Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Articolo 6 Varianti al RU

In qualunque momento il Comune potrà formare varianti al RU secondo le normative in vigore.
Non costituiscono varianti al presente RU, fermo restando l′obbligo per il Comune di provvedere a darne opportuna pubblicità ai sensi di legge:

  1. a) le modifiche ai contenuti conseguenti all′aggiornamento del PS dovute a variazioni degli atti sovra comunali od al superamento di condizioni individuate dal PS medesimo;
  2. b) i casi in cui disposizioni di piani, progetti e programmi prevalenti e direttamente operativi dettati da leggi o da atti amministrativi di Enti che per specifica competenza comportino modifiche dirette al presente RU;
  3. c) le modifiche alla specificazione della destinazione attribuita a spazi e attrezzature pubbliche purché non sia modificata la funzione pubblica.

Alla scadenza di ogni quinquennio dall′approvazione del RU, il Comune, di seguito alla valutazione degli effetti dell′attuazione del RU stesso nel precedente quinquennio, procede a formare variante, sulla base del quadro previsionale strategico.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:03