Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 55 Il nucleo di antica formazione del capoluogo (U1.1)

1. Corrisponde al nucleo di matrice antica del capoluogo, sviluppatosi intorno alla torre pisana e alla Villa Alliata.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c2, mentre gli edifici e complessi non coerenti alle caratteristiche proprie dell'ambito sono di norma classificati come c3.

3. All'interno dell'ambito U1.1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o di produzione di beni artistici
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande e medie strutture di vendita
  • - attività turistico-ricettive limitatamente a ospitalità alberghiera e ospitalità extralberghiera (Tr)
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. Non è consentito il cambio d'uso a residenza per le unità immobiliari non residenziali poste ai piani terra degli edifici esistenti. E' consentito il cambio della utilizzazione funzionale di spazi accessori posti ai piani terra degli edifici, ancorché costituenti SE, per la realizzazione di Unità Immobiliari autonome. E' anche consentita l'utilizzazione di tali spazi per l'ampliamento e la riqualificazione di Unità Immobiliari

Per i fondi prospettanti interamente sul percorso interno della "galleria", così come individuato nella convenzione rep. 18333 dell'11.10.1991 di proprietà privata gravata di servitù di passaggio pubblico, è consentito il cambio d'uso , data la residualità commerciale di detti fondi che non prospettano, con nessun fronte, sulla via pubblica ai fini di una migliore qualificazione ed utilizzo.

5. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq e che le nuove unità immobiliari originate siano utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell’agibilità. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq.

5. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq e che le nuove unità immobiliari originate siano utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell’agibilità. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq.
L’apposizione dell’atto di vincolo riguarderà esclusivamente le nuove unità immobiliari aggiunte di superficie compresa tra 45 e 65 mq. Nel caso che l’unità immobiliare originaria , dopo il frazionamento, abbia una superficie compresa tra 45 e 65 mq sulla stessa dovrà essere apposto l’atto di vincolo di cui sopra.

Ultima modifica 1 Settembre 2022