Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 26 Zto "Vpae" Aree verdi boscate di valore paesaggistico interne al territorio urbanizzato o ai margini del tessuto urbano

In queste aree, interne all'UTOE 4-Capoluogo, limitrofe e complementari all'edificato, per la maggior parte coperte da boschi di alto fusto, sono vietate la diminuzione della consistenza del verde, e qualsiasi altra attività comportante trasformazione agro-forestale consistente e idrogeologica.

Ancorché interne al territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224 della Legge, queste aree sono riconosciute come ambiti di valore paesaggistico, aventi un'essenziale funzione di contenimento dell'espansione urbana.

Risultano preordinate alle attività di forestazione, selvicoltura.

Tali ambiti sono individuati nell'elaborato progettuale Tavola PR-02 Territorio urbanizzato - Disciplina con la sigla "Vpae".

In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie di seguito descritte, esplicative e particolareggiate per l'intera zto.

A) DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d'uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

CATEGORIESUB-CATEGORIE
1. RESIDENZIALE1.1 - 1.4
6. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE6.4

La categoria 1 è limitata alle pertinenze.

Non è consentito il mutamento della destinazione d’uso tra le sopra definite categorie ammesse.

B) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL SUOLO INEDIFICATO

Sono ammesse, sui terreni e aree libere non edificate, solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:

Categorie d'intervento art.14 - criterio di compatibilità
9 - 11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21
Categorie d'intervento art.15 - criterio di trasformabilità
7

Gli interventi di cui al presente paragrafo sono ammessi solo se di natura non strutturale, non permanente sul suolo inedificato, privi di consistenza cementizia.

C) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Sono ammesse sugli edifici e complessi edilizi esistenti solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15, suddivise per edificio o complesso edilizio classificato con le classi di appartenenza definite al precedente articolo 12 paragrafo 3:

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D'INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D'INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1 1 - 3 - 4 - 5 - 7 1 - 2
URB2 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 1 - 2
URB3 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 1 - 2 - 12
URB4 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 15

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
URB1
URB2
URB3
URB420%30%

Per la categoria 6 dell'articolo 14 sono vietati i volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.

Gli incrementi volumetrici di cui alla categoria 11 dell'articolo 15 non possono essere realizzati in sopraelevazione.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:16