Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
Art. 63 Aree a destinazione turistico-ricettiva (U2.3)
1. È la parte caratterizzata dai grandi villaggi turistici, che si strutturano come complessi autoreferenziali, autonomi e privi di relazioni con le altre parti del sistema insediativo, ma con significativa presenza di elementi di naturalità e di aree antropizzate di valore ecologico.
2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c3.
3. All'interno dell'ambito U2.3, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
- - attività turistico-ricettive limitatamente a ospitalità alberghiera e ospitalità extralberghiera (Tr)
- - attività direzionali e di servizio
- - attrezzature di servizio pubbliche.
Non sono ammesse la destinazione residenziale, le attività industriali e artigianali e le attività commerciali all'ingrosso e depositi.
4. Non è ammessa la realizzazione di condhotel negli alberghi esistenti.
Ogni intervento sulle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato all'approvazione di Piano Attuativo o di Progetto Unitario Convenzionato ed alla conseguente sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.
5. Non è consentito il frazionamento delle unità immobiliari residenziali esistenti.