Manufatti stagionali su Demanio

Autore
Marco

All'interno di una Concessione Demaniale sprovvista di edifici esistenti, si vorrebbe installare dei manufatti temporanei per soddisfare le esigenze funzionali all'utilizzo dell'area in concessione per fini turistico-ricreativi come la posa in opera di manufatti  adibiti a servizi igienici, docce e/o infermeria, fermo restando l'obbligo di acquisire l' Autorizzazione Paesaggistica.

L'installazione di questi manufatti e' soggetta a "comunicazione di inizio lavori (C.I.L.) di cui all'articolo 136 comma 1 della Legge Regionale n. 65/2014 nel rispetto delle previsioni del Piano Operativo vigente.

L'area in oggetto, come tutte le aree demaniali prospiciente il mare, insiste nell'ambito degli arenili (U5.2) per la cui disciplina l'articolo 74, comma 2, delle N.T.A. del P.O. rimanda al futuro "Piano Attuativo della Spiaggia" . Ai sensi del successivo comma 3, fino alla data di adozione di tale piano (che ad oggi non e' intervenuta) sono consentiti, sugli edifici esistenti, gli interventi fino alla Manutenzione Straordinaria.

La suddetta norma ammette quindi solo interventi su edifici esistenti ma non regolamenta alcunchè sull'installazione di manufatti temporanei installati per il solo periodo di svolgimento dell'attivita' turistico-ricreativa.  E' abbastanza logico che la norma di salvaguardia del P.O. vada ad escludere interventi di Ristrutturazione Edilizia pesanti  e/o Ampliamenti di edifici esistenti sugli arenili al fine di consentire  poi al Piano Spiaggia una puntuale regolamentazione che puo' portare anche a una diversa collocazione o delle salvaguardie particolari. Ma e' altresì vero che i manufatti precari e installati per un termine massimo di pochi mesi e poi rimossi integralmente non vanno a modificare il territorio costiero e lasciano inalterato la liberta' di legiferare al P. Spiaggia in elaborazione. Per questo motivo si RICHIEDE se tali interventi possono essere realizzati.       

Commenti

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18/07/2023 - 13:27
Allegati
Si rimanda al parere della regione pubblicato sul sito istituzionale che si allega

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10/08/2023 - 12:13
Ok prendo atto del parere regionale che di fatto mi dice che i manufatti precari, con un periodo massimo di occupazione di 180 giorni, non incidono sul dimensionamento dello strumento urbanistico comunale e che possono essere inquadrati nella previsione residuale di cui all'articolo 136, comma 2, lett. f-quater come attivita' libera. Il mio quesito pero' voleva approfondire la normativa di cui all'articolo 74 comma 2 delle N.T.A. del P.O.C. e verificare se la semplice installazione di manufatti precari sia o no consentita nell' ambito degli arenili (U5.2) prima dell' adozione del nuovo Piano Spiaggia .
grazie

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07/08/2023 - 08:48
L'art. 74 delle NTA del vigente PO consente negli ambiti U 5.2 arenili solo interventi di manutenzione straordinaria degli edifici esistenti fino all'adozione del Piano Spiaggia.
Come riportato nel parere della Regione allegato alla precedente risposta, trattandosi di installazioni destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a 180 giorni consecutivi, si ritiene tuttavia che esse non incidano sul dimensionamento dello strumento
urbanistico comunale e pertanto possano essere installate anche in assenza di previsione.