Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 18 Zto "A" T.R.1 - tessuto storico di epoca preindustriale a isolati chiusi o semichiusi

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti all'interno del centro abitato e dell'UTOE 4-Capoluogo, nel nucleo più antico di Sassetta, meglio individuate nell'elaborato progettuale Tavola PR-02

Territorio urbanizzato - Disciplina con la sigla "A". In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie definite nei paragrafi seguenti.

Gli interventi devono essere volti a preservare il patrimonio edilizio e urbanistico nonché a mantenere la popolazione residente e le attività culturali e tradizionali, migliorando le condizioni abitative e la dotazione di servizi pubblici e privati.

Ne conseguono:

  • - l'allontanamento delle funzioni incongrue presenti;
  • - la sostituzione degli edifici incongrui o di scarso valore;
  • - il recupero fisico da perseguire anche per edifici incompatibili, da un punto di vista tipologico, con il resto del tessuto;
  • - il recupero edilizio e ambientale degli edifici caratterizzanti il tessuto, e delle loro pertinenze, con l'eliminazione degli elementi e dei materiali impropri;
  • - la sistemazione delle pavimentazioni e dell'arredo urbano;
  • - la riorganizzazione della pedonalità attraverso una maggior connessione degli spazi pubblici.

A) DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d'uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

CATEGORIESUB-CATEGORIE
1. RESIDENZIALE 1.1 - 1.2 - 1.4
3. COMMERCIALE 3.1 - 3.2
4. TURISTICO-RICETTIVA 4.1 - 4.2
5. DIREZIONALE E DI SERVIZIO 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.5 - 5.7
7. ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO 7.1 - 7.3

La sub-categoria 3.1 è limitata agli esercizi commerciali di vicinato con superficie di vendita inferiore o uguale a mq. 100.

E' consentito il mutamento della destinazione d'uso tra le sopra definite categorie ammesse.

E' consentito il cambio della destinazione d'uso tra le sub-categorie ammesse per singola categoria.

B) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL SUOLO INEDIFICATO

Sono ammesse, sui terreni e aree libere non edificate, solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15:

Categorie d'intervento art.14 - criterio di compatibilità
17 - 18 - 19 - 20 - 21
Categorie d'intervento art.15 - criterio di trasformabilità
7

È ammessa la sistemazione con tavoli e sedie per lo svolgimento di attività commerciali "sub- categoria 3.2 - commercio di alimenti e bevande al pubblico" di cui al precedente articolo 16, nelle aree adiacenti e prospicienti la sede principale. Possono essere sistemate pedane e ombrelloni, ove ciò non danneggi l'accessibilità pubblica. La delimitazione degli spazi deve essere realizzata con elementi semplici, come fioriere o altri elementi di verde. Eventuali chiusure, ai fini del riparo dagli agenti climatici, devono adeguarsi alle specifiche riportate nel RTC rispetto all'inserimento nel contesto e alle percezioni visive, nonché adeguarsi a quanto prescritto nella concessione di suolo pubblico, ove gli spazi interessati non siano pertinenziali privati. La localizzazione di pedane e ombrelloni deve permettere il miglior uso e grado di accessibilità e integrarsi con gli spazi pubblici o collettivi, senza disturbare visuali prospettiche di edifici di rilevante interesse storico o architettonico, di spazi pubblici di particolare valore monumentale od ambientale, di visuali prospettiche.

C) CATEGORIE D’INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Sono ammesse sugli edifici e complessi edilizi esistenti solo le seguenti categorie d'intervento, meglio definite ai precedenti articoli 14 e 15, suddivise per edificio o complesso edilizio classificato con le classi di appartenenza definite al precedente articolo 12 paragrafo 3:

INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

CLASSECATEGORIE D’INTERVENTO ART.14 - CRITERIO DI COMPATIBILITÀCATEGORIE D’INTERVENTO ART.15 - CRITERIO DI TRASFORMABILITÀ
STO1 1 - 3 - 4 - 5 - 7 1 - 2
STO2 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 1 - 2
STO3 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 1 - 2 - 12
STO4 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 15

AMPLIAMENTI DI VOLUME RIFERITI A SINGOLI EDIFICI CLASSIFICATI

CLASSEVOLUME AGGIUNTIVO MAX CATEGORIA 6 ART.14ADDIZIONE VOLUMETRICA MAX CATEGORIA 11 ART.15INCREMENTO VOLUMETRICO MAX CATEGORIA 17 ART.15
STO1
STO2
STO3
STO420%20%

Per la categoria 6 dell’articolo 14 sono vietati i volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale.

Gli incrementi volumetrici di cui alla categoria 11 dell'articolo 15 non possono essere realizzati in sopraelevazione.

Non è consentita la modifica dei prospetti sugli spazi pubblici se non per interventi di modesta entità che risultino del tutto coerenti con i caratteri architettonici e formali dell’edificio o che contribuiscano all’eliminazione di elementi disarmonici originati da modifiche apportate in epoche successive a quella di costruzione.

Riguardo solo alle unità edilizie residenziali esistenti, in considerazione delle particolari caratteristiche tipologiche ed espressive degli edifici e dei complessi edilizi del tessuto storico ed ai fini del rispetto e della conservazione di tali caratteristiche, gli interventi ammessi dal presente articolo non sono soggetti alle vigenti disposizioni in materia di altezze minime interpiano, di superfici minime delle finestre e delle aperture, di standard tecnologici ed igienico-sanitari, purché non comportanti cambio di destinazione d’uso.

AMBITI DI PERTINENZA DEI CENTRI E NUCLEI STORICI

Il PO individua e perimetra gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, ai sensi dell’Allegato 1 al Regolamento di Attuazione del Titolo V della Legge "Linee guida di raccordo tra le disposizioni contenute nella legge regionale 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e la disciplina del P.I.T. con valenza di piano paesaggistico."

Gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici di cui all'articolo 66 della Legge, definiti dal PIT quale "intorno territoriale", sono costituiti dalle aree in stretta relazione morfologica, percettiva e storicamente funzionale con il patrimonio insediativo di valore storico-culturale, identitario e testimoniale dei centri e dei nuclei storici, meglio individuate nell’elaborato progettuale Tavola PR-02 Territorio urbanizzato – Disciplina, con la definizione "Ambito di pertinenza del centro storico".

La loro individuazione si basa sul riconoscimento degli aspetti di valenza paesaggistica che concorrono alla valorizzazione del centro storico di Sassetta e del nucleo storico Le Fornaci di cui promuovere la conservazione e la riproduzione, con particolare riferimento alla presenza dei seguenti aspetti:

  • - il sistema delle acque, la struttura geologica, litologica e pedologica, i caratteri morfologici dei luoghi, nonché le emergenze geomorfologiche (quali affioramenti rocciosi, biancane, calanchi, balze, etc.)
  • - la struttura ecosistemica/ambientale in riferimento alle componenti boscate;
  • - gli insediamenti di valore in stretta relazione con i tessuti storici;
  • - le aree libere ed a verde che qualificano il tessuto insediativo e in stretta relazione con lo stesso;
  • - i percorsi della viabilità storica, quali elementi di connessione tra insediamenti e territorio aperto;
  • - i punti di vista (belvedere) e le visuali panoramiche (alta intervisibilità).

Al fine di garantire il mantenimento di tali aspetti e componenti e delle relazioni funzionali e percettive, il presente PO individua le Aree di verde di tutela (Vtut), di stretta pertinenza del centro storico di Sassetta e del nucleo storico de Le Fornaci.

Inoltre, ai fini della riqualificazione di degradi e del mantenimento del rango di polo funzionale, territoriale e paesaggistico del centro storico di Sassetta, il presente PO individua per detto centro storico un ambito di pertinenza vasto, al cui interno, oltre le aree già richiamate (Vtut) sono classificate e disciplinate le seguenti aree:

  • - Vpae - aree boscate di valore paesaggistico interne ai margini del territorio urbanizzato di cui al seguente articolo 26;
  • - Deg - area degradata in abbandono (ex attività estrattiva) di cui al seguente articolo 36.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:16