Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 25 Zto "Vtut" Aree verdi di tutela e riqualificazione dei vuoti e dei margini urbani, delle visuali e dei punti di vista panoramici

In queste aree, interne all'UTOE 4-Capoluogo, limitrofe e complementari all'edificato, per la maggior parte coperte da macchia mediterranea, bassa vegetazione cespugliosa, e da boschi di alto fusto, sono vietate la diminuzione della consistenza del verde, e qualsiasi altra attività comportante trasformazione agro-forestale consistente e idrogeologica.

Ancorché interne al territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224 della Legge, queste aree sono riconosciute come ambiti in stretta relazione con i tessuti storici, storicizzati o recenti ma consolidati. Tali ambiti contribuiscono alla tutela paesaggistica puntuale o di insieme e, pertanto vi sono ammesse attività di forestazione, selvicoltura, attrezzature per il tempo libero, il trekking, lo svago, i giardini, attività correlate all'agricoltura o all'orticoltura amatoriale, percorsi pedonali, purché non si rechi danno ai valori paesaggistici, di intervisibilità e panoramicità protetti dal presente articolo.

Tali ambiti sono individuati nell'elaborato progettuale Tavola PR-02 Territorio urbanizzato - Disciplina con la sigla "Vtut".

In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie di seguito descritte, esplicative e particolareggiate per l'intera zto.

A) DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d'uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

CATEGORIESUB-CATEGORIE
1. RESIDENZIALE1.1
6. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE6.4

La sub-categoria 1.1 è limitata alle attività pertinenziali non comportanti alcuna trasformazione permanente sul suolo.

Non è consentito il mutamento della destinazione d’uso tra le sopra definite categorie ammesse.

B) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL SUOLO INEDIFICATO

Sono ammesse, sui terreni e aree libere non edificate, solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:

Categorie d'intervento art.14 - criterio di compatibilità
9 - 18 - 19 - 20 - 21
Categorie d'intervento art.15 - criterio di trasformabilità
7

È vietato qualsiasi intervento strutturale di natura permanente sul suolo e di consistenza cementizia nelle aree boscate così come definite all'articolo 2 del D.Lgs 227/2001 (articolo 142, lettera g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 42/2004) e del Regolamento forestale della Toscana DPGR 48/R/2003, così come individuate nella Tavola SD-02 Vincoli del PO.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:16