FATTIBILITA' CHIUSURA PORTICATI
Data di inserimento
18/11/2022 - 10:48
OGGETTO:
Immobile residenziale ricadente in area urbana con definizione: Classe C4 art 25 del vigente P.O.
Fabbricato munito di porticati con profondità pari a 3,00ml
QUESITI:
- Per l’art. 25, punto 2 lettera C) del P.O. vigente si chiede se contestualmente al tamponamento del porticato è concesso un suo nuovo uso abitativo quale: Sogg. Cucina, Camera, etc, etc. ?
- Trattandosi di porticati con S.E. esistente (portici oltre 2,00ml di profondità), si chiede se tali opere di tamponamento e nuovo uso possano intendersi escluse dal pagamento degli oneri di urbanizzazione ?
- Per quanto al quesito 1), si chiede se sia ammissibile il tamponamento e nuovo uso abitativo per porticati che siano stati oggetto di precedente procedura di sanatoria “fiscalizzazione” di cui all’art. 206 della LRT 65/2014 ?
(Nessun oggetto)
In merito al quesito 2 si conferma quanto espresso in precedenti pareri delle FAQ e cioè che gli interventi sono soggetti al pagamento degli OO.UU. e del costo di costruzione su l'intera superficie.
In merito al quesito 3, per la particolarietà dello stesso lo abbiamo esteso alla Regione Toscana che si è espressa come da parere allegato.
Si condivide l'orientamento della Regione confermato dalla recente giurisprudenza e pertanto su le parti di immobili "fiscalizzate" sono ammissibili sono gli interventi di manutenzione straordinaria.
(Nessun oggetto)
https://servizi.toscana.it/RT/Territorio_Paesaggio-public/quesiti_pareri/