Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 3 Efficacia e validità

La gestione degli insediamenti esistenti, i progetti e gli interventi pubblici e privati devono attuarsi in conformità al PO.

Ai sensi dell'articolo 95 della Legge, la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti ha validità a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'articolo 95 della Legge, la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio decade dopo cinque anni dalla data di efficacia del PO, se entro tale periodo non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi ovvero i progetti esecutivi pubblici o privati.

Gli interventi soggetti a decadenza, corrispondenti alla disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale, sono:

  • a) le nuove realizzazioni individuate nella cartografia del PO con le sigle alfanumeriche B3, D3, D6;
  • b) le opere da realizzare e le relative aree individuate nella cartografia del PO, sottoposte a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. n.327/2001, nel caso le opere stesse non siano state assentite con l'approvazione della progettazione esecutiva.

Le previsioni urbanistiche decadute dopo il quinquennio possono essere reiterate motivatamente con apposita variante o altro atto che abbia ai sensi di legge medesima efficacia.

Non decadono le previsioni di servizi e attrezzature di interesse od uso pubblico se non preordinate obbligatoriamente al vincolo espropriativo.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:16