Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 14 Criterio di compatibilità e definizioni degli interventi

Si definiscono compatibili gli interventi, di livello edilizio o urbanistico, di conservazione e/o di trasformazione, che non riducano o danneggino lo stato e le prestazioni esistenti, come meglio specificato in seguito.

Si classificano di livello edilizio gli interventi che contribuiscono al mantenimento e al miglioramento del patrimonio edilizio esistente, estesi a singole unità edilizie oppure a singoli edifici, che non comportino aggravio del carico urbanistico e non comportino la formazione di patrimonio aggiuntivo per spazi pubblici e di uso pubblico.

Si classificano di livello urbanistico gli interventi che contribuiscono al mantenimento e alla riqualificazione del patrimonio urbanistico, applicandosi a singoli edifici, ad aree, a complessi edilizi sia in ambito urbano che rurale, a isolati e tessuti urbani, a infrastrutture esistenti.

Riguardo ai criteri di compatibilità definiti dal PS, si classificano come compatibili le categorie d’intervento seguenti, desunte agli articoli 135 e 136 della Legge:

1Interventi di manutenzione ordinaria.
2Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili. Comportanti aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità, la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
3Interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, dell’edificio, sempre che non alterino la volumetria complessiva, la sagoma e i prospetti dell’edificio. Non comportanti mutamenti della destinazione d’uso. Compresi anche quelli consistenti nell’accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non venga modificata la volumetria complessiva e la sagoma dell’edificio e sia mantenuta l’originaria destinazione d’uso. Compreso l’apertura di porte interne e la modifica di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici. Non comportanti frazionamento delle unità edilizie.
4Interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla conservazione ed all’adeguamento funzionale dell’edificio ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio.
5Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Non comportanti interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).
6Interventi pertinenziali comportanti la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell’edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento. Compresa anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.
7Mutamento di destinazione d’uso di immobile, o sua parte, eseguito in assenza di opere edilizie.

Le categorie d’intervento elencate nel precedente comma sono compatibili a condizione che:

  • - interessino esclusivamente il patrimonio edilizio e urbanistico esistente;
  • - non abbiano bisogno di nuove urbanizzazioni;
  • - non diminuiscano l’efficienza delle urbanizzazioni esistenti;
  • - siano finalizzate all’adeguamento funzionale, tecnologico, architettonico, del patrimonio edilizio esistente.

Sono compatibili a condizione che rispettino le specificazioni dettate nel proseguimento dalle presenti norme e che permettano il ripristino dello stato dei luoghi e il loro miglioramento, le seguenti categorie d’intervento, desunte agli articoli 135 e 136 della Legge:

8Demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione.
9Installazioni di manufatti di cui all’articolo 78 della Legge (Manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie), non comportanti alcuna trasformazione permanente sul suolo.
10Installazioni di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 34, comma 6 quater, della L.R. 3/1994, riguardo ad un appostamento fisso per l’attività venatoria autorizzato.
11Opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all’articolo 74 della L.R. 39/2000.
12Installazioni di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia (articolo 16 L.R. 24 febbraio 2005, n. 39 - Disposizioni in materia di energia).
13Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
14Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e delle pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.
15Installazioni di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
16Installazioni di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 34, comma 6 bis, della L.R. 3/1994, nel sito in cui è autorizzato un appostamento fisso per l’esercizio dell’attività venatoria.
17Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili.
18Aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
19Installazione di manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale la cui realizzazione non comporti interessamento delle parti strutturali dell’edificio principale.
20Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni.
21Installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell'ambito dell'attività agricola, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, spettacoli viaggianti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo.
22Installazioni di manufatti temporanei di cui all’articolo 70, comma 1, della Legge comprese le serre aventi le medesime caratteristiche.
23Le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere.
24Le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:16