie di opere ammissibili, per zone territoriali omogenee, edifici e complessi edilizi elencati e classificati.

1. USO

Sono fatti salvi gli usi in atto legittimamente che, ai sensi del comma 3 dell′articolo 59 della Legge, s′intendono desumibili da atti pubblici. In assenza di tali atti, l′uso legittimamente esistente è quello risultante dalla denuncia e dall′identificazione catastale alla data di efficacia del presente RU. In assenza anche di tale identificazione, possono essere assunti gli usi derivanti da documenti probanti o gli usi risultanti dallo stato di fatto, a giudizio insindacabile dell′Ufficio comunale proposto alla verifica.
Il mutamento di destinazione d′uso, inteso come passaggio tra le categorie di cui al successivo articolo 16, è intervento autonomo e diverso dalle altre tipologie d′intervento normate dalla legislazione vigente e dalle presenti norme, pertanto è subordinato a procedimento stabilito dalla legislazione vigente, con le specificazioni dettate dal RE e dal RTC, fermo restando quanto dettato dalle presenti norme riguardo all′ammissibilità delle destinazioni intese come categorie d′uso, e salvo quanto diversamente specificato dal RU per le zone territoriali omogenee, gli edifici, complessi edilizi.

2. PARAMETRI DI QUALITA′ DEGLI INTERVENTI

Le progettazioni devono dimostrare, per mezzo degli elaborati dettati dal RE, per quanto attiene alle seguenti parti ed opere degli edifici e dei manufatti:

  • -coperture, manto, aggetti di gronda, pluviali, canali, comignoli, canne fumarie;
  • -aperture, infissi, stipiti, soglie, davanzali, architravi;
  • -facciate, intonaci, cornici, marcapiani, decorazioni in genere, fasce di protezione, zoccolature;
  • -scale esterne;
  • -porticati, logge, balconi, terrazze;
  • -ringhiere, inferriate, cancelli, recinzioni, palizzate, staccionate;
  • -pavimentazioni esterne;
  • -arredo verde, essenze arboree, piantumazioni;
  • -corpi illuminanti esterni;
  • -viabilità, parcheggi;
  • -opere pertinenziali, accessori di servizio, impianti di servizio;

la compatibilità dell′intervento proposto rispetto al contesto ambientale e paesaggistico, alle regole delle presenti norme, a quelle dell′allegato A, del RE, del RTC.
Nel caso d′interventi di nuova edificazione e di nuova collocazione, la compatibilità di cui sopra, deve essere inoltre dimostrata riguardo:

  • - alla scelta del sito, localizzazione e posizione;
  • - allo schema di aggregazione rispetto ad altri edifici;
  • - alle sistemazioni delle aree di pertinenza degli edifici;
  • - al contenimento dei movimenti di terra e alla conservazione delle caratteristiche originali del sito, quali alberature, rocce, terrazzamenti.

L′assenza di tale compatibilità in fase progettuale é causa ostativa al rilascio del permesso di costruire e determina l′assenza dei presupposti legittimanti la procedura per la denunzia di inizio dell′attività.

3. CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Gli edifici e i complessi edilizi sono dal RU elencati numericamente e classificati nelle tavole n.4, 5 e 5/BIS.
La classificazione dell′edificato individua i gradi d′intervento per la conservazione e la trasformazione secondo la suddivisione che segue.

All′interno del centro storico:

  1. STO1- Singoli edifici e complessi edilizi di preminente interesse culturale
    Edificato storico, culturale, architettonico, nei quali è indispensabile la conservazione degli elementi tipologici, formali e strutturali dell′organismo edilizio.
  2. STO2 - Singoli edifici e complessi edilizi di valore ambientale e paesaggistico
    Edificato storico di valore architettonico nei quali è necessaria la conservazione dell′impianto tipologico e morfologico.
  3. STO3 - Singoli edifici e complessi edilizi d′interesse d′insieme
    Edificato storico d′insieme testimoniale e ambientale, nei quali è necessaria la conservazione dei caratteri urbanistici e architettonici.
  4. STO4 - Singoli edifici e complessi edilizi di riqualificazione funzionale e morfologica
    Edificato storico di morfologia incongruente rispetto al contesto testimoniale ed architettonico, nei quali è possibile la riorganizzazione funzionale dell′organismo edilizio.

All′esterno del centro storico:

  1. RURA - Edificato rurale disciplinato dalle norme specifiche della ZTO e della Legge
  2. URB1- Edificato urbano di preminente interesse culturale
    Di valore storico, culturale, architettonico, nei quali è indispensabile la conservazione degli elementi tipologici, formali e strutturali dell′organismo edilizio.
  3. URB2 - Edificato urbano di valore ambientale e paesaggistico
    Di valore architettonico nei quali è necessaria la conservazione dell′impianto tipologico e morfologico.
  4. URB3 - Edificato urbano d′interesse d′insieme
    D′insieme storico, testimoniale e ambientale, nei quali è necessaria la conservazione dei caratteri urbanistici e architettonici.
  5. URB4 - Edificato urbano di riqualificazione funzionale e morfologica
    Di morfologia incongruente rispetto al contesto ambientale ed architettonico, nei quali è possibile la riorganizzazione funzionale dell′organismo edilizio.
  6. URB5 – Edificato urbano disciplinato da specifiche norme della ZTO

Gli edifici eventualmente mancanti, non numerati negli appositi elaborati di classificazione, si devono intendere compresi nella classe URB4, solo se effettivamente esistenti e documentabili come edifici privi di ruralità ed a condizione siano denunciati al catasto fabbricati alla data di efficacia del RU.
Sugli edifici comunque non classificati, su quelli privi di denuncia catastale e di ruralità, saranno ammessi solo gli interventi edilizi di cui al successivo articolo 14, lettere a) e b).
Possono essere proposte motivate e limitate modifiche alla classificazione dell′edificato solo a seguito di accurati rilievi e approfondimenti storici, stilistici e architettonici, oppure mediante un piano attuativo di recupero.

4. ROVINE E RUDERI

Gli edifici in cui sono avvenuti crolli di rilevante estensione possono essere recuperati ricomponendo la sagoma dell′edificio quale può essere ricostruita nelle parti mancanti. La sagoma dovrà risultare da documenti fotografici, atti catastali e di proprietà.
Le parti rimaste andranno, se possibile in quanto di particolare pregio architettonico, conservate ed evidenziate.
Se necessario e se previsto dalle regole seguenti il rudere potrà essere oggetto di ricostruzione a condizione che:

  • - la sagoma dell′edificio risulti nella mappa catastale alla data di efficacia del RU;
  • - esista idonea documentazione fotografica che individui il rudere e il suo contesto localizzativo;
  • - il rudere risulti denunciato al catasto fabbricati alla data di efficacia del RU.

Eventuali nuovi corpi aggiunti dovranno costituire con l′edificio ricostruito un complesso organico omogeneo.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:03