Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Articolo 7 Formazione e approvazione del RU, partecipazione

Ai sensi di quanto disposto dall′articolo 72 della normativa del PS, il Comune, preliminarmente alla formazione del RU o sua variante, può attivare forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni, utilizzando i metodi della partecipazione, e, per garantire la fattibilità degli interventi, procede alla valutazione dei programmi di sostenibilità presentati dai privati dietro promozione del Comune alla formazione del RU o sua variante.

Ai sensi dell′articolo 16 della Legge, il responsabile del procedimento acquisirà, ove necessario, i contributi ed i pareri degli enti e degli organismi pubblici, accerterà il rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, dichiarerà la conformità e coerenza del RU al PS vigente.
Il RU viene approvato con il procedimento di cui all′articolo 17 della Legge.

Ai sensi del comma 2 dell′articolo 18 della Legge, il RU viene formato con il procedimento di cui al precedente articolo 15 della medesima, solo nel caso comporti variante al PS.
Il RU si attua tramite:

  1. a) gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata di cui al Titolo V, Capo IV, della Legge;
  2. b) i programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale di cui all′articolo 42 della Legge;
  3. c) gli interventi edilizi diretti di cui al Titolo VI della Legge con le specificazioni del RE e del RTC;
  4. d) i progetti esecutivi delle opere pubbliche;
  5. e) altri strumenti quali accordi, progetti e programmi derivanti da norme comunitarie europee, nazionali, regionali ai quali il Comune riterrà di aderire.

Per interventi di trasformazione e/o di riqualificazione che richiedano l′esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati è facoltà del Comune di dare attuazione a talune previsioni del RU mediante l′approvazione del piano complesso d′intervento ai sensi dell′articolo 56 della Legge. Tale piano é di norma riferito a trasformazioni urbanistiche per le quali si rendano necessarie verifiche di fattibilità economico-finanziaria degli interventi, con particolare riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie del Comune. Ogni piano può comprendere una o più delle aree di trasformazione previste dal presente RU.
L′adozione e successiva approvazione del piano complesso d′intervento nel rispetto di quanto sopra specificato e in attuazione delle previsioni contenute nel RU non costituisce variante urbanistica.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:03