Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 12 Regole d'uso e d'intervento

Ai fini della determinazione della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, in applicazione dei contenuti del PS, il PO detta:

  • a) regole d'uso, che consistono in destinazioni per le articolazioni funzionali definite dal PO;
  • b) regole d'intervento, tramite indicazioni delle categorie di opere ammissibili, per articolazioni funzionali (zone territoriali omogenee), edifici e complessi edilizi elencati e classificati, da applicarsi congiuntamente alle regole del RE, del RTC, e, per le zone agricole, del regolamento 63/R/2016.

1. USI, MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO E DISCIPLINA DELLE FUNZIONI

Sono fatti salvi gli usi legittimamente esistenti che s'intendono desumibili da:

  • a) titoli abilitativi o altri atti pubblici;
  • b) atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore all'efficacia del PO;
  • c) la posizione catastale quale risulta alla data di efficacia del PO, in mancanza di uno degli atti di cui alle precedenti lettere a) e b).

La "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", di cui alle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio, regola i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, delle aree di pertinenza degli edifici esistenti e dei terreni inedificati. Essa garantisce il controllo della distribuzione delle funzioni d'interesse collettivo e di servizio ai residenti e persegue una organizzazione degli spazi e delle funzioni che favorisca una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale, salvaguardando il diritto dei cittadini all'autodeterminazione delle scelte di vita e di lavoro.

Il presente PO detta la disciplina delle funzioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 della Legge, e a tal fine contiene:

  • - le definizioni;
  • - le regole per i mutamenti di destinazioni d'uso soggetti a titolo abilitativo edilizio;
  • - specifiche regole per tessuti urbani omogenei, nelle quali sono individuate le funzioni ammesse;
  • - specifiche regole per le dotazioni di parcheggi secondo la normativa di settore;
  • - le regole di compatibilità e di definizione delle funzioni ammesse nel territorio rurale, per ogni sua sottozona.

La regolamentazione del PO contenuta nelle presenti Norme costituisce "Disciplina delle funzioni" fino ad eventuale approvazione di apposito piano di settore comunale con le caratteristiche di cui al presente articolo e secondo le specifiche contenute nel successivo articolo 16 delle presenti Norme.

2. REGOLE E PARAMETRI DI QUALITA’ DEGLI INTERVENTI

Le progettazioni devono dimostrare, per mezzo di appositi elaborati, per quanto attiene alle seguenti parti ed opere degli edifici e dei manufatti, la compatibilità dell'intervento proposto rispetto al contesto architettonico ed ambientale, alle regole che seguono, a quelle dell'allegato 1, alle norme del RE e del RTC:

  • - coperture, manto, aggetti di gronda, pluviali, canali, comignoli, canne fumarie;
  • - aperture, infissi, stipiti, soglie, davanzali, architravi;
  • - facciate, intonaci, cornici, marcapiani, decorazioni in genere, fasce di protezione, zoccolature;
  • - scale esterne;
  • - porticati, logge, balconi, terrazze;
  • - ringhiere, inferriate, cancelli, recinzioni, palizzate, staccionate;
  • - pavimentazioni esterne;
  • - arredo verde;
  • - corpi illuminanti esterni;
  • - viabilità, parcheggi;
  • - opere pertinenziali, accessori di servizio, impianti di servizio.
  • - Nel caso d'interventi di nuova edificazione e di nuova collocazione, la compatibilità di cui sopra deve essere inoltre dimostrata esplicitamente riguardo:
  • - allo schema di aggregazione rispetto ad altri edifici o alla congruenza con il contesto morfologico e paesaggistico;
  • - alle sistemazioni delle aree di pertinenza.

L'assenza di tale compatibilità in fase progettuale é causa ostativa al rilascio del permesso di costruire e determina l'assenza dei presupposti legittimanti la procedura per la SCIA e la CILA, e altri titoli abilitativi simili comunque denominati da legge.

3. CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Gli edifici ed i complessi edilizi sono dal PO elencati numericamente e classificati nell'elaborato Allegato 1: Dossier degli edifici e complessi edilizi esistenti.

La classificazione dell'edificato individua, per singoli edifici o per complessi edilizi, i gradi d'intervento per la conservazione e la trasformazione secondo la suddivisione che segue.

All'interno del centro storico, ovvero nella ZTO A, corrispondente al tessuto storico di epoca preindustriale a isolati chiusi o semichiusi:

STO1- Edificato storico di preminente interesse storico e culturale
Di valore storico e culturale, per il quale è indispensabile la conservazione degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

STO2 - Edificato storico d'interesse architettonico
Di solo valore architettonico, per il quale è necessaria la conservazione dell'impianto tipologico e morfologico.

STO3 - Edificato storico d'interesse testimoniale e ambientale
Di valore testimoniale e ambientale, per il quale è necessaria la conservazione dei caratteri urbanistici e architettonici.

STO4 - Edificato storico di riqualificazione funzionale e morfologica
Di scarso valore, di morfologia incongruente rispetto al contesto storico, testimoniale ed architettonico, per il quale è possibile la riorganizzazione funzionale e morfologica.

All'esterno del centro storico, ovvero all'esterno della ZTO A, corrispondente al tessuto storico di epoca preindustriale a isolati chiusi o semichiusi:

URB1- Edificato urbano di preminente interesse storico e culturale
Di valore storico e culturale, per il quale è indispensabile la conservazione degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

URB2 - Edificato urbano d'interesse architettonico
Di solo valore architettonico per il quale è necessaria la conservazione dell'impianto tipologico e morfologico.

URB3 - Edificato urbano d'interesse testimoniale e ambientale
Di valore testimoniale e ambientale, per il quale è necessaria la conservazione dei caratteri urbanistici e architettonici.

URB4 - Edificato urbano di riqualificazione funzionale e morfologica
Di scarso valore, di morfologia incongruente rispetto al contesto storico, testimoniale e architettonico, per il quale è possibile la riorganizzazione funzionale e morfologica.

Gli edifici eventualmente mancanti, non numerati negli appositi elaborati di classificazione, fatta eccezione per gli edifici dirutti di cui al successivo paragrafo 4, si devono intendere compresi nella classe URB4, solo se effettivamente esistenti e documentabili, ed a condizione siano denunciati al catasto fabbricati alla data di efficacia del PO. Sugli edifici comunque non classificati, privi di denuncia catastale, saranno ammessi solo gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui ai punti 1 e 3 del successivo articolo 14.

Possono essere proposte motivate e limitate modifiche alla classificazione dell'edificato solo a seguito di accurati rilievi ed approfondimenti storici, stilistici e architettonici, oppure mediante un piano attuativo.

4. ROVINE E RUDERI

Fatte salve le specifiche disposizioni per il patrimonio edilizio esistente riguardo agli immobili abbandonati riportate agli articoli seguenti, redatte ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2017 n. 3, è consentita, su tutto il territorio comunale, la ricostruzione di edifici dirutti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - purché sussistano i seguenti requisiti concorrenti:

  • - esistenza del perimetro murario, ancorché parzialmente diruto;
  • - la denuncia e la posizione catastale quale risulta alla data di efficacia del PO;
  • - produzione da parte dell'avente titolo di documentazione in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario.

Gli interventi ammessi sono quelli classificati di trasformazione con le categorie d'intervento 12, 13,

14, 15, 16, di cui al successivo articolo 15.

La consistenza planivolumetrica deve essere rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco nonché da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell'edificio.

L'intervento di ricostruzione deve riproporre il più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio preesistente, garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell'uso dei materiali e nelle tecniche di finitura, un corretto inserimento nel contesto di riferimento.

Le funzioni ammesse sono quelle della z.t.o. nella quale il rudere ricade.

Ove non sia possibile rilevare con certezza l'altezza originaria, purché sia incontestabile tramite rilievi e documenti la consistenza planimetrica, è ammessa un'altezza massima da ricostruire fino a m. 3.

Art. 13 Tipologia degli interventi

Ai fini della distinzione degli interventi attinenti alla disciplina della gestione degli insediamenti esistenti dagli interventi attinenti alla disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, e in ottemperanza di quanto disposto dal PS, si definiscono negli articoli seguenti gli interventi edilizi meglio specificandoli in relazione ai criteri di compatibilità e di trasformabilità.

Art. 14 Criterio di compatibilità e definizioni degli interventi

Si definiscono compatibili gli interventi, di livello edilizio o urbanistico, di conservazione e/o di trasformazione, che non riducano o danneggino lo stato e le prestazioni esistenti, come meglio specificato in seguito.

Si classificano di livello edilizio gli interventi che contribuiscono al mantenimento e al miglioramento del patrimonio edilizio esistente, estesi a singole unità edilizie oppure a singoli edifici, che non comportino aggravio del carico urbanistico e non comportino la formazione di patrimonio aggiuntivo per spazi pubblici e di uso pubblico.

Si classificano di livello urbanistico gli interventi che contribuiscono al mantenimento e alla riqualificazione del patrimonio urbanistico, applicandosi a singoli edifici, ad aree, a complessi edilizi sia in ambito urbano che rurale, a isolati e tessuti urbani, a infrastrutture esistenti.

Riguardo ai criteri di compatibilità definiti dal PS, si classificano come compatibili le categorie d’intervento seguenti, desunte agli articoli 135 e 136 della Legge:

1Interventi di manutenzione ordinaria.
2Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili. Comportanti aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità, la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
3Interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, dell’edificio, sempre che non alterino la volumetria complessiva, la sagoma e i prospetti dell’edificio. Non comportanti mutamenti della destinazione d’uso. Compresi anche quelli consistenti nell’accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non venga modificata la volumetria complessiva e la sagoma dell’edificio e sia mantenuta l’originaria destinazione d’uso. Compreso l’apertura di porte interne e la modifica di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici. Non comportanti frazionamento delle unità edilizie.
4Interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla conservazione ed all’adeguamento funzionale dell’edificio ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio.
5Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Non comportanti interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).
6Interventi pertinenziali comportanti la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell’edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento. Compresa anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.
7Mutamento di destinazione d’uso di immobile, o sua parte, eseguito in assenza di opere edilizie.

Le categorie d’intervento elencate nel precedente comma sono compatibili a condizione che:

  • - interessino esclusivamente il patrimonio edilizio e urbanistico esistente;
  • - non abbiano bisogno di nuove urbanizzazioni;
  • - non diminuiscano l’efficienza delle urbanizzazioni esistenti;
  • - siano finalizzate all’adeguamento funzionale, tecnologico, architettonico, del patrimonio edilizio esistente.

Sono compatibili a condizione che rispettino le specificazioni dettate nel proseguimento dalle presenti norme e che permettano il ripristino dello stato dei luoghi e il loro miglioramento, le seguenti categorie d’intervento, desunte agli articoli 135 e 136 della Legge:

8Demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione.
9Installazioni di manufatti di cui all’articolo 78 della Legge (Manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie), non comportanti alcuna trasformazione permanente sul suolo.
10Installazioni di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 34, comma 6 quater, della L.R. 3/1994, riguardo ad un appostamento fisso per l’attività venatoria autorizzato.
11Opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all’articolo 74 della L.R. 39/2000.
12Installazioni di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia (articolo 16 L.R. 24 febbraio 2005, n. 39 - Disposizioni in materia di energia).
13Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
14Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e delle pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.
15Installazioni di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
16Installazioni di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 34, comma 6 bis, della L.R. 3/1994, nel sito in cui è autorizzato un appostamento fisso per l’esercizio dell’attività venatoria.
17Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili.
18Aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
19Installazione di manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale la cui realizzazione non comporti interessamento delle parti strutturali dell’edificio principale.
20Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni.
21Installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell'ambito dell'attività agricola, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, spettacoli viaggianti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo.
22Installazioni di manufatti temporanei di cui all’articolo 70, comma 1, della Legge comprese le serre aventi le medesime caratteristiche.
23Le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere.
24Le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso.

Art. 15 Criterio di trasformabilità e definizioni degli interventi

Si definiscono di trasformazione gli interventi, di livello edilizio o urbanistico, che ampliano lo stato e le prestazioni esistenti, ovvero che incidono sulle risorse essenziali del territorio, in particolare:

  • - gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all’esterno del perimetro del centro abitato, nelle zone agricole;
  • - gli interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
  • - gli interventi per i quali, in ragione della loro complessità e rilevanza ovvero ai sensi di legge, sia necessario il piano attuativo;
  • - le opere conseguenti a politiche di settore del comune;
  • - le infrastrutture da realizzare e le relative aree;
  • - gli interventi di riqualificazione insediativa.

Si classificano di livello edilizio gli interventi che contribuiscono all’integrazione ed al completamento del patrimonio edilizio esistente, estesi a singole unità edilizie oppure a singoli edifici ovvero a complessi edilizi ed aree, che comportino aggravio del carico urbanistico e comportino la formazione di patrimonio aggiuntivo per spazi pubblici e di uso pubblico.

Si classificano di livello urbanistico gli interventi che contribuiscono all’integrazione e alla riqualificazione del patrimonio urbanistico, applicandosi a singoli edifici, ad aree, a complessi edilizi sia in ambito urbano che rurale, a isolati e tessuti urbani, a infrastrutture esistenti.

Si classificano come di trasformazione le categorie d’intervento seguenti, desunte agli articoli 134 e 135 della Legge:

1Interventi di manutenzione straordinaria comportanti frazionamento delle unità edilizie.
2Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa comportanti recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).
3Interventi di nuova edificazione, e cioè la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.
4Installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, e salvo che siano installati all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, ed in conformità alle normative regionali di settore.
5Installazione dei manufatti di cui all’articolo 78 della Legge (Manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie), comportanti trasformazione permanente del suolo.
6Installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all’articolo 70, comma 3, lettere a) e b) della Legge.
7Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune.
8Realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, ivi compresa l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs 259/2003.
9Realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d’impianti per attività produttive all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
10Realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d’interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
11Le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente.
12Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:
- demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
13Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:
- demolizione di edifici esistenti e contestuale ricostruzione, comunque configurata, anche con diversa sagoma, purché non comportanti incremento di volumetria rispetto a quelli preesistenti, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice del paesaggio, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume.
14Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:
- demolizione di edifici esistenti e contestuale ricostruzione, comunque configurata, anche con diversa sagoma, purché non comportanti incremento di volumetria rispetto a quelli preesistenti, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice del paesaggio, nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente.
15Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:
- ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui al punto successivo.
16Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione comportanti modifiche della sagoma originaria, laddove si tratti di immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice del paesaggio.
17Interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume, calcolato nel rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dal PO, dal RE e dal RTC, anche con diversa sagoma, articolazione, collocazione o destinazione d’uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si rendano necessari interventi se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice del paesaggio, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al precedente punto 13, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume.
18Realizzazione di piscine nonché gli impianti sportivi, ancorché ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo inedificato.

Art. 16 Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d’uso

Ai fini del presente PO si individuano le seguenti destinazioni d’uso ai sensi dell’articolo 99 della Legge:

  • - RESIDENZIALE
  • - INDUSTRIALE E ARTIGIANALE
  • - COMMERCIALE
  • - TURISTICO-RICETTIVA
  • - DIREZIONALE – SERVIZI
  • - COMMERCIALE ALL'INGROSSO E DEPOSITI
  • - AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE AI SENSI DI LEGGE

I locali accessori e pertinenziali a servizio di un’unità principale (garage, cantine, depositi e simili, volumi tecnici, ecc.) assumono la medesima destinazione d’uso della unità principale.

Sono destinazioni compatibili tutte le sottocategorie assimilabili alla categoria primaria per carico urbanistico, che si inseriscono nel contesto di riferimento in omogeneità, avuto riguardo alle funzioni esistenti nell’intorno dell’ambito e dell’edificio di intervento, ovvero caratterizzate da un rapporto di integrazione e complementarietà delle diverse funzioni fra loro. Sono individuate sottocategorie di maggiore dettaglio come segue.

Sono consentite all’interno del territorio comunale, salvo quanto diversamente previsto nelle presenti norme, descriventi quanto ammesso per le varie articolazioni funzionali, solo le seguenti funzioni o destinazioni d’uso, fermo restando il carattere esemplificativo e non esaustivo dell’elenco che segue e stanti eventuali diverse definizioni sopravvenienti per legge:

1. RESIDENZIALE

SUB-CATEGORIERepertorio esemplificativo di tipologie, attività - specifiche
1.1 – residenze private ordinarie1.1.1 – abitazioni private stabili a libero mercato
1.1.2 – abitazioni private riservate all’affitto a canone controllato ed alla vendita a prezzo controllato
1.1.3 – abitazioni private promiscue con locali per attività lavorative di varia natura (studi professionali, attività commerciali e artigianali) a condizione che la superficie utile dell’unità edilizia risulti almeno il 60% a destinazione d’uso residenziale
1.2 – residenze private con finalità sociali1.2.1 – abitazioni private per anziani o disabili con destinazione vincolata per convenzione
1.2.2 – residenze sanitarie assistenziali (RSA) accreditate ed autorizzate
1.3 – residenze pubbliche con finalità sociali 1.3.1 – alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale
1.3.2 – alloggi per anziani o disabili
1.3.3 – residenze sanitarie assistenziali (RSA)
1.4 – residenze promiscue per attività ricettive 1.4.1 – alloggi privati promiscui per attività ricettive extralberghiere aventi le caratteristiche della civile abitazione, di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 44 della Legge regionale 20 dicembre 2016, n.86 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente a:
- affittacamere
- bed & breakfast
- residenze d’epoca

2. ARTIGIANALE

SUB-CATEGORIERepertorio esemplificativo di tipologie, attività - specifiche
2.1 – attività di lavorazione 2.1.1 – attività artigianali in genere con i rispettivi uffici, locali, foresterie, spazi per mezzi ed attrezzature di cantiere, spazi e locali adibiti a spogliatoi, servizi igienici, e per tutte le dotazioni necessarie previste dalle vigenti normative in relazione ai luoghi di lavoro, riguardanti la lavorazione, manipolazione, riparazione di prodotti, merci, ed in particolare di:
- legnami per qualsiasi uso
- acciai preparati tipo ferro battuto
- qualsiasi prodotto agricolo e del bosco
- pietre, marmi ed altri inerti simili
- autoveicoli, motoveicoli, biciclette
2.2 – attività di ricovero e stoccaggio 2.2.1 – magazzini quali ricoveri al coperto di prodotti, merci, mezzi, attrezzature edili, autovetture, biciclette, veicoli in genere, materiali ed attrezzature per l’edilizia, legno in genere proveniente da silvicoltura, legnami per qualsiasi uso, metalli, pietre, marmi ed altri inerti simili, qualsiasi prodotto agricolo e del bosco se non provenienti da attività agricole aziendali dell’imprenditore agricolo di cui alla successiva categoria 6
2.2.2 – depositi quali rimessaggi e stoccaggi all’aperto di materiali, mezzi, attrezzature edili, di pietre, marmi, inerti, provenienti da escavazioni ed attività estrattive in genere

3. COMMERCIALE

SUB-CATEGORIERepertorio esemplificativo di tipologie, attività – specifiche
3.1 – commercio ordinario 3.1.1 – esercizi commerciali di vicinato con superficie di vendita inferiore a 300 mq. operanti nel settore alimentare e non alimentare
3.2 – commercio di alimenti e bevande al pubblico 3.2.1 – esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, quali:
- ristoranti, trattorie
- bar, pub, enoteche, birrerie,
- pizzerie, paninoteche,
- pasticcerie, gelaterie
- panetterie e altri prodotti da forno
solo se provvisti di spazi o locali attrezzati per il consumo sul posto
3.3 – esercizi di distribuzione carburanti per autotrazione 3.3.1 – impianti per la distribuzione di carburanti per autotrazione comprensivi di vendita di oli ed altri prodotti e la somministrazione di alimenti e bevande
3.3.2 – impianti per la distribuzione dei carburanti per autotrazione escluso la vendita di prodotti e la somministrazione di alimenti e bevande

4. TURISTICO–RICETTIVA

Comprende tutte le attività disciplinate dal T.U. del sistema turistico regionale – Legge regionale 20 dicembre 2016, n.86 e successive modifiche e integrazioni, in particolare ed esclusivamente:

SUB-CATEGORIERepertorio esemplificativo di tipologie, attività – specifiche
4.1 – strutture ricettive alberghiere 4.1.1 – strutture ricettive alberghiere di cui all’articolo 17, comma 1:
- alberghi
- residenze turistico-alberghiere
- alberghi diffusi
4.2 – strutture ricettive extralberghiere 4.2.1 – strutture ricettive extralberghiere per l’ospitabilità collettiva di cui all’articolo 44, comma:
- case per ferie
- ostelli per la gioventù
- rifugi escursionistici
- affittacamere
- bed & breakfast
- case e appartamenti per vacanze
- residenze d’epoca
- residence
- locazioni turistiche

5. DIREZIONALE E DI SERVIZIO

SUB-CATEGORIERepertorio esemplificativo di tipologie, attività - specifiche
5.1 – attività private direzionali e terziarie 5.1.1 – sedi di banche, agenzie e sportelli bancari, di assicurazioni, di società private in genere
5.1.2 – uffici e studi per attività professionali, uffici per attività finanziarie, assicurative, immobiliari, uffici postali, telefonici
5.2 – attività artigianali di servizio alla residenza 5.2.1 – lavanderie, calzolai, tappezzerie, falegnami, restauratori di mobili, vetrai, corniciai, elettricisti, idraulici, riparatori di apparecchi elettrici ed elettronici ed in generale di beni per la casa
5.2.2 – attività di preparazione di pasti e piatti pronti in genere e/o di produzione diretta di alimenti:
- pasticcerie, gelaterie
- panetterie e altri prodotti da forno solo se prive di spazi o locali attrezzati per il consumo sul posto
5.3 – attività private di servizio alle persone e agli animali 5.3.1 – istituti di bellezza, centri benessere, parrucchieri, barbieri, estetisti, sartorie
5.3.2 – servizi di onoranze funebri
5.3.3 – toilette per animali, canili, gattili e simili
5.4 – attività private per servizi a carattere socio- sanitario 5.4.1 – ambulatori medici, consultori, centri e laboratori di analisi cliniche, centri di assistenza socio-sanitaria, centri di riabilitazione fisioterapica
5.4.2 – residenze protette convenzionate con assistenza socio- sanitaria compresi i servizi ambulatoriali e sociali connessi 5.4.3 – ambulatori veterinari
5.5 – attività private a carattere ricreativo e culturale, aperte al pubblico 5.5.1 – cinema, teatri, sale per concerti, discoteche, sale da ballo, sale giochi, luoghi di spettacolo ed intrattenimento in genere,
5.5.2 – sedi e circoli di associazioni artistiche e culturali, biblioteche ed archivi, musei, collezioni e gallerie d’arte, sale per esposizioni, spazi espositivi in genere, sale di musica, teatri di posa, attività culturali e/o espositive all’aperto e relativi servizi, sale e centri attrezzati per congressi e conferenze
5.6 – attività private a carattere ricreativo e sportivo, aperte al pubblico 5.6.1 – attività ricreative all’aperto e relativi servizi, circhi equestri, spettacoli viaggianti
5.6.2 – piscine aperte e coperte con servizi correlati (idromassaggio, sauna, locali e spazi benessere, spogliatoi, reception, ecc.), campi da tennis, di bocce, di calcetto, all’aperto ed al coperto, palestre, centri fitness e servizi correlati, spogliatoti e locali accessori a servizio di tali attività sportive
5.7 – attività private di interesse collettivo o generale 5.7.1 – cappelle, chiesette, edicole ed altre attività di culto
5.7.2 – sedi per attività associative di ricreazione, di volontariato, di solidarietà, di promozione turistica, per la caccia ed il tempo libero, sedi sindacali, di categoria, di patronato, sedi di partiti e movimenti politici, pro-loco

6. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE

SUB-CATEGORIERepertorio esemplificativo di tipologie, attività - specifiche
6.1 – attività agricole aziendali6.1.1 – produzione agricola aziendale comprendente colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, castagneti, piante aromatiche, ect.) e non permanenti (orticoltura, floricoltura, cereali, legumi, foraggio, ect.)
6.1.2 – agricoltura biologica
6.1.3 – selvicoltura ad altre attività forestali connesse
6.1.4 – raccolta di prodotti selvatici non legnosi
6.1.5 – attività di stoccaggio, lavorazione e trasformazione diretta dei prodotti agricoli e del bosco
6.1.6 – degustazione e vendita diretta dei prodotti agricoli e del bosco
6.1.7 – residenza agricola, abitazioni rurali complete di pertinenze e servizi anche a carattere ricreativo e sportivo (piscine, campi tennis, campi calcetto, bocce, ecc.)
6.2 – attività zootecniche aziendali 6.2.1 – allevamento di bovini, equini, suini, ovini e caprini
6.2.2 – addestramento e custodia dei cavalli
6.2.3 – allevamento di pollame, conigli ed altri animali da cortile
6.2.4 – allevamenti zootecnici minori (api, chiocciole, lombrichi, ecc.)
6.2.5 – allevamento di fauna selvatica (lepri, fagiani, pernici, cinghiali, daini, caprioli, ecc.)
6.2.6 – acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
6.3 – attività connesse alla produzione agricola aziendale6.3.1 – attività faunistico-venatoria (caccia, cattura di animali selvatici, tiro al volo, tiro con fucile percorso caccia, servizi connessi)
6.3.2 – cinotecnica, custodia dei cani, attività di allevamento, selezione e addestramento di razze canine
6.3.3 – attività di supporto alle lavorazioni e al ricovero dei prodotti agricoli, uffici, foresterie, locali per esposizione e vendita di prodotti aziendali
6.3.4 – attività di valorizzazione del territorio rurale e/o del patrimonio forestale mediante utilizzazione di attrezzature o risorse aziendali
6.3.5 – attività di supporto all’agricoltura, attività successive alla raccolta
6.3.6 – attività di supporto alla selvicoltura ed altre attività forestali connesse
6.3.7 – lavorazioni tipiche legate al governo del bosco ed allo sfruttamento delle risorse forestali
6.4.8 – parchi-avventura a gestione aziendale
6.5.9 – attività agrituristiche in edifici e locali aziendali
6.5.10 – agricampeggio ovvero ospitalità agrituristica in spazi aperti con tende, case mobili, bungalow, case su alberi, compreso edifici e locali di servizio
6.5.11 – attività collaterali e di servizio all’agriturismo a carattere ricreativo e sportivo, culturale, religioso, anche aperte al pubblico, quali:
- piscine aperte e coperte con servizi correlati (idromassaggio, sauna, locali e spazi benessere, spogliatoi, reception, servizi igienici, tettoie e strutture ombreggianti, ecc.)
- campi da tennis, di bocce, di calcetto, all’aperto ed al coperto, con locali accessori e servizi correlati (spogliatoi, servizi igienici, tettoie e strutture ombreggianti, ecc.)
- palestre, centri fitness,con locali accessori e servizi correlati, (spogliatoi, reception, servizi igienici, ecc.)
- sale per concerti, sale da ballo, sale per esposizioni, locali per attività culturali e/o espositive all’aperto, sale e centri attrezzati per congressi e conferenze
- cappelle, chiesette, locali per attività di culto
6.5.12 – altre attività di servizio all’agriturismo, in locali ed edifici isolati, quali:
- reception
- cucine, magazzini e depositi
- servizi igienico-sanitari
- tettoie e strutture ombreggianti
6.4 – agricoltura amatoriale6.4.1 – produzione agricola non aziendale comprendente colture permanenti e non permanenti, prodotti del bosco, produzione non professionale per autoconsumo, attività amatoriale per il tempo libero
6.4.2 – allevamento non professionale di animali da cortile e allevamenti zootecnici minori

7. ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO

SUB-CATEGORIERepertorio esemplificativo di tipologie, attività - specifiche
7.1 – attività e attrezzature pubbliche comunali7.1.1 – attività e attrezzature pubbliche comunali in generale, in particolare:
- attività di pubblica istruzione, scuole di ogni ordine e grado
- attività amministrativa, uffici e locali del Municipio
- magazzini, spazi e locali accessori
- impianti e attrezzature sportive
- giardini, parchi e relative attrezzature di servizio
- attività e servizi cimiteriali
7.2 – attività ed attrezzature pubbliche e d’interesse pubblico7.2.1 – attività e attrezzature pubbliche e d’interesse pubblico comunali o di altre amministrazioni o enti pubblici, ovvero gestite da soggetti esercenti servizi pubblici o di interesse pubblico, quali:
- attrezzature a carattere culturale, sociale, assistenziale
- attrezzature sanitarie, ambulatori, consultori
- impianti e opere di captazione o derivazione ad uso idrico
- impianti di depurazione delle acque reflue
- aree di stoccaggio dei rifiuti urbani
- impianti e attrezzature per la distribuzione del gas
- impianti e attrezzature per la distribuzione dell’energia elettrica
- impianti e attrezzature per radio-comunicazione e telefonia
- viabilità pubblica o di uso pubblico
- parcheggi pubblici o di uso pubblico
- attività di polizia, pubblica sicurezza, caserma Carabinieri
7.3 – attività e attrezzature private di interesse pubblico o collettivo senza fini di lucro7.3.1 – attività ed attrezzature private, gestite esclusivamente da soggetti esercenti attività di interesse pubblico o collettivo senza fini di lucro, quali:
- circoli ricreativi
- centri sociali
- spazi privati per circoli, attrezzature culturali e/o espositive
- spazi privati per attrezzature formative
- chiese ed altre attività di culto, strutture per il culto o per servizi religiosi, centri parrocchiali
- sedi di associazioni onlus
- attrezzature sportive
- attrezzature sanitarie
- ostelli per la gioventù gestiti da associazioni onlus
- residenze speciali attrezzate e/o strutture di assistenza per anziani, disabili, indigenti
7.4 – attività gestionali del patrimonio agricolo forestale regionale- attività per l'uso produttivo del bosco demaniale regionale e per la gestione del PAFR complesso "Sassetta", attività di didattica e formative, scentifiche, escursionistiche, di guardiana, di accoglimento del turismo, e comunque tutte le attività inerenti e conseguenti alle finalità di cui all'articolo 27 della legge regionale 39/2000

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO

La destinazione d’uso di un fabbricato, di una unità immobiliare o di un’area è quella prevalente in termini di superficie utile ovvero di superficie dell’attività.

Il cambiamento della destinazione d'uso comportante il passaggio da una all'altra delle categorie funzionali costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso, ed è ammesso solo se previsto nell'articolazione funzionale del PO, nella disciplina di seguito riportata per zona territoriale omogenea.

Non si impongono limitazioni al cambio della destinazione d'uso tra sub-categorie all'interno della stessa categoria funzionale, purché siano previste nella disciplina della z.t.o.

I mutamenti di destinazione d’uso dovranno essere anche valutati secondo criteri di compatibilità fra funzioni.

Il cambio di destinazione d’uso è sempre soggetto a verifica di compatibilità con le funzioni già esistenti nell’edificio, nell’isolato o nel complesso di appartenenza, e alla verifica dell’adeguatezza delle urbanizzazioni esistenti e delle dotazioni di parcheggio pubblico esistenti di cui può avvalersi, o, in caso negativo, della dimostrazione e dell’impegno a realizzare urbanizzazioni e parcheggi necessari.

In caso di cambio di destinazione d’uso è obbligatorio il rispetto delle norme vigenti in materia di parcheggi pertinenziali privati e a servizio delle attività commerciali.

Sono preclusi gli insediamenti di grandi strutture di vendita o di medie strutture aggregate aventi effetti assimilabili a quelle delle grandi strutture, anche se attuati mediante interventi comportanti la modifica della destinazione d’uso di edifici esistenti o l’incremento della superficie di vendita di strutture commerciali già insediate.

Gli impegni a non mutare la categoria d’uso ante-opera legittimamente esistenti alla data di efficacia del PO, per dieci anni dalla data di ultimazione lavori di qualsiasi opera edilizia in zona agricola, sono rimossi. Gli atti d’obbligo unilaterali precedentemente sottoscritti possono essere annullati dopo l’efficacia del PO.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:16