Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 12 Regole d'uso e d'intervento

Ai fini della determinazione della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, in applicazione dei contenuti del PS, il PO detta:

  • a) regole d'uso, che consistono in destinazioni per le articolazioni funzionali definite dal PO;
  • b) regole d'intervento, tramite indicazioni delle categorie di opere ammissibili, per articolazioni funzionali (zone territoriali omogenee), edifici e complessi edilizi elencati e classificati, da applicarsi congiuntamente alle regole del RE, del RTC, e, per le zone agricole, del regolamento 63/R/2016.

1. USI, MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO E DISCIPLINA DELLE FUNZIONI

Sono fatti salvi gli usi legittimamente esistenti che s'intendono desumibili da:

  • a) titoli abilitativi o altri atti pubblici;
  • b) atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore all'efficacia del PO;
  • c) la posizione catastale quale risulta alla data di efficacia del PO, in mancanza di uno degli atti di cui alle precedenti lettere a) e b).

La "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", di cui alle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio, regola i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, delle aree di pertinenza degli edifici esistenti e dei terreni inedificati. Essa garantisce il controllo della distribuzione delle funzioni d'interesse collettivo e di servizio ai residenti e persegue una organizzazione degli spazi e delle funzioni che favorisca una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale, salvaguardando il diritto dei cittadini all'autodeterminazione delle scelte di vita e di lavoro.

Il presente PO detta la disciplina delle funzioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 della Legge, e a tal fine contiene:

  • - le definizioni;
  • - le regole per i mutamenti di destinazioni d'uso soggetti a titolo abilitativo edilizio;
  • - specifiche regole per tessuti urbani omogenei, nelle quali sono individuate le funzioni ammesse;
  • - specifiche regole per le dotazioni di parcheggi secondo la normativa di settore;
  • - le regole di compatibilità e di definizione delle funzioni ammesse nel territorio rurale, per ogni sua sottozona.

La regolamentazione del PO contenuta nelle presenti Norme costituisce "Disciplina delle funzioni" fino ad eventuale approvazione di apposito piano di settore comunale con le caratteristiche di cui al presente articolo e secondo le specifiche contenute nel successivo articolo 16 delle presenti Norme.

2. REGOLE E PARAMETRI DI QUALITA’ DEGLI INTERVENTI

Le progettazioni devono dimostrare, per mezzo di appositi elaborati, per quanto attiene alle seguenti parti ed opere degli edifici e dei manufatti, la compatibilità dell'intervento proposto rispetto al contesto architettonico ed ambientale, alle regole che seguono, a quelle dell'allegato 1, alle norme del RE e del RTC:

  • - coperture, manto, aggetti di gronda, pluviali, canali, comignoli, canne fumarie;
  • - aperture, infissi, stipiti, soglie, davanzali, architravi;
  • - facciate, intonaci, cornici, marcapiani, decorazioni in genere, fasce di protezione, zoccolature;
  • - scale esterne;
  • - porticati, logge, balconi, terrazze;
  • - ringhiere, inferriate, cancelli, recinzioni, palizzate, staccionate;
  • - pavimentazioni esterne;
  • - arredo verde;
  • - corpi illuminanti esterni;
  • - viabilità, parcheggi;
  • - opere pertinenziali, accessori di servizio, impianti di servizio.
  • - Nel caso d'interventi di nuova edificazione e di nuova collocazione, la compatibilità di cui sopra deve essere inoltre dimostrata esplicitamente riguardo:
  • - allo schema di aggregazione rispetto ad altri edifici o alla congruenza con il contesto morfologico e paesaggistico;
  • - alle sistemazioni delle aree di pertinenza.

L'assenza di tale compatibilità in fase progettuale é causa ostativa al rilascio del permesso di costruire e determina l'assenza dei presupposti legittimanti la procedura per la SCIA e la CILA, e altri titoli abilitativi simili comunque denominati da legge.

3. CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Gli edifici ed i complessi edilizi sono dal PO elencati numericamente e classificati nell'elaborato Allegato 1: Dossier degli edifici e complessi edilizi esistenti.

La classificazione dell'edificato individua, per singoli edifici o per complessi edilizi, i gradi d'intervento per la conservazione e la trasformazione secondo la suddivisione che segue.

All'interno del centro storico, ovvero nella ZTO A, corrispondente al tessuto storico di epoca preindustriale a isolati chiusi o semichiusi:

STO1- Edificato storico di preminente interesse storico e culturale
Di valore storico e culturale, per il quale è indispensabile la conservazione degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

STO2 - Edificato storico d'interesse architettonico
Di solo valore architettonico, per il quale è necessaria la conservazione dell'impianto tipologico e morfologico.

STO3 - Edificato storico d'interesse testimoniale e ambientale
Di valore testimoniale e ambientale, per il quale è necessaria la conservazione dei caratteri urbanistici e architettonici.

STO4 - Edificato storico di riqualificazione funzionale e morfologica
Di scarso valore, di morfologia incongruente rispetto al contesto storico, testimoniale ed architettonico, per il quale è possibile la riorganizzazione funzionale e morfologica.

All'esterno del centro storico, ovvero all'esterno della ZTO A, corrispondente al tessuto storico di epoca preindustriale a isolati chiusi o semichiusi:

URB1- Edificato urbano di preminente interesse storico e culturale
Di valore storico e culturale, per il quale è indispensabile la conservazione degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

URB2 - Edificato urbano d'interesse architettonico
Di solo valore architettonico per il quale è necessaria la conservazione dell'impianto tipologico e morfologico.

URB3 - Edificato urbano d'interesse testimoniale e ambientale
Di valore testimoniale e ambientale, per il quale è necessaria la conservazione dei caratteri urbanistici e architettonici.

URB4 - Edificato urbano di riqualificazione funzionale e morfologica
Di scarso valore, di morfologia incongruente rispetto al contesto storico, testimoniale e architettonico, per il quale è possibile la riorganizzazione funzionale e morfologica.

Gli edifici eventualmente mancanti, non numerati negli appositi elaborati di classificazione, fatta eccezione per gli edifici dirutti di cui al successivo paragrafo 4, si devono intendere compresi nella classe URB4, solo se effettivamente esistenti e documentabili, ed a condizione siano denunciati al catasto fabbricati alla data di efficacia del PO. Sugli edifici comunque non classificati, privi di denuncia catastale, saranno ammessi solo gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui ai punti 1 e 3 del successivo articolo 14.

Possono essere proposte motivate e limitate modifiche alla classificazione dell'edificato solo a seguito di accurati rilievi ed approfondimenti storici, stilistici e architettonici, oppure mediante un piano attuativo.

4. ROVINE E RUDERI

Fatte salve le specifiche disposizioni per il patrimonio edilizio esistente riguardo agli immobili abbandonati riportate agli articoli seguenti, redatte ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2017 n. 3, è consentita, su tutto il territorio comunale, la ricostruzione di edifici dirutti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - purché sussistano i seguenti requisiti concorrenti:

  • - esistenza del perimetro murario, ancorché parzialmente diruto;
  • - la denuncia e la posizione catastale quale risulta alla data di efficacia del PO;
  • - produzione da parte dell'avente titolo di documentazione in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario.

Gli interventi ammessi sono quelli classificati di trasformazione con le categorie d'intervento 12, 13,

14, 15, 16, di cui al successivo articolo 15.

La consistenza planivolumetrica deve essere rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco nonché da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell'edificio.

L'intervento di ricostruzione deve riproporre il più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio preesistente, garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell'uso dei materiali e nelle tecniche di finitura, un corretto inserimento nel contesto di riferimento.

Le funzioni ammesse sono quelle della z.t.o. nella quale il rudere ricade.

Ove non sia possibile rilevare con certezza l'altezza originaria, purché sia incontestabile tramite rilievi e documenti la consistenza planimetrica, è ammessa un'altezza massima da ricostruire fino a m. 3.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:16