Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 22 Regole generali per il territorio rurale nelle aree di protezione paesaggistica

Nel territorio rurale, nelle z.t.o. E1, E2, E3, assoggettate alla tutela del vincolo paesaggistico di cui alla Parte III^ del Codice del paesaggio - D.Lgs n.42/2004, così come individuate dal vigente PIT/PPR e indicate nella tavola "SD02 Vincoli sovraordinati con proposta di modifica delle aree boscate all'interno del TU" in scala 1:10.000 e 1:5.000, sono tassative le regole di seguito descritte.

1) Sono vietati tutti gli interventi di trasformazione del suolo inedificato di cui al precedente articolo 15 indicati ai paragrafi B) dei precedenti articoli 19, 20, 21, fatta eccezione per i seguenti:

  • a) categoria 3: realizzazione di nuovi manufatti, anche ad uso pertinenziale privato, solo se interrati almeno su tre lati;
  • b) categoria 5: solo manufatti per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie, se realizzati totalmente in legno e con strutture portanti lignee;
  • c) categoria 6: solo serre temporanee se non ricadenti in aree boscate;
  • d) categoria 6: solo manufatti temporanei, tettoie fisse, manufatti prefabbricati, se non ricadenti in area boscata e se realizzati totalmente in legno e con strutture portanti lignee;
  • e) categoria 7: solo opere di urbanizzazione primaria se prive di opere edilizie quali strutture volumetriche fuori terra;
  • f) categoria 9: solo piscine pertinenze di edifici esistenti, solo se interrate e prive di strutture di contenimento in elevazione a vista.

2) E' vietata la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, per l'installazione di torri e tralicci per servizi radio-trasmittenti, di ripetitori per i servizi di telecomunicazione e televisione, in aree boscate.

3) Le addizione volumetriche sono ammesse se costituenti con gli edifici preesistenti un nucleo, complesso o aggregato organico, contestualizzato, per quanto possibile compatto e paesaggisticamente compatibile, realizzate anche mediante corpi di fabbrica separati dagli edifici preesistenti, ma connessi stabilmente ad essi mediante elementi architettonici quali tettoie, porticati, pergolati, muri di recinzione e di delimitazione di spazi all'aperto.

4) La sagoma dei nuovi manufatti non deve determinare alterazioni morfologiche del paesaggio, né deve evidenziarsi sopra il profilo dei crinali, ostacolare la visibilità di sistemi arborati di pregio e di complessi edilizi d'interesse architettonico e storico, alterare punti panoramici noti.

5) La realizzazione di nuove strade carrabili è ammessa solo se realizzate senza l'impiego del conglomerato bituminoso e per necessità agricole e agrituristiche, per servizi di vigilanza e di sicurezza e solo se non è possibile adeguare e/o ampliare la viabilità esistente.

6) La costruzione di nuove condotte aeree elettriche a media ed a bassa tensione, telegrafiche, telefoniche, è ammessa solo se sostenute da tralicci in acciaio e/o pali in cemento colorati di verde scuro, deve essere interdetta in prossimità di strade e campi dando la priorità all'interramento.

7) Sono vietati i movimenti di terra che determinino notevoli alterazioni morfologiche ed i muri a retta in cemento armato a vista; muri a retta possono essere realizzati solo se di altezza inferiore a m. 1,50 in elevazione media dal piano di campagna, e costruiti in pietra a vista.

8) Devono essere conservati i terrazzamenti, gli insiemi vegetazionali d'interesse paesaggistico, i filari di alberi, gli alberi lungo le strade e di confine, i piccoli ma significativi elementi di arredo agrario: muri di recinzione, tabernacoli, cippi.

9) Deve essere conservato, per quanto possibile, l'assetto fondiario, costituito dall'ordine e dalla forma dei campi, il cui disegno presenta particolare interesse per il paesaggio agrario.

10) Sono ammesse le opere destinate al governo e potenziamento del bosco e del sottobosco, a scopi produttivi, di tempo libero e di raccolta regolamentata, di tutela idrogeologica.

11) Sono ammessi, in applicazione delle disposizioni legislative regionali, gli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio forestale e boschivo in relazione ai seguenti obiettivi: difesa dagli incendi, promozione dell'ambiente e del paesaggio, riassetto idrogeologico, sistemazione idraulica, manutenzione dei corsi d'acqua minori, azioni colturali su giovani rimboschimenti e fitosanitari.

12) Sono vietate le insegne ed i cartelli pubblicitari, fatti salvi quelli per percorsi pedonali, ciclabili, equestri, di trekking, ed in generale quelli necessari per la migliore fruizione delle aree boscate, se realizzati di legno e con scritte incise.

13) E' vietato il danneggiamento delle forme vegetali e dei prodotti naturali, e la loro asportazione oltre ai limiti definiti dalle relative leggi regionali.

14) E' vietato eseguire opere di alterazione dei corsi d'acqua, comprese la copertura e l'intubazione, al fine di assicurare il mantenimento in efficienza del reticolo idrico e del microreticolo.

15) E' vietato compiere opere che diminuiscano la consistenza e la qualità della falda acquifera.

16) E' vietato modificare o manomettere gli alvei dei corsi d'acqua, che devono essere mantenuti in condizioni di efficienza idraulica, se non per opere di regimanzione idraulica disposte dalle autorità competenti.

17) E' vietato immettere nel sistema delle acque rifiuti liquidi, anche di origine agricola, se non preventivamente trattati, senza specifica autorizzazione.

18) E' vietato realizzare recinzioni ed altri manufatti costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque.

19) E' vietato ingombrare i corsi d'acqua con materie terrose, erbe, tronchi, grossi rami, scarichi di manufatti di qualsiasi tipo, coltivazioni agricole stagionali.

20) Le opere spondali dei corsi d'acqua devono essere realizzate con terra o gabbionate o con tecniche di bioingegneria; argini in cemento o pietra sono consentiti solo in corrispondenza e in prossimità delle opere di attraversamento dei corsi d'acqua da parte di infrastrutture e impianti.

21) Deve essere mantenuta e, dove necessario, ripristinata la vegetazione di ripa.

22) Deve essere mantenuta e ripristinata, dove cancellata o degradata, la viabilità d'argine dei corsi d'acqua.

23) Dovrà essere evitata la realizzazione d'interventi che prevedano tombamenti di corsi d'acqua e l'eliminazione completa della vegetazione riparia arbustiva e arborea.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:16