Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
Art. 40 Zto "B3" Ambiti interni al territorio urbanizzato nei quali sono previsti interventi di nuova edificazione residenziale
Aree con funzione residenziale meglio individuate nell'elaborato progettuale Tavola "PR-02 Territorio urbanizzato - Disciplina" con la sigla "B3", suddivise in lotti.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie di seguito descritte, esplicative e particolareggiate per l'intera zto.
A) DESTINAZIONI D’USO AMMESSE
Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d'uso, meglio descritte al precedente articolo 16:
CATEGORIE | SUB-CATEGORIE |
---|---|
1. RESIDENZIALE | 1.1 - 1.2 |
È consentito il cambio della destinazione d'uso tra le sub-categorie ammesse per singola categoria.
B) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL SUOLO INEDIFICATO
Sono ammesse, sui terreni e aree libere non edificate, solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:
Categorie d'intervento art.14 - criterio di compatibilità |
---|
12 - 17 - 18 - 19 |
Categorie d'intervento art.15 - criterio di trasformabilità |
3 - 7 - 8 - 18 |
Gli interventi di nuova edificazione di cui alla categoria 3 dell'articolo 15 sono vietati nelle aree boscate così come definite all'articolo 2 del D.Lgs 227/2001 (articolo 142, lettera g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 42/2004) e del Regolamento forestale della Toscana DPGR 48/R/2003, così come individuate nella Tavola SD-02 Vincoli del PO.
C) CONDIZIONI PER L'EDIFICAZIONE
Gli interventi di nuova edificazione di cui alla categoria 3 dell'articolo 15, possono essere realizzati solo nel rispetto dei parametri, delle direttive e prescrizioni, assegnati in modo specifico a ciascun lotto, definiti nell'elaborato del PO "SCHEDE NORMA DEGLI INTERVENTI di nuova edificazione e completamento".
Art. 41 Zto "D3" Area artigianale di nuovo insediamento interna al territorio urbanizzato
Aree con funzione artigianale meglio individuate nell'elaborato progettuale Tavola PR-02 Territorio urbanizzato - Disciplina con la sigla "D3", suddivise in lotti.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie di seguito descritte, esplicative e particolareggiate per l'intera zto.
A) DESTINAZIONI D’USO AMMESSE
Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d'uso, meglio descritte al precedente articolo 16:
CATEGORIE | SUB-CATEGORIE |
---|---|
1. ARTIGIANALE | 2.1 - 2.2 |
B) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL SUOLO INEDIFICATO
Sono ammesse, sui terreni e aree libere non edificate, solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:
Categorie d'intervento art.14 - criterio di compatibilità |
---|
19 |
Categorie d'intervento art.15 - criterio di trasformabilità |
3 |
Gli interventi di nuova edificazione di cui alla categoria 3 dell'articolo 15 sono vietati nelle aree boscate così come definite all'articolo 2 del D.Lgs 227/2001 (articolo 142, lettera g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 42/2004 e del Regolamento forestale della Toscana DPGR 48/R/2003, così come individuate nella Tavola SD-02 Vincoli del PO.
C) CONDIZIONI PER L'EDIFICAZIONE
Gli interventi di nuova edificazione di cui alla categoria 3 dell'articolo 15, possono essere realizzati solo nel rispetto dei parametri, delle direttive e prescrizioni, assegnati in modo specifico a ciascun lotto, definiti nell'elaborato del PO "SCHEDE NORMA DEGLI INTERVENTI di nuova edificazione e completamento".
Art. 42 Zto D6 turistico-ricettiva di nuovo insediamento soggetta a piano attuativo
Aree con funzione turistico-ricettiva meglio individuate nell'elaborato progettuale Tavola PR-02 Territorio urbanizzato - Disciplina con la sigla "D6", suddivise in lotti.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie di seguito descritte, esplicative e particolareggiate per l'intera zto.
A) DESTINAZIONI D’USO AMMESSE
Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d'uso, meglio descritte al precedente articolo 16:
CATEGORIE | SUB-CATEGORIE |
---|---|
4. TURISTICO-RICETTIVA | 4.1 - 4.2 |
È consentito il cambio della destinazione d'uso tra le sub-categorie ammesse per singola categoria.
B) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL SUOLO INEDIFICATO
Sono ammesse, sui terreni e aree libere non edificate, solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:
Categorie d'intervento art.14 - criterio di compatibilità |
---|
12 - 17 - 18 - 19 |
Categorie d'intervento art.15 - criterio di trasformabilità |
3 - 7 - 8 - 18 |
Gli interventi di nuova edificazione di cui alla categoria 3 dell'articolo 15 sono vietati nelle aree boscate così come definite all'articolo 2 del D.Lgs 227/2001 (articolo 142, lettera g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 42/2004 e del Regolamento forestale della Toscana DPGR 48/R/2003, così come individuate nella Tavola SD-02 Vincoli del PO.
C) CONDIZIONI PER L'EDIFICAZIONE
Gli interventi di nuova edificazione di cui alla categoria 3 dell'articolo 15, possono essere realizzati solo nel rispetto dei parametri, delle direttive e prescrizioni, assegnati in modo specifico a ciascun lotto, definiti nell'elaborato del PO "SCHEDE NORMA DEGLI INTERVENTI di nuova edificazione e completamento".