Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 17 Ambito di applicazione

TESSUTI STORICI E LORO AMBITI DI PERTINENZA IN TERRITORIO URBANIZZATO

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 224 della Legge il PO recepisce il perimetro del territorio urbanizzato cos&igrave come individuato nel PS.

All'interno del territorio urbanizzato, il PO considera patrimonio ambientale e paesaggistico l'edificato urbano con valenza storica, insediativa e architettonica, individuato come zto "A" corrispondenti al tessuto storico di epoca preindustriale a isolati chiusi o semichiusi. Esso rappresenta le parti di maggior pregio per la permanenza dei valori identitari, insediativi e architettonici, l'antichità di origine, la riconoscibilità.

TERRITORIO RURALE

Il PO considera patrimonio ambientale e paesaggistico il territorio rurale, del quale riconosce i diversi e particolari caratteri, articolato in tre zone territoriali omogenee:

  • - E1 agricola produttiva di fondovalle
  • - E2 agricola di collina
  • - E3 agricola boscata.

Vengono attribuite alle attività agricole il ruolo di presidio dei valori ambientali e paesaggistici assegnati a tale porzione del territorio comunale.

In questi ambiti territoriali il Comune ha facoltà di prescrivere che un intervento, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, debba essere soggetto a piano attuativo di recupero, ai sensi dell'articolo 107 della Legge, anche quando sia stato presentato il progetto ovvero la richiesta del permesso di costruire o la segnalazione o la comunicazione (SCIA o CILA).

I progetti edilizi - in particolare quelli riferiti ad interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia - devono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione delle opere proposte attraverso soluzioni architettoniche finalizzate a garantire un corretto inserimento dell'intervento nel contesto.

Sono da rispettare, in ogni grado di intervento, le seguenti prescrizioni specifiche:

  • - le opere devono essere estese a parti organiche dell'immobile nel rispetto delle caratteristiche strutturali, funzionali, espressive dello stesso;
  • - dovrà essere assicurata la salvaguardia e il ripristino delle tipologie e dei caratteri architettonici originali, ove ancora presenti, sia dell'insieme che dei particolari decorativi e di arredo urbano;
  • - dovranno essere ripristinate, anche in caso di interventi edilizi parziali, sia le parti esterne che interne in modo da garantire un organico inserimento delle opere nel contesto generale.

SISTEMA DEL VERDE E DI RIQUALIFICAZIONE DEL MARGINE URBANO

Il presente PO individua il territorio urbanizzato (TU) ai sensi dell'articolo 224 della Legge, ossia quella parte di territorio comunale che non è classificata come a esclusiva funzione agricola dal vigente PS.

Tuttavia, considerate le caratteristiche funzionali, territoriali, urbanistiche e paesaggistiche del centro abitato di Sassetta, sviluppato lungo un crinale e articolato in morfotipi diversi, nel presente PO sono riconosciuti gli ambiti che, pur ricadendo nel TU, non hanno le caratteristiche di edificato consolidato e continuo.

All'interno del TU, perimetrato come sopra richiamato, il presente PO individua sulla base del quadro conoscitivo, le seguenti componenti del sistema del verde e di riqualificazione dei margini:

  • - Vpro - Aree verdi agricole produttive di prossimità urbana (normate al successivo articolo 24)
  • - Vtut - Aree verdi di tutela e riqualificazione dei vuoti e dei margini urbani, delle visuali e dei punti di vista panoramici (normate al successivo articolo 25)
  • - Vpae - Aree verdi boscate di valore paesaggistico (normate al successivo articolo 26)
  • - Vimu - Aree verdi libere interne e di margine urbano (normate al successivo articolo 27)
  • - Vattr - Aree verdi attrezzate per lo sport e il tempo libero (normate al successivo articolo 44).

Nella tavola PR2 Territorio urbanizzato - Disciplina, è rappresentato con apposito segno grafico, il sistema boscato, rilevandone la presenza anche all'interno delle destinazioni funzionali delle articolazioni in zone e ambiti.

Ferma restando l'ammissibilità degli interventi e degli usi per ogni articolazione in zona o ambiti, regolata dalle presenti norme, i progetti pubblici e privati che attuano quanto ammesso, devono contenere un apposito elaborato nel quale sia dato conto dello stato reale della vegetazione e degli interventi compensativi eventualmente necessari riferiti alle componenti boschive in applicazione della normativa vigente in materia.

Art. 18 Zto "A" T.R.1 - tessuto storico di epoca preindustriale a isolati chiusi o semichiusi

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti all'interno del centro abitato e dell'UTOE 4-Capoluogo, nel nucleo più antico di Sassetta, meglio individuate nell'elaborato progettuale Tavola PR-02

Territorio urbanizzato - Disciplina con la sigla "A". In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie definite nei paragrafi seguenti.

Gli interventi devono essere volti a preservare il patrimonio edilizio e urbanistico nonché a mantenere la popolazione residente e le attività culturali e tradizionali, migliorando le condizioni abitative e la dotazione di servizi pubblici e privati.

Ne conseguono:

  • - l'allontanamento delle funzioni incongrue presenti;
  • - la sostituzione degli edifici incongrui o di scarso valore;
  • - il recupero fisico da perseguire anche per edifici incompatibili, da un punto di vista tipologico, con il resto del tessuto;
  • - il recupero edilizio e ambientale degli edifici caratterizzanti il tessuto, e delle loro pertinenze, con l'eliminazione degli elementi e dei materiali impropri;
  • - la sistemazione delle pavimentazioni e dell'arredo urbano;
  • - la riorganizzazione della pedonalità attraverso una maggior connessione degli spazi pubblici.

A) DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d'uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

CATEGORIESUB-CATEGORIE
1. RESIDENZIALE 1.1 - 1.2 - 1.4
3. COMMERCIALE 3.1 - 3.2
4. TURISTICO-RICETTIVA 4.1 - 4.2
5. DIREZIONALE E DI SERVIZIO 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.5 - 5.7
7. ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO 7.1 - 7.3

La sub-categoria 3.1 è limitata agli esercizi commerciali di vicinato con superficie di vendita inferiore o uguale a mq. 100.

E' consentito il mutamento della destinazione d'uso tra le sopra definite categorie ammesse.

E' consentito il cambio della destinazione d'uso tra le sub-categorie ammesse per singola categoria.

B) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL SUOLO INEDIFICATO

Sono ammesse, sui terreni e aree libere non edificate, solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:

Categorie d'intervento art.14 - criterio di compatibilità
17 - 18 - 19 - 20 - 21
Categorie d'intervento art.15 - criterio di trasformabilità
7

È ammessa la sistemazione con tavoli e sedie per lo svolgimento di attività commerciali "sub- categoria 3.2 - commercio di alimenti e bevande al pubblico" di cui al precedente articolo 16, nelle aree adiacenti e prospicienti la sede principale. Possono essere sistemate pedane e ombrelloni, ove ciò non danneggi l'accessibilità pubblica. La delimitazione degli spazi deve essere realizzata con elementi semplici, come fioriere o altri elementi di verde. Eventuali chiusure, ai fini del riparo dagli agenti climatici, devono adeguarsi alle specifiche riportate nel RTC rispetto all'inserimento nel contesto e alle percezioni visive, nonché adeguarsi a quanto prescritto nella concessione di suolo pubblico, ove gli spazi interessati non siano pertinenziali privati. La localizzazione di pedane e ombrelloni deve permettere il miglior uso e grado di accessibilità e integrarsi con gli spazi pubblici o collettivi, senza disturbare visuali prospettiche di edifici di rilevante interesse storico o architettonico, di spazi pubblici di particolare valore monumentale od ambientale, di visuali prospettiche.

C) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Sono ammesse sugli edifici e complessi edilizi esistenti solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15, suddivise per edificio o complesso edilizio classificato con le classi di appartenenza definite al precedente articolo 12 paragrafo 3:

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D’INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D’INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
STO1 1 - 3 - 4 - 5 - 7 1 - 2
STO2 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 1 - 2
STO3 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 1 - 2 - 12
STO4 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 15

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
STO1
STO2
STO3
STO420%20%

Per la categoria 6 dell’articolo 14 sono vietati i volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale.

Gli incrementi volumetrici di cui alla categoria 11 dell'articolo 15 non possono essere realizzati in sopraelevazione.

Non è consentita la modifica dei prospetti sugli spazi pubblici se non per interventi di modesta entità che risultino del tutto coerenti con i caratteri architettonici e formali dell’edificio o che contribuiscano all’eliminazione di elementi disarmonici originati da modifiche apportate in epoche successive a quella di costruzione.

Riguardo solo alle unità edilizie residenziali esistenti, in considerazione delle particolari caratteristiche tipologiche ed espressive degli edifici e dei complessi edilizi del tessuto storico ed ai fini del rispetto e della conservazione di tali caratteristiche, gli interventi ammessi dal presente articolo non sono soggetti alle vigenti disposizioni in materia di altezze minime interpiano, di superfici minime delle finestre e delle aperture, di standard tecnologici ed igienico-sanitari, purché non comportanti cambio di destinazione d’uso.

AMBITI DI PERTINENZA DEI CENTRI E NUCLEI STORICI

Il PO individua e perimetra gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, ai sensi dell’Allegato 1 al Regolamento di Attuazione del Titolo V della Legge "Linee guida di raccordo tra le disposizioni contenute nella legge regionale 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e la disciplina del P.I.T. con valenza di piano paesaggistico."

Gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici di cui all'articolo 66 della Legge, definiti dal PIT quale "intorno territoriale", sono costituiti dalle aree in stretta relazione morfologica, percettiva e storicamente funzionale con il patrimonio insediativo di valore storico-culturale, identitario e testimoniale dei centri e dei nuclei storici, meglio individuate nell’elaborato progettuale Tavola PR-02 Territorio urbanizzato – Disciplina, con la definizione "Ambito di pertinenza del centro storico".

La loro individuazione si basa sul riconoscimento degli aspetti di valenza paesaggistica che concorrono alla valorizzazione del centro storico di Sassetta e del nucleo storico Le Fornaci di cui promuovere la conservazione e la riproduzione, con particolare riferimento alla presenza dei seguenti aspetti:

  • - il sistema delle acque, la struttura geologica, litologica e pedologica, i caratteri morfologici dei luoghi, nonché le emergenze geomorfologiche (quali affioramenti rocciosi, biancane, calanchi, balze, etc.)
  • - la struttura ecosistemica/ambientale in riferimento alle componenti boscate;
  • - gli insediamenti di valore in stretta relazione con i tessuti storici;
  • - le aree libere ed a verde che qualificano il tessuto insediativo e in stretta relazione con lo stesso;
  • - i percorsi della viabilità storica, quali elementi di connessione tra insediamenti e territorio aperto;
  • - i punti di vista (belvedere) e le visuali panoramiche (alta intervisibilità).

Al fine di garantire il mantenimento di tali aspetti e componenti e delle relazioni funzionali e percettive, il presente PO individua le Aree di verde di tutela (Vtut), di stretta pertinenza del centro storico di Sassetta e del nucleo storico de Le Fornaci.

Inoltre, ai fini della riqualificazione di degradi e del mantenimento del rango di polo funzionale, territoriale e paesaggistico del centro storico di Sassetta, il presente PO individua per detto centro storico un ambito di pertinenza vasto, al cui interno, oltre le aree già richiamate (Vtut) sono classificate e disciplinate le seguenti aree:

  • - Vpae - aree boscate di valore paesaggistico interne ai margini del territorio urbanizzato di cui al seguente articolo 26;
  • - Deg - area degradata in abbandono (ex attività estrattiva) di cui al seguente articolo 36.

Art. 19 Zto "E1" agricola produttiva di fondovalle

Corrisponde alle parti di territorio rurale ricadenti nella tipologia produttiva ad agricoltura sviluppata ed estensiva, coincidenti con aree di fondovalle caratterizzate in senso esclusivo dal connotato agricolo-produttivo, meglio individuate nell'elaborato progettuale Tavola PR-02 Territorio urbanizzato - Disciplina con la sigla "E1".

In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie definite al Titolo IV°, Capo III°, della Legge, al regolamento 63/R/2016, e da quelle di seguito descritte più esplicative e particolareggiate per l'intera zto.

A) DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d'uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

CATEGORIESUB-CATEGORIE
1. RESIDENZIALE1.1 - 1.4
2. ARTIGIANALE2.2
6. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4
7. ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO7.2

E' consentito il cambio della destinazione d'uso tra categorie ammesse.

E' consentito il cambio della destinazione d'uso tra le sub-categorie ammesse per singola categoria.

Per il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 81, 82, 83, della Legge.

E' consentito il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali alle condizioni previste dall'articolo 83 della Legge.

B) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL SUOLO INEDIFICATO

Sono ammesse, sui terreni e aree libere non edificate, solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:

Categorie d'intervento art.14 - criterio di compatibilità
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
Categorie d'intervento art.15 - criterio di trasformabilità
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 18

La categoria d'intervento 6 dell'articolo 15, consentita solo agli imprenditori agricoli e non soggetta al programma aziendale di cui all'articolo 74 della Legge, è ammessa solo con le limitazioni definite di seguito, riferite alla "superficie agraria utilizzabile" totale appartenente all'azienda dell'imprenditore agricolo:

SERRE E ALTRI MANUFATTI AZIENDALI
di cui all'articolo 70, comma 3, lettere a) e b) della Legge meglio definiti agli articoli 2 e 3 del regolamento 63/R/2016
TIPOLOGIASUPERFICIE DI COPERTURA MAXALTEZZA MAX
serre temporanee > 2 anni50,00 %m. 4,00 in gronda, m. 7,00 in culmine
manufatti temporanei > 2 anni0,25 %m. 3,00 in gronda
silos0,10 %m. 7,00 in culmine
tettoie fisse0,50 %m. 3,00 in gronda
serre fisse20,00 % m.4,00 in gronda, m. 7,00 in culmine
manufatti prefabbricati0,80 %m. 6,00 in gronda, m. 8,00 in culmine
strutture a tunnel0,80 %m. 10,00 in culmine

Per "superficie agraria utilizzabile" (Sau) s'intende la porzione del fondo agricolo effettivamente destinata a produzioni aziendali o a coltivazioni da parte di soggetti non professionali, con esclusione delle superfici forestali, delle tare agricole, degli incolti e dei fabbricati.

Nel computo totale della superficie coperta vanno considerati i manufatti della stessa tipologia già legittimamente presenti all'interno della Sau.

Condizione fondamentale per la nuova edificazione di edifici rurali è l'impossibilità a procedere al recupero di quelli esistenti, da dimostrare con la progettazione e con il programma aziendale di cui all'articolo 74 della Legge.

C) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

C.1) CON DESTINAZIONE D’USO AGRICOLA

Sono ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti con destinazione d'uso agricola gli interventi definiti agli articoli 71 e 72 della Legge, nello specifico le seguenti categorie d'intervento meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:

C.1.1) IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE

Gli interventi seguenti possono essere eseguiti senza il programma aziendale di cui all'articolo 74 della Legge, a condizione non comportino il mutamento della originaria destinazione d'uso agricola e siano realizzati salvaguardando i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale.

Sono ammessi secondo la disciplina di cui all'articolo 71 della Legge e al regolamento 63/R/2016, e con le specifiche e le limitazioni seguenti:

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D’INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D’INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1 1 - 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 18
URB2 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 12 - 18
URB3 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 1 - 2 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18
URB4 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
URB120% solo nel resede
URB220% solo nel resede
URB320%
URB420%- mc.100 per ogni abitazione
- 10% per ogni annesso agricolo e comunque mc. 300
- 20% proveniente da trasferimento di cubature
20% proveniente da trasferimento di cubature

Per la categoria 6 dell’articolo 14 sono vietati i volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale.

Con la categoria d’intervento 1 dell’articolo 15 è possibile sostituire le coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati.

Con le categorie d’intervento 11 e 17 dell’articolo 15 è possibile l'addizione volumetrica o l’incremento volumetrico di un singolo edificio aziendale tramite il trasferimento di volumetrie da altro edificio aziendale o da altri edifici aziendali, comunque a condizione che:

  • - tutti gli edifici aziendali oggetto d'intervento siano interni all’azienda agricola dell’imprenditore agricolo professionale e all’interno della z.t.o. E1;
  • - i volumi trasferiti non si sommino alle altre addizioni volumetriche ed agli altri incrementi volumetrici previsti per le categorie d’intervento 11 e 17 dell’articolo 15.

Le categorie d’intervento 11 e 17 dell’articolo 15 sono riservate all’imprenditore agricolo professionale.

E’ possibile un incremento di unità residenziali abitative solo per gli edifici aziendali nei quali è già presente almeno un’unità abitativa.

Sono vietate le trasformazioni degli annessi agricoli in unità abitative.

Per lo svolgimento dell’attività agrituristica, con le categorie d’intervento 12, 13, 14, 15, 16, 17, dell’articolo 15, l’imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici per quindici anni dalla data di ultimazione degli interventi medesimi.

C.1.2) MEDIANTE PROGRAMMA AZIENDALE

Gli interventi seguenti possono essere eseguiti solo a seguito di approvazione del programma aziendale di cui all'articolo 74 della Legge, a condizione siano realizzati salvaguardando i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale.

Sono ammessi secondo la disciplina di cui all'articolo 72 della Legge e al regolamento 63/R/2016, e con le specifiche e le limitazioni seguenti:

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D’INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D’INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1
URB2
URB3
URB4 4 - 5 10 - 11 - 17

Gli interventi possono essere realizzati a condizione siano mantenute in produzione le superfici fondiarie minime indicate all'articolo 5 del regolamento 63/R/2016, ovvero quelle eventualmente stabilite dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno se più restrittive.

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
URB1
URB2
URB3
URB4- mc. 200 per ogni abitazione
- 20% per ogni annesso agricolo e comunque mc. 600
- 40% proveniente da trasferimento di cubature
40% proveniente da trasferimento di cubature

Con le categorie d'intervento 4 e 5 dell'articolo 14 sono possibili le trasformazioni degli annessi agricoli in unità abitative, in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi.

La categoria d'intervento 10 dell'articolo 15 è realizzabile solo tramite piano attuativo, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, della Legge.

Le addizioni volumetriche applicabili alla categoria 11 dell'articolo 15 e gli incrementi volumetrici applicabili alla categoria 17 dell'articolo 15, sono ridotti del 50% per l'imprenditore agricolo non professionale.

Con le categorie d'intervento 11 e 17 dell'articolo 15 è possibile l'addizione volumetrica o l'incremento volumetrico di un singolo edificio aziendale tramite il trasferimento di volumetrie da altro edificio aziendale o da altri edifici aziendali, comunque a condizione che:

  • - tutti gli edifici aziendali oggetto d'intervento siano interni all'azienda agricola dell'imprenditore agricolo professionale e all'interno della z.t.o. E1;
  • - i volumi trasferiti non si sommino alle altre addizioni volumetriche ed agli altri incrementi volumetrici previsti per le categorie d'intervento 11 e 17 dell'articolo 15.

C2) CON DESTINAZIONE D'USO NON AGRICOLA

Sono ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti con destinazione d'uso non agricola solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15, suddivise per edificio o complesso edilizio classificato con le classi di appartenenza definite al precedente articolo 12 paragrafo 3.

Sono ammessi a condizione siano realizzati salvaguardando i caratteri dell'edilizia storico- testimoniale e secondo la disciplina di cui all'articolo 79 della Legge e del regolamento 63/R/2016, e con le specifiche e le limitazioni seguenti:

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D’INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D’INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 1 - 2 - 18
URB2 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 1 - 2 - 12 - 18
URB3 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
URB4 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 1 - 2 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
URB120% solo nel resede
URB220% solo nel resede
URB320%30%30%
URB420%60%60%

Con le categorie 11 e 17 dell'articolo 15, solo per la funzione 1.RESIDENZIALE ed esclusivamente per la sub-categoria 1.1, è possibile un'addizione volumetrica e un incremento volumetrico diversi da quelli definiti per la classe dell'edificio URB4, di cui alla tabella precedente, comunque non oltre 200 mc. Tale eccezione non è applicabile all'edificato che è stato oggetto di precedente intervento di ampliamento prescritto ed in conformità alle norme del Regolamento Urbanistico.

La categoria d'intervento 10 dell'articolo 15 è realizzabile solo tramite piano attuativo, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, della Legge.

E' possibile rendere idonei gli edifici alle specifiche esigenze venatorie di cui all'articolo 34 bis della LR 3/1994 purché gli interventi non comportino aumenti di volume.

Le pertinenze di cui alle categorie d'intervento 6 e 14 dell'articolo 14 dovranno avere caratteristiche di conformità al paesaggio agricolo, evitando sistemazioni e morfologie di aspetto urbano, devono essere realizzate all'interno della corte che non deve essere superiore a mq. 3.000.

D) DESTINAZIONI D'USO E CATEGORIE D'INTERVENTO PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABBANDONATO (articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2017 n. 3)

Sugli edifici e complessi edilizi esistenti abbandonati, indicati come tali nell'Allegato 1 - Dossier degli edifici e dei complessi edilizi esistenti, sono ammesse solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15, suddivise per edificio o complesso edilizio classificato con le classi di appartenenza definite al precedente articolo 12 paragrafo 3.

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D’INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D’INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 18
URB2 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 12 - 18
URB3 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
URB4 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 1 - 2 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
URB120% solo nel resede
URB220% solo nel resede
URB320%30%30%
URB420%60%60%

Con le categorie 11 e 17 dell'articolo 15, solo per la funzione 1.RESIDENZIALE, è possibile un'addizione volumetrica ed un incremento volumetrico diversi da quelli definiti per la classe dell'edificio URB4, di cui alla tabella precedente, comunque non oltre 200 mc.

Art. 20 Zto "E2" agricola di collina

Corrisponde alle parti di territorio rurale collinari ricadenti nella tipologia produttiva ad agricoltura specialistica relazionata alle presenze boschive e di pascolo, di diffuso interesse ambientale, meglio individuate nell'elaborato progettuale Tavola PR-01 Territorio rurale - Disciplina con la sigla "E2".

In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie definite al Titolo IV°, Capo III°, della Legge, al regolamento 63/R/2016, e da quelle di seguito descritte più esplicative e particolareggiate per l'intera zto.

A) DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d'uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

CATEGORIESUB-CATEGORIE
1. RESIDENZIALE1.1 - 1.4
2. ARTIGIANALE2.2
6. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4
7. ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO7.2 - 7.4

E' consentito il cambio della destinazione d'uso tra categorie ammesse.

E' consentito il cambio della destinazione d'uso tra le sub-categorie ammesse per singola categoria.

Per il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici e complessi edilizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 81, 82, 83, della Legge.

E' consentito il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali alle condizioni previste dall'articolo 83 della Legge.

B) Categorie d'intervento sul suolo inedificato

Sono ammesse, sui terreni e aree libere non edificate, solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:

Categorie d'intervento art.14 - criterio di compatibilità
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
Categorie d'intervento art.15 - criterio di trasformabilità
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 18

La categoria d'intervento 6 dell'articolo 15, consentita solo agli imprenditori agricoli e non soggetta al programma aziendale di cui all'articolo 74 della Legge, è ammessa solo con le limitazioni definite di seguito, riferite alla "superficie agraria utilizzabile" totale appartenente all'azienda dell'imprenditore agricolo:

SERRE E ALTRI MANUFATTI AZIENDALI
di cui all'articolo 70, comma 3, lettere a) e b) della Legge meglio definiti agli articoli 2 e 3 del regolamento 63/R/2016
TIPOLOGIASUPERFICIE DI COPERTURA MAXALTEZZA MAX
serre temporanee > 2 anni30,00 %m. 4,00 in gronda, m. 7,00 in culmine
manufatti temporanei > 2 anni0,20 %m. 3,00 in gronda
silos0,02 %m. 7,00 in culmine
tettoie fisse0,30 %m. 3,00 in gronda
serre fisse4,00 %4,00 in gronda, m. 7,00 in culmine
manufatti prefabbricati0,75 %m. 6,00 in gronda, m. 8,00 in culmine
strutture a tunnel0,75 %m. 10,00 in culmine

Per "superficie agraria utilizzabile" (Sau) s'intende la porzione del fondo agricolo effettivamente destinata a produzioni aziendali o a coltivazioni da parte di soggetti non professionali, con esclusione delle superfici forestali, delle tare agricole, degli incolti e dei fabbricati.

Nel computo totale della superficie coperta vanno considerati i manufatti della stessa tipologia già legittimamente presenti all'interno della Sau.

Condizione fondamentale per la nuova edificazione degli edifici rurali è l'impossibilità a procedere al recupero di quelli esistenti, da dimostrare con la progettazione e con il programma aziendale di cui all'articolo 74 della Legge.

C) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

C.1) CON DESTINAZIONE D’USO AGRICOLA

Sono ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti con destinazione d'uso agricola gli interventi definiti agli articoli 71 e 72 della Legge, nello specifico le seguenti categorie d'intervento meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:

C.1.1) IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE

Gli interventi seguenti possono essere eseguiti senza il programma aziendale di cui all'articolo 74 della Legge, a condizione non comportino il mutamento della originaria destinazione d'uso agricola e siano realizzati salvaguardando i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale.

Sono ammessi secondo la disciplina di cui all'articolo 71 della Legge e al regolamento 63/R/2016, e con le specifiche e le limitazioni seguenti:

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D’INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D’INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1 1 - 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 18
URB2 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 12 - 18
URB3 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 1 - 2 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18
URB4 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
URB120% solo nel resede
URB220% solo nel resede
URB320%
URB420- mc.100 per ogni abitazione
- 10% per ogni annesso agricolo e comunque mc. 300
- 20% proveniente da trasferimento di cubature

Per la categoria 6 dell’articolo 14 sono vietati i volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale.

Con la categoria d’intervento 1 dell’articolo 15 è possibile sostituire le coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati.

Con le categorie d’intervento 11 dell’articolo 15 è possibile l'addizione volumetrica ad un singolo edificio aziendale tramite il trasferimento di volumetrie da altro edificio aziendale o da altri edifici aziendali, comunque a condizione che:

  • - tutti gli edifici aziendali oggetto d'intervento siano interni all’azienda agricola dell’imprenditore agricolo professionale e all’interno della z.t.o. E2;
  • - i volumi trasferiti non si sommino alle altre addizioni volumetriche previste per le categorie d’intervento 11 dell’articolo 15.

Le categorie d’intervento 11 e 17 dell’articolo 15 sono riservate all’imprenditore agricolo professionale.

E’ possibile un incremento di unità residenziali abitative solo per gli edifici aziendali nei quali è già presente almeno un’unità abitativa.

Sono vietate le trasformazioni degli annessi agricoli in unità abitative.

Per lo svolgimento dell’attività agrituristica, con le categorie d’intervento 12, 13, 14, 15, 16, 17, dell’articolo 15, l’imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici per quindici anni dalla data di ultimazione degli interventi medesimi.

C.1.2) MEDIANTE PROGRAMMA AZIENDALE

Gli interventi seguenti possono essere eseguiti solo a seguito di approvazione del programma aziendale di cui all’articolo 74 della Legge, a condizione siano realizzati salvaguardando i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale.

Sono ammessi secondo la disciplina di cui all’articolo 72 della Legge e al regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 84, e con le specifiche e le limitazioni seguenti:

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D’INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D’INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1
URB2
URB3
URB4 4 - 5 10 - 11 - 17

Gli interventi possono essere realizzati a condizione siano mantenute in produzione le superfici fondiarie minime indicate all'articolo 5 del regolamento 63/R/2016, ovvero quelle eventualmente stabilite dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno se più restrittive.

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
URB1
URB2
URB3
URB4- mc. 200 per ogni abitazione
- 20% per ogni annesso agricolo e comunque mc. 600
- 40% proveniente da trasferimento di cubature

Con le categorie d'intervento 4 e 5 dell'articolo 14 sono possibili le trasformazioni degli annessi agricoli in unità abitative, in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi.

La categoria d'intervento 10 dell'articolo 15 è realizzabile solo tramite piano attuativo, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, della Legge.

Le addizioni volumetriche applicabili alla categoria 11 dell’articolo 15, sono ridotti del 50% per l’imprenditore agricolo non professionale.

Con la categoria d’intervento 11 dell’articolo 15 è possibile l'addizione volumetrica ad un singolo edificio aziendale tramite il trasferimento di volumetrie da altro edificio aziendale o da altri edifici aziendali, comunque a condizione che:

  • - tutti gli edifici aziendali oggetto d'intervento siano interni all'azienda agricola dell'imprenditore agricolo professionale e all'interno della z.t.o. E2;
  • - i volumi trasferiti non si sommino alle altre addizioni volumetriche previste per le categorie d'intervento 11 dell'articolo 15.

C2) CON DESTINAZIONE D'USO NON AGRICOLA

Sono ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti con destinazione d'uso non agricola solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15, suddivise per edificio o complesso edilizio classificato con le classi di appartenenza definite al precedente articolo 12 paragrafo 3.

Sono ammessi a condizione siano realizzati salvaguardando i caratteri dell'edilizia storico - testimoniale e secondo la disciplina di cui all'articolo 79 della Legge e del regolamento 63/R/2016, e con le specifiche e le limitazioni seguenti:

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D’INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D’INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 1 - 2 - 18
URB2 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 1 - 2 - 12 - 18
URB3 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
URB4 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 1 - 2 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
URB120% solo nel resede
URB220% solo nel resede
URB320%30%30%
URB420%50%50%

Con le categorie 11 e 17 dell'articolo 15, solo per la funzione 1.RESIDENZIALE ed esclusivamente per la sub-categoria 1.1, è possibile un'addizione volumetrica e un incremento volumetrico diversi da quelli definiti per la classe dell'edificio URB4, di cui alla tabella precedente, comunque non oltre 200 mc. Tale eccezione non è applicabile all'edificato che è stato oggetto di precedente intervento di ampliamento prescritto ed in conformità alle norme del Regolamento Urbanistico.

La categoria d'intervento 10 dell'articolo 15 è realizzabile solo tramite piano attuativo, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, della Legge.

E' possibile rendere idonei gli edifici alle specifiche esigenze venatorie di cui all'articolo 34 bis della LR 3/1994 purché gli interventi non comportino aumenti di volume.

Le pertinenze di cui alle categorie d'intervento 6 e 14 dell'articolo 14 dovranno avere caratteristiche di conformità al paesaggio agricolo, evitando sistemazioni e morfologie di aspetto urbano, devono essere realizzate all'interno della corte che non deve essere superiore a mq. 3.000.

D) DESTINAZIONI D'USO E CATEGORIE D'INTERVENTO PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABBANDONATO (articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2017 n. 3)

Sugli edifici e complessi edilizi esistenti abbandonati, indicati come tali nell'Allegato 1 - Dossier degli edifici e dei complessi edilizi esistenti, sono ammesse solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15, suddivise per edificio o complesso edilizio classificato con le classi di appartenenza definite al precedente articolo 12 paragrafo 3.

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D’INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D’INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 18
URB2 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 12 - 18
URB3 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
URB4 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 1 - 2 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
URB120% solo nel resede
URB220% solo nel resede
URB320%30%30%
URB420%50%50%

Con le categorie 11 e 17 dell'articolo 15, solo per la funzione 1.RESIDENZIALE, è possibile un'addizione volumetrica ed un incremento volumetrico diversi da quelli definiti per la classe dell'edificio URB4, di cui alla tabella precedente, comunque non oltre 200 mc.

Art. 21 Zto "E3" agricola boscata

Corrisponde alle parti di territorio rurale collinari caratterizzate dalla presenza prevalente di bosco, ad agricoltura specialistica relazionata all’uso produttivo del bosco, coincidenti con ambiti omogenei di specifica qualitù paesaggistica, meglio individuate nell’elaborato progettuale Tavola PR-02 Territorio urbanizzato – Disciplina con la sigla “E3”.

In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie definite al Titolo IV°, Capo III°, della Legge, al regolamento 63/R/2016, e da quelle di seguito descritte più esplicative e particolareggiate per l'intera zto.

A) DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d'uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

CATEGORIESUB-CATEGORIE
1. RESIDENZIALE1.1 - 1.4
6. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4
7. ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO7.2

Non è consentito il cambio della destinazione d’uso tra categorie ammesse.

È consentito il cambio della destinazione d'uso tra le sub-categorie ammesse per singola categoria.

B) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL SUOLO INEDIFICATO

Sono ammesse, sui terreni e aree libere non edificate, solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:

Categorie d'intervento art.14 - criterio di compatibilità
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
Categorie d'intervento art.15 - criterio di trasformabilità
5 - 7 - 18

C) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

C.1) CON DESTINAZIONE D’USO AGRICOLA

Sono ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti con destinazione d'uso agricola gli interventi definiti agli articoli 71 e 72 della Legge, nello specifico le seguenti categorie d'intervento meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:

C.1.1) IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE

Gli interventi seguenti possono essere eseguiti senza il programma aziendale di cui all'articolo 74 della Legge, a condizione non comportino il mutamento della originaria destinazione d'uso agricola e siano realizzati salvaguardando i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale.

Sono ammessi secondo la disciplina di cui all'articolo 71 della Legge e al regolamento 63/R/2016, e con le specifiche e le limitazioni seguenti:

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D'INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D'INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1 1 - 3 - 4 - 5 1 - 2
URB2 1 - 3 - 4 - 5 1 - 2
URB3 1 - 2 - 3 - 4 - 5 1 - 2 - 12 - 13 - 14 - 15
URB4 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 1 - 2 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
URB1
URB2
URB3
URB420%

Per la categoria 6 dell'articolo 14 sono vietati i volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.

Con la categoria d'intervento 1 dell'articolo 15 è possibile sostituire le coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati.

Sono vietati i trasferimenti di volumetrie.

Sono vietate le trasformazioni degli annessi agricoli in unità abitative.

Per lo svolgimento dell'attività agrituristica, con le categorie d'intervento 12, 13, 14, 15, 16, dell'articolo 15, l'imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per quindici anni dalla data di ultimazione degli interventi medesimi.

C.1.2) MEDIANTE PROGRAMMA AZIENDALE

Gli interventi seguenti possono essere eseguiti solo a seguito di approvazione del programma aziendale di cui all'articolo 74 della Legge, a condizione siano realizzati salvaguardando i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale.

Sono ammessi secondo la disciplina di cui all'articolo 72 della Legge e al regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 84, e con le specifiche e le limitazioni seguenti:

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D'INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D'INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1
URB2
URB3
URB4 4 - 5

Con le categorie d'intervento 4 e 5 dell'articolo 14 sono possibili le trasformazioni degli annessi agricoli in unità abitative, in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi.

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

Non sono ammesse le addizioni volumetriche e gli incrementi volumetrici.

Sono vietati i trasferimenti di volumetrie.

C2) CON DESTINAZIONE D'USO NON AGRICOLA

Sono ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti con destinazione d'uso non agricola solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15, suddivise per edificio o complesso edilizio classificato con le classi di appartenenza definite al precedente articolo 12 paragrafo 3.

Sono ammessi a condizione siano realizzati salvaguardando i caratteri dell'edilizia storico - testimoniale e secondo la disciplina di cui all'articolo 79 della Legge e del regolamento 63/R/2016, e con le specifiche e le limitazioni seguenti:

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D'INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D'INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1 1 - 3 - 4 - 5 1 - 2
URB2 1 - 3 - 4 - 5 1 - 2
URB3 1 - 2 - 3 - 4 - 5 1 - 2 - 12 - 13 - 14 - 15
URB4 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
URB1
URB2
URB3
URB420%40%40%

È possibile rendere idonei gli edifici alle specifiche esigenze venatorie di cui all'articolo 34 bis della LR 3/1994 purchè gli interventi non comportino aumenti di volume.

Le pertinenze di cui alle categorie d'intervento 6 e 14 dell'articolo 14 dovranno avere caratteristiche di conformità al paesaggio agricolo, evitando sistemazioni e morfologie di aspetto urbano, devono essere realizzate all'interno della corte che non deve essere superiore a mq. 3.000.

D) DESTINAZIONI D'USO E CATEGORIE D'INTERVENTO PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABBANDONATO (articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2017 n. 3)

Sugli edifici e complessi edilizi esistenti abbandonati, indicati come tali nell'Allegato 1 - Dossier degli edifici e dei complessi edilizi esistenti, sono ammesse solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15, suddivise per edificio o complesso edilizio classificato con le classi di appartenenza definite al precedente articolo 12 paragrafo 3.

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D'INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D'INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 18
URB2 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 12 - 18
URB3 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18
URB4 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 1 - 2 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
URB120% solo nel resede
URB220% solo nel resede
URB320%
URB420%40%40%

Art. 22 Regole generali per il territorio rurale nelle aree di protezione paesaggistica

Nel territorio rurale, nelle z.t.o. E1, E2, E3, assoggettate alla tutela del vincolo paesaggistico di cui alla Parte III^ del Codice del paesaggio - D.Lgs n.42/2004, così come individuate dal vigente PIT/PPR e indicate nella tavola "SD02 Vincoli sovraordinati con proposta di modifica delle aree boscate all'interno del TU" in scala 1:10.000 e 1:5.000, sono tassative le regole di seguito descritte.

1) Sono vietati tutti gli interventi di trasformazione del suolo inedificato di cui al precedente articolo 15 indicati ai paragrafi B) dei precedenti articoli 19, 20, 21, fatta eccezione per i seguenti:

  • a) categoria 3: realizzazione di nuovi manufatti, anche ad uso pertinenziale privato, solo se interrati almeno su tre lati;
  • b) categoria 5: solo manufatti per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie, se realizzati totalmente in legno e con strutture portanti lignee;
  • c) categoria 6: solo serre temporanee se non ricadenti in aree boscate;
  • d) categoria 6: solo manufatti temporanei, tettoie fisse, manufatti prefabbricati, se non ricadenti in area boscata e se realizzati totalmente in legno e con strutture portanti lignee;
  • e) categoria 7: solo opere di urbanizzazione primaria se prive di opere edilizie quali strutture volumetriche fuori terra;
  • f) categoria 9: solo piscine pertinenze di edifici esistenti, solo se interrate e prive di strutture di contenimento in elevazione a vista.

2) E' vietata la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, per l'installazione di torri e tralicci per servizi radio-trasmittenti, di ripetitori per i servizi di telecomunicazione e televisione, in aree boscate.

3) Le addizione volumetriche sono ammesse se costituenti con gli edifici preesistenti un nucleo, complesso o aggregato organico, contestualizzato, per quanto possibile compatto e paesaggisticamente compatibile, realizzate anche mediante corpi di fabbrica separati dagli edifici preesistenti, ma connessi stabilmente ad essi mediante elementi architettonici quali tettoie, porticati, pergolati, muri di recinzione e di delimitazione di spazi all'aperto.

4) La sagoma dei nuovi manufatti non deve determinare alterazioni morfologiche del paesaggio, né deve evidenziarsi sopra il profilo dei crinali, ostacolare la visibilità di sistemi arborati di pregio e di complessi edilizi d'interesse architettonico e storico, alterare punti panoramici noti.

5) La realizzazione di nuove strade carrabili è ammessa solo se realizzate senza l'impiego del conglomerato bituminoso e per necessità agricole e agrituristiche, per servizi di vigilanza e di sicurezza e solo se non è possibile adeguare e/o ampliare la viabilità esistente.

6) La costruzione di nuove condotte aeree elettriche a media ed a bassa tensione, telegrafiche, telefoniche, è ammessa solo se sostenute da tralicci in acciaio e/o pali in cemento colorati di verde scuro, deve essere interdetta in prossimità di strade e campi dando la priorità all'interramento.

7) Sono vietati i movimenti di terra che determinino notevoli alterazioni morfologiche ed i muri a retta in cemento armato a vista; muri a retta possono essere realizzati solo se di altezza inferiore a m. 1,50 in elevazione media dal piano di campagna, e costruiti in pietra a vista.

8) Devono essere conservati i terrazzamenti, gli insiemi vegetazionali d'interesse paesaggistico, i filari di alberi, gli alberi lungo le strade e di confine, i piccoli ma significativi elementi di arredo agrario: muri di recinzione, tabernacoli, cippi.

9) Deve essere conservato, per quanto possibile, l'assetto fondiario, costituito dall'ordine e dalla forma dei campi, il cui disegno presenta particolare interesse per il paesaggio agrario.

10) Sono ammesse le opere destinate al governo e potenziamento del bosco e del sottobosco, a scopi produttivi, di tempo libero e di raccolta regolamentata, di tutela idrogeologica.

11) Sono ammessi, in applicazione delle disposizioni legislative regionali, gli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio forestale e boschivo in relazione ai seguenti obiettivi: difesa dagli incendi, promozione dell'ambiente e del paesaggio, riassetto idrogeologico, sistemazione idraulica, manutenzione dei corsi d'acqua minori, azioni colturali su giovani rimboschimenti e fitosanitari.

12) Sono vietate le insegne ed i cartelli pubblicitari, fatti salvi quelli per percorsi pedonali, ciclabili, equestri, di trekking, ed in generale quelli necessari per la migliore fruizione delle aree boscate, se realizzati di legno e con scritte incise.

13) E' vietato il danneggiamento delle forme vegetali e dei prodotti naturali, e la loro asportazione oltre ai limiti definiti dalle relative leggi regionali.

14) E' vietato eseguire opere di alterazione dei corsi d'acqua, comprese la copertura e l'intubazione, al fine di assicurare il mantenimento in efficienza del reticolo idrico e del microreticolo.

15) E' vietato compiere opere che diminuiscano la consistenza e la qualità della falda acquifera.

16) E' vietato modificare o manomettere gli alvei dei corsi d'acqua, che devono essere mantenuti in condizioni di efficienza idraulica, se non per opere di regimanzione idraulica disposte dalle autorità competenti.

17) E' vietato immettere nel sistema delle acque rifiuti liquidi, anche di origine agricola, se non preventivamente trattati, senza specifica autorizzazione.

18) E' vietato realizzare recinzioni ed altri manufatti costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque.

19) E' vietato ingombrare i corsi d'acqua con materie terrose, erbe, tronchi, grossi rami, scarichi di manufatti di qualsiasi tipo, coltivazioni agricole stagionali.

20) Le opere spondali dei corsi d'acqua devono essere realizzate con terra o gabbionate o con tecniche di bioingegneria; argini in cemento o pietra sono consentiti solo in corrispondenza e in prossimità delle opere di attraversamento dei corsi d'acqua da parte di infrastrutture e impianti.

21) Deve essere mantenuta e, dove necessario, ripristinata la vegetazione di ripa.

22) Deve essere mantenuta e ripristinata, dove cancellata o degradata, la viabilità d'argine dei corsi d'acqua.

23) Dovrà essere evitata la realizzazione d'interventi che prevedano tombamenti di corsi d'acqua e l'eliminazione completa della vegetazione riparia arbustiva e arborea.

Art. 23 Regole per la conservazione dei documenti materiali della cultura

E' vietato rimuovere, distruggere o danneggiare le testimonianze della cultura materiale presenti nel territorio comunale.

In casi di comprovate e inderogabili necessità, qualora si renda necessaria la loro rimozione e non sia possibile assicurarne il recupero, tali testimonianze devono essere segnalate all'ufficio comunale competente mediante presentazione di scheda descrittiva comprendente:

  • - documentazione fotografica dell'elemento e dell'intorno;
  • - rappresentazione cartografica, in scala adeguata, del punto di ubicazione;
  • - descrizione dell'elemento e notizie storiche, se disponibili, sullo stesso (ad esempio anno di costruzione, proprietario originario, ecc).

Art. 24 Zto "Vpro" Aree verdi agricole produttive di prossimità urbana

Queste aree, interne all’UTOE 4-Capoluogo, limitrofe e complementari all’edificato, sono individuate come aree verdi caratterizzate dal connotato agricolo-produttivo, meglio individuate nell’elaborato progettuale Tavola PR-02 Territorio urbanizzato – Disciplina con la sigla “Vpro”.

In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie di seguito descritte, esplicative e particolareggiate per l’intera zto.

A) DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d'uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

CATEGORIESUB-CATEGORIE
6. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE6.1 - 6.2

E' consentito il cambio della destinazione d'uso tra le sub-categorie ammesse per singola categoria.

B) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL SUOLO INEDIFICATO

Sono ammesse, sui terreni e aree libere non edificate, solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:

Categorie d'intervento art.14 - criterio di compatibilità
14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22
Categorie d'intervento art.15 - criterio di trasformabilità
6 - 7 - 18

La categoria d'intervento 6 dell'articolo 15, consentita solo agli imprenditori agricoli e non soggetta al programma aziendale di cui all'articolo 74 della Legge, è ammessa solo con le limitazioni definite di seguito, riferite alla “superficie agraria utilizzabile” totale appartenente all'azienda dell'imprenditore agricolo:

SERRE E ALTRI MANUFATTI AZIENDALI
di cui all'articolo 70, comma 3, lettere a) e b) della Legge meglio definiti agli articoli 2 e 3 del regolamento 63/R/2016
TIPOLOGIASUPERFICIE DI COPERTURA MAXALTEZZA MAX
serre temporanee > 2 anni50,00 %m. 4,00 in gronda, m. 7,00 in culmine
manufatti temporanei > 2 anni0,20 %m. 3,00 in gronda
tettoie fisse0,30 %m. 3,00 in gronda
serre fisse25,00 % m.4,00 in gronda, m. 7,00 in culmine
manufatti prefabbricati0,75 %m. 6,00 in gronda, m. 8,00 in culmine
strutture a tunnel0,75 %m. 10,00 in culmine

Per “superficie agraria utilizzabile” (Sau) s’intende la porzione del fondo agricolo effettivamente destinata a produzioni aziendali o a coltivazioni da parte di soggetti non professionali, con esclusione delle superfici forestali, delle tare agricole, degli incolti e dei fabbricati.

Nel computo totale della superficie coperta vanno considerati i manufatti della stessa tipologia già legittimamente presenti all’interno della Sau.

Gli interventi previsti al presente paragrafo sono vietati nelle aree boscate così come definite all’articolo 2 del D.Lgs 227/2001 (articolo 142, lettera g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 42/2004) e del Regolamento forestale della Toscana DPGR 48/R/2003, così come individuate nella Tavola SD-02 Vincoli del PO.

C) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

C.1) CON DESTINAZIONE D’USO AGRICOLA

Sono ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti con destinazione d'uso agricola gli interventi definiti agli articoli 71 e 72 della Legge, nello specifico le seguenti categorie d'intervento meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:

C.1.1) IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE

Gli interventi seguenti possono essere eseguiti senza il programma aziendale di cui all'articolo 74 della Legge, a condizione non comportino il mutamento della originaria destinazione d'uso agricola e siano realizzati salvaguardando i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale.

Sono ammessi secondo la disciplina di cui all'articolo 71 della Legge e al regolamento 63/R/2016, e con le specifiche e le limitazioni seguenti:

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D'INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D'INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1 1 - 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 18
URB2 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 12 - 18
URB3 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 1 - 2 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18
URB4 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
URB120% solo nel resede
URB220% solo nel resede
URB320%
URB420%- mc.100 per ogni abitazione
- 10% per ogni annesso agricolo e comunque mc. 300
- 20% proveniente da trasferimento di cubature

Per la categoria 6 dell'articolo 14 sono vietati i volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.

Con la categoria d'intervento 1 dell'articolo 15 è possibile sostituire le coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati.

Con le categorie d'intervento 11 dell'articolo 15 è possibile l'addizione volumetrica ad un singolo edificio aziendale tramite il trasferimento di volumetrie da altro edificio aziendale o da altri edifici aziendali, comunque a condizione che:

  • - tutti gli edifici aziendali oggetto d'intervento siano interni all'azienda agricola dell'imprenditore agricolo professionale e all'interno della z.t.o. E2;
  • - i volumi trasferiti non si sommino alle altre addizioni volumetriche previste per le categorie d'intervento 11 dell'articolo 15.

Le categorie d'intervento 11 e 17 dell'articolo 15 sono riservate all'imprenditore agricolo professionale.

E’ possibile un incremento di unità residenziali abitative solo per gli edifici aziendali nei quali è già presente almeno un’unità abitativa. Sono vietate le trasformazioni degli annessi agricoli in unità abitative.

Per lo svolgimento dell’attività agrituristica, con le categorie d’intervento 12, 13, 14, 15, 16, 17, dell’articolo 15, l’imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici per quindici anni dalla data di ultimazione degli interventi medesimi.

C.1.2) MEDIANTE PROGRAMMA AZIENDALE

Gli interventi seguenti possono essere eseguiti solo a seguito di approvazione del programma aziendale di cui all'articolo 74 della Legge, a condizione siano realizzati salvaguardando i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale.

Sono ammessi secondo la disciplina di cui all'articolo 72 della Legge e al regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 84, e con le specifiche e le limitazioni seguenti:

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D'INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D'INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1
URB2
URB3
URB4 4 - 5 10 – 11 – 17

Gli interventi possono essere realizzati a condizione siano mantenute in produzione le superfici fondiarie minime indicate all'articolo 5 del regolamento 63/R/2016, ovvero quelle eventualmente stabilite dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno se più restrittive.

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
URB1
URB2
URB3
URB4- mc. 200 per ogni abitazione
- 20% per ogni annesso agricolo e comunque mc. 600
- 40% proveniente da trasferimento di cubature

Con le categorie d’intervento 4 e 5 dell’articolo 14 sono possibili le trasformazioni degli annessi agricoli in unità abitative, in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi.

La categoria d’intervento 10 dell’articolo 15 è realizzabile solo tramite piano attuativo, ai sensi dell’articolo 107, comma 4, della Legge.

Le addizioni volumetriche applicabili alla categoria 11 dell’articolo 15, sono ridotti del 50% per l’imprenditore agricolo non professionale.

Con la categoria d’intervento 11 dell’articolo 15 è possibile l'addizione volumetrica ad un singolo edificio aziendale tramite il trasferimento di volumetrie da altro edificio aziendale o da altri edifici aziendali, comunque a condizione che:

  • - tutti gli edifici aziendali oggetto d'intervento siano interni all'azienda agricola dell'imprenditore agricolo professionale e all'interno della z.t.o. E2;
  • - i volumi trasferiti non si sommino alle altre addizioni volumetriche previste per le categorie d'intervento 11 dell'articolo 15.

Art. 25 Zto "Vtut" Aree verdi di tutela e riqualificazione dei vuoti e dei margini urbani, delle visuali e dei punti di vista panoramici

In queste aree, interne all'UTOE 4-Capoluogo, limitrofe e complementari all'edificato, per la maggior parte coperte da macchia mediterranea, bassa vegetazione cespugliosa, e da boschi di alto fusto, sono vietate la diminuzione della consistenza del verde, e qualsiasi altra attività comportante trasformazione agro-forestale consistente e idrogeologica.

Ancorché interne al territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224 della Legge, queste aree sono riconosciute come ambiti in stretta relazione con i tessuti storici, storicizzati o recenti ma consolidati. Tali ambiti contribuiscono alla tutela paesaggistica puntuale o di insieme e, pertanto vi sono ammesse attività di forestazione, selvicoltura, attrezzature per il tempo libero, il trekking, lo svago, i giardini, attività correlate all'agricoltura o all'orticoltura amatoriale, percorsi pedonali, purché non si rechi danno ai valori paesaggistici, di intervisibilità e panoramicità protetti dal presente articolo.

Tali ambiti sono individuati nell'elaborato progettuale Tavola PR-02 Territorio urbanizzato - Disciplina con la sigla "Vtut".

In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie di seguito descritte, esplicative e particolareggiate per l'intera zto.

A) DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d'uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

CATEGORIESUB-CATEGORIE
1. RESIDENZIALE1.1
6. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE6.4

La sub-categoria 1.1 è limitata alle attività pertinenziali non comportanti alcuna trasformazione permanente sul suolo.

Non è consentito il mutamento della destinazione d’uso tra le sopra definite categorie ammesse.

B) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL SUOLO INEDIFICATO

Sono ammesse, sui terreni e aree libere non edificate, solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:

Categorie d'intervento art.14 - criterio di compatibilità
9 - 18 - 19 - 20 - 21
Categorie d'intervento art.15 - criterio di trasformabilità
7

È vietato qualsiasi intervento strutturale di natura permanente sul suolo e di consistenza cementizia nelle aree boscate così come definite all'articolo 2 del D.Lgs 227/2001 (articolo 142, lettera g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 42/2004) e del Regolamento forestale della Toscana DPGR 48/R/2003, così come individuate nella Tavola SD-02 Vincoli del PO.

Art. 26 Zto "Vpae" Aree verdi boscate di valore paesaggistico interne al territorio urbanizzato o ai margini del tessuto urbano

In queste aree, interne all'UTOE 4-Capoluogo, limitrofe e complementari all'edificato, per la maggior parte coperte da boschi di alto fusto, sono vietate la diminuzione della consistenza del verde, e qualsiasi altra attività comportante trasformazione agro-forestale consistente e idrogeologica.

Ancorché interne al territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224 della Legge, queste aree sono riconosciute come ambiti di valore paesaggistico, aventi un'essenziale funzione di contenimento dell'espansione urbana.

Risultano preordinate alle attività di forestazione, selvicoltura.

Tali ambiti sono individuati nell'elaborato progettuale Tavola PR-02 Territorio urbanizzato - Disciplina con la sigla "Vpae".

In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie di seguito descritte, esplicative e particolareggiate per l'intera zto.

A) DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d'uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

CATEGORIESUB-CATEGORIE
1. RESIDENZIALE1.1 - 1.4
6. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE6.4

La categoria 1 è limitata alle pertinenze.

Non è consentito il mutamento della destinazione d’uso tra le sopra definite categorie ammesse.

B) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL SUOLO INEDIFICATO

Sono ammesse, sui terreni e aree libere non edificate, solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:

Categorie d'intervento art.14 - criterio di compatibilità
9 - 11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21
Categorie d'intervento art.15 - criterio di trasformabilità
7

Gli interventi di cui al presente paragrafo sono ammessi solo se di natura non strutturale, non permanente sul suolo inedificato, privi di consistenza cementizia.

C) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Sono ammesse sugli edifici e complessi edilizi esistenti solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15, suddivise per edificio o complesso edilizio classificato con le classi di appartenenza definite al precedente articolo 12 paragrafo 3:

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D'INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D'INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1 1 - 3 - 4 - 5 - 7 1 - 2
URB2 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 1 - 2
URB3 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 1 - 2 - 12
URB4 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 15

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
URB1
URB2
URB3
URB420%30%

Per la categoria 6 dell'articolo 14 sono vietati i volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.

Gli incrementi volumetrici di cui alla categoria 11 dell'articolo 15 non possono essere realizzati in sopraelevazione.

Art. 27 Zto "Vimu" Aree libere interne e di margine urbano

In queste aree, interne all'UTOE 4-Capoluogo, limitrofe e complementari all'edificato, o direttamente collegate con viabilità esistente, per la maggior parte caratterizzate da bassa vegetazione cespugliosa, radura, orti e abbandono sono ammesse attività di forestazione, selvicoltura, giardinaggio, attività correlate all'agricoltura o all'orticoltura amatoriale, nonché parcheggi privati purchè non impermeabilizzati.

Tali ambiti sono individuati nell'elaborato progettuale Tavola PR-02 Territorio urbanizzato - Disciplina con la sigla "Vimu".

In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie di seguito descritte, esplicative e particolareggiate per l'intera zto.

A) DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d'uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

CATEGORIESUB-CATEGORIE
1. RESIDENZIALE1.1
6. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE6.4

La sub-categoria 1.1 è limitata alle attività pertinenziali non comportanti alcuna trasformazione permanente sul suolo.

Non è consentito il mutamento della destinazione d'uso tra le sopra definite categorie ammesse.

B) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL SUOLO INEDIFICATO

Sono ammesse, sui terreni e aree libere non edificate, solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:

Categorie d'intervento art.14 - criterio di compatibilità
9 - 18 - 19 - 20 - 21
Categorie d'intervento art.15 - criterio di trasformabilità
7

E' vietato qualsiasi intervento strutturale di natura permanente sul suolo e di consistenza cementizia nelle aree boscate così come definite all'articolo 2 del D.Lgs 227/2001 (articolo 142, lettera g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 42/2004 e del Regolamento forestale della Toscana DPGR 48/R/2003, così come individuate nella Tavola SD-02 Vincoli del PO.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:16