Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
Art. 1 Riferimenti normativi e definizioni
Il Piano Operativo è atto di governo del territorio, formato ai sensi dell'articolo 95 della Legge regionale 10 novembre 2014, n.65 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Piano Operativo disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale, congiuntamente al Regolamento Edilizio e al Regolamento delle tecniche costruttive.
Il Piano Operativo rende esecutive e prescrittive le condizioni d'uso delle risorse contenute nel Piano Strutturale vigente, ne persegue gli obiettivi e le strategie, ne realizza, con regole urbanistiche generali e specifiche, gli indirizzi e i parametri gestionali.
Negli articoli seguenti, per brevità di scritturazione, sarà definita "Legge" la legge regionale 65/2014, sarà definito "regolamento 63/R/2016" il regolamento di attuazione dell'articolo 84 della Legge per le zone agricole approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 agosto 2016 n.63/R, con le sigle "PS" il Piano Strutturale vigente, "PO" il Piano Operativo, "RE" il Regolamento Edilizio comunale, "RTC" il Regolamento comunale delle tecniche costruttive.