Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 52 Regole per il verde

Il sistema del verde, privato e pubblico, in territorio urbano e in territorio rurale, contribuisce alla qualità del paesaggio e alla sua positiva percezione, svolge azioni di equilibrio atmosferico e climatico, di difesa del suolo, di sostegno alle pratiche di svago, sport, riposo, con effetti positivi sulla salute umana e sul benessere.

La tutela del bosco è disciplinata dalla legge forestale della Toscana 21 marzo 2000 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, e dal regolamento forestale della Toscana 8 agosto 2003 n.48/R e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto divieto in tutte le aree non considerate bosco interne al territorio urbanizzato, quali parchi urbani e giardini privati e pubblici, cos&igrave come definiti all'articolo 3, comma 5, lettera a), della legge regionale forestale 39/2000 e dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del regolamento forestale 48/R/2003, abbattere alberi con circonferenza del fusto (misurata a m. 1,30 di altezza dal colletto) superiore a m. 0,50 senza l'autorizzazione dell'Ufficio Urbanistica del Comune il quale protrà avvalersi della consulenza dei Carabinieri Gruppo Forestale.

Sono esclusi dalla norma di cui al precedente comma, quindi non necessitano di autorizzazione comunale, gli abbattimenti di alberi morti, secchi, divelti o stroncati, gli alberi da frutto a tale scopo coltivati, gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da ragioni di sicurezza per la pubblica incolumità.

I progetti di riqualificazione del verde approvati dal Comune, che prevedono abbattimenti di alberi, dovranno produrre un miglioramento ambientale anche attraverso un incremento della superficie a verde e del patrimonio arboreo dell'area interessata.

Ai fini della realizzazione di nuove alberature stradali dovranno essere osservati i seguenti parametri:

a) Distanze minime:

  • - m. 3,00 da condutture sotterranee di acqua e fognature;
  • - m. 4,00 da tubazioni del gas e cavi elettrici interrati.

b) Parametri indicativi per stabilire l'idoneità del luogo per accogliere un nuovo albero:

  • - larghezza di almeno m. 2,00 della piazzola di piantagione;
  • - distanza di almeno m. 2 del punto di piantagione dall'accesso ai passi carrai;
  • - distanza di circa m. 10 del punto di piantagione dagli alberi esistenti o da altre possibili piante;
  • - distanza di almeno m. 10 del punto di piantagione dagli incroci stradali;
  • - distanza di m. 3 del punto di piantagione da condutture sotterranee;
  • - assenza, nel punto di piantagione, di vincoli verticali che possono in futuro ostacolare la crescita della chioma.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:16