Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 53 Reticolo idraulico

1. CORSI D’ACQUA OGGETTO DI PRESCRIZIONI E VINCOLI

1.1. I corsi d'acqua individuati come fiumi e torrenti nel relativo elenco allegato alla deliberazione C.R. 27 marzo 2015 n. 37 di approvazione del PIT con valenza di piano paesaggistico, che fissa, in materia di "disciplina del sistema idrografico", all'articolo n. 16, comma 4 (allegato L e elaborato 7B) le modalità relative alla "ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del Codice".

In tale elenco risultano:

Corso d'acqua    Codice identificativo D.C.R. 37/2015

  • - Torrente Lodano          375
  • - Torrente Massera        404
  • - Torrente Sterza            602

Non si rilevano corsi d'acqua nel territorio comunale censiti nell'Allegato E del PIT. (Elenco dei corsi d'acqua secondo la ricognizione degli Elenchi delle acque pubbliche di cui ai Regi Decreti e alle Gazzette Ufficiali).

1.2. Tutti i segmenti di asta fluviale facenti parte del reticolo idrografico come individuati nel censimento cartografico di cui alla L.R. n. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. n. 1357/2017 (http://geoportale.lamma.rete.toscana.it/reticolo_enti_gestori/).

2. AMBITO DI PROTEZIONE ASSOLUTA DEI CORSI D’ACQUA

2.1 Per tali corsi d'acqua, al di là dell'individuazione dei contesti fluviali di cui al comma 3, lettera a) del PIT, e per tutti i segmenti di asta fluviale facenti parte del reticolo idrografico come disposto dagli allegati alla L.R. n. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. n. 1357/2017, compresi i tratti intubati e/o tombati, si prevede che all'interno della fascia di larghezza 10 ml misurata esternamente ai due cigli di sponda e/o limiti esterni d'argine (base esterna dell'argine), i nuovi strumenti urbanistici non debbano prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche di aree pubbliche ad eccezione delle opere idrauliche, di attraversamento del corso d'acqua, degli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché degli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico".

Sono fatte salve dalla prescrizione di cui sopra le opere infrastrutturali che non prevedano l'attraversamento del corso d'acqua e che soddisfino le seguenti condizioni:

  • - non siano diversamente localizzabili;
  • - non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua;
  • - non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno duecentennali;
  • - non siano in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del regio decreto 523/1904.

Il citato ambito corrisponde e coincide, generalmente, a quello di applicazione del R.D. 523/1904 (la cui applicazione si estende a tutte le "acque pubbliche"), dove, in particolare, sono vietati il tombamento, la realizzazione di nuove costruzioni, le modifiche morfologiche che possano alterare le condizioni di rischio idraulico e le modifiche del corso d'acqua stesso, salvo gli attraversamenti di infrastrutture pubbliche.

2.2 Con l'emanazione del Regolamento Regionale n. 53/R sono, comunque, decadute le norme di salvaguardia degli ambiti idraulici A1, A2 e B di cui agli artt. 75 - 80 della Del. C.R. n. 12/2000.

2.3 Tutti i corsi d’acqua presenti sul territorio comunale, in quanto pubblici ex art. 1 D.P.R. 238/99,prescindere dalla loro inclusione o meno negli elenchi del PIT e/o nel reticolo di cui alla L.R. n. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. n. 1357/2017, restano comunque assoggettati alle tutele idrauliche di cui al R.D. n. 523/1904.

2.4 Allo scopo di salvaguardare il sistema idrogeologico e l'equilibrio ecologico ambientale, qualunque intervento che provochi variazioni morfologiche del suolo diverse dalle tradizionali lavorazioni agricole, comportanti sostanziali movimenti di terra, rialzamenti o variazioni di quota e/o modifiche della rete dei fossi o canali esistenti, è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dall'autorità idraulica competente.

2.5 In tutto il territorio comunale sono di norma vietati gli interventi di tombatura dei corsi d'acqua (ex Del. C.R. n. 155/1997). Tutti gli interventi sui corsi d'acqua dovranno essere realizzati in sintonia con i precetti e prescrizioni di cui alla Del. C.R. n. 155 del 20.05.1997 "Direttive sui criteri progettuali per l'attuazione egli interventi in materia di difesa idrogeologica".

2.6 Dovranno inoltre essere rispettate le norme di cui alla L.R. 21/2012 relative alla "tutela dei corsi d'acqua" e/o eventuali successive normative in modifica alla L.R. 21/2012.

3. PERICOLOSITA’ IDRAULICA

3.1 Le indagini geologiche ed idrauliche di supporto al nuovo Piano Operativo Comunale, sono state redatte ai sensi dell'art.95 della L.R. n.65 del 10/11/2014 e del regolamento regionale in materia di indagini geologiche (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011 n. 53/R).

A livello cartografico non sono state realizzate carte di pericolosità idraulica, in quanto le porzioni territoriali oggetto delle previsioni urbanistiche ricadono in ambiti geomorfologici di alta collina e lontano dal reticolo idrografico significativo, così come definito dal settore Difesa del Suolo della Regione Toscana, e quindi lontano da aree interessate da processi di alluvionamento e non interessate da condizioni di pericolosità idraulica.

3.2 Le salvaguardie sovraccomunali e le relative zonazioni delle classi di pericolosità idraulica di cui al "Piano di Bacino Toscana Costa stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.)" sono decadute con l'adozione (dicembre 2015) del Piano Gestione Rischio Idraulico (PGRA.) del Distretto Appennino Settentrionale, approvato, in seguito, con deliberazione n. 235 del 03.03.2016 del Comitato Istituzionale Integrato dell'Autorità di bacino del fiume Arno e successivo DPCM del 27.10.2016, secondo le due direttive europee 2000/60/CE e 2007/60/CE.

3.3 Per valutazioni sulla pericolosità idraulica delle aree non interessate da nuove previsioni urbanistiche, si deve far riferimento alle relative cartografie del sopracitato PGRA, tenendo conto del seguente schema sintetico relativo alle diverse nomenclature delle classificazioni di pericolosità idraulica tra il PGRA ed il DPGR 53/R/2011.

Pericolosità idraulica DPGR 53/R/2011Pericolosità idraulica PGRATempo di ritorno (Tr) evento alluvionalePericolosità idraulica ex PAI Toscana Costa
I.4P3Tr < 30 anniP.I.M.E.
I.3P230 < Tr < 200 anniP.I.E.
I.2P1200 < Tr < 500 anni
I.1Non correlato al tempo di ritorno

3.4 Nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata dovranno inoltre essere rispettate le norme di cui alla L.R. 21/2012 relative agli "Interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata" e/o eventuali successive normative in modifica alla L.R. 21/2012.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:16