Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 56 Salvaguardie

Dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di adozione del PO, fino alla data di efficacia del medesimo, l'Ufficio comunale competente può sospendere ogni determinazione su pratiche edilizie e urbanistiche presentate, qualora riconosca che i loro contenuti sono in contrasto con i contenuti del PO adottato.

Art. 57 Aree vincolate e di rispetto

Rientrano in queste aree tutti i terreni e gli immobili, anche se non riportati e definiti geograficamente nelle tavole cartografiche del PO, elencati di seguito.

1) Aree sottoposte a vincolo idrogeologico, distinte tra:

  • - terreni delimitati ai sensi del R.D.L. n.3267/1923;
  • - terreni coperti da bosco ai sensi della L.R. n.39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

In queste aree la nuova edificazione e gli interventi sull'edificato esistente, fatta eccezione per i casi esclusi per legge, sono condizionati alle preventive procedure di cui alla legge forestale della Toscana 21 marzo 2000 n.39 e successive modificazioni, e al suo Regolamento di attuazione.

2) Aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 del Codice del Paesaggio D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche ed integrazioni, distinte tra:

  • - fasce di rispetto di m.150 ciascuna dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi (comma 1, lettera c);
  • - territori coperti da boschi (comma 1, lettera g).

In queste aree la nuova edificazione e gli interventi sull'edificato esistente, fatta eccezione per i casi esclusi per legge, sono vincolati all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dal Codice sopra citato. Sono ammesse sul suolo inedificato e sugli edifici e complessi edilizi esistenti, come classificati e definiti negli appositi elaborati del PO, le categorie d'intervento riportate nella classe e nella zto di appartenenza, con le limitazioni riportate al precedente articolo 22 per il territorio rurale.

3) Area di rispetto cimiteriale costituita da una fascia esterna intorno al perimetro del cimitero comunale di distanza pari a m. 50.

In questa area é vietato procedere a qualsiasi nuova costruzione e installazione, anche a carattere provvisorio.

Sono ammesse sugli edifici e complessi edilizi esistenti, come classificati e definiti negli appositi elaborati del PO, le categorie d'intervento riportate nella classe e nella zto di appartenenza, con esclusione degli interventi di addizione volumetrica e di ricostruzione con incremento di volume.

4) Aree di rispetto stradale costituite da fasce di rispetto adiacenti le strade di uso pubblico provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, classificate C ed F secondo il vigente Codice della Strada, esterne al centro abitato, e, secondo le distanze definite dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. vigente.

In queste aree é vietato procedere a qualsiasi nuova costruzione.

Sono ammesse sugli edifici e complessi edilizi esistenti, come classificati e definiti negli appositi elaborati del PO, le categorie d'intervento riportate nella classe e nella zto di appartenenza, con esclusione degli interventi di ricostruzione con incremento di volume.

L'eventuale addizione volumetrica permessa dovrà essere limitata a interventi di sopraelevazione o comunque di ampliamento orizzontale non verso la sede stradale.

5) Beni di particolare interesse storico e artistico di cui alla Parte II del Codice del Paesaggio D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche ed integrazioni (ex articolo 4 della Legge n.1089/1933). Rientra in questa categoria di vincolo solamente il complesso edilizio di proprietà comunale denominato "Palazzo Montalvo", all'interno della zto "A" T.R.1 - tessuto storico di epoca preindustriale a isolati chiusi o semichiusi.

Gli interventi edilizi ammessi su questo immobile sono già definiti al precedente articolo 18 per la classe di appartenenza, che tengano conto del suo particolare pregio storico ed artistico.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:16