Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
Art. 21 Zto "E3" agricola boscata
Corrisponde alle parti di territorio rurale collinari caratterizzate dalla presenza prevalente di bosco, ad agricoltura specialistica relazionata all’uso produttivo del bosco, coincidenti con ambiti omogenei di specifica qualitù paesaggistica, meglio individuate nell’elaborato progettuale Tavola PR-02 Territorio urbanizzato – Disciplina con la sigla “E3”.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie definite al Titolo IV°, Capo III°, della Legge, al regolamento 63/R/2016, e da quelle di seguito descritte più esplicative e particolareggiate per l'intera zto.
A) DESTINAZIONI D’USO AMMESSE
Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d'uso, meglio descritte al precedente articolo 16:
CATEGORIE | SUB-CATEGORIE |
---|---|
1. RESIDENZIALE | 1.1 - 1.4 |
6. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE | 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 |
7. ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO | 7.2 |
Non è consentito il cambio della destinazione d’uso tra categorie ammesse.
È consentito il cambio della destinazione d'uso tra le sub-categorie ammesse per singola categoria.
B) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL SUOLO INEDIFICATO
Sono ammesse, sui terreni e aree libere non edificate, solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:
Categorie d'intervento art.14 - criterio di compatibilità |
---|
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 |
Categorie d'intervento art.15 - criterio di trasformabilità |
5 - 7 - 18 |
C) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
C.1) CON DESTINAZIONE D’USO AGRICOLA
Sono ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti con destinazione d'uso agricola gli interventi definiti agli articoli 71 e 72 della Legge, nello specifico le seguenti categorie d'intervento meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:
C.1.1) IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE
Gli interventi seguenti possono essere eseguiti senza il programma aziendale di cui all'articolo 74 della Legge, a condizione non comportino il mutamento della originaria destinazione d'uso agricola e siano realizzati salvaguardando i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale.
Sono ammessi secondo la disciplina di cui all'articolo 71 della Legge e al regolamento 63/R/2016, e con le specifiche e le limitazioni seguenti:
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI
CLASSE | CATEGORIE D'INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀ | CATEGORIE D'INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ |
---|---|---|
URB1 | 1 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 |
URB2 | 1 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 |
URB3 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 12 - 13 - 14 - 15 |
URB4 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | 1 - 2 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 |
AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI
CLASSE | VOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14 | ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15 | INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15 |
---|---|---|---|
URB1 | |||
URB2 | |||
URB3 | |||
URB4 | 20% |
Per la categoria 6 dell'articolo 14 sono vietati i volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.
Con la categoria d'intervento 1 dell'articolo 15 è possibile sostituire le coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati.
Sono vietati i trasferimenti di volumetrie.
Sono vietate le trasformazioni degli annessi agricoli in unità abitative.
Per lo svolgimento dell'attività agrituristica, con le categorie d'intervento 12, 13, 14, 15, 16, dell'articolo 15, l'imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per quindici anni dalla data di ultimazione degli interventi medesimi.
C.1.2) MEDIANTE PROGRAMMA AZIENDALE
Gli interventi seguenti possono essere eseguiti solo a seguito di approvazione del programma aziendale di cui all'articolo 74 della Legge, a condizione siano realizzati salvaguardando i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale.
Sono ammessi secondo la disciplina di cui all'articolo 72 della Legge e al regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 84, e con le specifiche e le limitazioni seguenti:
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI
CLASSE | CATEGORIE D'INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀ | CATEGORIE D'INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ |
---|---|---|
URB1 | ||
URB2 | ||
URB3 | ||
URB4 | 4 - 5 |
Con le categorie d'intervento 4 e 5 dell'articolo 14 sono possibili le trasformazioni degli annessi agricoli in unità abitative, in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi.
AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI
Non sono ammesse le addizioni volumetriche e gli incrementi volumetrici.
Sono vietati i trasferimenti di volumetrie.
C2) CON DESTINAZIONE D'USO NON AGRICOLA
Sono ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti con destinazione d'uso non agricola solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15, suddivise per edificio o complesso edilizio classificato con le classi di appartenenza definite al precedente articolo 12 paragrafo 3.
Sono ammessi a condizione siano realizzati salvaguardando i caratteri dell'edilizia storico - testimoniale e secondo la disciplina di cui all'articolo 79 della Legge e del regolamento 63/R/2016, e con le specifiche e le limitazioni seguenti:
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI
CLASSE | CATEGORIE D'INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀ | CATEGORIE D'INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ |
---|---|---|
URB1 | 1 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 |
URB2 | 1 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 |
URB3 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 12 - 13 - 14 - 15 |
URB4 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 |
AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI
CLASSE | VOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14 | ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15 | INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15 |
---|---|---|---|
URB1 | |||
URB2 | |||
URB3 | |||
URB4 | 20% | 40% | 40% |
È possibile rendere idonei gli edifici alle specifiche esigenze venatorie di cui all'articolo 34 bis della LR 3/1994 purchè gli interventi non comportino aumenti di volume.
Le pertinenze di cui alle categorie d'intervento 6 e 14 dell'articolo 14 dovranno avere caratteristiche di conformità al paesaggio agricolo, evitando sistemazioni e morfologie di aspetto urbano, devono essere realizzate all'interno della corte che non deve essere superiore a mq. 3.000.
D) DESTINAZIONI D'USO E CATEGORIE D'INTERVENTO PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABBANDONATO (articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2017 n. 3)
Sugli edifici e complessi edilizi esistenti abbandonati, indicati come tali nell'Allegato 1 - Dossier degli edifici e dei complessi edilizi esistenti, sono ammesse solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15, suddivise per edificio o complesso edilizio classificato con le classi di appartenenza definite al precedente articolo 12 paragrafo 3.
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI
CLASSE | CATEGORIE D'INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀ | CATEGORIE D'INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ |
---|---|---|
URB1 | 3 - 4 - 5 - 6 | 1 - 2 - 18 |
URB2 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | 1 - 2 - 12 - 18 |
URB3 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 |
URB4 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | 1 - 2 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 |
AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI
CLASSE | VOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14 | ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15 | INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15 |
---|---|---|---|
URB1 | 20% solo nel resede | ||
URB2 | 20% solo nel resede | ||
URB3 | 20% | ||
URB4 | 20% | 40% | 40% |