Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

CAPO I° PIANI DI ATTUAZIONE E INTERVENTI FATTI SALVI

Art. 55 Piani attuativi approvati ed atti autorizzativi rilasciati

Sono fatti salvi e possono aver corso i piani attuativi, i permessi di costruire, le SCIA, purché convenzionati o rilasciati in caso di non obbligo di convenzione, depositati, prima dell'adozione del presente PO.

Le varianti a tali strumenti e atti dovranno conformarsi alle disposizioni del presente PO.

Le eventuali previsioni che si realizzano mediante piani attuativi, o progetti unitari convenzionati di iniziativa pubblica, comunque denominati, o mediante interventi di rigenerazione urbana, perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio di efficacia del PO o della modifica sostanziale che li contempla, i piani o i progetti non siano stati approvati.

I vincoli preordinati all'esproprio perdono efficacia se entro il suddetto termine quinquennale non è stato approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica. Qualora sia previsto che l'opera possa essere realizzata anche su iniziativa privata, alla decadenza del vincolo non consegue la perdita di efficacia della relativa previsione.

I piani attuativi, gli interventi di rigenerazione urbana, i progetti unitari convenzionati di iniziativa privata, perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio di efficacia del PO o della modifica sostanziale che li contempla, non sia stata stipulata la relativa convenzione oppure i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del comune che corrisponda nei contenuti allo schema di convenzione approvato con il piano o progetto. Perdono altres&igrave efficacia gli interventi di nuova edificazione consentiti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui al comma 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 95 della Legge, qualora entro il suddetto termine non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio.

CAPO II° SALVAGUARDIE, AREE VINCOLATE E DI RISPETTO

Art. 56 Salvaguardie

Dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di adozione del PO, fino alla data di efficacia del medesimo, l'Ufficio comunale competente può sospendere ogni determinazione su pratiche edilizie e urbanistiche presentate, qualora riconosca che i loro contenuti sono in contrasto con i contenuti del PO adottato.

Art. 57 Aree vincolate e di rispetto

Rientrano in queste aree tutti i terreni e gli immobili, anche se non riportati e definiti geograficamente nelle tavole cartografiche del PO, elencati di seguito.

1) Aree sottoposte a vincolo idrogeologico, distinte tra:

  • - terreni delimitati ai sensi del R.D.L. n.3267/1923;
  • - terreni coperti da bosco ai sensi della L.R. n.39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

In queste aree la nuova edificazione e gli interventi sull'edificato esistente, fatta eccezione per i casi esclusi per legge, sono condizionati alle preventive procedure di cui alla legge forestale della Toscana 21 marzo 2000 n.39 e successive modificazioni, e al suo Regolamento di attuazione.

2) Aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 del Codice del Paesaggio D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche ed integrazioni, distinte tra:

  • - fasce di rispetto di m.150 ciascuna dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi (comma 1, lettera c);
  • - territori coperti da boschi (comma 1, lettera g).

In queste aree la nuova edificazione e gli interventi sull'edificato esistente, fatta eccezione per i casi esclusi per legge, sono vincolati all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dal Codice sopra citato. Sono ammesse sul suolo inedificato e sugli edifici e complessi edilizi esistenti, come classificati e definiti negli appositi elaborati del PO, le categorie d'intervento riportate nella classe e nella zto di appartenenza, con le limitazioni riportate al precedente articolo 22 per il territorio rurale.

3) Area di rispetto cimiteriale costituita da una fascia esterna intorno al perimetro del cimitero comunale di distanza pari a m. 50.

In questa area é vietato procedere a qualsiasi nuova costruzione e installazione, anche a carattere provvisorio.

Sono ammesse sugli edifici e complessi edilizi esistenti, come classificati e definiti negli appositi elaborati del PO, le categorie d'intervento riportate nella classe e nella zto di appartenenza, con esclusione degli interventi di addizione volumetrica e di ricostruzione con incremento di volume.

4) Aree di rispetto stradale costituite da fasce di rispetto adiacenti le strade di uso pubblico provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, classificate C ed F secondo il vigente Codice della Strada, esterne al centro abitato, e, secondo le distanze definite dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. vigente.

In queste aree é vietato procedere a qualsiasi nuova costruzione.

Sono ammesse sugli edifici e complessi edilizi esistenti, come classificati e definiti negli appositi elaborati del PO, le categorie d'intervento riportate nella classe e nella zto di appartenenza, con esclusione degli interventi di ricostruzione con incremento di volume.

L'eventuale addizione volumetrica permessa dovrà essere limitata a interventi di sopraelevazione o comunque di ampliamento orizzontale non verso la sede stradale.

5) Beni di particolare interesse storico e artistico di cui alla Parte II del Codice del Paesaggio D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche ed integrazioni (ex articolo 4 della Legge n.1089/1933). Rientra in questa categoria di vincolo solamente il complesso edilizio di proprietà comunale denominato "Palazzo Montalvo", all'interno della zto "A" T.R.1 - tessuto storico di epoca preindustriale a isolati chiusi o semichiusi.

Gli interventi edilizi ammessi su questo immobile sono già definiti al precedente articolo 18 per la classe di appartenenza, che tengano conto del suo particolare pregio storico ed artistico.

CAPO III° NORME SPECIFICHE

Art. 58 Proprietà comunali

Per gli edifici, i complessi edilizi, gli impianti di proprietà comunale sono ammessi, qualora le caratteristiche storiche, i valori architettonici e le condizioni ambientali e paesaggistiche lo consentano, demolizioni, ricostruzioni, nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni, nella misura necessaria a rendere i nuovi edifici, quelli esistenti, e gli impianti pubblici funzionali e adeguati alle esigenze del Comune e di pubblica utilità.

CAPO IV° NORME FINALI

Art. 59 Deroghe

Per motivi d'interesse pubblico, nonché per comprovati motivi di interesse generale, sono ammesse deroghe alle previsioni del PO, esercitate dal Consiglio comunale, cos&igrave come definito dalle vigenti norme in materia di governo del territorio.

L'intervento in deroga può essere assentito ove finalizzato a interessi generali riferiti ad aspetti culturali, sociali, sanitari e relativi all'igiene pubblica, nonché religiosi, di tutela dell'incolumità.

Le deroghe possono riferirsi a obiettivi di tipo economico, con particolare riferimento agli aspetti occupazionali, purché d'interesse generale. Qualora proposti da soggetti privati, l'intervento in deroga dovrà essere assoggettato a stipulazione di specifico atto d'obbligo o convenzione.

Non è consentito il cambio di destinazione d'uso dei manufatti risultanti dalle deroghe di cui al presente articolo senza preventivo atto di assenso del Consiglio comunale.

Non sono ammessi interventi in deroga al PO contrastanti con le condizioni statutarie del PS e/o con vincoli derivanti da specifiche tutele, comunque con i vincoli di cui al precedente articolo 56.

Art. 60 Norme finali

Dopo l'adozione e fino all'approvazione del PO sono ammesse varianti al RU vigente in conformità alle disposizioni del vigente PS e sempre che sia ammesso dalla Legge.

Nell'atto di approvazione del PO dovranno essere recepite le eventuali varianti formate ai sensi del presente articolo, se almeno adottate.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:16