Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 50 Regole per la progettazione

Le presenti regole devono considerarsi prescrizioni e direttive per la qualità degli interventi, in riferimento agli edifici esistenti e di nuova edificazione in tutto il territorio comunale.

Per gli interventi sugli edifici esistenti nei tessuti urbani in genere si dovranno seguire i seguenti criteri:

  • - allineamento con gli edifici contigui nel caso di ampliamento orizzontale, sopraelevazione, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica;
  • - allineamento delle componenti architettonico-edilizie quali tettoie, porticati, logge, balconi;
  • - continuità dei percorsi pubblici;
  • - qualificazione anche d'immagine degli spazi pubblici;
  • - ricomposizione delle coperture, in particolare in caso di sopraelevazione, per dar luogo a coperture omogenee per tipologia e materiali, con l'eliminazione di eventuali irregolarità ed elementi estranei.

Art. 51 Requisiti di sostenibilità ambientale

La progettazione di tutti gli interventi di nuova costruzione e di ricostruzione dovrà essere indirizzata al rispetto delle "linee guida regionali per la sostenibilità degli edifici in Toscana" deliberate dal Consiglio regionale, anche ai fini della definizione in fase di convenzione dei relativi incentivi previsti dalla Legge.

La progettazione degli interventi di cui al presente comma dovrà comunque rispettare gli elementi di seguito indicati.

Il progetto dovrà contenere una relazione di analisi ambientale che motivi le scelte morfologiche dell'insediamento e quelle tipologiche degli edifici in rapporto al contesto ed in particolare all'esposizione, ai venti dominanti, alla piovosità, alla presenza di elementi naturali ed artificiali.

La progettazione dovrà prestare specifiche attenzioni agli aspetti del risparmio energetico, ottenuto sia con un adeguato isolamento della costruzione, sia mediante l'introduzione di elementi solari attivi e passivi.

L'utilizzo di impianti che usino risorse rinnovabili per la produzione di acqua calda si rende obbligatoria nelle nuove costruzioni ai fini del soddisfacimento di almeno il 3% del fabbisogno di acqua per usi sanitari.

I materiali utilizzati nelle costruzioni dovranno essere privi di emissioni inquinanti, con preferenza per materiali naturali ed ecologici che assicurino un basso impatto ambientale in fase di produzione, di esercizio e di smaltimento (laterizio, pietra, legno, sughero, pannelli di fibra di legno, colle e vernici a base vegetale e minerale, ecc.).

In ogni caso il progetto degli edifici dovrà essere accompagnato da una relazione relativa alle caratteristiche dei materiali utilizzati in funzione della loro sostituzione, smaltimento e riuso nel tempo.

Ai fini della riduzione del consumo d'acqua si prescrivono i seguenti accorgimenti minimi:

  • - installazione su tutte le rubinetterie di dispositivi per la riduzione del flusso;
  • - utilizzo obbligatorio di cassette WC a doppia cacciata;
  • - in tutte le realizzazioni superiori alle quattro unità immobiliari si prescrive il ricorso a sistemi di riciclo delle acque grigie per l'alimentazione delle cassette di scarico dei WC e altri usi non potabili.

Ai fini di una corretta conservazione nel tempo degli interventi di cui ai presenti commi, si prescrive la redazione di un fascicolo del fabbricato che definisca le procedure per la manutenzione degli elementi edilizi (di involucro e strutturali) ed impiantistici. Tale fascicolo dovrà essere parte integrante dell'attestazione di abitabilità.

La progettazione dei nuovi interventi dovrà essere indirizzata alla massima accessibilità degli spazi privati di uso pubblico, prevedendo soluzioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche e adeguati spazi e arredi per favorire, nell'uso di tali aree, la socializzazione e l'esercizio di attività ricreative.

Ai fini del miglioramento dell'accessibilità nel patrimonio edilizio esistente si ammette la realizzazione d'impianti di sollevamento meccanici e dei relativi volumi tecnici in deroga ai parametri urbanistici e alle distanze di legge.

La progettazione degli interventi dovrà verificare l'ottenimento di adeguate condizioni di benessere ambientale per gli utilizzatori delle strutture, sia in termini di benessere termo-igrometrico, che di corretto uso dell'illuminazione naturale, nonché di protezione dai rumori interni e da quelli aerei.

Ai fini del contenimento dell'impermeabilizzazione superficiale e smaltimento delle acque meteoriche le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti ad interventi urbanistico-edilizi comportanti la realizzazione di nuovi edifici (compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, etc.), ad ampliamenti volumetrici di edifici esistenti con incremento di superficie coperta, ovvero derivanti dalla realizzazione di piazzali e parcheggi ad uso privato, sistemazioni esterne e loro modifiche, devono essere compensate mediante:

  • - il mantenimento di un quantitativo minimo del 25% di superficie permeabile di pertinenza;
  • - modalità costruttive e materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi di tipologia idonea a consentire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo;
  • - opere di autocontenimento, quando non sia verificata l'efficienza delle reti idrologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall'intervento.

I nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque.

Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Il convogliamento diretto delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua superficiali deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile, a condizione che non si determinino danni conseguenti a ristagno e/o che non sussistano rischi d'inquinamento del suolo e del sottosuolo.

Art. 52 Regole per il verde

Il sistema del verde, privato e pubblico, in territorio urbano e in territorio rurale, contribuisce alla qualità del paesaggio e alla sua positiva percezione, svolge azioni di equilibrio atmosferico e climatico, di difesa del suolo, di sostegno alle pratiche di svago, sport, riposo, con effetti positivi sulla salute umana e sul benessere.

La tutela del bosco è disciplinata dalla legge forestale della Toscana 21 marzo 2000 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, e dal regolamento forestale della Toscana 8 agosto 2003 n.48/R e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto divieto in tutte le aree non considerate bosco interne al territorio urbanizzato, quali parchi urbani e giardini privati e pubblici, cos&igrave come definiti all'articolo 3, comma 5, lettera a), della legge regionale forestale 39/2000 e dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del regolamento forestale 48/R/2003, abbattere alberi con circonferenza del fusto (misurata a m. 1,30 di altezza dal colletto) superiore a m. 0,50 senza l'autorizzazione dell'Ufficio Urbanistica del Comune il quale protrà avvalersi della consulenza dei Carabinieri Gruppo Forestale.

Sono esclusi dalla norma di cui al precedente comma, quindi non necessitano di autorizzazione comunale, gli abbattimenti di alberi morti, secchi, divelti o stroncati, gli alberi da frutto a tale scopo coltivati, gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da ragioni di sicurezza per la pubblica incolumità.

I progetti di riqualificazione del verde approvati dal Comune, che prevedono abbattimenti di alberi, dovranno produrre un miglioramento ambientale anche attraverso un incremento della superficie a verde e del patrimonio arboreo dell'area interessata.

Ai fini della realizzazione di nuove alberature stradali dovranno essere osservati i seguenti parametri:

a) Distanze minime:

  • - m. 3,00 da condutture sotterranee di acqua e fognature;
  • - m. 4,00 da tubazioni del gas e cavi elettrici interrati.

b) Parametri indicativi per stabilire l'idoneità del luogo per accogliere un nuovo albero:

  • - larghezza di almeno m. 2,00 della piazzola di piantagione;
  • - distanza di almeno m. 2 del punto di piantagione dall'accesso ai passi carrai;
  • - distanza di circa m. 10 del punto di piantagione dagli alberi esistenti o da altre possibili piante;
  • - distanza di almeno m. 10 del punto di piantagione dagli incroci stradali;
  • - distanza di m. 3 del punto di piantagione da condutture sotterranee;
  • - assenza, nel punto di piantagione, di vincoli verticali che possono in futuro ostacolare la crescita della chioma.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:16