Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 15 Criterio di trasformabilità e definizioni degli interventi

Si definiscono di trasformazione gli interventi, di livello edilizio o urbanistico, che ampliano lo stato e le prestazioni esistenti, ovvero che incidono sulle risorse essenziali del territorio, in particolare:

  • - gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all’esterno del perimetro del centro abitato, nelle zone agricole;
  • - gli interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
  • - gli interventi per i quali, in ragione della loro complessità e rilevanza ovvero ai sensi di legge, sia necessario il piano attuativo;
  • - le opere conseguenti a politiche di settore del comune;
  • - le infrastrutture da realizzare e le relative aree;
  • - gli interventi di riqualificazione insediativa.

Si classificano di livello edilizio gli interventi che contribuiscono all’integrazione ed al completamento del patrimonio edilizio esistente, estesi a singole unità edilizie oppure a singoli edifici ovvero a complessi edilizi ed aree, che comportino aggravio del carico urbanistico e comportino la formazione di patrimonio aggiuntivo per spazi pubblici e di uso pubblico.

Si classificano di livello urbanistico gli interventi che contribuiscono all’integrazione e alla riqualificazione del patrimonio urbanistico, applicandosi a singoli edifici, ad aree, a complessi edilizi sia in ambito urbano che rurale, a isolati e tessuti urbani, a infrastrutture esistenti.

Si classificano come di trasformazione le categorie d’intervento seguenti, desunte agli articoli 134 e 135 della Legge:

1Interventi di manutenzione straordinaria comportanti frazionamento delle unità edilizie.
2Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa comportanti recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).
3Interventi di nuova edificazione, e cioè la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.
4Installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, e salvo che siano installati all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, ed in conformità alle normative regionali di settore.
5Installazione dei manufatti di cui all’articolo 78 della Legge (Manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie), comportanti trasformazione permanente del suolo.
6Installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all’articolo 70, comma 3, lettere a) e b) della Legge.
7Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune.
8Realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, ivi compresa l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs 259/2003.
9Realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d’impianti per attività produttive all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
10Realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d’interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
11Le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente.
12Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:
- demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
13Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:
- demolizione di edifici esistenti e contestuale ricostruzione, comunque configurata, anche con diversa sagoma, purché non comportanti incremento di volumetria rispetto a quelli preesistenti, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice del paesaggio, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume.
14Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:
- demolizione di edifici esistenti e contestuale ricostruzione, comunque configurata, anche con diversa sagoma, purché non comportanti incremento di volumetria rispetto a quelli preesistenti, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice del paesaggio, nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente.
15Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:
- ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui al punto successivo.
16Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione comportanti modifiche della sagoma originaria, laddove si tratti di immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice del paesaggio.
17Interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume, calcolato nel rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dal PO, dal RE e dal RTC, anche con diversa sagoma, articolazione, collocazione o destinazione d’uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si rendano necessari interventi se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice del paesaggio, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al precedente punto 13, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume.
18Realizzazione di piscine nonché gli impianti sportivi, ancorché ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo inedificato.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:16