chiusura porticati secondo il Piano Operativo

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Buonasera, il presente quesito viene posto in merito a chiarimento  sulla fattibilità di chiusura dei portici o loggiati esistenti.

Analizzando gli interventi ammissibili  nelle varie  categorie degli edifici indicate dal Piano Operativo vigente si riscontra la possibilità di chiudere  i porticati o loggiati esistenti per mezzo di infissi vetrati o tamponatura, fermo restando il rispetto delle distanze minime.

A tale proposito  il Regolamento Edilizio all'art 31 comma 1.4 disciplina la possibilità di chiusura dei portici legittimamente esistenti anche a distanza inferiore al D.M 1444/68.

Lo stesso Regolamento all'art 33 comma 4.1 dispone che , dalla chiusura dell'accessorio, sia garantito il rispetto  R.A.I considerando la superficie complessiva del vano risultante.

Nel caso di porticati eccedenti i 2.00mt di profondità il calcolo degli oneri di urbanizzazione e  costo di costruzione è limitato alla parte in eccedenza o a tutta la superficie? 

Tamponando il portico può essere considerato parte integrante di un vano di categoria A? 

grazie 

   

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07/11/2022 - 09:43
Ai sensi dell'art. 34, punto 1.4 del vigente RE i porticati devono mantenere una distanza di ml 10 dalle pareti finestrate e in caso di porticati legittimamente esistenti a distanza inferiore gli stessi possono essere chiusi.
Secondo quanto previsto dall'art. 33, punto 4.1 deve essere garantito il rispetto del rapporto aeroilluminante con riferimento alla superficie complessiva del vano risultante (portico/loggia sommato al locale annesso); i due ambienti dovranno costituire un unico locale mediante l'eliminazione dell'infisso esistente e la realizzazione di una o più aperture di superficie di almeno 4 mq; tale vano dovrà essere pertanto considerato parte integrante di un vano di categoria A.
La superficie edificabile (SE) calcolata ai fini del versamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione risulta essere solo quella relativa alla parte eccedente i 2 mt del lato minore del portico/loggiato così come stabilito dall'art. 10, comma 2, punto b.3 del DPGR 39/R/2018.

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21/11/2022 - 13:38
Buongiorno, in seguito alla tempestiva risposta si pone dubbio interpretativo in merito all'art 114 del P.O. ultima parte " i limiti previsti dalla classe C5 ed in tali casi gli ampliamenti si intendono ammessi ad eccezione degli ambiti R2.2,R4.1 e dei subsistemi R1 e R5. "
Il dubbio interpretativo nasce sulla natura dell'ampliamento riportato nell'articolo descritto , ovvero se per ampliamento si considera esclusivamente la casistica del punto 5 art 26 del P.O o se racchiude nella sua interpretazione anche la casistica del punto 3 possibilità di chiudere con tamponamenti logge o porticati ,

grazie

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21/11/2022 - 13:36
Il tamponamento dei porticati, nella casistica di cui all'art. 114 del POC, si ritiene ammissibile anche negli ambiti in cui è escluso l'ampliamento, con le modalità costruttive previste negli ambiti stessi.
Con l'occasione si intende riformulare le modalità del conteggio degli oneri di urbanizzazione in caso di tamponamento dei porticati ( vedi ultimo capoverso del nostro commento precedente ).
A seguito di analoga richiesta infatti la commissione tecnica interna nella seduta del 17.11.2022 ha approfondito ulteriormente la questione ed ha ritenuto più opportuno e conforme ai dettati della LRT 65/2022 applicare quanto previsto dall'art. 184 comma 1 lettera a) e pertanto conteggiare gli oneri su tutta la superficie del porticato tamponato.
Con il tamponamento, infatti, si ha un aumento della superficie utile rispetto alla originaria superficie accessoria e questo indipendentemente dall'aumento di superficie edificabile.

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13/03/2023 - 12:43
Con la presente si intende riformulare l’interpretazione relativa alla casistica di cui all’art. 114, comma 1, delle NTA del POC relativamente alla chiusura di portici negli ambiti R2.2, R4.1 e nei subsistemi R1 e R5 e pubblicata in data 21/11/2022. A seguito di approfondimenti istruttori non si ritiene ammissibile il tamponamento dei porticati nei suddetti ambiti in quanto la chiusura degli stessi si configura come un un ampliamento e pertanto non consentito dal medesimo articolo.