Manufatti stagionali su Demanio
All'interno di una Concessione Demaniale sprovvista di edifici esistenti, si vorrebbe installare dei manufatti temporanei per soddisfare le esigenze funzionali all'utilizzo dell'area in concessione per fini turistico-ricreativi come la posa in opera di manufatti adibiti a servizi igienici, docce e/o infermeria, fermo restando l'obbligo di acquisire l' Autorizzazione Paesaggistica.
L'installazione di questi manufatti e' soggetta a "comunicazione di inizio lavori (C.I.L.) di cui all'articolo 136 comma 1 della Legge Regionale n. 65/2014 nel rispetto delle previsioni del Piano Operativo vigente.
L'area in oggetto, come tutte le aree demaniali prospiciente il mare, insiste nell'ambito degli arenili (U5.2) per la cui disciplina l'articolo 74, comma 2, delle N.T.A. del P.O. rimanda al futuro "Piano Attuativo della Spiaggia" . Ai sensi del successivo comma 3, fino alla data di adozione di tale piano (che ad oggi non e' intervenuta) sono consentiti, sugli edifici esistenti, gli interventi fino alla Manutenzione Straordinaria.
La suddetta norma ammette quindi solo interventi su edifici esistenti ma non regolamenta alcunchè sull'installazione di manufatti temporanei installati per il solo periodo di svolgimento dell'attivita' turistico-ricreativa. E' abbastanza logico che la norma di salvaguardia del P.O. vada ad escludere interventi di Ristrutturazione Edilizia pesanti e/o Ampliamenti di edifici esistenti sugli arenili al fine di consentire poi al Piano Spiaggia una puntuale regolamentazione che puo' portare anche a una diversa collocazione o delle salvaguardie particolari. Ma e' altresì vero che i manufatti precari e installati per un termine massimo di pochi mesi e poi rimossi integralmente non vanno a modificare il territorio costiero e lasciano inalterato la liberta' di legiferare al P. Spiaggia in elaborazione. Per questo motivo si RICHIEDE se tali interventi possono essere realizzati.
(Nessun oggetto)
(Nessun oggetto)
grazie
(Nessun oggetto)
Come riportato nel parere della Regione allegato alla precedente risposta, trattandosi di installazioni destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a 180 giorni consecutivi, si ritiene tuttavia che esse non incidano sul dimensionamento dello strumento
urbanistico comunale e pertanto possano essere installate anche in assenza di previsione.