Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 21 Zto "E3" agricola boscata

Corrisponde alle parti di territorio rurale collinari caratterizzate dalla presenza prevalente di bosco, ad agricoltura specialistica relazionata all’uso produttivo del bosco, coincidenti con ambiti omogenei di specifica qualitù paesaggistica, meglio individuate nell’elaborato progettuale Tavola PR-02 Territorio urbanizzato – Disciplina con la sigla “E3”.

In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie definite al Titolo IV°, Capo III°, della Legge, al regolamento 63/R/2016, e da quelle di seguito descritte più esplicative e particolareggiate per l'intera zto.

A) DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d'uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

CATEGORIESUB-CATEGORIE
1. RESIDENZIALE1.1 - 1.4
6. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4
7. ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO7.2

Non è consentito il cambio della destinazione d’uso tra categorie ammesse.

È consentito il cambio della destinazione d'uso tra le sub-categorie ammesse per singola categoria.

B) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL SUOLO INEDIFICATO

Sono ammesse, sui terreni e aree libere non edificate, solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:

Categorie d'intervento art.14 - criterio di compatibilità
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
Categorie d'intervento art.15 - criterio di trasformabilità
5 - 7 - 18

C) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

C.1) CON DESTINAZIONE D’USO AGRICOLA

Sono ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti con destinazione d'uso agricola gli interventi definiti agli articoli 71 e 72 della Legge, nello specifico le seguenti categorie d'intervento meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:

C.1.1) IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE

Gli interventi seguenti possono essere eseguiti senza il programma aziendale di cui all'articolo 74 della Legge, a condizione non comportino il mutamento della originaria destinazione d'uso agricola e siano realizzati salvaguardando i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale.

Sono ammessi secondo la disciplina di cui all'articolo 71 della Legge e al regolamento 63/R/2016, e con le specifiche e le limitazioni seguenti:

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D'INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D'INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1 1 - 3 - 4 - 5 1 - 2
URB2 1 - 3 - 4 - 5 1 - 2
URB3 1 - 2 - 3 - 4 - 5 1 - 2 - 12 - 13 - 14 - 15
URB4 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 1 - 2 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
URB1
URB2
URB3
URB420%

Per la categoria 6 dell'articolo 14 sono vietati i volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.

Con la categoria d'intervento 1 dell'articolo 15 è possibile sostituire le coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati.

Sono vietati i trasferimenti di volumetrie.

Sono vietate le trasformazioni degli annessi agricoli in unità abitative.

Per lo svolgimento dell'attività agrituristica, con le categorie d'intervento 12, 13, 14, 15, 16, dell'articolo 15, l'imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per quindici anni dalla data di ultimazione degli interventi medesimi.

C.1.2) MEDIANTE PROGRAMMA AZIENDALE

Gli interventi seguenti possono essere eseguiti solo a seguito di approvazione del programma aziendale di cui all'articolo 74 della Legge, a condizione siano realizzati salvaguardando i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale.

Sono ammessi secondo la disciplina di cui all'articolo 72 della Legge e al regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 84, e con le specifiche e le limitazioni seguenti:

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D'INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D'INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1
URB2
URB3
URB4 4 - 5

Con le categorie d'intervento 4 e 5 dell'articolo 14 sono possibili le trasformazioni degli annessi agricoli in unità abitative, in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi.

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

Non sono ammesse le addizioni volumetriche e gli incrementi volumetrici.

Sono vietati i trasferimenti di volumetrie.

C2) CON DESTINAZIONE D'USO NON AGRICOLA

Sono ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti con destinazione d'uso non agricola solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15, suddivise per edificio o complesso edilizio classificato con le classi di appartenenza definite al precedente articolo 12 paragrafo 3.

Sono ammessi a condizione siano realizzati salvaguardando i caratteri dell'edilizia storico - testimoniale e secondo la disciplina di cui all'articolo 79 della Legge e del regolamento 63/R/2016, e con le specifiche e le limitazioni seguenti:

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D'INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D'INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1 1 - 3 - 4 - 5 1 - 2
URB2 1 - 3 - 4 - 5 1 - 2
URB3 1 - 2 - 3 - 4 - 5 1 - 2 - 12 - 13 - 14 - 15
URB4 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
URB1
URB2
URB3
URB420%40%40%

È possibile rendere idonei gli edifici alle specifiche esigenze venatorie di cui all'articolo 34 bis della LR 3/1994 purchè gli interventi non comportino aumenti di volume.

Le pertinenze di cui alle categorie d'intervento 6 e 14 dell'articolo 14 dovranno avere caratteristiche di conformità al paesaggio agricolo, evitando sistemazioni e morfologie di aspetto urbano, devono essere realizzate all'interno della corte che non deve essere superiore a mq. 3.000.

D) DESTINAZIONI D'USO E CATEGORIE D'INTERVENTO PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABBANDONATO (articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2017 n. 3)

Sugli edifici e complessi edilizi esistenti abbandonati, indicati come tali nell'Allegato 1 - Dossier degli edifici e dei complessi edilizi esistenti, sono ammesse solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15, suddivise per edificio o complesso edilizio classificato con le classi di appartenenza definite al precedente articolo 12 paragrafo 3.

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D'INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D'INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 18
URB2 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 12 - 18
URB3 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18
URB4 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 1 - 2 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
URB120% solo nel resede
URB220% solo nel resede
URB320%
URB420%40%40%

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:16