Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

CAPO I° VALIDITA', CONTENUTI, ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO

Art. 1 Riferimenti normativi e definizioni

Il Piano Operativo è atto di governo del territorio, formato ai sensi dell'articolo 95 della Legge regionale 10 novembre 2014, n.65 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Piano Operativo disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale, congiuntamente al Regolamento Edilizio e al Regolamento delle tecniche costruttive.

Il Piano Operativo rende esecutive e prescrittive le condizioni d'uso delle risorse contenute nel Piano Strutturale vigente, ne persegue gli obiettivi e le strategie, ne realizza, con regole urbanistiche generali e specifiche, gli indirizzi e i parametri gestionali.

Negli articoli seguenti, per brevità di scritturazione, sarà definita "Legge" la legge regionale 65/2014, sarà definito "regolamento 63/R/2016" il regolamento di attuazione dell'articolo 84 della Legge per le zone agricole approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 agosto 2016 n.63/R, con le sigle "PS" il Piano Strutturale vigente, "PO" il Piano Operativo, "RE" il Regolamento Edilizio comunale, "RTC" il Regolamento comunale delle tecniche costruttive.

Art. 2 Ambito di applicazione e contenuti

Il PO si applica all'intero territorio comunale.

Ai sensi dell'articolo 95 della Legge, il PO contiene:

1) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;

2) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale.

Art. 3 Efficacia e validità

La gestione degli insediamenti esistenti, i progetti e gli interventi pubblici e privati devono attuarsi in conformità al PO.

Ai sensi dell'articolo 95 della Legge, la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti ha validità a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'articolo 95 della Legge, la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio decade dopo cinque anni dalla data di efficacia del PO, se entro tale periodo non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi ovvero i progetti esecutivi pubblici o privati.

Gli interventi soggetti a decadenza, corrispondenti alla disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale, sono:

  • a) le nuove realizzazioni individuate nella cartografia del PO con le sigle alfanumeriche B3, D3, D6;
  • b) le opere da realizzare e le relative aree individuate nella cartografia del PO, sottoposte a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. n.327/2001, nel caso le opere stesse non siano state assentite con l'approvazione della progettazione esecutiva.

Le previsioni urbanistiche decadute dopo il quinquennio possono essere reiterate motivatamente con apposita variante o altro atto che abbia ai sensi di legge medesima efficacia.

Non decadono le previsioni di servizi e attrezzature di interesse od uso pubblico se non preordinate obbligatoriamente al vincolo espropriativo.

Art. 4 Monitoraggio e aggiornamento

Il Comune procede al monitoraggio dell'attuazione del PO con le proprie strutture tecniche. Queste propongono all'organo comunale competente la regolamentazione di tali attività nonché di quelle di aggiornamento del quadro conoscitivo e di eventuali proposte di varianti gestionali o sostanziali.

Il Comune procede con proprie forme e modalità alla consultazione, all'informazione ed alla partecipazione dei cittadini alle attività di cui al presente articolo.

Art. 5 Interpretazioni degli elaborati costituenti il PO

In caso di difformità o contraddizioni tra gli elaborati cartografici del PO devono ritenersi valide le indicazioni contenute negli elaborati di maggiore dettaglio, in scala 1/2.000.

In caso di difformità o contraddizioni all'interno delle normative dovrà ritenersi valida la prescrizione o la regola più restrittiva ai fini edilizi.

In linea generale, comunque, in caso di difformità fra le disposizioni generali e quelle specifiche prevalgono le disposizioni specifiche in quanto più dettagliate.

Art. 6 Varianti

In qualunque momento il Comune potrà formare varianti al PO secondo le normative in vigore.

Non costituiscono varianti al PO, fermo restando l'obbligo per il Comune di provvedere a darne opportuna pubblicità ai sensi di legge:

  • a) le modifiche ai contenuti conseguenti all'aggiornamento del PS dovute a variazioni degli atti sovra comunali o al superamento di condizioni individuate dal PS medesimo;
  • b) i casi in cui disposizioni di piani, progetti e programmi prevalenti e direttamente operativi dettati da leggi o da atti amministrativi di Enti che per specifica competenza comportino modifiche dirette al PO;
  • c) le modifiche alla specificazione della destinazione attribuita a spazi e attrezzature pubbliche purché non sia modificata la funzione pubblica;
  • d) gli aggiornamenti cartografici dell'edificato e la conseguente classificazione.

Alla scadenza di ogni quinquennio dall'efficacia del PO, il Comune, di seguito alla valutazione degli effetti dell'attuazione del PO stesso nel precedente quinquennio, procede a formare un nuovo PO, sulla base del quadro previsionale strategico.

Art. 7 Attuazione del PO

Le previsioni del PO si attuano mediante:

  • - attività edilizia libera, come definita dalle vigenti norme in materia;
  • - interventi diretti;
  • - Programma Agricolo Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.), con valore o meno di Piano attuativo, come disciplinato nel titolo delle presenti norme dedicato al territorio aperto;
  • - Piani attuativi, di iniziativa pubblica e/o privata ai sensi della legislazione nazionale e regionale che li disciplinano;
  • - Progetti Unitari Convenzionati definiti da legislazione regionale in materia di governo del territorio.

Il Piano attuativo è corredato da specifici studi di inserimento dal punto di vista del contesto e da una definizione di dettaglio delle sistemazioni esterne previste. In particolare la progettazione degli spazi di verde e parcheggio pubblico e delle aree private di pertinenza del nuovo edificio (o complesso edilizio) deve contribuire a caratterizzare qualitativamente l'assetto delle aree adiacenti.

L'individuazione e la delimitazione cartografica redatta su base C.T.R. contenuta negli elaborati del presente PO delle aree da assoggettare a Piani attuativi potrà subire, in fase di redazione dei detti atti, lievi modifiche dimensionali dovute agli studi di maggior dettaglio senza che ciò comporti variante al PO.

Le trasformazioni, fisiche o funzionali, relative a complessi immobiliari sottoposti a progetti unitari convenzionati devono essere previste in elaborati specifici di inquadramento volti a garantire la coerenza delle proposte complessive e la loro conformità alle presenti Norme e alle Schede normative e progettuali che ne sono parte integrante. Gli elaborati di inquadramento dovranno essere corredati da un atto d'obbligo con il quale tutti i proprietari dei complessi immobiliari sottoposti a progettazione unitaria si impegnano nei confronti dell'Amministrazione Comunale a rispettare gli obblighi inerenti l'attuazione degli interventi.

Art. 8 Programma di sostenibilità e istanze preventive

In ottemperanza all'articolo 72 della normativa del PS, è richiesto un programma di sostenibilità, con i contenuti definiti in tale articolo, ai fini della preventiva valutazione degli effetti ambientali, per:

  • a) le proposte di modifica non sostanziale agli assetti indicati dal presente PO riguardo gli interventi di recupero e di completamento;
  • b) gli interventi di rilevanza urbanistica soggetti a piano attuativo individuati e normati dal presente PO per i quali i soggetti attuatori vogliano proporre diverse e non sostanziali modifiche all'assetto indicato dal presente PO;
  • c) le proposte di azioni di trasformazione non previste dal presente PO ma ammissibili ai sensi del PS;
  • d) le proposte di variazioni sostanziali agli assetti indicati dal presente PO ma ancora coerenti al PS.

In qualunque momento possono essere inoltrate istanze preventive. Le istanze dovranno contenere appositi elaborati redatti al fine di meglio comprendere l'intervento proposto, allegati a specifica domanda indirizzata all'Ufficio competente, e comunque la seguente documentazione minima riferita all'area o all'immobile o agli immobili oggetto di proposta:

  • - relazione descrittiva dettagliata,
  • - localizzazione, estratto catastale, estratto del PS e del PO,
  • - documentazione fotografica,
  • - confronto fra stato attuale e stato modificato.

L'Ufficio comunale competente fornirà la risposta all'istanza secondo parametri di conformità alle presenti norme, al RE e al RTC.

Art. 9 Elaborati costituenti il PO

Costituiscono il PO gli elaborati e gli atti di seguito distinti:

1) Relazione generale

2) Norme Tecniche di Attuazione - NTA

3) Allegato 1 alle NTA - Dossier degli edifici e dei complessi edilizi esistenti

(Parte 1 - individuazione cartografica degli edifici e Parte 2 - identificazione e riferimenti alle NTA)

4) Quadro conoscitivo/Interpretazione delle strutture urbane e rurali, delle reti naturalistiche e del paesaggio:

  • - QC-01 Lettura sintetica del PIT/PPR - varie scale
  • - QC-02 Rete ecologica e morfotipi rurali, rappresentazione delle componenti locali in relazione al Pit/ppr
  • - QC-03 Caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e sistemi morfogenetici - rappresentazione delle componenti locali in relazione al PIT/PPR- scala 1:10.000
  • - QC-04 Elementi patrimoniali e criticità - scala 1:10.000
  • - QC-05 Struttura urbana, aree di margine e sistema del verde - scala 1:2.000

5) Quadro conoscitivo/Stato di diritto:

  • - SD-01 Vincoli paesaggistici - confronto tra RU vigente, PS e PIT/PPR
  • - SD-02 Vincoli sovraordinati con proposta di modifica delle aree boscate all'interno del TU - scala 1:10.000, scala 1:5.000

6) Progetto:

  • - PR-01 Territorio rurale - Disciplina - scala 1:10.000
  • - PR-02 Territorio urbanizzato - Disciplina - scala 1:2.000
  • - PR-03 Aree soggette a esproprio - Disciplina - scala 1:2.000
  • - PR-04 Quadri di riferimento per l'elaborato Dossier degli edifici e complessi edilizi - scala 1:10.000
  • - Schede norma degli interventi di nuova edificazione e completamento

7) Valutazione Ambientale Strategica:

  • - Rapporto Ambientale
  • - Sintesi non tecnica

8) Aspetti geologici e idraulici:

  • - Relazione geologica;
  • - Allegato A alla Relazione geologica - Carte della pericolosità geologica ai sensi delDPGR 53/R/2011, livello di dettaglio in scala 1/2.000
  • - Allegato B alla Relazione geologica - Carte di fattibilità ai sensi delDPGR 53/R/2011, livello di dettaglio in scala 1/2.000
  • - Allegato C alla Relazione geologica - Schede di fattibilità degli interventi di trasformazione
  • - Allegato D alla Relazione geologica - Abaco di fattibilità
  • - Tavola 1 - Carta geomorfologica di tutto il territorio comunale in scala 1:10.000
  • - Tavola 2 - Carta della pericolosità geologica di tutto il territorio comunale in scala 1:10.000
  • - Tavola 3 - Carta della pericolosità idraulica di tutto il territorio comunale in scala 1/10:000

9) Verifica e validazione del perimetro della aree boscate nel territorio urbanizzato:

  • - Tavola su base carta tecnica regionale in scala 1:2.000
  • - Tavola su base ortofoto AGEA anno 2016 in scala 1:2.000.

Art. 10 Zonizzazione e corrispondenza con il D.M. n.1444/1968

Ai fini della gestione urbanistico edilizia comunale, in riferimento alla Legge, al PIT/PPR e al D.M. 2 aprile 1968 n.1444, sono indicate le seguenti corrispondenze fra zone territoriali omogenee (ZTO), standard e articolazioni funzionali del presente PO:

Zto - dm 1444/68Articolazioni funzionali del PODefinizioni in riferimento al PIT/PPR
A A - Tessuto storico di epoca preindustriale a isolati chiusi o semichiusi T.R.1 - tessuto storico di epoca preindustriale a isolati chiusi o semichiusi
B B1.s - tessuto di interesse storico-ambientale T.R.1 - tessuto di interesse storico-ambientale
B B1.ep - tessuto residenziale ad assetto recente a isolati aperti di edilizia pianificata (PEEP) T.R.4 - tessuto residenziale ad assetto recente a isolati aperti di edilizia pianificata (PEEP)
B B1 - tessuto residenziale ad assetto recente puntiforme a bassa densità T.R.5 - tessuto residenziale ad assetto recente puntiforme a bassa densità
B B2 - Tessuto residenziale a bassa densità parzialmente edificato di completamento edilizio Tessuto residenziale a bassa densità parzialmente edificato di completamento edilizio
B B3 - Ambiti interni al territorio urbanizzato nei quali sono previsti interventi di nuova edificazione residenziale Ambiti interni al territorio urbanizzato nei quali sono previsti interventi di nuova edificazione residenziale
D D1 - area artigianale esistente di recupero edilizio T.P.S.1 - area artigianale esistente di recupero edilizio
D D2 - area artigianale parzialmente edificata di completamento edilizio T.P.S.3 - area artigianale parzialmente edificata di completamento edilizio
D D3 - Area artigianale di nuovo insediamento interna al territorio urbanizzato
D D4 - area turistico-ricettiva esistente di recupero edilizio T.P.S.4 - area turistico-ricettiva esistente di recupero edilizio
D D5 - area turistico-ricettiva parzialmente edificata di completamento edilizio T.P.S.4 - area turistico-ricettiva parzialmente edificata di completamento edilizio
D D6 - Area turistico-ricettiva di nuovo insediamento interna al territorio urbanizzato
D Deg - Area degradata in abbandono (ex attività estrattiva)
E E1 - Zona agricola produttiva di fondovalle
E E2 - Zona agricola di collina
E E3 - Zona agricola boscata
Standard ai sensi dell'art.3 lett.a) D.M. 1444/1968Articolazioni funzionali del PO
F - Standard ai sensi dell'art.3 lett.b) F1 - Amministrazione pubblica
F - Standard ai sensi dell'art.3 lett.c) F2 - Vattr - verde attrezzato per lo sport e il tempo libero
F - Standard ai sensi dell'art.3 lett.a) F3 - Attrezzature per l'istruzione scolastica
F - Standard ai sensi dell'art.3 lett.b) F4 - Attrezzature comunali
F5 - Impianti tecnologici:
c - distribuzione carburanti per autotrazione
d - depurazione acque reflue
e - distribuzione energia elettrica
g - distribuzione gas
i - servizio idrico
r - stoccaggio e raccolta dei rifiuti urbani
F - Standard ai sensi dell'art.3 lett.b) F6 - Attrezzature cimiteriali
P - Standard ai sensi dell'art.3 lett.d) P - Parcheggi a uso pubblico
Ulteriori articolazioni funzionali del PO
Vpae - Aree verdi - boscate di valore paesaggistico
Vrad - Area verdi - radure
Vpro - Aree verdi agricole produttive di prossimità urbana
Vtut - Aree verdi di tutela e riqualificazione dei vuoti e dei margini urbani, delle visuali e dei punti di vista panoramici
Vimu - Aree libere interne e di margine urbano

CAPO II° VALUTAZIONE

Art. 11 Attività di valutazione

Il presente PO contiene specifici elaborati dedicati alle attività di valutazione, in conformità a quanto dettato dalle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione integrata.

I contenuti delle attività di valutazione testé richiamate sono parte integrante del presente PO e non sono ripetuti nelle presenti Norme per semplicità e chiarezza del testo; tuttavia si considerano componente importante dell'incremento della consapevolezza e della conoscenza al quale tendono dette attività, e devono essere rispettati in ogni intervento pubblico e privato.

In applicazione del principio di non duplicazione, non sono sottoposti alle attività di valutazione ambientale strategica i piani attuativi con i quali si realizzazione gli interventi previsti dal presente PO, ad eccezione dei piani attuativi formati per realizzare un diverso assetto rispetto a quanto stabilito nelle Schede normative e progettuali.

I piani comunali di settore aventi effetti sull'ambiente e sul territorio e i piani attuativi che applicano i contenuti delle Schede normative e progettuali, pur non dovendo ripetere le attività di valutazione, devono contenere uno specifico elaborato, al fine di dimostrare il rispetto delle regole di conservazione delle invarianti strutturali, la rilevanza o meno dei loro impatti sul territorio e sull'ambiente, con specifiche riguardanti la fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria, per scarichi idrici in zone non servite dalla pubblica fognatura.

Nel caso in cui la verifica con i soggetti competenti dia esito negativo, le trasformazioni sono ammissibili solo ove venga garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo, privilegiando il ricorso a sistemi caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico, elevati rendimenti depurativi, possibilità di riutilizzo delle acque depurate; l'allacciamento per scarichi idrici in zone servite dalla pubblica fognatura, previa valutazione del volume e delle caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e del relativo impatto sul sistema fognario e depurativo, dando anche atto, sentiti soggetti competenti, dell'adeguatezza della rete fognaria e della compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente.

In caso di esito negativo della verifica, dovranno essere individuate le opere di adeguamento tecnico e dimensionale della rete o una soluzione depurativa alternativa; la disponibilità della risorsa idrica e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento idrico; l'impatto prodotto da emissioni di inquinanti e l'individuazione di eventuali misure di mitigazione; la quantità e le caratteristiche dei rifiuti (urbani e speciali) che saranno prodotti dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente; la compatibilità con il piano della classificazione acustica; il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:16