Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 27 Zto "Vimu" Aree libere interne e di margine urbano

In queste aree, interne all'UTOE 4-Capoluogo, limitrofe e complementari all'edificato, o direttamente collegate con viabilità esistente, per la maggior parte caratterizzate da bassa vegetazione cespugliosa, radura, orti e abbandono sono ammesse attività di forestazione, selvicoltura, giardinaggio, attività correlate all'agricoltura o all'orticoltura amatoriale, nonché parcheggi privati purchè non impermeabilizzati.

Tali ambiti sono individuati nell'elaborato progettuale Tavola PR-02 Territorio urbanizzato - Disciplina con la sigla "Vimu".

In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie di seguito descritte, esplicative e particolareggiate per l'intera zto.

A) DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d'uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

CATEGORIESUB-CATEGORIE
1. RESIDENZIALE1.1
6. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE6.4

La sub-categoria 1.1 è limitata alle attività pertinenziali non comportanti alcuna trasformazione permanente sul suolo.

Non è consentito il mutamento della destinazione d'uso tra le sopra definite categorie ammesse.

B) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL SUOLO INEDIFICATO

Sono ammesse, sui terreni e aree libere non edificate, solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:

Categorie d'intervento art.14 - criterio di compatibilità
9 - 18 - 19 - 20 - 21
Categorie d'intervento art.15 - criterio di trasformabilità
7

E' vietato qualsiasi intervento strutturale di natura permanente sul suolo e di consistenza cementizia nelle aree boscate così come definite all'articolo 2 del D.Lgs 227/2001 (articolo 142, lettera g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 42/2004 e del Regolamento forestale della Toscana DPGR 48/R/2003, così come individuate nella Tavola SD-02 Vincoli del PO.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:16