Requisiti igienico sanitari - SE - 9/10/2020

Autore
g.luci

QUESITO POSTO ALLA REGIONE TOSCANA :Gli articoli artt. 10 comma 2 lettere b.3) e b.9) e 46 dpgr 39r/2018, proseguendo con la filosofia del dpgr 65r/2013 considerano Superficie Edificabile quelle porzioni di locali dove, si legge testualmente, vi siano ".. requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza anche solo saltuaria di persone ".
Si chiede se la realizzazione di servizi igienici, lavanderie o locali docce possono considerarsi requisiti e dotazioni tali da costituire SE.
Infatti ci troviamo nella situazione che tali destinazioni erano consentite dalle norme precedenti, anche del nostro Regolamento Edilizio, a quelle citate e comunque all'interno di locali che a prescindere dalla destinazione erano esclusi dai vari parametri che si sono succeduti nel tempo.
Ci troviamo infatti nella situazione assurda che coloro che hanno locali in cui si può prevedere la presenza di persone si ritrovano con una SE magari da trasferire mentre chi oggi vuol eseguire un intervento di quelli descritti, molto frequenti nella nostra realtà, si trova nell'impossibilità di realizzarlo in assenza di SE disponibile.
geom. Paolo Cosimi responsabile UOA Urbanistica Suap Comune di San Vincenzo

RISPOSTA DELLA REGIONE TOSCANA Si ritiene che servizi igienici e locali similari costituiscano dotazioni atte a consentire la permanenza anche solo saltuaria di persone che possono determinare l’inclusione dei locali cui afferiscono, ove dotati dei requisiti igienico-sanitari, nel computo della superficie edificabile (SE). Si precisa che le considerazioni espresse si limitano a fornire un contributo collaborativo alla lettura della normativa regionale e non rappresentano un atto di interpretazione autentica della stessa. Resta ferma l’autonomia dell’amministrazione comunale nell’esercizio delle proprie competenze amministrative.Il Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio arch. Marco Carletti.

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