Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Articolo 11 Attività di valutazione

Il RU contiene uno specifico elaborato dedicato alle attività di valutazione.
Tali attività danno conto della coerenza del presente RU con il vigente PS, assoggettano le trasformazioni previste dal presente RU a specifica verifica di compatibilità, tramite schede di verifica degli interventi compatibili e schede di valutazione degli interventi di trasformazione.

I piani comunali di settore aventi effetti territoriali, i piani attuativi, i progetti aventi rilevanti effetti ambientali, devono contenere uno specifico elaborato di valutazione integrata, comprensiva della valutazione integrata, ai sensi della legislazione e regolamentazione vigenti in materia di governo del territorio.
Il grado di approfondimento delle valutazioni disciplinate dal presente articolo è commisurato alla tipologia ed all′entità delle azioni di trasformazione previste da ciascun piano attuativo e/o progetto.

E′ comunque fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni comunitarie, statali o regionali emanate successivamente all′efficacia del RU.
L′attività di valutazione del piano attuativo e/o del progetto deve essere descritta in un′apposita relazione, parte integrante del piano e/o del progetto medesimo.
Sono esclusi dalla valutazione degli effetti ambientali gli interventi urbanistico-edilizi sul patrimonio edilizio esistente.
E′ comunque facoltà del Comune di assoggettare a valutazione degli effetti ambientali eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica di iniziativa privata consentiti dal RU ove gli stessi assumano particolare rilevanza per dimensionamento ed incidenza sugli assetti insediativi.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:03