Manufatti per l'attivita' agricola amatoriale

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occorre chiarire il senso del sesto comma dell'articolo 110 del vigente P.O. "per ogni fondo agricolo e' ammesso un solo manufatto.Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili manufatti per l'agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali laddove siano presenti le superfici agricole utilizzabili che concorrono al dimensionamento per entrambe le fattispecie". Stesso comma lo ritroviamo al punto 2 del comma 2 dell'articolo 111. Così come e' scritto sembrerebbe che, per esempio,  il proprietario di un appezzamento agricolo di 1500 mq. debba decidere se fare un manufatto amatoriale o fare un canile. Non riusciamo  a capire come mai due esigenze completamente diverse tra di loro ed al limite complementari debbono avere una diversa estensione di superficie.  E' normale che chi vuole utilizzare il terreno a scopo agricolo ha bisogno di un locale attrezzi ed e' naturale che la sua dimensione sia in funzione della superficie da coltivare ma nello stesso tempo puo' avere un animale domestico e per questo, dal momento che il fondo e' superiore a 1000 mq. non gli occorre ulteriore terreno.       

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Ultima modifica
18/07/2023 - 13:18
E' ammessa la realizzazione di entrambi i manufatti qualora la superficie fondiaria sia maggiore o uguale a mq 1000, salvo verifica dei minimi consentiti dall'art. 110 delle NTA del PO.