Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 19 Zto "E1" agricola produttiva di fondovalle

Corrisponde alle parti di territorio rurale ricadenti nella tipologia produttiva ad agricoltura sviluppata ed estensiva, coincidenti con aree di fondovalle caratterizzate in senso esclusivo dal connotato agricolo-produttivo, meglio individuate nell'elaborato progettuale Tavola PR-02 Territorio urbanizzato - Disciplina con la sigla "E1".

In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie definite al Titolo IV°, Capo III°, della Legge, al regolamento 63/R/2016, e da quelle di seguito descritte più esplicative e particolareggiate per l'intera zto.

A) DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d'uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

CATEGORIESUB-CATEGORIE
1. RESIDENZIALE1.1 - 1.4
2. ARTIGIANALE2.2
6. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4
7. ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO7.2

E' consentito il cambio della destinazione d'uso tra categorie ammesse.

E' consentito il cambio della destinazione d'uso tra le sub-categorie ammesse per singola categoria.

Per il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 81, 82, 83, della Legge.

E' consentito il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali alle condizioni previste dall'articolo 83 della Legge.

B) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL SUOLO INEDIFICATO

Sono ammesse, sui terreni e aree libere non edificate, solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:

Categorie d'intervento art.14 - criterio di compatibilità
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
Categorie d'intervento art.15 - criterio di trasformabilità
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 18

La categoria d'intervento 6 dell'articolo 15, consentita solo agli imprenditori agricoli e non soggetta al programma aziendale di cui all'articolo 74 della Legge, è ammessa solo con le limitazioni definite di seguito, riferite alla "superficie agraria utilizzabile" totale appartenente all'azienda dell'imprenditore agricolo:

SERRE E ALTRI MANUFATTI AZIENDALI
di cui all'articolo 70, comma 3, lettere a) e b) della Legge meglio definiti agli articoli 2 e 3 del regolamento 63/R/2016
TIPOLOGIASUPERFICIE DI COPERTURA MAXALTEZZA MAX
serre temporanee > 2 anni50,00 %m. 4,00 in gronda, m. 7,00 in culmine
manufatti temporanei > 2 anni0,25 %m. 3,00 in gronda
silos0,10 %m. 7,00 in culmine
tettoie fisse0,50 %m. 3,00 in gronda
serre fisse20,00 % m.4,00 in gronda, m. 7,00 in culmine
manufatti prefabbricati0,80 %m. 6,00 in gronda, m. 8,00 in culmine
strutture a tunnel0,80 %m. 10,00 in culmine

Per "superficie agraria utilizzabile" (Sau) s'intende la porzione del fondo agricolo effettivamente destinata a produzioni aziendali o a coltivazioni da parte di soggetti non professionali, con esclusione delle superfici forestali, delle tare agricole, degli incolti e dei fabbricati.

Nel computo totale della superficie coperta vanno considerati i manufatti della stessa tipologia già legittimamente presenti all'interno della Sau.

Condizione fondamentale per la nuova edificazione di edifici rurali è l'impossibilità a procedere al recupero di quelli esistenti, da dimostrare con la progettazione e con il programma aziendale di cui all'articolo 74 della Legge.

C) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

C.1) CON DESTINAZIONE D’USO AGRICOLA

Sono ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti con destinazione d'uso agricola gli interventi definiti agli articoli 71 e 72 della Legge, nello specifico le seguenti categorie d'intervento meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:

C.1.1) IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE

Gli interventi seguenti possono essere eseguiti senza il programma aziendale di cui all'articolo 74 della Legge, a condizione non comportino il mutamento della originaria destinazione d'uso agricola e siano realizzati salvaguardando i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale.

Sono ammessi secondo la disciplina di cui all'articolo 71 della Legge e al regolamento 63/R/2016, e con le specifiche e le limitazioni seguenti:

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D’INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D’INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1 1 - 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 18
URB2 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 12 - 18
URB3 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 1 - 2 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18
URB4 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
URB120% solo nel resede
URB220% solo nel resede
URB320%
URB420%- mc.100 per ogni abitazione
- 10% per ogni annesso agricolo e comunque mc. 300
- 20% proveniente da trasferimento di cubature
20% proveniente da trasferimento di cubature

Per la categoria 6 dell’articolo 14 sono vietati i volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale.

Con la categoria d’intervento 1 dell’articolo 15 è possibile sostituire le coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati.

Con le categorie d’intervento 11 e 17 dell’articolo 15 è possibile l'addizione volumetrica o l’incremento volumetrico di un singolo edificio aziendale tramite il trasferimento di volumetrie da altro edificio aziendale o da altri edifici aziendali, comunque a condizione che:

  • - tutti gli edifici aziendali oggetto d'intervento siano interni all’azienda agricola dell’imprenditore agricolo professionale e all’interno della z.t.o. E1;
  • - i volumi trasferiti non si sommino alle altre addizioni volumetriche ed agli altri incrementi volumetrici previsti per le categorie d’intervento 11 e 17 dell’articolo 15.

Le categorie d’intervento 11 e 17 dell’articolo 15 sono riservate all’imprenditore agricolo professionale.

E’ possibile un incremento di unità residenziali abitative solo per gli edifici aziendali nei quali è già presente almeno un’unità abitativa.

Sono vietate le trasformazioni degli annessi agricoli in unità abitative.

Per lo svolgimento dell’attività agrituristica, con le categorie d’intervento 12, 13, 14, 15, 16, 17, dell’articolo 15, l’imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici per quindici anni dalla data di ultimazione degli interventi medesimi.

C.1.2) MEDIANTE PROGRAMMA AZIENDALE

Gli interventi seguenti possono essere eseguiti solo a seguito di approvazione del programma aziendale di cui all'articolo 74 della Legge, a condizione siano realizzati salvaguardando i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale.

Sono ammessi secondo la disciplina di cui all'articolo 72 della Legge e al regolamento 63/R/2016, e con le specifiche e le limitazioni seguenti:

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D’INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D’INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1
URB2
URB3
URB4 4 - 5 10 - 11 - 17

Gli interventi possono essere realizzati a condizione siano mantenute in produzione le superfici fondiarie minime indicate all'articolo 5 del regolamento 63/R/2016, ovvero quelle eventualmente stabilite dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno se più restrittive.

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
URB1
URB2
URB3
URB4- mc. 200 per ogni abitazione
- 20% per ogni annesso agricolo e comunque mc. 600
- 40% proveniente da trasferimento di cubature
40% proveniente da trasferimento di cubature

Con le categorie d'intervento 4 e 5 dell'articolo 14 sono possibili le trasformazioni degli annessi agricoli in unità abitative, in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi.

La categoria d'intervento 10 dell'articolo 15 è realizzabile solo tramite piano attuativo, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, della Legge.

Le addizioni volumetriche applicabili alla categoria 11 dell'articolo 15 e gli incrementi volumetrici applicabili alla categoria 17 dell'articolo 15, sono ridotti del 50% per l'imprenditore agricolo non professionale.

Con le categorie d'intervento 11 e 17 dell'articolo 15 è possibile l'addizione volumetrica o l'incremento volumetrico di un singolo edificio aziendale tramite il trasferimento di volumetrie da altro edificio aziendale o da altri edifici aziendali, comunque a condizione che:

  • - tutti gli edifici aziendali oggetto d'intervento siano interni all'azienda agricola dell'imprenditore agricolo professionale e all'interno della z.t.o. E1;
  • - i volumi trasferiti non si sommino alle altre addizioni volumetriche ed agli altri incrementi volumetrici previsti per le categorie d'intervento 11 e 17 dell'articolo 15.

C2) CON DESTINAZIONE D'USO NON AGRICOLA

Sono ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti con destinazione d'uso non agricola solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15, suddivise per edificio o complesso edilizio classificato con le classi di appartenenza definite al precedente articolo 12 paragrafo 3.

Sono ammessi a condizione siano realizzati salvaguardando i caratteri dell'edilizia storico- testimoniale e secondo la disciplina di cui all'articolo 79 della Legge e del regolamento 63/R/2016, e con le specifiche e le limitazioni seguenti:

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D’INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D’INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 1 - 2 - 18
URB2 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 1 - 2 - 12 - 18
URB3 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
URB4 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 1 - 2 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
URB120% solo nel resede
URB220% solo nel resede
URB320%30%30%
URB420%60%60%

Con le categorie 11 e 17 dell'articolo 15, solo per la funzione 1.RESIDENZIALE ed esclusivamente per la sub-categoria 1.1, è possibile un'addizione volumetrica e un incremento volumetrico diversi da quelli definiti per la classe dell'edificio URB4, di cui alla tabella precedente, comunque non oltre 200 mc. Tale eccezione non è applicabile all'edificato che è stato oggetto di precedente intervento di ampliamento prescritto ed in conformità alle norme del Regolamento Urbanistico.

La categoria d'intervento 10 dell'articolo 15 è realizzabile solo tramite piano attuativo, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, della Legge.

E' possibile rendere idonei gli edifici alle specifiche esigenze venatorie di cui all'articolo 34 bis della LR 3/1994 purché gli interventi non comportino aumenti di volume.

Le pertinenze di cui alle categorie d'intervento 6 e 14 dell'articolo 14 dovranno avere caratteristiche di conformità al paesaggio agricolo, evitando sistemazioni e morfologie di aspetto urbano, devono essere realizzate all'interno della corte che non deve essere superiore a mq. 3.000.

D) DESTINAZIONI D'USO E CATEGORIE D'INTERVENTO PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABBANDONATO (articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2017 n. 3)

Sugli edifici e complessi edilizi esistenti abbandonati, indicati come tali nell'Allegato 1 - Dossier degli edifici e dei complessi edilizi esistenti, sono ammesse solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15, suddivise per edificio o complesso edilizio classificato con le classi di appartenenza definite al precedente articolo 12 paragrafo 3.

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D’INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D’INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
URB1 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 18
URB2 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 12 - 18
URB3 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
URB4 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 1 - 2 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
URB120% solo nel resede
URB220% solo nel resede
URB320%30%30%
URB420%60%60%

Con le categorie 11 e 17 dell'articolo 15, solo per la funzione 1.RESIDENZIALE, è possibile un'addizione volumetrica ed un incremento volumetrico diversi da quelli definiti per la classe dell'edificio URB4, di cui alla tabella precedente, comunque non oltre 200 mc.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:16