Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
Art. 26 Zto "Vpae" Aree verdi boscate di valore paesaggistico interne al territorio urbanizzato o ai margini del tessuto urbano
In queste aree, interne all'UTOE 4-Capoluogo, limitrofe e complementari all'edificato, per la maggior parte coperte da boschi di alto fusto, sono vietate la diminuzione della consistenza del verde, e qualsiasi altra attività comportante trasformazione agro-forestale consistente e idrogeologica.
Ancorché interne al territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224 della Legge, queste aree sono riconosciute come ambiti di valore paesaggistico, aventi un'essenziale funzione di contenimento dell'espansione urbana.
Risultano preordinate alle attività di forestazione, selvicoltura.
Tali ambiti sono individuati nell'elaborato progettuale Tavola PR-02 Territorio urbanizzato - Disciplina con la sigla "Vpae".
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie di seguito descritte, esplicative e particolareggiate per l'intera zto.
A) DESTINAZIONI D’USO AMMESSE
Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d'uso, meglio descritte al precedente articolo 16:
CATEGORIE | SUB-CATEGORIE |
---|---|
1. RESIDENZIALE | 1.1 - 1.4 |
6. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE | 6.4 |
La categoria 1 è limitata alle pertinenze.
Non è consentito il mutamento della destinazione d’uso tra le sopra definite categorie ammesse.
B) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL SUOLO INEDIFICATO
Sono ammesse, sui terreni e aree libere non edificate, solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:
Categorie d'intervento art.14 - criterio di compatibilità |
---|
9 - 11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 |
Categorie d'intervento art.15 - criterio di trasformabilità |
7 |
Gli interventi di cui al presente paragrafo sono ammessi solo se di natura non strutturale, non permanente sul suolo inedificato, privi di consistenza cementizia.
C) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Sono ammesse sugli edifici e complessi edilizi esistenti solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15, suddivise per edificio o complesso edilizio classificato con le classi di appartenenza definite al precedente articolo 12 paragrafo 3:
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI
CLASSE | CATEGORIE D'INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀ | CATEGORIE D'INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ |
---|---|---|
URB1 | 1 - 3 - 4 - 5 - 7 | 1 - 2 |
URB2 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 | 1 - 2 |
URB3 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 | 1 - 2 - 12 |
URB4 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 15 |
AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI
CLASSE | VOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14 | ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15 | INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15 |
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URB1 | |||
URB2 | |||
URB3 | |||
URB4 | 20% | 30% |
Per la categoria 6 dell'articolo 14 sono vietati i volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.
Gli incrementi volumetrici di cui alla categoria 11 dell'articolo 15 non possono essere realizzati in sopraelevazione.