Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.12 Norme di Sottosistema

Destinazione d'uso:

Sono confermate, nei Sottosistemi Insediativi e nei Sottosistemi Ambientali le destinazioni d'uso del Piano Strutturale se non diversamente specificate dalle norme del presente Regolamento Urbanistico.

Altezza degli edifici:

Nei sottosistemi insediativi ed ambientali sottoelencati, nel caso di interventi relativi alle Modificazioni edilizie, se non diversamente specificati, le altezze massime ammissibili sono:

  1. Sottosistemi Insediativi ICS San Vincenzo, ICN, ICM e IAR: ml. 10,50
  2. Sottosistema insediativi ICS San Carlo: uguale all'altezza degli edifici esistenti.
  3. Sottosistemi Ambientali CAL: ml. 4,50
  4. Sottosistemi Ambientali PDS, PBS, PAL e CAG: ml. 7,50

Nel caso di interventi di sostituzione edilizia l'altezza massima non può essere superiore a quella di zona sopra elencata e comunque, nel caso di interventi su edifici che abbiano altezze maggiori l'intervento non può prevedere altezze superiori a quelle dell'edificio esistente sostituito.

I piani attuativi, i progetti unitari di cui all'art. 35 e 36, e i progetti di opera pubblica e gli interventi previsti dalle schede normative b) di cui all'art. 33, possono prevedere altezze diverse per il proprio ambito, motivando le differenziazioni dal presente articolo. Le deroghe sull'altezza massima devono essere specificatamente approvate dal Consiglio Comunale

Distanze tra fabbricati:

Con riferimento a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, le distanze tra fabbricati, per le diverse zone territoriali omogenee, sono stabilite come segue:

  1. a) nelle zone A), per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni che non modifichino la sagoma degli edifici, le distanze tra gli stessi non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico ed ambientale;
  2. b) per le nuove costruzioni è prescritta, in tutte le zone omogenee, la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
  3. c) nelle zone C) è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m. 12.

Le distanze minime tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione solo della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale (carreggiata più marciapiede o banchine) maggiorata di:

  • - ml 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7;
  • - ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15;
  • - ml 10,00 per lato, per le strade di larghezza superiore a ml 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Sono ammesse distanze inferiori al D.M. n. 1444/68 nel caso di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

Non si considerano come edifici, ai soli fini della misurazione della distanza tra i fabbricati, i ripostigli ed altri locali accessori o pertinenziali (garages, locali tecnici, i gazebo, gli arredi da giardino, i porticati, ecc.), aventi altezza massima non superiore a ml. 3,00 misurata nel punto più alto della copertura, compresi eventuali parapetti pieni. Non si considerano altresì i muri di cinta di cui all' articolo 878 del Codice Civile, i fregi, cornicioni, balconi e le scale esterne aperte ancorchè coperte.

Si considerano finestrate quelle pareti che hanno finestre o porte-finestre per locali comunque abitabili o di servizi; non costituiscono, al contrario, pareti finestrate, le facciate di fabbricati che hanno solo porte di ingresso, finestre di vani scala o luci.

Deroghe al D.M.1444/68 ai sensi Art.140 L.R. 65/2014:

Negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia di cui all'art. 134 , comma 1 lettera h) ed l), nelle aree del territorio comunale classificate come sub-sistemi insediativi relativi ad edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, l'edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore a 10 ml purché non inferiore a quella preesistente.

Impianti di radiocomunicazione:

Nelle more di approvazione del programma comunale degli impianti di cui all'art. 8 comma 1 della LRT 49 del 06.10.2011 il Comune osserva i seguenti criteri localizzativi:

  1. a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
  2. b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;
  3. c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo;
  4. d) è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;
  5. e) è vietata l'installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo quando previsto al comma 2.
Ultima modifica 1 Settembre 2022