Le istanze di accertamento di conformità non possono contenere anche la realizzazione di nuove opere per le quali deve essere presentato distinto titolo edificatorio. 25/09/2019

Autore
g.luci

Sono accettate , all'interno della richiesta di accertamento di conformità, solo opere di modesta entità necessarie per minimi adeguamenti igienico sanitari e nel tal caso deve essere presentata comunicazione di inizio lavori ed ogni altro documento previsto dalle norme vigenti.  Come da giurisprudenza consolidata infatti l'accertamento di conformità ( concessione edilizia a sanatoria ) può essere concesso solo in presenza di doppia conformità senza la quale scatterebbero le sanzioni di cui al DPR 380/2001. "
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