Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 6 Varianti

In qualunque momento il Comune potrà formare varianti al PO secondo le normative in vigore.

Non costituiscono varianti al PO, fermo restando l'obbligo per il Comune di provvedere a darne opportuna pubblicità ai sensi di legge:

  • a) le modifiche ai contenuti conseguenti all'aggiornamento del PS dovute a variazioni degli atti sovra comunali o al superamento di condizioni individuate dal PS medesimo;
  • b) i casi in cui disposizioni di piani, progetti e programmi prevalenti e direttamente operativi dettati da leggi o da atti amministrativi di Enti che per specifica competenza comportino modifiche dirette al PO;
  • c) le modifiche alla specificazione della destinazione attribuita a spazi e attrezzature pubbliche purché non sia modificata la funzione pubblica;
  • d) gli aggiornamenti cartografici dell'edificato e la conseguente classificazione.

Alla scadenza di ogni quinquennio dall'efficacia del PO, il Comune, di seguito alla valutazione degli effetti dell'attuazione del PO stesso nel precedente quinquennio, procede a formare un nuovo PO, sulla base del quadro previsionale strategico.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:16