Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 58 Proprietà comunali

Per gli edifici, i complessi edilizi, gli impianti di proprietà comunale sono ammessi, qualora le caratteristiche storiche, i valori architettonici e le condizioni ambientali e paesaggistiche lo consentano, demolizioni, ricostruzioni, nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni, nella misura necessaria a rendere i nuovi edifici, quelli esistenti, e gli impianti pubblici funzionali e adeguati alle esigenze del Comune e di pubblica utilità.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:16