Schede norma del Piano Operativo

  1. 1. Il Piano Operativo prevede il mantenimento e l'incremento delle aree verdi come biomassa vegetale capace di assorbire una quota delle sostanze inquinanti emesse sulla superficie urbana con il conseguente abbassamento delle diverse concentrazioni di emissioni inquinanti.

    Ciò dovrà essere accompagnato dalla promozione dell'impiego di fonti energetiche alternative e di tecnologie che consentano un'elevata efficienza energetica ed un ridotto impatto ambientale in termini d'emissioni inquinanti e climalteranti e da incentivi all'utilizzo di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni.

    2. L'insediamento di nuove attività dovrà prevedere l'adozione di opere/strumenti di mitigazione degli impatti in termini di emissioni in atmosfera, vibrazioni e rumori.

    3. Gli interventi di nuova edificazione e sostituzione edilizia ed i Piani Attuativi devono essere sottoposti alla preventiva Valutazione di Clima o Impatto Acustico, redatta in coerenza con il vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica, prevedendo le eventuali misure di mitigazione relative alle emissioni acustiche dirette e/o indirette.

    Quali misure di compensazione il Piano Operativo prevede la predisposizione di idonee barriere vegetali. Solo nei casi ove non sia possibile realizzare barriere vegetali si potrà ricorrere a barriere fono-assorbenti in materiale artificiale o a barriere miste integrando materiali artificiali e vegetali, mantenendo comunque libere le visuali verso i contesti collinari di pregio paesaggistico e verso il mare.

    - Inquinamento atmosferico e acustico
  2. 1. Anche in adeguamento alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. 3/2017 il P.O., secondo le specifiche caratteristiche e lo stato di conservazione, classifica gli edifici ed i complessi edilizi esistenti e le relative pertinenze e attraverso la classificazione di cui al presente Titolo regolamenta le opere ammissibili sugli edifici e sugli spazi aperti.

    Le classi, come definite nei successivi articoli, stabiliscono i limiti agli interventi edilizi ammessi sul patrimonio edilizio esistente.

    2. Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti le Tavole di progetto del P.O. riportano la classificazione per la gestione degli insediamenti esistenti attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla della classe è posizionata in basso a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) alla scala 1:2.000 e - limitatamente al patrimonio edilizio esistente di particolare pregio o di valore storico-documentale - alla scala 1:5.000, mentre per gli altri edifici, complessi e manufatti presenti nelle aree extraurbane, non identificati da perimetrazione e sigla, si intendono ammessi tutti gli interventi alle condizioni definite al Capo IV del Titolo VII, secondo la destinazione d'uso esistente.

    Nel caso di pertinenze di edifici e manufatti destinati ad attività e attrezzature di servizio pubbliche, sempreché essi siano privi di particolare pregio o di valore storico-testimoniale, qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente alle classi definite dal presente P.O., si intendono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività da svolgere. Nel caso di attrezzature di servizio pubbliche di proprietà comunali appartenenti all'ambito U3.3 e con destinazione a servizi per l'istruzione di base (Sb), servizi culturali (Sd), servizi sociali e ricreativi (Ss) o servizi sportivi coperti (Sf), si intende ammessa la realizzazione di spazi per la foresteria a supporto delle attrezzature stesse; ciò si intende ammesso anche nel caso di servizi per l'assistenza socio-sanitaria (Sh), anche non di proprietà comunale, purché appartenenti allo stesso ambito U3.3.

    Nel caso di pertinenze di edifici e manufatti destinati a stabilimenti balneari qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente alle classi definite dal presente P.O., si rinvia alla disciplina del Piano Attuativo della Spiaggia (Piano di Utilizzazione degli Arenili) in quanto ricadenti in aree demaniali marittime.

    Gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente soggetti a specifica disciplina sono individuati da apposita perimetrazione e sigla (di colore viola) che rinvia alla specifica scheda normativa contenuta per le aree urbane al Capo II del Titolo V e per le aree extraurbane al Capo VI del Titolo VII delle presenti Norme.

    3. Gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio sono individuati da apposita perimetrazione e sigla (di colore rosso) che rinvia alla specifica disciplina contenuta nella Parte III delle presenti Norme.

    4. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge.

    5. Per l'altezza dei piani il Piano Operativo fa riferimento all'altezza virtuale, così come definita dal Regolamento di attuazione dell'art. 216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici e edilizi; nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti il numero massimo di piani fuori terra si intende relativo al fronte a valle.

    Per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali oppure ad attività commerciali all'ingrosso e depositi ad un solo livello è consentita un'Altezza (HMax) massima di 7,50 ml. nel caso in cui il numero di piani massimo sia pari a 2; in caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione oppure per i mezzi impiegati nell'attività e solo per quelle parti dell'edificio che ospitano l'attrezzatura oppure i mezzi impiegati nell'attività, l'Altezza (HMax) massima è elevata a 9 ml.

    - Disposizioni generali per il patrimonio edilizio esistente e per le trasformazioni
  3. 1. Il presente Titolo ed i Titoli V, VI e VII costituiscono la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni ai sensi dell'art. 98 della L.R. 65/2014, regolando i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti ed i terreni inedificati.

    2. La destinazione d'uso dell'unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

    3. Subsistemi ed ambiti di cui ai Titoli V, VI e VII delle presenti Norme individuano le destinazioni d'uso ammesse ed escluse, le eventuali loro quantità massime compatibili e le condizioni per la localizzazione di specifiche funzioni.

    4. Quando nelle Tavole di progetto del P.O., oltre al riferimento al subsistema o all'ambito di appartenenza, è indicata anche una sigla riferita ad una specifica funzione o sua articolazione (posizionata in alto a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), questa deve essere intesa come funzione ammessa in via esclusiva.

    - Distribuzione e localizzazione delle funzioni
  4. 1. Il Piano Operativo (P.O.) è atto di governo del territorio che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale. Esso è redatto secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica.

    2. Le presenti Norme del Piano Operativo contengono nella Parte I le discipline generali e nella Parte II la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valide a tempo indeterminato, mentre nella Parte III la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, valida per cinque anni successivi alla sua approvazione.

    - Contenuti ed ambito di applicazione
  5. 1. Gli Interventi Convenzionati individuano gli interventi che si configurano come integrazione/reintegrazione del tessuto urbanizzato esistente o di insediamenti esistenti all'interno o all'esterno delle aree urbane anche attraverso il miglioramento delle dotazioni di interesse pubblico ad esse richiesto.

    2. Gli Interventi Convenzionati sono identificati dalla sigla IC con un numero progressivo; essi sono perimetrati ed indicati con tale sigla nelle Tavole di progetto del P.O.

    3. Essi si attuano attraverso un progetto unitario convenzionato ai sensi dell'art. 121 della LRT 65/2014.

    4. I successivi articoli definiscono, per ciascun Intervento:

    • - destinazione d'uso;
    • - quantità massime edificabili, attraverso interventi di nuova edificazione o di sostituzione edilizia, e relativi parametri (Superficie edificabile (o edificata) (SE), numero di alloggi, numero di piani fuori terra ed eventuale Altezza (HMax), Indice di Copertura);
    • - opere ed attrezzature da realizzare e/o cedere al Comune;
    • - specifici indirizzi e prescrizioni in relazione ai singoli contesti, anche per quanto attiene eventuali interventi di recupero compresi nel progetto.
    • - Eventuale esclusione dal processo di conformazione in quanto provenienti da precedente programmazione tuttora valida

    5. una scheda redatta in specifica relazione alle singole azioni previste dal P.O. di cui ne costituisce esito valutativo ai fini della Valutazione ambientale strategica e di conformazione al PIT/PPR. Il modello di scheda elaborato a supporto del procedimento urbanistico in tutte le sue fasi, è strutturato in disposizioni per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio negli interventi di trasformazione con valenza quinquennale. In essa sono riportati i dati di natura urbanistica attinenti ogni singolo intervento previsto nel P.O. e i dati di natura analitico/valutativa in riferimento alla V.A.S., al paesaggio, alla fattibilità idraulica e geologica. Le schede di cui alla parte di natura analitico/valutativa sono state elaborate secondo il seguente schema:

    • - Inquadramento: individuazione dell'area di intervento su cartografia catastale, cartografia tecnica regionale, estratto di PO ed aerofotogrammetria
    • - descrizione dell'intervento;
    • - normativa
    • - disposizioni specifiche;
    • - prescrizioni integrative per gli aspetti ambientali;
    • - Vincoli e tutele di cui al D.Lgs 42/2004: localizzazione dell'area di intervento sulla cartografia QC1 dei vincoli riferiti agli art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 facente parte del P.O., del DM 1953, nonché vincolo idrogeologico, vincoli protezione pozzi idro-potabili, fascia rispetto metanodotto , stradale e ferroviario, vincolo cimiteriale;
    • - Condizioni alla trasformazione di carattere idraulico, geologico ed idrogeologico;
    • - Valutazioni delle azioni elaborate con il rapporto ambientale;
    • - Verifica di coerenza al Piano strutturale vigente

    Ciascuna scheda detta prescrizioni ed indirizzi atti a definire gli obiettivi edilizi ed urbanistici delle aree di trasformazione e le rispettive caratteristiche dimensionali e tecniche da recepire nella predisposizione dei progetti. Gli elaborati minimi da presentare negli interventi soggetti a Progetto unitario convenzionato sono quelli indicati all'art. e 121 della LRT 65/2014.

    Per ogni scheda vengono riassunte le condizioni della fattibilità geologica, idraulica e sismica.

    All'interno dei singoli comparti deve essere garantito il soddisfacimento degli standards urbanistici e la realizzazione di opere di interesse pubblico secondo le quantità e le tipologie prescritte dalle relative schede norma.

    Le opere di urbanizzazione primaria, negli interventi soggetti a Progetto unitario, potranno essere realizzate a scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione. Le modalità e gli importi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione saranno disciplinati dalla convenzione.

    Qualora la realizzazione dell'intervento descritto nelle schede norma all'esecuzione di interventi di interesse pubblico (opere a verde, parcheggi pubblici, opere di adeguamento stradale, etc. in continuità e/o ad integrazione degli interventi di interesse pubblico correlati all'area oggetto di intervento) se sono da realizzare su aree di proprietà del soggetto attuatore, tali aree andranno cedute gratuitamente al Comune.

    L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di non accettare la cessione di aree finalizzate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico nei casi in cui sia accertata, dai competenti uffici comunali, la non idonea utilizzazione a causa delle dimensioni e/o della loro conformazione e/o dell'ubicazione. In alternativa alla cessione gratuita di aree per opere di urbanizzazione primaria, ed accertata altresì l'impossibilità del loro idoneo reperimento nelle adiacenze immediate dell'intervento ovvero su aree accessibili, è ammessa la monetizzazione da parte del privato, da effettuare con applicazione dei criteri previsti dai vigenti regolamenti comunali.

    6. I proprietari delle aree interessati da nuovi insediamenti con modalità di attuazione Progetto unitario, concorrono alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica tramite la cessione del 10% delle aree destinate a nuova edificazione oppure al 2% della superficie edificabile realizzata oppure alla cessione gratuita di pari superficie di edifici già esistenti nel medesimo comune in condizione di manutenzione normale come stabilito dall'art. 63 della LRT 65/2014.

    In caso di interventi di modesta rilevanza è prescritta, quale onere di urbanizzazione secondaria aggiuntivo, la monetizzazione delle cessioni. L'importo sarà stabilito in sede di convenzione e trasferito su conto vincolato per la realizzazione di edilizia sociale. In tal caso la quota della SE superficie edificabile da monetizzare è pari all'1% della SE totale

    7. Nel caso in cui il progetto unitario preveda la realizzazione di quote di edilizia con finalità sociali, la convenzione deve contenere apposito articolo in cui viene regolamentata la realizzazione degli interventi, le idonee forme di garanzia

    8. Le previsioni che si realizzano mediante progetto unitario convenzionato, perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio di efficacia del piano operativo o della modifica sostanziale che li contempla, i piani o i progetti non siano stati approvati e non sia stata stipulata la relativa convenzione.

    Le previsioni per le schede provenienti da precedente programmazione urbanistica tuttora valida conservano la loro efficacia fino alla scadenza di tali previsioni. Alla scadenza l'area si intenderà non pianificata e sulla stessa si applicherà la disciplina di cui all'art. 105 della LRT 65/2014.

    - Disposizioni comuni per gli Interventi Convenzionati
  6. Parte I - DISCIPLINE GENERALI
  7. Titolo VIII - Quadro previsionale
  8. Scarica la Scheda Norma – IC20

    - Intervento Convenzionato lungo la strada per Campiglia Marittima 1 (IC20)
  9. Capo I - Articolazione delle aree urbane
  10. 1. Le aree extraurbane del Comune di San Vincenzo sono individuate all'esterno delle aree urbane, come definite al precedente art. 52. In tali aree si applicano le disposizioni del Capo III del Titolo IV della L.R. 65/2014, con le precisazioni e le prescrizioni contenute nel presente Titolo.

    2. Le aree extraurbane sono articolate in subsistemi e, per alcuni di essi, anche in ambiti sulla base dell'individuazione e della suddivisione del Sistema Ambientale, dei Sistemi Funzionali, delle sub-U.T.O.E. e delle Invarianti del secondo Piano Strutturale (approvato con D.C.C. n. 76/2015), tenendo conto delle analisi sull'uso del suolo, ambientali ed agronomiche che sono parte integrante dello stesso P.S.

    3. I subsistemi ed ambiti, riportati nelle Tavole di progetto del P.O., attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla del subsistema/ambito è posizionata in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) sono i seguenti:

    • - collina alta (R1)
    • - collina agraria (R2)
      • - aree periurbane di San Carlo (R2.1)
      • - aree periurbane nord del capoluogo (R2.2)
      • - aree boscate della collina agraria (R2.3)
      • - connessioni ecologiche della collina agraria (R2.4)
    • - pianura alta (R3)
      • - aree periurbane ovest del capoluogo (R3.1)
      • - connessioni ecologiche della pianura alta (R3.2)
    • - pianura bassa (R4)
      • - aree periurbane sud del capoluogo (R4.1)
      • - aree boscate della pianura bassa (R4.2)
      • - aree palustri della pianura bassa (R4.3)
      • - connessioni ecologiche della pianura bassa (R4.4)
    • - duna e spiaggia (R5).

    4. Per ciascun sub-sistema/ambito sono stabilite regole per quanto riguarda usi ed interventi, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nelle Tavole di progetto del P.O. o nella disciplina di aree specifiche, in particolare per quanto riguarda gli interventi per la tutela degli insediamenti di rilevante pregio e di interesse storico-documentale.

    - Criteri di articolazione delle aree extraurbane
  11. Titolo V - Aree urbane
  12. Capo I - Articolazione delle aree extraurbane
  13. 1. Le aree soggette a vincolo espropriativo sono quelle necessarie per la realizzazione di nuove opere pubbliche previste dal Piano Operativo che non sono già completamente di proprietà pubblica e che non sono collegate ad altri interventi o comprese in aree di trasformazione.

    L'approvazione del Piano Operativo ha per esse valore di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

    2. Le aree soggette a vincolo espropriativo sono indicate nelle Tavole di progetto del P.O. con apposita perimetrazione e dalla sigla AE con un numero progressivo.

    3. È individuata la seguente opera di interesse pubblico:

    • - AE01 riorganizzazione delle intersezioni su via Aurelia sud di via dell'Agricoltura biologica e della strada per Campiglia Marittima;
      riferimenti catastali: foglio 9 particelle 85, 95, 146, 764, 857 e 861, foglio 15 particelle 4, 64, 112 e 311, foglio 16 particelle 1 e 12 (tutte in parte).
    - Aree soggette a vincolo espropriativo
  14. 1. Le aree urbane del Comune di San Vincenzo sono individuate all'interno del territorio urbanizzato, definito ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014 in riferimento al Sistema Insediativo del primo Piano Strutturale (approvato con D.C.C. n. 81/1998), e corrispondono agli abitati del capoluogo - San Vincenzo - e di San Carlo.

    2. Le aree urbane sono articolate in subsistemi ed ambiti sulla base dell'individuazione e della suddivisione del Sistema Insediativo e delle Invarianti del secondo Piano Strutturale (approvato con D.C.C. n. 76/2015), tenendo conto delle analisi storico-morfologiche e funzionali che sono parte integrante dello stesso P.S.

    3. I subsistemi ed ambiti, riportati nelle Tavole di progetto del P.O., attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla del subsistema/ambito è posizionata in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) sono i seguenti:

    • - la città consolidata (U1)
      • - il nucleo di antica formazione del capoluogo (U1.1)
      • - altri tessuti di antica formazione del capoluogo (U1.2)
      • - tessuti con connotazione morfologica e tipologica del capoluogo a destinazione mista (U1.3)
      • - altri tessuti con connotazione morfologica e tipologica del capoluogo prevalentemente residenziali (U1.4)
      • - San Carlo (U1.5)
    • - la città sul mare (U2)
      • - la fascia a mare (U2.1)
      • - la fascia interna a prevalente destinazione residenziale (U2.2)
      • - aree a destinazione turistico-ricettiva (U2.3)
    • - la città nuova (U3)
      • - aree recenti a destinazione mista (U3.1)
      • - aree recenti a prevalente destinazione residenziale (U3.2)
      • - aree specializzate delle attrezzature (U3.3)
      • - aree recenti a destinazione produttiva e terziaria (U3.4)
    • - le appendici recenti (U4)
      • - appendici a destinazione prevalentemente residenziale (U4.1)
      • - appendici a destinazione produttiva e terziaria (U4.2)
    • - la rete ecologica in area urbana (U5)
      • - connessioni lungo i corsi d'acqua (U5.1)
      • - arenili (U5.2).

    4. Per ciascun subsistema/ambito sono stabilite regole per quanto riguarda usi ed interventi, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nelle Tavole di progetto del P.O. o nella disciplina di aree specifiche, in particolare per quanto riguarda gli interventi per la tutela degli insediamenti di rilevante pregio e di interesse storico-documentale o per complessi connotati da forte unitarietà.

    5. Il perimetro del territorio urbanizzato così come individuato ai sensi dei commi precedenti ha efficacia transitoria fino all'adozione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale nel quale sarà individuato il nuovo perimetro ai sensi dell'art. 4 della LRT 65/2014.

    - Criteri di articolazione delle aree urbane
  15. 1. Appartiene al subsistema M1 il tracciato della Variante Aurelia, con gli svincoli di San Vincenzo nord e San Vincenzo sud, che ha il ruolo gerarchicamente più importante, di livello nazionale.

    2. Non sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile.

    - Autostrada (M1)
  16. 1. In sede di elaborazione dei progetti (interventi convenzionati, piani attuativi, opere pubbliche) qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro cadano in prossimità ma non coincidano con elementi reali di suddivisione del territorio rilevabili sul posto o su mappe a scala di maggiore dettaglio, dette linee grafiche di perimetrazione possono essere portate a combaciare con i corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio; in tali casi la corrispondente rettifica non comporta variante al Piano Operativo.

    2. Per l'altezza dei piani si fa riferimento all'altezza virtuale, così come definita dal Regolamento di attuazione dell'art. 216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici e edilizi; nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti il numero massimo di piani fuori terra si intende relativo al fronte a valle.

    Per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali oppure ad attività commerciali all'ingrosso e depositi ad un solo livello è consentita un'Altezza (HMax) massima di 7,50 ml. nel caso in cui il numero di piani massimo sia pari a 2; in caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione oppure per i mezzi impiegati nell'attività e solo per quelle parti dell'edificio che ospitano l'attrezzatura oppure i mezzi impiegati nell'attività, l'Altezza (HMax) massima è elevata a 9 ml.

    3. Fino all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Operativo su edifici e spazi aperti sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; non sono pertanto ammessi, in particolare, il cambio di destinazione d'uso e la suddivisione delle unità immobiliari.

    4. Ad avvenuta realizzazione e ultimazione degli interventi previsti dal Piano Operativo gli edifici e le aree di pertinenza saranno da considerare in classe c3, fatto salvo quanto eventualmente disciplinato per edifici di particolare pregio. Non è ammesso il frazionamento delle unità immobiliari realizzate attraverso gli interventi previsti dal presente Piano Operativo.

    - Disposizioni comuni per le trasformazioni
  17. 1. Gli interventi consistono nella realizzazione di complessi edilizi in aree libere oppure nella riconfigurazione funzionale e morfologica di aree urbane o extraurbane e nella realizzazione di nuovi tracciati di viabilità e infrastrutture.

    2. I Piani Attuativi sono identificati dalla sigla PA con un numero progressivo; essi sono perimetrati ed indicati con tale sigla nelle Tavole di progetto del P.O.

    3. Gli interventi sono subordinati alla redazione di Piano Attuativo esteso all'intero ambito oppure ad una o più Unità Minime di Intervento, laddove previste dalle presenti Norme.

    4. La disciplina specifica di ciascuna area è riportata ai successivi articoli, nei quali sono definiti il dimensionamento per gli interventi privati e per gli spazi pubblici, gli obiettivi, le prescrizioni ed i condizionamenti per l'attuazione del progetto, i requisiti e le prestazioni richiesti in particolare per garantire il corretto inserimento paesistico e la sostenibilità ambientale.

    Le dimensioni degli spazi pubblici sono da considerarsi dei minimi.

    5. Una scheda redatta in specifica relazione alle singole azioni previste dal P.O. di cui ne costituisce esito valutativo ai fini della Valutazione ambientale strategica e di conformazione al PIT/PPR. Il modello di scheda elaborato a supporto del procedimento urbanistico in tutte le sue fasi, è strutturato in disposizioni per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio negli interventi di trasformazione con valenza quinquennale. In essa sono riportati i dati di natura urbanistica attinenti ogni singolo intervento previsto nel P.O. e i dati di natura analitico/valutativa in riferimento alla V.A.S., al paesaggio, alla fattibilità idraulica e geologica. Le schede di cui alla parte di natura analitico/valutativa sono state elaborate secondo il seguente schema:

    • - Inquadramento: individuazione dell'area di intervento su cartografia catastale, cartografia tecnica regionale, estratto di PO ed aerofotogrammetria
    • - descrizione dell'intervento;
    • - normativa
    • - disposizioni specifiche;
    • - prescrizioni integrative per gli aspetti ambientali;
    • - Vincoli e tutele di cui al D.Lgs 42/2004: localizzazione dell'area di intervento sulla cartografia QC1 dei vincoli riferiti agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 facente parte del P.O., del DM 1953, nonch&eaacute; vincolo idrogeologico, vincoli protezione pozzi idro-potabili, fascia rispetto metanodotto, stradale e ferroviario, vincolo cimiteriale;
    • - Condizioni alla trasformazione di carattere idraulico, geologico ed idrogeologico;
    • - Valutazioni delle azioni elaborate con il rapporto ambientale;
    • - Verifica di coerenza al Piano strutturale vigente

    Ciascuna scheda detta prescrizioni ed indirizzi atti a definire gli obiettivi edilizi ed urbanistici delle aree di trasformazione e le rispettive caratteristiche dimensionali e tecniche da recepire nella predisposizione dei progetti. Gli elaborati minimi da presentare negli interventi soggetti a Progetto unitario convenzionato sono quelli indicati all'art. e 121 della LRT 65/2014.

    Per ogni scheda vengono riassunte le condizioni della fattibilità geologica, idraulica e sismica.

    All'interno dei singoli comparti deve essere garantito il soddisfacimento degli standards urbanistici e la realizzzazione di opere di interesse pubblico secondo le quantità e le tipologie prescritte dalle relative schede norma.

    Le opere di urbanizzazione primaria, negli interventi soggetti a Piano Attuativo, potranno essere realizzate a scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione. Le modalità e gli importi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione saranno disciplinati dalla convenzione convenzione.

    Qualora la realizzazione dell'intervento descritto nelle schede norma all'esecuzione di interventi di interesse pubblico (opere a verde, parcheggi pubblici, opere di adeguamento stradale, etc. in continuità e/o ad integrazione degli interventi di interesse pubblico correlati all'area oggetto di intervento) se sono da realizzare su aree di proprietà del soggetto attuatore, tali aree andranno cedute gratuitamente al Comune.

    L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di non accettare la cessione di aree finalizzate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico nei casi in cui sia accertata, dai competenti uffici comunali, la non idonea utilizzazione a causa delle dimensioni e/o della loro conformazione e/o dell'ubicazione. In alternativa alla cessione gratuita di aree per opere di urbanizzazione primaria, ed accertata altresì l'impossibilità del loro idoneo reperimento nelle adiacenze immediate dell'intervento ovvero su aree accessibili, è ammessa la monetizzazione da parte del privato, da effettuare con applicazione dei criteri previsti dai vigenti regolamenti comunali.

    6. I proprietari delle aree interessati da nuovi insediamenti con modalità di attuazione Piano Attuativo, concorrono alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica tramite la cessione del 10% delle aree destinate a nuova edificazione oppure al 2% della superficie edificabile realizzata oppure alla cessione gratuita di pari superficie di edifici già esistenti nel medesimo comune in condizione di manutenzione normale come stabilito dall'art. 63 della LRT 65/2014.

    In caso di interventi di modesta rilevanza è prescritta, quale onere di urbanizzazione secondaria aggiuntivo, la monetizzazione delle cessioni. L'importo sarà stabilito in sede di convenzione e trasferito su conto vincolato per la realizzazione di edilizia sociale. In tal caso la quota della SE superficie edificabile da monetizzare è pari all'1% della SE totale

    Nel caso in cui il Piano Attuativo preveda la realizzazione di quote di edilizia con finalità sociali, la convenzione deve contenere apposito articolo in cui viene regolamentata la realizzazione degli interventi, le idonee forme di garanzia

    Le previsioni che si realizzano mediante Piano Attuativo, perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio di efficacia del piano operativo o della modifica sostanziale che li contempla, i piani o i progetti non siano stati approvati e non sia stata stipulata la relativa convenzione.

    Le previsioni per le schede provenienti da precedente programmazione urbanistica tuttora valida conservano la loro efficacia fino alla scadenza di tali previsioni. Dopo tale scadenza sono consentiti sono interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio edilizio esistente e non saranno consentite nuove edificazioni.

    - Disposizioni comuni per i Piani Attuativi
  18. 1. Le previsioni quinquennali del Piano Operativo sono articolate per categorie funzionali secondo quanto previsto dalle tabelle di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.P.G.R. n. 32/R/2017, distinguendo le previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato (aree urbane) da quelle esterne (aree extraurbane) sulla base della perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014.

    Le quantità derivanti da nuova edificazione nei "Piani Attuativi o Progetti Unitari Convenzionati" comprendono gli interventi convenzionati non soggetti a Piano Unitario Convenzionato; le quantità derivanti da riuso nei "Piani Attuativi o piani di intervento per la rigenerazione urbana" comprendono anche gli interventi convenzionati correlati al recupero del patrimonio edilizio esistente.

    2. Le previsioni quinquennali del Piano Operativo sono stabilite con i seguenti criteri:

    • - non vi concorrono gli interventi, ritenuti compatibili, che non comportano trasformazioni significative delle risorse, come le ristrutturazioni edilizie, gli ampliamenti nel patrimonio edilizio esistente consentiti dalle classi c4, c5, c6, c7 e c8 e dalle discipline specifiche di cui al Capo II del Titolo V e al Capo VI del Titolo VII, così come i cambi di destinazione d'uso;
    • - vi concorrono gli interventi di nuova edificazione di completamento e saturazione oppure di espansione e le riqualificazioni insediative (tramite sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica), per le quote di Superficie edificabile (o edificata) (SE) interessate da mutamento d'uso, da realizzarsi tramite piano attuativo o intervento convenzionato.

    3. Le tabelle distinguono le quantità edificatorie riferite a previsioni che sono state oggetto di copianificazione, compresa la specifica procedura con Protocollo di Intesa nel caso della tenuta di Rimigliano, in sede di redazione di varianti al Regolamento Urbanistico anticipatrici del Piano Operativo.

    Le quantità edificatorie derivanti da copianificazione nelle tabelle del dimensionamento del P.O. sono pertanto riferite esclusivamente alle seguenti previsioni:

    • - Intervento Convenzionato lungo la strada per Campiglia Marittima 1 (IC20)
    • - Intervento Convenzionato lungo la strada per Campiglia Marittima 2 (IC21)
    • - Piano Attuativo Tenuta di Rimigliano (PA05).

    4. Le previsioni quinquennali non comprendono le quantità edificatorie previste dai Piani Attuativi vigenti e dagli Interventi Convenzionati vigenti perimetrati nelle Tavole di progetto del P.O. cioè:

    • - PAV01 Piano di Recupero Ex Officina Bensi
    • - PAV02 Piano Insediamenti Produttivi e Piano Attuativo Unitario
    • - PAV03 Scheda d.5
    • - PAV04 Podere San Francesco
    • - PAV05 Park Albatros
    • - ICV01 Park hotel i Lecci
    • - ICV02 PUC Riva degli Etruschi
    • - ICV03 parcheggio Park Albatros.

    Per tali aree si rimanda alle previsioni contenute nei Piani Attuativi e negli Interventi Convenzionati, entro i relativi termini di efficacia. Ad avvenuta realizzazione e ultimazione degli interventi previsti gli edifici e le aree di pertinenza saranno da considerare in classe c3, fatto salvo quanto eventualmente disciplinato nei Piani Attuativi e/o per edifici di particolare pregio.

    Per la zona ICV01 viene riconfermata la disciplina esistente nella convenzione la cui efficacia scadrà entro il termine di anni 5 dalla data di efficacia del presente Piano Operativo

    Per la zona ICV02 qualsiasi intervento eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato all'approvazione di Piano Attuativo o di Progetto Unitario Convenzionato ed alla conseguente sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.

    Per la zonaPAV02 Piano Insediamenti Produttivi e Piano Attuativo Unitario viene riconfermata la disciplina esistente dei suddetti piani la cui efficacia scadrà entro il termine di anni 5 dalla data di efficacia del presente Piano Operativo

    5. Individuazione delle previsioni quinquennali per sub-UTOE e per l'intero territorio comunale:

    U.T.O.E. 1 della città (San Vincenzo e San Carlo) Teritorio urbanizzato Territorio rurale
    con Copianificazione senza Copianificazione
    Nuova edificazione Riuso Nuova edificazione Riuso Nuova edificazione
    Piani Attuativi o Progetti Unitari Convenzionati Interventi edilizi diretti Premialità connesse a interventi di riuso Piani Attuativi o piani di intervento per la rigenerazione urbana artt. 25 c. 1, 26, 27, 64 c. 6 L.R. 65/2014 art. 64 c. 8 L.R. 65/2014 artt. 25 c. 2 L.R. 65/2014
    categorie funzionali SE mq. SE mq. SE mq. SE mq. SE mq. SE mq. SE mq.
    residenziale 5.850 0 200
    industriale-artigianale 0 0 0
    commerciale al dettaglio 0 375 565
    turistico-ricettiva 500 0 2.480
    direzionale e di servizio 0 375 1.815
    commerciale all'ingrosso e depositi 0 0 0
    totali 6.350 750 5.060
    U.T.O.E. 2 aree periurbane Teritorio urbanizzato Territorio rurale
    con Copianificazione senza Copianificazione
    Nuova edificazione Riuso Nuova edificazione Riuso Nuova edificazione
    Piani Attuativi o Progetti Unitari Convenzionati Interventi edilizi diretti Premialità connesse a interventi di riuso Piani Attuativi o piani di intervento per la rigenerazione urbana artt. 25 c. 1, 26, 27, 64 c. 6 L.R. 65/2014 art. 64 c. 8 L.R. 65/2014 artt. 25 c. 2 L.R. 65/2014
    categorie funzionali SE mq. SE mq. SE mq. SE mq. SE mq. SE mq. SE mq.
    residenziale 0 0 0 0
    industriale-artigianale 0 0 0 0 0 0
    commerciale al dettaglio 0 0 0 0 0 0
    turistico-ricettiva 0 0 0 0 0 0
    direzionale e di servizio 0 0 0 0 0 0
    commerciale all'ingrosso e depositi 0 0 0 0 0 0
    totali 0 0 0 0 0 0
    aree esterne alle U.T.O.E. Teritorio urbanizzato Territorio rurale
    con Copianificazione senza Copianificazione
    Nuova edificazione Riuso Nuova edificazione Riuso Nuova edificazione
    Piani Attuativi o Progetti Unitari Convenzionati Interventi edilizi diretti Premialità connesse a interventi di riuso Piani Attuativi o piani di intervento per la rigenerazione urbana artt. 25 c. 1, 26, 27, 64 c. 6 L.R. 65/2014 art. 64 c. 8 L.R. 65/2014 artt. 25 c. 2 L.R. 65/2014
    categorie funzionali SE mq. SE mq. SE mq. SE mq. SE mq. SE mq. SE mq.
    residenziale 9.074
    industriale-artigianale 0 0 800
    commerciale al dettaglio 300 0 0
    turistico-ricettiva 4.100 1.900 0
    direzionale e di servizio 1.600 0 0
    commerciale all'ingrosso e depositi 0 0 0
    totali 6.000 10.974 800
    territorio comunale Teritorio urbanizzato Territorio rurale
    con Copianificazione senza Copianificazione
    Nuova edificazione Riuso Nuova edificazione Riuso Nuova edificazione
    Piani Attuativi o Progetti Unitari Convenzionati Interventi edilizi diretti Premialità connesse a interventi di riuso Piani Attuativi o piani di intervento per la rigenerazione urbana artt. 25 c. 1, 26, 27, 64 c. 6 L.R. 65/2014 art. 64 c. 8 L.R. 65/2014 artt. 25 c. 2 L.R. 65/2014
    categorie funzionali SE mq. SE mq. SE mq. SE mq. SE mq. SE mq. SE mq.
    residenziale 5.850 0 200 9.074
    industriale-artigianale 0 0 0 0 0 800
    commerciale al dettaglio 0 375 565 300 0 0
    turistico-ricettiva 500 0 2.480 4.100 1.900 0
    direzionale e di servizio 0 375 1.815 1.600 0 0
    commerciale all'ingrosso e depositi 0 0 0 0 0 0
    totali 6.350 750 5.060 6.000 10.974 800
    territorio comunale Teritorio urbanizzato Territorio rurale
    con Copianificazione senza Copianificazione
    Nuova edificazione Riuso totale (NE+R) Nuova edificazione Riuso totale (NE+R) Nuova edificazione
    categorie funzionali SE mq. SE mq. SE mq. SE mq. SE mq. SE mq. SE mq.
    residenziale 5.850 200 6.050 9.074 9.074
    industriale-artigianale 0 0 0 0 0 0 800
    commerciale al dettaglio 375 565 940 300 0 300 0
    turistico-ricettiva 500 2.480 2.980 4.100 1.900 6.000 0
    direzionale e di servizio 375 1.815 2.190 1.600 0 1.600 0
    commerciale all'ingrosso e depositi 0 0 0 0 0 0 0
    totali 7.100 5.060 12.160 6.000 10.974 16.974 800
    - Previsioni quinquennali del Piano Operativo
  19. Titolo I - Caratteri del Piano
  20. Capo I - Aria ed energia
  21. 1. Le opere, gli interventi e i manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia di cui alla L.R. 65/2014 e s.m.i. sono consentiti nel rispetto delle eventuali condizioni e limitazioni stabilite dal Regolamento Edilizio e dalle presenti Norme in riferimento alle classi oppure a specifici contesti e/o edifici e complessi.

    - Disposizioni per opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia
  22. 1. Al fine di garantire adeguati livelli di tutela ambientale i progetti per le Aree di Trasformazione attraverso la redazione dei Piani Attuativi e/o dei Permessi di costruire dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

    • - dovrà essere privilegiato l'impiego di tecniche bioclimatiche e l'utilizzo di modalità costruttive riferibili all'edilizia sostenibile e di fonti di energia rinnovabile, che dovranno risultare pienamente integrate con le architetture di progetto;
    • - adottare una corretta esposizione degli edifici, garantendo il c.d. "diritto al sole", ovvero illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti per la produttività di eventuali impianti solari;
    • - prevedere tipologie edilizie rispondenti all'obiettivo di limitare l'artificializzazione del suolo e l'incremento di superfici impermeabilizzate, assicurando al contempo, per gli edifici residenziali, adeguate prestazioni in termini di privacy e di disponibilità di spazi aperti di uso individuale quale parte integrante dell'alloggio;
    • - prevedere nelle aree a verde impianti vegetazionali per il miglioramento della qualità dell'aria e del microclima e per la compensazione dell'incremento delle emissioni di anidride carbonica, con almeno un albero ogni 25 mq. di Superficie edificabile (o edificata) (SE) prevista dal progetto;
    • - privilegiare pavimentazioni idonee alla crescita di tappeti erbosi per gli spazi pubblici e privati destinati a piazzali, a parcheggi, alla viabilità pedonale e ciclabile;
    • - prevedere per gli spazi carrabili impermeabili sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia;
    • - adottare soluzioni tecniche per il recupero delle acque meteoriche e l'utilizzo delle acque di riciclo, in particolare tramite la predisposizione di reti duali.

    2. Fermo restando quanto previsto in relazione a specifiche Aree di Trasformazione sono in ogni caso prescritte:

    • - la verifica della capacità di carico della rete di collettamento e depurazione con eventuale conseguente potenziamento del sistema di trattamento e smaltimento dei reflui;
    • - la verifica della capacità della rete dell'acquedotto con eventuali conseguenti interventi di rinnovo della stessa.

    3. Anche in conformità alle disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti del D.P.G.R. n. 2/R del 09/02/2007 e s.m.i. nei progetti dovranno essere rispettati inoltre i requisiti di qualità corrispondenti alle seguenti prestazioni:

    • - supporto alla mobilità pedonale e ciclistica con l'estensione ed il miglioramento delle infrastrutture e degli spazi ad esse dedicati;
    • - incremento del verde di connettività urbana cioè mantenimento, rafforzamento e/o ricostituzione delle connessioni sia verso le aree di verde urbano più vicine sia verso le aree agricole attraverso le dotazioni di spazi verdi e fasce alberate all'interno dei nuovi insediamenti.

    4. La progettazione degli spazi pubblici o di uso pubblico e per le attività di servizio dovrà rispettare i criteri e le regole generali definiti all'art. 32 ed i criteri e le regole specifici definiti per ciascun ambito.

    5. Ai progetti di trasformazione si applicano gli incentivi per l'edilizia sostenibile di cui al precedente art. 31.

    - Disposizioni per la qualità e la tutela ambientale nei progetti
  23. Titolo IX - Disposizioni generali per le trasformazioni
  24. Titolo II - Usi
  25. 1. La destinazione d'uso attuale di un immobile è definita con i criteri e le procedure della vigente normativa regionale.

    2. Per destinazione d'uso attuale di un immobile si intende:

    • - l'utilizzazione conforme a quella stabilita da una licenza, o concessione, od autorizzazione, o altro titolo abilitativo, rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti all'atto del rilascio;
    • - nel caso di assenza dei suddetti provvedimenti abilitativi, o di loro indeterminatezza, la destinazione risultante dalla classificazione catastale, ovvero dalla richiesta di revisione della stessa legittimamente formulata prima dell'entrata in vigore delle presenti norme.
    - Destinazione d'uso attuale
  26. Scarica la Scheda Norma – PA02

    - Piano Attuativo in via del Castelluccio, via F. Tognarini a San Vincenzo (PA02)
  27. 1. Gli interventi da realizzare in prossimità di impianti di radiocomunicazione o di linee elettriche esistenti devono essere subordinati ad una preventiva valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza o a bassa frequenza, al fine di ridurre le esposizioni al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico e comunque di evitare l'insorgere di incompatibilità elettromagnetiche, in conformità con i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità fissati dalla normativa di settore vigente.

    2. La localizzazione di impianti, stazioni e cabine di distribuzione dell'energia elettrica dovrà avvenire dove non è prevista permanenza stabile di persone.

    3. L'installazione di impianti di radiocomunicazione non è ammessa:

    • - nelle aree con destinazione ad attrezzature di servizio pubbliche di rilevante sensibilità quali servizi per l'istruzione di base (Sb) e servizi per il culto (Sr);
    • - negli edifici e complessi, riconosciuti di particolare pregio architettonico e valore storico-documentale, in classe c1 o c2.

    4. I sistemi di illuminazione dovranno privilegiare pertanto soluzioni che prevedano la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati con luce schermata verso l'alto, elementi a stretto contatto con il terreno o direttamente collocati in esso e sempre opportunamente schermati verso l'alto.

    - Inquinamento elettromagnetico e luminoso
  28. Capo II - Suolo, sottosuolo ed acque
  29. Scarica la Scheda Norma – IC21

    - Intervento Convenzionato lungo la strada per Campiglia Marittima 2 (IC21)
  30. Parte II - GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI
  31. Scarica la Scheda Norma – IC07

    - Intervento Convenzionato in via G. Di Vittorio, via G. Venanti, via O. Cionini a San Vincenzo (IC07)
  32. 1. Al fine della verifica di coerenza rispetto al dimensionamento del Piano Strutturale, le previsioni del Piano Operativo sono definite anche con riferimento alle Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE), suddivise in sub-UTOE, ed al Sistema Ambientale.

    2. In questo caso al dimensionamento del Piano Operativo:

    • - non concorrono gli interventi, ritenuti compatibili, che non comportano trasformazioni significative delle risorse, come le ristrutturazioni edilizie e i cambi di destinazione d'uso;
    • - concorrono gli ampliamenti nel patrimonio edilizio esistente diversi da quelli consentiti dalle classi c5, c6, c7 e c8;
    • - concorrono gli interventi di nuova edificazione di completamento e saturazione oppure di espansione e le riqualificazioni insediative (tramite sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica), per le quote di Superficie edificabile (o edificata) (SE) interessate da mutamento d'uso.

    3. Individuazione del dimensionamento per sub-UTOE e Sistema Ambientale e per l'intero territorio comunale:

    La tabella tiene conto anche delle quantità "consumate" dopo l'approvazione del P.S., in attuazione di previsioni del Regolamento Urbanistico, e delle quantità attribuite a Piani Attuativi vigenti e Interventi Convenzionati vigenti in corso di attuazione, con esclusione di quelli già computati dal Piano Strutturale come previsioni attuate.

    La tabella non fa riferimento alle sub-UTOE 2.1 e 2.2, corrispondenti alle aree periurbane, in quanto il Piano Strutturale non attribuisce loro alcun dimensionamento.

    Il dimensionamento per gli interventi di riqualificazione e recupero e di nuova costruzione con destinazione agricola definito dal Piano Strutturale, decurtato delle quantità realizzate dopo l'approvazione del P.S., è interamente assegnato al Piano Operativo, visto che comunque tali interventi sono ammessi in funzione della conduzione produttiva dei fondi.

    Piano Strutturale approvato con le modifiche proposte in variante contestuale quantità consumate dall'approvazione del P.S. (interventi realizzati, piani attuativi e unitari vigenti aggiuntivi a quelli già considerati attuati dal PS vigente)
    sub-UTOE 1.1 (mq) sub-UTOE 1.2 (mq) sub-UTOE 2.1 (mq) sub-UTOE 2.2 (mq) sistema ambientale (mq) intero territorio (mq) sub-UTOE 1.1 (mq) sub-UTOE 1.2 (mq) sub-UTOE 2.1 (mq) sub-UTOE 2.2 (mq) sistema ambientale (mq) intero territorio (mq)
    residenziale ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana 12.000 0 0 0 16.000 28.000 1.384 0 0 0 0 1.384
    nuova costruzione 9.800 1.700 0 0 0 11.500 0 0 0 0 0 0
    totale 21.800 1.700 0 0 16.000 39.500 1.384 0 0 0 0 1.384
    commerciale ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana 2.800 0 0 0 300 3.100 544 0 0 0 0 544
    nuova costruzione 700 300 0 0 200 1.200 0 0 0 0 0 0
    totale 3.500 300 0 0 500 4.300 544 0 0 0 0 544
    turistico-ricettiva riqualificazione e ampliamento 3.500 0 0 0 2.000 5.500 700 0 0 0 0 700
    nuova costruzione 1.500 500 0 0 7.500 9.500 0 0 0 0 0
    totale 5.000 500 0 0 9.500 15.000 700 0 0 0 0 700
    direzionale e di servizio (direzionale) ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana 1.200 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0
    nuova costruzione 600 200 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0
    totale 1.800 200 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0
    industriale -artigianale (produttivo) nuova costruzione (compresi riqualificazione e ampliamento delle strutture esistenti 4.000 0 0 0 2.000 6.000 0 0 0 0 0
    totale 4.000 0 0 0 2.000 6.000 0 0 0 0 0 0
    agricola riqualificazione e recupero 0 0 0 0 4.500 4.500 0 0 0 0 0 0
    nuova costruzione 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 67 67
    totale 0 0 0 0 19.500 19.500 0 0 0 0 67 67
    Piano Strutturale con sottrazione delle quantità consumate dopo l'approvazione Piano Operativo residuo del Piano Strutturale
    sub-UTOE 1.1 (mq) sub-UTOE 1.2 (mq) sub-UTOE 2.1 (mq) sub-UTOE 2.2 (mq) sistema ambientale (mq) intero territorio (mq) sub-UTOE 1.1 (mq) sub-UTOE 1.2 (mq) sub-UTOE 2.1 (mq) sub-UTOE 2.2 (mq) sistema ambientale (mq) intero territorio (mq) sub-UTOE 1.1 (mq) sub-UTOE 1.2 (mq) sub-UTOE 2.1 (mq) sub-UTOE 2.2 (mq) sistema ambientale (mq) intero territorio (mq)
    residenziale ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana 10.616 0 0 0 16.000 26.616 1.660 0 0 0 9.074 10.734 8.956 0 0 0 6.926 15.882
    nuova costruzione 9.800 1.700 0 0 0 11.500 4.850 1.000 0 0 0 5.850 4.950 700 0 0 0 5.650
    totale 20.416 1.700 0 0 16.000 38.116 6.510 1.000 0 0 9.074 16.584 13.906 700 0 0 6.926 21.532
    commerciale ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana 2.256 0 0 0 300 2.556 0 0 0 0 0 0 2.256 0 0 0 300 2.556
    nuova costruzione 700 300 0 0 200 1.200 0 0 0 0 0 0 700 300 0 0 200 1.200
    totale 2.956 300 0 0 500 3.756 0 0 0 0 0 0 2.956 300 0 0 500 3.756
    turistico-ricettiva riqualificazione e ampliamento 2.800 0 0 0 2.000 4.800 2.540 0 0 0 1.900 4.440 260 0 0 0 100 360
    nuova costruzione 1.500 500 0 0 7.500 9.500 0 500 0 0 4.100 4.600 1.500 0 0 0 3.400 4.900
    totale 4.300 500 0 0 9.500 14.300 2.540 500 0 0 6.000 9.040 1.760 0 0 0 3.500 5.260
    direzionale e di servizio (direzionale) ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana 1.200 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 1.200
    nuova costruzione 600 200 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 600 200 0 0 0 800
    totale 1.800 200 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 1.800 200 0 0 0 2.000
    industriale -artigianale (produttivo) nuova costruzione (compresi riqualificazione e ampliamento delle strutture esistenti 4.000 0 0 0 2.000 6.000 0 0 0 0 800 800 4.000 0 0 0 1.200 5.200
    totale 4.000 0 0 0 2.000 6.000 0 0 0 0 800 800 4.000 0 0 0 1.200 5.200
    agricola riqualificazione e recupero 0 0 0 0 4.500 4.500 0 0 0 0 4.500 4.500 0 0 0 0 0 0
    nuova costruzione 0 0 0 0 14.933 14.933 0 0 0 0 14.933 14.933 0 0 0 0 0 0
    totale 0 0 0 0 19.433 19.433 0 0 0 0 19.433 14.933 0 0 0 0 0 0
    - Verifica del dimensionamento del Piano Operativo rispetto al Piano Strutturale
  33. Capo II - Aree urbane con disciplina specifica
  34. Titolo VI - Mobilità
  35. 1. Appartengono alla viabilità di bacino (subsistema M2) il tracciato della vecchia Aurelia (S.P. 39) dal confine sud fino all'intersezione con la strada per Campiglia (S.P. 20), la strada per Campiglia (S.P. 20) e il tratto più meridionale della strada della Principessa dall'intersezione con via delle Caldanelle fino al confine con Piombino.

    2. Sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria o comunque in sede protetta.

    Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.

    - Viabilità di bacino (M2)
  36. 1. È la parte di territorio a monte di San Carlo, dal rilevante valore naturalistico, caratterizzato dalla presenza dominante di aree forestali e di aree con vegetazione arbustiva e roccia affiorante, con il versante collinare della Valle del Manienti e il crinale del Monte Calvi, comprendente anche l'area estrattiva della cava di calcare.

    2. La quasi totalità dei boschi rientra nella categoria dei boschi conservativi secondo la definizione dell'inventario forestale regionale e pertanto è sottoposta a particolare e specifico regime di tutela.

    Per le aree boscate della Valle del Manienti e di Monte Calvi dovrà essere redatto uno specifico piano forestale. Per quanto non previsto si rimanda alla LRT 39/2000 ed al relativo regolamento di attuazione DPGR 48r/2003.

    3. In tutti gli interventi si dovranno evitare l'alterazione o l'oscuramento di visuali interessanti, di suggestione paesaggistica o di osservazione di particolarità di valore naturalistico. Ciò si applica anche all'installazione di infrastrutture tecnologiche quali impianti per le telecomunicazioni e per la produzione e/o distribuzione di energia; tali installazioni dovranno in ogni caso perseguire il minimo impatto ambientale e paesaggistico.

    4. Lungo i corsi d'acqua del Botro alle Rozze, del Botro Bufalone e del Fosso Val di Gori è istituito un ambito di tutela integrale per una fascia di 50 ml. su ciascuna sponda.

    - Collina alta (Cal) (R1)
  37. 1. Gli interventi di sistemazione ed attrezzatura degli spazi esterni pertinenziali devono essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.

    2. Gli interventi sugli spazi aperti di edifici e complessi di matrice storica, in particolare negli ambiti U1.1 e U1.2 e di edifici e complessi in classe c1 o c2, devono garantire la conservazione e l'eventuale ripristino di detti spazi e dei singoli elementi costitutivi originari, con particolare riguardo ad elementi quali pavimentazioni, pozzi, cancellate, recinzioni, filari, edicole, fontane, panchine in muratura, roste, lapidi, stemmi, filari, opere murarie, siepi ed altre singolarità vegetali. Il rifacimento e la manutenzione degli stessi devono prevedere l'impiego di materiali e tecnologie per quanto possibile simili a quelli originari.

    3. Eventuali annessi minori pertinenziali originari del complesso edilizio, se di valore storico-testimoniale, quali locali di deposito o ricovero addossati o separati dagli edifici principali, forni, pozzi, ecc., devono essere mantenuti o ripristinati nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive originarie.

    Se di nessun valore e nel caso in cui siano realizzati con materiali precari o incongrui - sempreché legittimi - possono essere demoliti a e ricostruiti come Superficie accessoria (SA) a parità di volume nel resede di pertinenza, anche in diversa collocazione, purché finalizzata alla complessiva razionalizzazione ed al riordino degli spazi e delle funzioni pertinenziali, evitando in ogni caso di impegnare vedute panoramiche. Non è comunque ammessa la ricostruzione in adiacenza a edifici in classe c1 o c2.

    4. È ammessa, ad esclusione di resede di pertinenza di edifici e complessi in classe c1 e c2, la realizzazione di nuove autorimesse nel lotto di pertinenza di edifici residenziali con concessione precedente all'entrata in vigore della L. 122/1989 nel rispetto delle seguenti condizioni:

    • - caratteristiche e dimensioni tali da risultare superfici non residenziali o accessorie escluse dal computo della Superficie edificabile (o edificata) (SE);
    • - mantenimento o realizzazione di una superficie permeabile non inferiore al 35% della superficie fondiaria;
    • - costituzione di vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento.

    5. La realizzazione di piscine ad uso privato e dei volumi tecnici necessari per il loro corretto funzionamento, che dovranno comunque essere completamente interrati o collocati all'interno di edifici esistenti, è ammessa con esclusione di resede di pertinenza di edifici e complessi in classe c1 e c2.

    Valgono inoltre le seguenti disposizioni:

    • - è consentita la realizzazione di piscine pertinenziali se completamente interrate ed ove per l'approvvigionamento sia dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015;
      sono ammesse piscine seminterrate nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra ed evitando in ogni caso la realizzazione di muri a retta di altezza superiore a 1,50 ml.;
    • - la vasca potrà avere dimensioni d'ingombro massime pari a 120 mq., fermo restando il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% del lotto di pertinenza sistemato a prato e/o con piantumazioni.

    6. È ammessa la realizzazione di campi da tennis e attrezzature sportive simili a carattere pertinenziale, con esclusione del resede di pertinenza di edifici e complessi in classe c1 e c2, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

    • - dovranno essere limitati i movimenti di terra, evitando in ogni caso la necessità di realizzare muri a retta di altezza superiore a 1 ml.;
    • - nel caso di realizzazione in materiale sintetico dovrà comunque essere verificato il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% del lotto di pertinenza;
    • - per l'approvvigionamento per innaffiature e altre necessità deve essere dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico.

    7. La realizzazione di tettoie - totalmente prive di tamponamenti esterni - è consentita, ad esclusione di resede di pertinenza di edifici e complessi in classe c1 e c2 con i seguenti limiti e fatto salvo il rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo:

    • - nel caso di residenze fino ad una Superficie Coperta massima di 15 mq. per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza o per una Superficie Coperta massima pari al 15% della Superficie Coperta dell'edificio principale del quale la tettoia costituisce accessorio e comunque fino ad un massimo di 30 mq. per le pertinenze condominiali, con altezza al colmo non superiore a 2,70 ml.;
    • - nel caso di attività turistico-ricettive, attività commerciali al dettaglio ed attività direzionali e di servizio per una Superficie Coperta massima pari al 15% della Superficie Coperta dell'edificio principale del quale la tettoia costituisce accessorio e comunque fino ad un massimo di 30 mq., con altezza al colmo non superiore a 2,70 ml.;
    • - nel caso di attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi per una Superficie Coperta massima pari al 20% della Superficie Coperta dell'edificio principale del quale costituisce accessorio.
    • - possono essere installate anche su terrazzi ed attici a condizione che non superino la superficie coperta di mq 30,00;

    Non è ammessa la realizzazione di tettoie in aderenza a edifici in classe c1, c2 e c3.

    Nel caso di edifici in classe c4 la realizzazione di tettoie è ammessa se attuata tramite un schema unitario esteso all'intero complesso edilizio e comunque nel rispetto dei caratteri tipologici (in particolare tipologia edilizia e tipo di copertura), dei materiali e degli elementi architettonici caratterizzanti originari.

    8. Nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo sono consentite le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, con esclusione dei resede di pertinenza di edifici e complessi in classe c1 e c2 e dell'ambito U5.1.

    9. È consentita la realizzazione di recinzioni. La recinzione potrà avere altezza massima di 2 ml., che nel caso di dislivello alla base dovrà essere misurata alla quota inferiore; un'altezza massima di 2,50 ml. potrà essere ammessa nel caso di terreno in forte pendio.

    - Interventi, sistemazioni ed attrezzature degli spazi pertinenziali degli edifici nelle aree urbane
  38. Capo II - Tutela e valorizzazione
  39. 1. Il Piano Operativo del Comune di San Vincenzo è costituito dai seguenti gruppi di documenti:

    1. a) Progetto
    2. b) Studi geologici e idraulici
    3. c) Valutazioni.

    2. Gli elaborati di Progetto sono:

    • - Guida alla lettura:
      • Relazione illustrativa;
      • tavola PO Sintesi del progetto (scala 1:10.000);
    • - Disciplina di piano:
      • Norme Tecniche di Attuazione;
      • tavole
      • PO.1÷4 Aree urbane (scala 1:2.000, 4 tavole)
      • PO.5÷7 Aree extraurbane (scala 1:5.000, 3 tavole);

    3. Gli elaborati di Fattibilità degli interventi sono:

    • - Relazione di fattibilità geologica e idraulica
    • - Schede di fattibilità
    • - Tavole:
      • Carta della Magnitudo Idraulica (Tr = 200 anni) (scala 1:10.000)
      • Carta della Magnitudo Idraulica (Tr = 200 anni) con sovrapposizione aree oggetto di intervento (scala 1:10.000)
      • Carta Direttiva Alluvioni - PGRA con sovrapposizione aree oggetto di intervento (scala 1:10.000)
      • Carta della Magnitudo Idraulica (Tr = 30 anni) (scala 1:10.000)
      • Carta del Reticolo Idrografico (corsi d'acqua) con sovrapposizione aree oggetto di intervento (scala 1:10.000)azione sono:
      • - Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale con Studio di Incidenza; Sintesi non tecnica.

    5. Documentazione conoscitiva allegata:

    • Vincoli e tutele sovraordinati tavola QC.1 (scala 1:10.000).
    - Elaborati costitutivi
  40. Capo I - Interventi convenzionati nelle aree urbane
  41. 1. Sono assi funzionali (M3) il tracciato urbano della vecchia Aurelia (S.P. 39) dall'intersezione con la strada per Campiglia (S.P. 20) fino all'intersezione con via 8 Marzo e la vecchia Aurelia dal confine con Castagneto Carducci fino all'intersezione con via della Valle, via Falcone e Borsellino e la strada della Principessa dall'intersezione con la via delle Caldanelle fino al parco della Svizzera.

    2. Sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria o comunque in sede protetta.

    Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.

    Dovranno essere messi in campo, in particolare nel centro abitato, tutti gli interventi sul manufatto stradale e sulla circolazione consentiti dalla normativa vigente per la tipologia alla quale la strada appartiene tali da assicurare massime condizioni di sicurezza per la fruizione pedonale e ciclabile.

    3. Il tratto extraurbano della strada della Principessa (M3.1) è individuato come strada parco, in sinergia con gli obiettivi di valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche del contesto. Dovranno pertanto essere adottate misure orientate a regolamentarne forme e modi di accesso nel periodo estivo e promossi interventi di riqualificazione del tracciato e degli stalli per la sosta.

    - Assi funzionali (M3)
  42. 1. Nel patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria, come definiti dalle vigenti norme e leggi statali e regionali.

    Gli interventi di manutenzione non possono alterare i caratteri architettonici e i volumi degli edifici e nel caso di edifici e complessi ai quali il presente piano attribuisce le classi c1 e c2 tali interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali e nel rispetto delle tecniche e dei materiali originari.
    Sono fatti salvi gli interventi di cui all’art. 138 della LRT 65/2015 come specificato nei successivi articoli

    2. Sono altresì ammessi, compatibilmente con il rispetto dei caratteri formali e strutturali degli edifici, gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento per le esigenze dei disabili nell'ambito delle volumetrie esistenti e ancorch` comportino, nelle classi di edifici C1, C2 e C3 dentro territorio urbanizzato, la realizzazione di rampe o ascensori esterni o altri manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

    3. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione sono sempre consentiti con l'esclusione degli edifici di particolare valore ai quali il P.O. attribuisce le classi c1 e c2.

    4. Per gli edifici residenziali "unifamiliari e bifamiliari" di un solo piano residenziale, escluso le mansarde di cui alla LRT 5/2010, posti all'interno del sistema insediativo (esclusi quelli classificati c1, c2 e c3, non caratterizzati da valore architettonico o storico-documentale appartenenti a tessuti prevalentemente omogenei che necessitano di un'adeguamento funzionale o trasformazione per esigenze familiari potranno essere realizzati interventi mediante ampliamento con rialzamento di un piano (con ampliamento SE corrispondente a quella del piano esistente) mediante sopraelevazione anche con demolizione e ricostruzione nella stessa collocazione fermo restando il mantenimento del principio insediativo, dei caratteri tipologici e degli elementi architettonici originari nonché degli allineamenti con l'edificato circostante rispetto allo spazio pubblico.
    Sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni previste per le singole classi.
    Nel casi di edifici bifamiliari l'intervento deve essere unitario.
    Sono esclusi da questo tipo di intervento gli edifici ad un piano posti all'interno delle schede normative del P.O. nonché per gli edifici posti all’interno degli ambiti U1.1, U1.2 e U2.1.
    Gli edifici oggetto di ampliamento possono essere utilizzati esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell'agibilità.
    La rimozione del vincolo ventennale di cui al comma precedente, per la libera disponibilità dell'immobile, potrà essere rimosso con apposito atto dirigenziale previo pagamento di una penale pari al maggior valore acquisito dall'immobile a seguito della modificazione, dedotto delle spese - documentate - sostenute per l'intervento.
    L'intervento è soggetto a permesso di costruire convenzionato che dovrà riportare il suddetto vincolo di disponibilità sulla nuova unità immobiliare.

    - Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente
  43. 1. Corrisponde al territorio collinare compreso tra il capoluogo e la pianura, a ovest, e San Carlo e la Valle del Manienti ad est, caratterizzato da un versante agricolo e da rilevanti aree boscate, tra le quali il bosco del Masseto, che insieme agli altri elementi naturalistici determinano il suo importante ruolo ecologico e ambientale.

    2. Tutti gli interventi dovranno garantire la salvaguardia delle sistemazioni idrauliche ed agrarie di versante e la tutela o il recupero della trama fondiaria lineare alla viabilità di collina, della rete della viabilità poderale, dei filari alberati e delle siepi campestri.

    3. Tutti gli interventi dovranno garantire la tutela delle principali visuali panoramiche percepite dalla strada di San Bartolo e dalla via del Castelluccio, nonché dalla via Badalassi, indicate nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:5.000. Nelle eventuali nuove piantumazioni così come nella eventuale modifica del profilo dei terreni agricoli si dovranno dunque evitare l'alterazione o l'oscuramento di visuali interessanti, di suggestione paesaggistica o di osservazione di particolarità di valore naturalistico. Ciò si applica anche all'installazione di infrastrutture tecnologiche quali impianti per le telecomunicazioni e per la produzione e/o distribuzione di energia; tali installazioni dovranno in ogni caso perseguire il minimo impatto ambientale e paesaggistico.

    4. Per il patrimonio edilizio esistente non è ammesso il cambio d'uso verso la destinazione residenziale di edifici strumentali agricoli ad eccezione di quelli già adibiti a residenza agricola dichiarati non funzionali all'attività agricola con P.A.P.M.A.A.

    5. Nelle aree periurbane di San Carlo (R2.1) e nelle aree periurbane nord del capoluogo (R2.2) qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio legittimo esistente, fatti salvi quelli promossi dalle aziende agricole, eccedente la manutenzione straordinaria è subordinato alla rimozione degli eventuali manufatti fatiscenti e/o incongrui presenti nel resede di pertinenza.

    6. Le aree boscate della collina agraria (R2.3) sono da sottoporre a tutela. A tal fine per le aree boscate del Masseto, delle Ginepraie e di Poggio alle Strette dovrà essere redatto uno specifico piano forestale. Per quanto non previsto si rimanda alla LRT 39/2000 ed al relativo regolamento di attuazione DPGR 48r/2003.

    7. Le connessioni ecologiche della collina agraria (R2.4) sono elementi lineari corrispondenti a tratti del reticolo idrografico principale che collegano le aree di più rilevante valore naturalistico ed ambientale, da sottoporre a tutela. La valorizzazione dei corsi d'acqua quali Botro alle Rozze, Botro Bufalone, Fosso Val di Gori, Fosso Renaione e Botro ai Marmi, ai fini dell'individuazione di percorsi per la fruizione escursionistica è ammessa se compatibile con la salvaguardia degli alvei e della vegetazione riparia. Eventuali interventi sugli ecosistemi fluviali dovranno salvaguardare la vegetazione ripariale, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, e garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

    - Collina agraria (Cag) (R2)
  44. 1. Le regole per l'attuazione del progetto sono sinteticamente rappresentate nelle Tavole di progetto del P.O. attraverso indicazioni grafiche che riguardano prioritariamente la definizione degli spazi pubblici e la loro disposizione reciproca ed orientano l'impianto insediativo ed i caratteri dell'edificazione.

    2. Tali indicazioni hanno carattere di indirizzo e - fermo restando l'obbligo di rispetto del dimensionamento, degli obiettivi, delle prescrizioni, dei condizionamenti, dei requisiti e delle prestazioni richiesti dal Piano Operativo - possono essere oggetto di rettifiche e parziali modifiche in sede di approvazione dei relativi strumenti attuativi al fine di meglio coordinarsi con i luoghi e con le aree contermini, entro i limiti stabiliti dal presente articolo.

    Alle indicazioni grafiche, in coerenza con le disposizioni specifiche per ciascuna Area di trasformazione, si dovrà comunque fare riferimento per la definizione progettuale delle opere ed attrezzature pubbliche da realizzare e per l'individuazione delle aree da cedere.

    Nella definizione dei servizi e degli spazi di uso pubblico si dovranno in ogni caso rispettare le regole ed i criteri per la progettazione degli spazi per le attività di servizio individuati all'art. 32 delle presenti Norme e le eventuali indicazioni per gli spazi di uso pubblico riportate per gli ambiti.

    3. Viabilità

    Le aree indicate come viabilità corrispondono alla rete infrastrutturale di servizio ai comparti e/o di completamento/adeguamento della rete viaria esistente. Fatto salvo quanto eventualmente definito per le specifiche Aree di Trasformazione, sono da considerarsi prescrittivi i recapiti, mentre sono indicativi il dimensionamento in sezione, il percorso e le modalità di intersezione.

    I nuovi tracciati viari, così come la riconfigurazione di quelli esistenti, fermo restando il rispetto delle normative sovraordinate vigenti, dovranno essere progettati in modo da garantire adeguate prestazioni per ciascuna delle componenti di traffico ammesse; in tutti i casi essi dovranno essere caratterizzati da una carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia ed intersezioni a raso.

    In tutte le nuove strade urbane e di servizio ai comparti, in particolare, dovrà essere prevista la presenza del marciapiede su entrambi i lati; il marciapiede non potrà avere larghezza inferiore a 1,50 ml., al netto degli spazi occupati da elementi di ingombro (alberature, impianti per l'illuminazione, sedute, impianti pubblicitari, impianti tecnologici), e dovrà essere realizzato nel totale rispetto dei requisiti per i percorsi pedonali stabiliti dalle norme in materia di barriere architettoniche.

    Le nuove strade dovranno di norma essere corredate da alberature e/o altri elementi vegetazionali.

    4. Percorsi pedonali e/o ciclopedonali

    Le aree indicate come percorsi individuano i principali tracciati pedonali e/o ciclopedonali da realizzare nell'ambito dell'intervento. Sono da considerarsi prescrittivi i recapiti, mentre è indicativo il tracciato.

    I percorsi pedonali non potranno avere larghezza inferiore a 1,50 ml., al netto degli spazi occupati da elementi di ingombro (alberature, impianti per l'illuminazione, sedute, impianti pubblicitari, impianti tecnologici), e dovranno essere realizzati nel totale rispetto dei requisiti per i percorsi pedonali stabiliti dalle norme in materia di barriere architettoniche.

    Nel caso di percorsi ciclo-pedonali, la larghezza minima dovrà essere pari a 1, 50 ml. se a senso unico e 3 ml. se a doppio senso.

    5. Piazze e spazi pedonali

    Le aree indicate come piazze e spazi pedonali individuano gli spazi specificamente riservati allo stare ed alle attività proprie dei luoghi centrali, comprese le aree richieste quali standard urbanistici. La precisa localizzazione e l'estensione delle aree sono indicative delle regole definite nella disciplina specifica delle presenti Norme.

    6. Parcheggi

    Le aree indicate come parcheggi individuano gli spazi di sosta a raso per i veicoli, comprese le aree destinate a parcheggio pubblico richieste quali standard urbanistici. La precisa localizzazione e l'estensione delle aree sono indicative delle regole definite nella disciplina specifica delle presenti Norme.

    7. Verde

    Le aree indicate come verde individuano i giardini, gli spazi di gioco, le aree attrezzate e gli impianti sportivi all'aperto, il verde di ambientazione e di mitigazione, comprese le aree destinate a verde richieste quali standard urbanistici; parte di esse può essere di proprietà privata ma comunque sistemata a verde, libera da edifici e manufatti. La precisa localizzazione e l'estensione delle aree sono indicative delle regole definite nella disciplina specifica delle presenti Norme.

    8. Servizi

    Le aree indicate come servizi comprendono le superfici destinate agli edifici di servizio pubblici. La precisa localizzazione e l'estensione delle aree sono indicative delle regole definite nella disciplina specifica delle presenti Norme.

    - Regole grafiche per i progetti
  45. Capo II - Interventi convenzionati nelle aree extraurbane
  46. Scarica la Scheda Norma – PA03

    - Piano Attuativo in via Bernini a San Carlo (PA03)
  47. 1. Fatta salva ogni disposizione sovraordinata di ordine nazionale o regionale e la vigente disciplina in ordine ai titoli abilitativi ed alle attività libere in materia di energia, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve rispettare le regole e gli indirizzi definiti dal Piano Operativo in relazione alle specifiche caratteristiche del contesto.

    2. Per tutti gli impianti dovrà essere posta massima attenzione alla stabilità dei pendii e dovrà essere rispettata la morfologia naturale del suolo, evitando modificazioni significative dell'andamento topografico con opere di movimento terra, salvo modesti livellamenti e rettifiche di quote funzionali all'installazione ed alla viabilità di accesso e di manutenzione; dovranno essere realizzate, ove necessario, opportune opere di drenaggio e di regimazione idraulico-agraria adottando, quando possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.

    Dovranno essere privilegiate localizzazioni in aree già dotate di una rete viaria idonea tale da poter essere utilizzata come viabilità di accesso senza che ne siano alterate le caratteristiche sia in termini dimensionali che morfologici, fatta salva la possibilità di realizzare minimi interventi di adeguamento funzionale; eventuali tratti di nuova viabilità di accesso e di distribuzione interna ed eventuali spazi di manovra potranno essere realizzati solo se strettamente necessari all'esercizio dell'impianto e dovranno rispettare, per tipologia e materiali, il reticolo delle strade esistenti.

    La localizzazione degli impianti dovrà tenere conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, soprattutto nelle aree collinari, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso percorsi di fruizione panoramici, punti e luoghi di belvedere, in modo da garantire che la percezione dei beni e delle aree non sia in alcun modo compromessa; inoltre l'installazione degli impianti non deve interferire con le visuali da e verso il mare. Le condizioni di visibilità dell'impianto nel paesaggio dovranno essere appositamente documentate negli elaborati progettuali.

    L'eventuale impiego di fasce verdi di ambientazione e schermature arboree e arbustive con funzione di mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto dovrà essere attentamente valutato rispetto al contesto paesaggistico; in particolare sarà da valutare la coerenza negli ambiti di pianura. Dovrà essere previsto l'impiego di specie vegetali locali ed autoctone, creando un effetto il più naturale possibile.

    Nel caso di aree agricole dovrà essere privilegiato l'utilizzo di aree degradate o abbandonate e/o non più funzionali all'attività agricola.

    La connessione alla rete elettrica esistente dovrà essere realizzata tramite linee interrate, salvo dimostrazione di impossibilità tecnica.

    Le costruzioni accessorie dovranno essere limitate alle opere ed alle infrastrutture strettamente necessarie all'esercizio degli impianti.

    3. Nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., in coerenza con il PIT/PPR, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere conforme alle Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs. 42/2004 (quale mera estrapolazione, dal documento avente come oggetto: Collaborazione nella definizione di atti in materia di installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Contributo della Direzione Regionale MiBAC, Allegato alla nota prot. 5169 del 23/03/2012 e nota prot. 5656 del 30/03/2012).

    4. Impianti solari fotovoltaici e termici

    Gli impianti solari fotovoltaici connessi alle aziende agricole - quale fonte di reddito integrativo a quello agricolo - devono essere localizzati in aree già interessate da interventi di urbanizzazione, evitando la sottrazione di suoli produttivi agricoli. Non devono in ogni caso determinare modifiche della maglia agraria consolidata o alterare gli assetti paesaggistici rurali; è esclusa la localizzazione in aree particolarmente esposte e/o interferenti con visuali panoramiche.

    Impianti non connessi ad aziende agricole sono consentiti esclusivamente negli ambiti U3.4 e U4.2, ad eccezione di quelli destinati all'autoconsumo.

    Gli impianti solari (fotovoltaici e termici) sugli edifici, dove il PO individua le visuali panoramiche di cui all'art. 101, al fine di ridurre l'effetto di inquinamento visivo e minimizzare l'impatto, dovranno essere integrati nella copertura; In generale ma soprattutto nelle aree extraurbane dovrà in ogni caso essere privilegiata la collocazione su corpi edilizi secondari e poco visibili.

    Ove non sia tecnicamente realizzabile la totale integrazione architettonica o nel caso di recente ristrutturazione della copertura, negli edifici esistenti con copertura a falda i pannelli dovranno essere di norma collocati aderenti alla falda, a filo tetto, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; i pannelli dovranno essere arretrati rispetto al filo di gronda e mantenersi comunque, in qualsiasi punto, ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo; negli interventi di recupero edilizio in cui sia previsto il rifacimento del tetto i pannelli dovranno essere preferibilmente inseriti in falda, all'interno del pacchetto costruttivo, così da risultare complanari, nella superficie del pannello, al manto di copertura.

    Nel caso di edifici in classe c1 è obbligatoria la totale integrazione nella copertura su corpi edilizi secondari e poco visibili oppure la collocazione a terra, eventualmente su struttura di supporto, adottando la soluzione che si dimostri adeguata a garantire la compatibilità con i caratteri architettonici, storici ed artistici e il rispetto del pregio architettonico e del valore storico-documentale.

    Negli edifici di nuova costruzione i pannelli devono essere sempre concepiti come componenti integrate del progetto architettonico.

    5. Impianti eolici

    Fermo restando quanto stabilito in riferimento ai beni paesaggistici, gli impianti per la produzione di energia da fonti eoliche sono ammessi esclusivamente se destinati all'autoconsumo e con altezza al rotore non superiore a 9 ml. nelle aree urbane e non superiore a 15 ml. nelle aree extraurbane.

    Sono escluse collocazioni:

    • - nelle pertinenze di edifici in classe c1, c2 e c3;
    • - negli ambiti U5.1, R2.3, R2.4, R3.2, R4.2. R4.3 e R4.4.

    Nelle aree extraurbane la localizzazione dovrà comunque avvenire in contiguità a manufatti edilizi esistenti.

    6. Impianti a biomasse

    Gli impianti connessi alle aziende agricole - quale fonte di reddito integrativo a quello agricolo - sono ammessi esclusivamente se commisurati alla capacità di produzione e reperimento della biomassa nell'ambito del territorio comunale o dei comuni limitrofi. Le aziende potranno mettere in produzione colture dedicate alla produzione per l'alimentazione di impianti a biomasse con un'estensione non superiore al 20% della propria Superficie Utile Agricola complessiva e con esclusione di aree boscate, vegetazione riparia, aree umide e oliveti di impianto storico.

    Impianti non connessi ad aziende agricole sono consentiti esclusivamente negli ambiti U3.4 e U4.2, privilegiando localizzazioni tali da minimizzare le movimentazioni e il conseguente aggravio sul traffico stradale.

    - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
  48. Titolo VII - Aree extraurbane
  49. Scarica la Scheda Norma – IC08

    - Intervento Convenzionato in via G. Donizetti a San Vincenzo (IC08)
  50. 1. È la parte del territorio edificato la formazione del quale risale al periodo ottocentesco e novecentesco, che comprende i tessuti di matrice ed impianto più antichi, lungo l'allora tracciato della vecchia via Aurelia, e, a monte della ferrovia, gli isolati a scacchiera della porzione urbana definita "paese nuovo", a San Vincenzo, e l'intero nucleo urbano di San Carlo.

    2. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà essere improntata a migliorare la fruizione pedonale e facilitare quella ciclabile, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree.

    Ciò, in particolare nell'ambito U1.1, potrà essere ottenuto attraverso la limitazione degli spazi destinati alla componente degli autoveicoli, in modo da potenziare il ruolo di luogo dello stare piuttosto che quello di scorrimento del traffico, compatibilmente con la disponibilità di itinerari alternativi per l'accessibilità carrabile.

    Le strade, ad eccezione dell'ambito U1.1, dovranno essere dotate di marciapiede con caratteristiche adeguate su almeno un lato, fatti salvi insormontabili impedimenti tecnici.

    3. Le sistemazioni delle vie e degli spazi pubblici prospettanti su di esse dovranno essere progettate tenendo conto dell'inserimento nel contesto di matrice storica e della leggibilità del percorso come asse portante del tessuto urbano.

    4. Per i parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli parte dei quali riservata alle persone disabili; essi dovranno essere localizzati preferibilmente in prossimità di parchi e giardini pubblici o delle attrezzature pubbliche di servizio.

    - La città consolidata (U1)
  51. 1. Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso rilevanti, con riferimento alla superficie utile prevalente, i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie principali, che poi verranno articolate al loro interno nei successivi articoli:

    • - residenziale (R),
    • - attività industriali ed artigianali (I),
    • - attività commerciali all'ingrosso e depositi (G),
    • - attività commerciali al dettaglio (C),
    • - attività turistico-ricettive (T),
    • - attività direzionali e di servizio (D),
    • - attività agricole (A),
    • - attrezzature di servizio pubbliche (S).

    Nelle destinazioni d'uso sopra indicate debbono intendersi comprese, anche ai sensi di specifica normativa, le attività complementari (benché, a rigore, appartenenti ad altre categorie) strettamente collegate allo svolgimento dell'attività principale e pertanto gli spazi accessori a esse collegate e/o correlate.

    2. Quando non diversamente specificato, il passaggio dall'una all'altra attività all'interno dell'articolazione di ciascuna destinazione d'uso principale è sempre consentito.

    - Mutamento della destinazione d'uso
  52. Capo III - Pericolosità e fattibilità geologica e idraulica
  53. Capo III - Nuovi edifici e manufatti a servizio dell'agricoltura
  54. Scarica la Scheda Norma – IC22

    - Intervento Convenzionato lungo la strada per Campiglia Marittima 3 (IC22)
  55. Titolo X - Interventi Convenzionati
  56. Parte III - TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI, INFRASTRUTTURALI ED EDILIZI DEL TERRITORIO
  57. Titolo III - Interventi
  58. 1. La disciplina del presente Piano Operativo è integrata da quanto prescritto dal Regolamento Edilizio comunale approvato con deliberazione CC n 10 del 09.03.2022, fermo restando che in caso di contrasto, di difformità definitorie e di deroghe, le Norme e gli elaborati grafici del Piano Operativo prevalgono sulle disposizioni del Regolamento Edilizio.

    2. L'Amministrazione ha provveduto all'adeguamento alle Norme del Piano Operativo del Regolamento Edilizio che, ai sensi della normativa regionale, detta norme in materia di modalità costruttive, ornato pubblico ed estetica, igiene, sicurezza e vigilanza e persegue gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico in coerenza con il Titolo VIII, Capo I, della L.R. 65/2014.

    3. L'Amministrazione ha provveduto all'adeguamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica e degli altri Piani di Settore vigenti.

    4. Il Piano Operativo è coordinato con il Piano Comunale di Protezione Civile.

    5. L'amministrazione dovrà provvedere ad adottare il nuovo piano spiaggia.

    - Rapporto con il Regolamento Edilizio e con i Piani di Settore
  59. 1. È la parte della pianura compresa tra le pendici collinari e la via di Biserno, fino al canale orientale di Rimigliano, e poi fino alla ferrovia ed è caratterizzata dall'esclusiva presenza di suoli agricoli, anche se prevalentemente frammentati vista l'accentuata divisione proprietaria.

    2. Tutti gli interventi dovranno garantire la salvaguardia dell'assetto idraulico-agrario della bonifica, del reticolo idraulico minore e della vegetazione riparia e la tutela o il recupero della trama fondiaria, della rete della viabilità poderale, dei filari alberati e delle siepi campestri.

    3. Nelle eventuali nuove piantumazioni si dovrà evitare l'oscuramento di visuali interessanti, di suggestione paesaggistica o di osservazione di particolarità di valore naturalistico.

    4. Per il patrimonio edilizio esistente non è ammesso il cambio d'uso verso la destinazione residenziale di edifici strumentali agricoli ad eccezione di quelli già adibiti a residenza agricola dichiarati non funzionali all'attività agricola con P.A.P.M.A.A.

    5. Nelle aree periurbane ovest del capoluogo (R3.1) qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio legittimo esistente, fatti salvi quelli promossi dalle aziende agricole, eccedente la manutenzione straordinaria è subordinato alla rimozione degli eventuali manufatti fatiscenti e/o incongrui presenti nel resede di pertinenza.

    6. Le connessioni ecologiche della pianura alta (R3.2) sono elementi lineari corrispondenti a tratti del reticolo idrografico principale che collegano le aree di più rilevante valore naturalistico ed ambientale, da sottoporre a tutela. La valorizzazione dei corsi d'acqua quali Botro ai Marmi, Botro Bufalone, Fosso Val di Gori e Fosso Renaione, ai fini dell'individuazione di percorsi per la fruizione escursionistica è ammessa se compatibile con la salvaguardia degli alvei e della vegetazione riparia. Eventuali interventi sugli ecosistemi fluviali dovranno salvaguardare la vegetazione ripariale, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, e garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

    - Pianura alta (Pal) (R3)
  60. 1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante:

    • - interventi diretti;
    • - interventi convenzionati e progetti unitari convenzionati;
    • - piani attuativi, di iniziativa pubblica e/o privata e altri piani e programmi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
    • - opere pubbliche.

    2. Il Piano Operativo si attua attraverso interventi convenzionati, progetti unitari convenzionati o piani attuativi dove previsto dalle presenti Norme o su richiesta dell'Amministrazione Comunale per la rilevanza degli interventi o per l'opportunità di inquadrarli o coordinarli in un contesto ampio.

    3. Nelle aree destinate ad attrezzature di servizio pubbliche il P.O. si attua mediante intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti, nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti, per l'area e il tipo di edificio e il regolare svolgimento delle attività previste. L'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici e della compatibilità urbanistica con il contesto.

    In tali aree gli interventi ammessi possono essere realizzati, oltre che dall'Amministrazione Comunale, anche da altri Enti pubblici o Enti legalmente riconosciuti, operanti nel settore culturale, sanitario, sportivo, ricreativo, associativo, tecnico-amministrativo, ecc. o da altri soggetti privati, anche eventualmente proprietari delle aree, i quali si impegnino, sulla base di idonee convenzioni, a rispettare le modalità di esecuzione e i tempi stabiliti dal Comune nonché a garantire la fruibilità delle opere da parte dell'intera collettività.

    - Strumenti e modi di attuazione
  61. Titolo IV - Tutele delle risorse, dei beni paesaggistici ed ambientali
  62. 1. In tutti gli interventi dovranno essere evitate opere di forte rimodellamento del suolo (scavi e rinterri) che comportino una alterazione significativa della situazione preesistente.

    2. Nel caso di edifici collocati in aree con terreno in pendio nella sistemazione finale a monte e comunque nei lati controterra potranno essere previsti scannafossi e/o elementi analoghi ma non sono consentite modifiche all'andamento naturale del suolo che portino a rendere seminterrati o fuori terra i locali che nella configurazione orografica originaria invece risulterebbero - rispettivamente - interrati o seminterrati.

    In particolare, nelle sistemazioni attinenti gli edifici ed il resede di pertinenza degli edifici non è ammessa la realizzazione di muri di contenimento di altezza superiore a 1,50 ml.; dovrà in ogni caso essere dimostrata la necessità di realizzare tali strutture ed accuratamente verificata l'assenza di alternative meno impattanti (ad esempio terre rinforzate rinverdite): tali interventi si configurano pertanto come soluzione limite, da adottare esclusivamente qualora sia inequivocabilmente impossibile mantenere la conformazione naturale del terreno oppure limitare la modifica di tale conformazione ad un modesto rimodellamento da realizzare senza strutture di sostegno.

    È ammessa la realizzazione di muri di altezza superiore a 1,50 ml., purché comunque inferiore a 2,70 ml., esclusivamente se corrispondenti all'unico fronte libero, a valle, di volumi interrati.

    - Sbancamenti, scavi e rinterri
  63. Capo IV - Beni paesaggistici
  64. 1. La viabilità locale (M4) comprende i tracciati stradali principali che collegano il capoluogo e San Carlo - via del Castelluccio, Via di San Bartolo -, l'asse centrale della vecchia Aurelia nel tratto urbano tra via della Valle e via 8 Marzo, via della Caduta, via di Rimigliano e via del Lago.

    2. Sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria o comunque in sede protetta.

    Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.

    - Viabilità locale (M4)
  65. Capo IV - Edifici esistenti
  66. Titolo XI - Piani Attuativi
  67. 1. La destinazione d'uso residenziale (R) comprende le abitazioni ordinarie.

    2. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso residenziale le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo.

    Sono esclusi dalla destinazione d'uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali si considerano a tutti gli effetti a destinazione d'uso agricola.

    - Residenziale
  68. 1. Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione in materia, gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti sono ammissibili in forma di ristrutturazione edilizia laddove si renda possibile l'accertamento della originaria consistenza e configurazione. La ricostruzione, che deve essere intesa come fedele riproposizione di volumi preesistenti, è dunque ammessa a condizione che sia presentata documentazione inequivocabile in merito alla consistenza planivolumetrica dei fabbricati originari.

    2. Ai fini del recupero degli edifici di cui al comma 1, le unità volumetriche crollate o demolite potranno essere ripristinate esclusivamente quando, pur presentandosi gravemente degradate, possano considerarsi visivamente riconoscibili e misurabili in loco, con riferimento sia all'andamento ed all'altezza dei muri perimetrali, che alla esatta posizione della copertura.

    3. La mancanza fisica dei connotati essenziali di un edificio può essere superata se è possibile darne evidenza certa, attraverso idonea documentazione storica, grafica e/o fotografica che serva a identificare inequivocabilmente l'esatta ubicazione e consistenza dell'edificio o di parte di esso. In particolare, tale documentazione deve poter consentire, nel caso, di stabilire i dati essenziali della sagoma, del volume e della superficie, allorché risultino oggettivamente verificabili sulla base delle planimetrie e degli elaborati grafici e fotografici in possesso del Comune o di altri enti (e riferite ad un tempo precedente alla parziale demolizione dell'edificio) e delle misurazioni ancora eseguibili sulla struttura rimasta integra (muri perimetrali ed area di sedime occupata dalla costruzione).

    4. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno garantire un corretto inserimento nel contesto di riferimento dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e saranno inoltre subordinati all'esistenza di condizioni di uso e accessibilità tali da non richiedere nuova viabilità e opere di urbanizzazione che inducano movimenti di terra, o sistemazioni che alterino il carattere dei luoghi.

    5. Ad avvenuta realizzazione e ultimazione degli interventi di ripristino gli edifici saranno da considerare in classe c3.

    - Interventi di ripristino di edifici o parti di edifici
  69. Scarica la Scheda Norma – IC09

    - Intervento Convenzionato in via del Castelluccio, via del Belvedere a San Vincenzo (IC09)
  70. Scarica la Scheda Norma – PA05

    Scheda proveniente da precedente programmazione non oggetto di verifica di conformazione

    - Piano Attuativo Tenuta di Rimigliano (PA05)
  71. 1. Corrisponde al nucleo di matrice antica del capoluogo, sviluppatosi intorno alla torre pisana e alla Villa Alliata.

    2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c2, mentre gli edifici e complessi non coerenti alle caratteristiche proprie dell'ambito sono di norma classificati come c3.

    3. All'interno dell'ambito U1.1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

    • - residenziale
    • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o di produzione di beni artistici
    • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande e medie strutture di vendita
    • - attività turistico-ricettive limitatamente a ospitalità alberghiera e ospitalità extralberghiera (Tr)
    • - attività direzionali e di servizio
    • - attrezzature di servizio pubbliche.

    Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

    4. Non è consentito il cambio d'uso a residenza per le unità immobiliari non residenziali poste ai piani terra degli edifici esistenti. E' consentito il cambio della utilizzazione funzionale di spazi accessori posti ai piani terra degli edifici, ancorché costituenti SE, per la realizzazione di Unità Immobiliari autonome. E' anche consentita l'utilizzazione di tali spazi per l'ampliamento e la riqualificazione di Unità Immobiliari

    Per i fondi prospettanti interamente sul percorso interno della "galleria", così come individuato nella convenzione rep. 18333 dell'11.10.1991 di proprietà privata gravata di servitù di passaggio pubblico, è consentito il cambio d'uso , data la residualità commerciale di detti fondi che non prospettano, con nessun fronte, sulla via pubblica ai fini di una migliore qualificazione ed utilizzo.

    5. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq e che le nuove unità immobiliari originate siano utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell’agibilità. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq.

    5. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq e che le nuove unità immobiliari originate siano utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell’agibilità. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq.
    L’apposizione dell’atto di vincolo riguarderà esclusivamente le nuove unità immobiliari aggiunte di superficie compresa tra 45 e 65 mq. Nel caso che l’unità immobiliare originaria , dopo il frazionamento, abbia una superficie compresa tra 45 e 65 mq sulla stessa dovrà essere apposto l’atto di vincolo di cui sopra.

    - Il nucleo di antica formazione del capoluogo (U1.1)
  72. 1. La destinazione d'uso per attività industriali ed artigianali (I) comprende:

    • - Ii ⋅ attività industriali ed attività artigianali (fabbriche, officine e autofficine, compresi laboratori di sperimentazione, manutenzione e riparazione e spazi espositivi connessi, spazi per l'attività amministrativa correlata all'attività esercitata); laboratori artigianali in genere; magazzini, depositi coperti e scoperti (anche in assenza di opere di trasformazione permanente del suolo);
    • - Ia ⋅ impianti produttivi per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata;
    • - Ir ⋅ impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali;
    • - Is ⋅ artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici; sono di servizio se connessi alla cura delle persone e le abitazioni o ad altri servizi; sono di produzione di beni artistici se connesse a realizzazioni di opere di valore estetico oppure alle attività di conservazione e restauro di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, bibliografico o archivistico; le attività possono anche riguardare lavorazioni tipiche e tradizionali;
    • - Ie ⋅ attività estrattive.

    2. La localizzazione di industrie a rischio d'incidente rilevante non è ammessa su tutto il territorio comunale.

    3. La localizzazione di industrie insalubri di 1^ classe all'interno dei centri abitati è ammessa solo a condizione che siano adottate efficaci misure di protezione dall'inquinamento atmosferico.

    - Attività industriali ed artigianali
  73. 1. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è consentita lungo i tracciati appartenenti alla viabilità principale (M1, M2, M3 - ad eccezione dell'ambito M3.1, strada-parco della Principessa - e M4) nei tratti extraurbani - con esclusione degli ambiti R2.3, R2.4, R3.2. R4.2, R4.3 e R4.4, dei subsistemi R1 e R5 - e nelle aree urbane limitatamente agli ambiti U3.4 e U4.2, nel rispetto di quanto prescritto dalle normative di settore vigenti.

    2. Fermo restando il rispetto delle vigenti normative specifiche, nei nuovi impianti di distribuzione o in caso di eventuali modifiche di quelli esistenti, per i locali a servizio del mezzo, destinati ad attività commerciali o a servizio della persona è ammessa un'Altezza massima (Hmax) di 4,50 ml.; l'altezza delle tettoie di copertura delle aree di rifornimento, misurata all'estradosso, non deve superare 7 ml. L'Indice di Copertura dovrà essere inferiore al 20% e la Superficie Coperta complessiva non potrà in ogni caso superare 400 mq.

    3. Nei nuovi impianti di distribuzione o di modifiche a quelli esistenti dovranno essere previsti appositi spazi per la ricarica dei veicoli elettrici nella misura minima di due postazioni per ciascun impianto.

    4. Gli impianti dovranno essere dotati di almeno due posti auto per la sosta di relazione; in caso di attività commerciali dovranno essere previsti in aggiunta parcheggi per la sosta di relazione nella misura stabilita per le attività commerciali.

    5. Dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.

    - Regole e criteri per gli impianti di distribuzione carburanti
  74. Capo V - Pertinenze degli edifici
  75. 1. Il P.O. individua con la classe c1 gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti di particolare pregio architettonico e storico-documentale, da assoggettare ad interventi di conservazione; sono compresi nella classe c1 gli immobili tutelati ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004, per i quali gli interventi devono essere preventivamente approvati ed autorizzati dal competente organo ministeriale.

    2. Per gli edifici di cui al comma 1 sono consentiti gli interventi di restauro, di cui all'art. 29 del D.lgs. 42/2004, che comprendono un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero dell'immobile, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali.

    3. Le tecniche del restauro e quanto indicato per gli elementi costitutivi dell'organismo edilizio di cui al successivo art. 23, comma 3, sono comunque da osservare anche negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici per i quali il P.O. indica la classe c1.

    4. Non è ammessa la realizzazione di pensiline a protezione delle aperture né di tende solari se non per necessità correlate ad attività pubbliche ed in tale caso dovranno essere comunque impiegati materiali e tecniche di minimo impatto strutturale e tali da consentirne facile rimozione e ripristino dello stato precedente.

    5. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge.

    - Classe c1
  76. Titolo XII - Infrastrutture e beni soggetti a esproprio e opere pubbliche
  77. 1. Le aree estrattive sono destinate all'escavazione dei materiali dal sottosuolo mediante la coltivazione dei giacimenti e possono essere comprensive dell'ubicazione di impianti per la prima lavorazione dei materiali estratti.

    2. Le aree perimetrate nelle tavole di progetto di P.O. con destinazione ad attività estrattive (Ie) corrispondono all'ambito individuato come prescrizione localizzativa (418 I 15 San Carlo - Settore I - Calcare) dal P.A.E.R.P. di Livorno vigente alla data di adozione del P.O., in coerenza con l'individuazione di risorse e giacimenti del P.R.A.E. e del P.R.A.E.R.

    Il Comune può autorizzare l'escavazione solo all'interno di tale ambito, sulla base di progetti presentati nel rispetto di norme, obblighi e adempimenti previsti dalla normativa regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e della L.R. 25 marzo 2015, n. 35 "Disposizioni in materia di cave", compresa l'attività di risistemazione ambientale.

    3. Sono ammessi gli interventi necessari al ciclo produttivo in funzione dei contenuti dei piani di coltivazione, fermo restando l'obbligo di conservazione e recupero dei manufatti di valore storico-testimoniale individuati nelle Tavole di progetto del P.O. con la classe c2.

    4. Il P.O. Dovrà adeguarsi al nuovo Piano Regionale Cave approvato con deliberazione CRT n 47 del 21.07.2020 nei tempi previsti dall'art. 21 del comma 2 della Disciplina del PRC.

    - Aree estrattive
  78. Scarica la Scheda Norma – IC10

    - Intervento Convenzionato in piazza Papa Giovanni XXIII a San Vincenzo (IC10)
  79. Capo V - Aree naturalistiche
  80. 1. È la parte nord del subsistema, che comprende i tessuti regolari otto/novecenteschi tra via Vittorio Emanuele II e via Marconi, l'area dell'ex Silos Solvay e il cimitero urbano.

    2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c2 oppure la classe 3, nei tessuti di più antico impianto, o la classe c5.

    3. All'interno dell'ambito U1.2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

    • - residenziale
    • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
    • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
    • - attività turistico-ricettive limitatamente a ospitalità alberghiera e ospitalità extralberghiera (Tr)
    • - attività direzionali e di servizio
    • - attrezzature di servizio pubbliche.

    Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

    4. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq. e che le nuove unità immobiliari originate siano utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell’agibilità. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq.
    L’apposizione dell’atto di vincolo riguarderà esclusivamente le nuove unità immobiliari aggiunte di superficie compresa tra 45 e 65 mq. Nel caso che l’unità immobiliare originaria, dopo il frazionamento, abbia una superficie compresa tra 45 e 65 mq sulla stessa dovrà essere apposto l’atto di vincolo di cui sopra.

    5. Non è consentito il cambio d’uso a residenza per le unità immobiliari non residenziali poste ai piani terra degli edifici esistenti. E’ consentito il cambio della utilizzazione funzionale di spazi accessori posti ai piani terra degli edifici, ancorché costituenti SE, per la realizzazione di Unità Immobiliari autonome. E’ anche consentita l'utilizzazione di tali spazi per l'ampliamento e la riqualificazione di Unità Immobiliari.

    - Altri tessuti di antica formazione del capoluogo (U1.2)
  81. Scarica la Scheda Norma – PA06

    - Piano Attuativo in via Aurelia nord a San Vincenzo (PA06) EX IC01
  82. 1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, nelle Tavole di progetto del P.O. le Zone territoriali omogenee sono individuate attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla della zona è posizionata in basso a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), così come definite all'art. 2 del citato D.M.

    - Zone territoriali omogenee
  83. 1. Corrisponde al territorio che si sviluppa a sud del capoluogo, a monte della strada della Principessa, fino alla via di Biserno, al canale orientale di Rimigliano e, in un breve tratto in prossimità del confine comunale, alla ferrovia. Oltre alle estese aree coltivate, comprende anche vaste superfici boscate ed aree palustri. Include al suo interno la Tenuta di Rimigliano.

    2. Tutti gli interventi dovranno garantire la salvaguardia dell'assetto idraulico-agrario della bonifica, del reticolo idraulico minore e della vegetazione riparia e la tutela o il recupero della trama fondiaria, della rete della viabilità poderale, dei filari alberati e delle siepi campestri.

    3. Tutti gli interventi dovranno garantire la tutela delle visuali panoramiche percepite dalla strada della Principessa. Nelle eventuali nuove piantumazioni si dovrà evitare l'oscuramento di visuali interessanti, di suggestione paesaggistica o di osservazione di particolarità di valore naturalistico.

    4. Per il patrimonio edilizio esistente non è ammesso il cambio d'uso verso la destinazione residenziale di edifici strumentali agricoli ad eccezione di quelli già adibiti a residenza agricola dichiarati non funzionali all'attività agricola con P.A.P.M.A.A.

    5. Nelle aree periurbane sud del capoluogo (R4.1) qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio legittimo esistente, fatti salvi quelli promossi dalle aziende agricole, eccedente la manutenzione straordinaria è subordinato alla rimozione degli eventuali manufatti fatiscenti e/o incongrui presenti nel resede di pertinenza.

    6. Nelle aree boscate della pianura bassa (R4.2) - boschi di Rimigliano e delle Prunicce - dovrà essere salvaguardato il mosaico forestale e il margine per limitare la progressiva ricolonizzazione.

    7. Nelle aree palustri della pianura bassa (R4.3) le zone umide palustri sono da sottoporre a salvaguardia integrale.

    8. Le connessioni ecologiche della pianura bassa (R4.4) sono elementi lineari corrispondenti a tratti del reticolo idrografico principale che collegano le aree di più rilevante valore naturalistico ed ambientale, da sottoporre a tutela. La valorizzazione dei corsi d'acqua quali Botro ai Marmi e Fossa Calda, nonché dei canali di bonifica, ai fini dell'individuazione di percorsi per la fruizione escursionistica è ammessa se compatibile con la salvaguardia degli alvei e della vegetazione riparia. Eventuali interventi sugli ecosistemi fluviali dovranno salvaguardare la vegetazione ripariale, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, e garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

    - Pianura bassa (Pbs) (R4)
  84. Scarica la Scheda Norma – IC12

    - Intervento Convenzionato in via San Cerbone 1 a San Vincenzo (IC12)
  85. 1. Il P.O. individua con la classe c2 gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti di rilevante valore architettonico e storico-documentale, da assoggettare ad interventi di conservazione.

    Gli interventi previsti per la classe c2 sono volti in particolare a consentire il riuso e la rifunzionalizzazione degli edifici, anche con diversa distribuzione delle unità immobiliari, conservando comunque gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, utilizzando tecniche e materiali tradizionali o comunque di cui sia dimostrata la compatibilità con quelli originari. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio ed il reintegro dei caratteri formali e materiali dell'impianto di matrice storica.

    2. Per gli edifici ed i complessi edilizi per i quali il P.O. limita gli interventi a quelli previsti dalla classe c2 si possono prevedere:

    • - la realizzazione di vespai, intercapedini aerate, scannafossi, ecc., purché realizzati in modo da non alterare il rapporto tra edificio e terreno circostante e coperti mediante formazione di sovrastante pavimentazione adeguata al resto delle finiture, con modeste e motivate variazioni delle quote del pavimento al piano terreno; tali variazioni possono essere realizzate anche per il raggiungimento dei requisiti minimi di altezza dei vani abitabili richiesti dalle norme igienico-sanitarie, comunque in misura non superiore a 0,30 ml.;
    • - il rifacimento e la sostituzione, con materiali simili purché con le stesse caratteristiche e tecniche costruttive, di singoli elementi delle strutture in elevazione, dei collegamenti verticali, dei solai e della copertura;
    • - il ripristino di solai conseguenti all'eliminazione di vani scala interni, quando incongrui;
    • - la limitata introduzione di nuovi elementi strutturali e distributivi interni (soppalchi per una superficie non superiore al 30% del locale interessato e scale), che è subordinata dalle seguenti condizioni:
      • - soppalchi e scale dovranno essere realizzati con tecniche costruttive non invasive, preferibilmente riferibili allo stesso tipo edilizio, comunque non in muratura e anche in materiali non tradizionali, purché leggeri; essi dovranno essere fisicamente e formalmente elementi giustapposti e distinti dall'organismo originario;
        i locali derivati dalla soppalcatura devono prevedere un'Altezza utile (HU) non inferiore a ml. 2,40 per i locali principali e non inferiore a ml. 2,10 per quelli accessori;
      • - l'inserimento di nuovi collegamenti verticali non dovrà modificare, né interessare travature lignee portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio;
      non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza;
    • - la realizzazione di volumi tecnici solo se interrati e con le dimensioni minime previste dalla normativa vigente;
    • - la realizzazione di piccoli lucernari piani, uno per edificio, con funzione di ispezione della copertura stessa, da posizionare sulle falde visivamente meno esposte; non sono ammessi nuovi abbaini;

    Non è consentita la chiusura di logge e porticati al piano terra, né con pareti, né con infissi, mentre è ammessa l'installazione di infissi vetrati allineati al filo interno della muratura, nel caso di logge ai piani superiori.

    Non è ammessa la realizzazione di logge o porticati né la realizzazione di pensiline a protezione delle aperture né di balconi o altre strutture in aggetto rispetto al corpo dell'edificio.

    È consentita la demolizione di eventuali porzioni incongrue (per materiali, tipo e tecniche utilizzate), costituite da volumi accessori addossati all'edificio, e la loro ricostruzione nel lotto o resede di pertinenza con le seguenti condizioni:

    • - le porzioni ricostruite dovranno svilupparsi su un solo piano e non in aderenza al fabbricato principale;
    • - le superfici ricostruite non potranno essere, in alcun caso, superiori a quelle legittime oggetto di demolizione;
    • - non è ammessa la variazione dell'uso delle superfici demolite e ricostruite che dovranno rimanere accessorie alla funzione dell'edificio principale.

    3. Per gli elementi costitutivi degli edifici e dei complessi edilizi per i quali il piano indica la classe c2 valgono inoltre le seguenti prescrizioni, da osservare anche negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria:

    1. a) assetto distributivo e tipologico - la suddivisione dell'organismo edilizio in più unità immobiliari è ammissibile qualora gli interventi edilizi non comportino alterazioni delle parti comuni, dei prospetti, degli elementi strutturali; non sono ammessi frazionamenti che compromettano i caratteri architettonici di locali o di spazi di dimensione o di ruolo significativi o che presentino apparati decorativi unitari;
    2. b) coperture - non dovranno essere modificate le caratteristiche costruttive delle strutture di copertura, nonché la geometria e la quota d'imposta e di colmo, qualora corrispondano ad una tipologia originaria o comunque tradizionale; dovranno essere mantenute e consolidate le gronde esistenti, qualora corrispondano ad una tipologia originaria o comunque tradizionale; dovrà altresì essere mantenuto il tipo di manto esistente, qualora corrisponda ad una tipologia originaria o comunque tradizionale, reintegrando i pezzi danneggiati con altri dello stesso tipo, mentre in caso di presenza di elementi e materiali incongrui, si dovrà ripristinare il tipo di manto originario o tradizionale;
    3. c) prospetti - gli interventi devono comportare la salvaguardia dei fronti e prospetti di carattere unitario e compiuto; sono ammesse modifiche limitatamente all'adeguamento di eventuali aperture in contrasto con le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio originario e all'eventuale ripristino di aperture di cui sia dimostrata l'esistenza nell'impianto originario sulla base di documentazione storica;
    4. d) elementi decorativi - dovranno essere conservati e/o riportati allo stato originario tutti gli elementi decorativi esistenti ed ogni altro elemento della facciata che abbia assunto valore storico o ambientale, che faccia parte integrante dell'organismo edilizio (cornici, davanzali, marcapiani, fregi, cornicioni, modanature, riquadrature, grigliati in mattoni, graffiti, targhe, elementi in ferro battuto o ghisa, bugnato di facciata e di spigolo, lesene, tabernacoli, lapidi, decorazioni dipinte, stemmi, rilievi, parapetti, membrature varie, ecc.), anche facendo riferimento a tracce parziali o documentazioni, anche fotografiche, purché attendibili;
    5. e) intonaci e coloriture esterne - la finitura esterna dell'edificio deve essere coerente con il carattere originario e la tipologia; non è permesso asportare o non ripristinare l'intonaco su intere pareti o porzioni di esse, al fine di creare paramenti faccia a vista o "finto rustico";
    6. f) infissi esterni - gli infissi devono essere impostati, di norma, sul filo interno della mazzetta, salvo i casi nei quali siano originariamente presenti soluzioni diverse; per grandi aperture e situazioni architettoniche particolari è ammessa la formazione di infissi sempre posti a filo interno della mazzetta, con vetri trasparenti; sono vietate le ferrature "in stile", le suddivisioni "all'inglese", le controfinestre e le controporte sul filo esterno del muro;
    7. g) dispositivi di oscuramento - nei sistemi di oscuramento degli infissi di tipo tradizionale deve essere privilegiata la soluzione a scuri interni; altre tipologie sono ammesse solo se congrue con le originarie caratteristiche e se già precedentemente presenti nell'edificio oggetto di intervento, quando facciano parte di una consolidata e definitiva configurazione architettonica; non sono consentite le serrande avvolgibili e le saracinesche metalliche, fatta eccezione per le aperture dei fondi a piano terra in ambito urbano;
    8. h) impianti tecnologici - gli interventi possono comportare l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti tecnologici senza alterare la sagoma esistente, la Superficie Edificata e la quota degli orizzontamenti e della copertura; il rinnovo e l'installazione di impianti tecnologici (idrico, elettrico, telefonico, televisivo, di riscaldamento e condizionamento, ecc.) deve avvenire senza alterazione sensibile dei prospetti e delle coperture, adottando i necessari accorgimenti tecnici utili a ridurre l'effetto dell'installazione degli elementi impiantistici; in particolare, per quanto riguarda le parabole satellitari e altri elementi impiantistici dotati di particolare visibilità essi dovranno mimetizzarsi con la colorazione delle coperture o delle pareti ed essere collocati su falde o fronti secondari, evitando di impegnare prospetti visivamente molto esposti; pompe di calore, caldaie, condizionatori e unità motocondensanti non dovranno essere installati su falde e fronti principali; l'installazione, ove indispensabile, dovrà essere studiata in modo da non interferire con l'impaginato e la caratterizzazione dei prospetti.

    4. Gli interventi per il miglioramento del risparmio energetico e gli impianti fotovoltaici e termici previsti dalla L. n 34 del 27.04.2022 devono essere realizzati nel rispetto dei caratteri architettonici e edilizi di valore storico-documentale.

    Ai fini del risparmio energetico sono consentiti eventuali maggiori spessori del pacchetto di copertura, mentre non sono ammesse soluzioni che implichino maggiori spessori sulle pareti esterne sui fronti che confinano con la proprietà comunale.

    5. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, per i soli edifici ubicati in zona B non classificati di carattere storico sono possibili interventi di inserimento di elementi tipologici, formali e strutturali che, senza aumento della SE e del volume, qualificano il valore degli immobili stessi ai sensi del comma 1 dell’art. 138 della Lrt 65/2014 ( a titolo esemplificativo, nuove aperture, logge, porticati, pensiline, balconi, terrazze in copertura, volumi tecnici nelle corti ).
    I progetti, ai sensi del presente comma, dovranno essere preceduti da un’adeguata analisi progettuale che tenga in considerazione i seguenti aspetti:

    1. a) le caratteristiche tipologiche e costruttive proprie dell’edificio,nonché degli impianti presenti;
    2. b) le prescrizioni della disciplina urbanistico edilizia da applicare all’immobile per quanto riguarda le modifiche del loro aspetto esteriore;
    3. c) la progettazione dell’intervento dovrà garantire il minor impatto visivo ed il corretto inserimento nel contesto senza pregiudicare il valore storico-artistico e tipologico degli edifici;
    4. d) l’inquadramento nel contesto del quartiere affinché i nuovi elementi tipologici non siano estranei al tessuto edificato circostante;
    5. e) l’eventuale dimostrazione storica di preesistenze andate perdute con interventi successivi sull’edificio.

    5. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge.

    - Classe c2
  86. 1. Nella realizzazione di tutti gli interventi si dovrà minimizzare l'impermeabilizzazione del suolo attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno; la realizzazione delle opere non dovrà alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui esse si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

    2. Nei progetti delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità e dei rilevati si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

    • - gli spazi destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata dovranno essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque; sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico ambientale;
    • - la realizzazione di parcheggi deve garantire inoltre una dotazione di alberi ad alto fusto distribuiti nell'area;
    • - il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua dovrà essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno.

    3. Nelle aree urbane nel caso di interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia con incremento di Superficie Coperta è richiesta una superficie permeabile non inferiore al 35% della Superficie Fondiaria, che può essere raggiunta con il concorso di pavimentazioni che garantiscano il passaggio e l'assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche; almeno il 25% della Superficie Fondiaria dovrà in ogni caso essere sistemato con terreno vegetale, a prato e/o con piantumazioni.

    - Impermeabilizzazione superficiale
  87. 1. Ai sensi dell'art. 103 della L.R. 65/2014 fino all'efficacia del Piano Operativo e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione l'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con il presente Piano Operativo. Non sono altresì ammessi interventi soggetti a S.C.I.A. che risultino in contrasto con le norme e le previsioni del presente Piano Operativo.

    2. Sono fatte salve le previsioni del Regolamento Urbanistico vigente non in contrasto con le presenti norme. Sono inoltre fatti salvi i piani attuativi di iniziativa privata e gli interventi diretti convenzionati, ove sia già stata sottoscritta la relativa convenzione o l'atto d'obbligo alla data di adozione del presente Piano Operativo. Eventuali varianti ai piani attuativi o agli interventi convenzionati vigenti sono subordinate alla verifica di conformità con i contenuti del presente Piano Operativo.

    3. Restano infine esclusi dalle misure di salvaguardia i permessi di costruire e gli altri titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione del Piano Operativo, così come le variazioni essenziali ai permessi di costruire relativi a edifici in corso di costruzione per i quali sia stato dato formale inizio dei lavori alla data di adozione del Piano Operativo.

    - Misure di salvaguardia
  88. Scarica la Scheda Norma – PA07

    - Piano Attuativo in via Aurelia nord, via dello Squalo a San Vincenzo (PA07) EX IC02
  89. 1. La destinazione d'uso per attività commerciali all'ingrosso e depositi (G) comprende attività commerciali all'ingrosso, attività commerciali con deposito di merci a cielo aperto, attività di deposito ed esposizione di merci con o senza vendita, magazzini e depositi, sedi di corrieri ed aziende di autotrasporto.

    Consistono in attività dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande oppure in attività di magazzino o deposito, cioè finalizzate in via prevalente od esclusiva al mero stoccaggio di materiali o beni finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi o loro commercializzazione al dettaglio.

    2. Sono compatibili con tali destinazioni e dunque ad esse assimilate ai fini della disciplina degli usi:

    • - le attività che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio, così come previsto dalla L.R. 62/2018,
    • - gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, ai sensi della L.R. 62/2018.
    - Attività commerciali all'ingrosso e depositi
  90. 1. Gli interventi che interessano la viabilità di matrice storica sono ammessi a condizione che:

    • - non alterino o compromettano i tracciati nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica o per la sicurezza della circolazione), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica; dovranno in particolare essere evitati circonvallazioni ed innesti (comprese le rotatorie) che ne alterino gli elementi di valore ed i caratteri strutturali/tipologici, nonché le relazioni storiche funzionali tra i tracciati;
    • - siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli, ...) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale;
    • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale;
    • - la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri di naturalità dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile.

    2. La cartellonistica e i corredi agli impianti stradali dovranno essere congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l'integrità percettiva delle eventuali visuali panoramiche.

    - Viabilità di matrice storica
  91. 1. È il territorio che si sviluppa a sud del capoluogo tra la costa e la strada della Principessa fino ai primi rilievi del promontorio di Piombino.

    2. Esso comprende il Parco costiero di Rimigliano con le aree naturali protette, da sottoporre a conservazione.

    3. I sistemi dunali e retrodunali sono sottoposti a tutela integrale.

    4. Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici e manufatti a servizio dell'agricoltura. Non è ammessa da parte di aziende agricole la realizzazione di interventi di ampliamento o di trasferimento di volumetrie di cui al comma 2 dell'art. 114 delle presenti norme.

    5. Non è consentita la realizzazione di nuovi percorsi. È consentita la sistemazione dei sentieri esistenti per garantire l'accesso al pubblico all'arenile e l'installazione di piccoli manufatti reversibili per attrezzature di servizio pubbliche a supporto del parco (chioschi, servizi), purché non interferiscano con le visuali panoramiche percepite lungo la strada della Principessa e con intervisibilità tra le torri costiere della Torraccia e di Torrenuova.

    6. Non è consentita la nuova realizzazione di recinzioni di qualsiasi tipo ad eccezione di recinzioni in legno prive di rete, alla maremmana, solo per delimitazione delle resedi di edifici di proprietà private, comunque limitate alla corte di pertinenza dell’edificio, e per impedire l’accesso a mezzi motorizzati sulle proprietà pubbliche.

    7. Per il patrimonio edilizio esistente non è ammesso il cambio d'uso verso la destinazione residenziale.

    8. Il subsistema include l'arenile ricadente nel Demanio statale marittimo, la disciplina del quale è demandata al Piano Attuativo della Spiaggia (Piano di Utilizzazione degli Arenili).

    - Duna e spiaggia (Pds) (R5)
  92. Capo VI - Aree extraurbane con disciplina specifica
  93. 1. Appartiene all'ambito U1.3 l'edificato morfologicamente e tipologicamente connotato che prospetta l'asse centrale del "paese nuovo" ed i tratti centrali della via vecchia Aurelia (anche via Matteotti) e di via della Principessa.

    2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c3.

    3. All'interno dell'ambito U1.3, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

    • - residenziale
    • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o di produzione di beni artistici
    • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande e medie strutture di vendita
    • - attività turistico-ricettive limitatamente a ospitalità alberghiera e ospitalità extralberghiera (Tr)
    • - attività direzionali e di servizio
    • - attrezzature di servizio pubbliche.

    Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

    4. Non è consentito il cambio d'uso a residenza per le unità immobiliari non residenziali poste ai piani terra degli edifici esistenti. Inoltre è vietato il cambio della utilizzazione funzionale di spazi accessori posti ai piani terra degli edifici, ancorché costituenti SE, per la realizzazione di Unità Immobiliari autonome, mentre è consentita l'utilizzazione di tali spazi per l'ampliamento e la riqualificazione di Unità Immobiliari.

    5. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq. e che le nuove unità immobiliari originate siano utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo, di durata ventennale decorrenti dalla data dell’agibilità. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq
    L’apposizione dell’atto di vincolo riguarderà esclusivamente le nuove unità immobiliari aggiunte di superficie compresa tra 45 e 65 mq. Nel caso che l’unità immobiliare originaria , dopo il frazionamento, abbia una superficie compresa tra 45 e 65 mq sulla stessa dovrà essere apposto l’atto di vincolo di cui sopra.

    - Tessuti con connotazione morfologica e tipologica del capoluogo a destinazione mista (U1.3)
  94. 1. Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate al Titolo VII delle presenti Norme in riferimento a specifici ambiti, su ambedue le sponde dei corsi d'acqua facenti parte del reticolo idrografico di interesse (individuato ai sensi della L.R. 79/2012, come aggiornato dalla D.C.R. 101/2016) è istituita una fascia di rispetto di larghezza minima pari a 10 ml. a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati. Questa fascia oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale serve a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e a facilitare le operazioni di manutenzione.
    Qualunque intervento dovrà rispettare quanto prescritto all'articolo 3 della L.R. 41/2018.

    2. Sul patrimonio edilizio esistente compreso all'interno delle fasce di rispetto sono consentiti gli interventi previsti dalle norme di cui al R.D. n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i.

    3. Qualsiasi intervento che comporti una trasformazione nell'assetto del reticolo idrografico dovrà essere realizzato adottando soluzioni che garantiscano l'invarianza idraulica.

    4. Eventuali nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) dovranno essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea e con specie ripariali autoctone, al generale miglioramento della qualità biologica e alla fruizione pubblica. Le opere di regimazione, anche nel caso di interventi su strutture esistenti, dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

    5. Al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo sul deflusso delle acque superficiali, i rilevati delle infrastrutture viarie dovranno essere provvisti di appositi manufatti di attraversamento monte-valle posti ad una distanza, riferita all'andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati, tale da evitare accumuli e ristagni al piede degli stessi.

    6. La costruzione delle nuove strutture di attraversamento dei corsi d'acqua arginati (le spalle e la trave portante dei ponti e/o delle passerelle) dovrà evitare il restringimento della sezione dell'alveo assicurando il mantenimento di una luce libera di deflusso pari a quella posta a monte dell'attraversamento stesso; la base dell'impalcato dovrà sempre svilupparsi ad una quota superiore rispetto alle sommità arginali tale da consentire un agevole passaggio dei materiali flottanti in caso di piena.

    - Reticolo idrografico
  95. 1. Le utilizzazioni e gli interventi nelle aree extraurbane devono garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione della struttura e della qualità del paesaggio rurale e dunque delle aree di rilevante valore ambientale e paesaggistico (beni paesaggistici, aree naturalistiche), delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, dell'assetto della viabilità minore e della vegetazione non colturale caratterizzata da individui vegetali singoli, in filari o in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o tradizionali.

    2. Dovranno essere privilegiate soluzioni che prevedano adeguate dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati), anche con riqualificazione e ricostituzione della vegetazione ripariale, e l'adozione di misure atte a limitare l'impermeabilizzazione.

    Deve essere comunque assicurata la conservazione della biodiversità in ogni sua forma come previsto dalla L.R. 30 del 19/03/2015.

    3. In tutti gli interventi si dovrà garantire la conservazione di manufatti minori di matrice storica quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole, muri di sostegno, cancellate e pavimentazioni, nonché la manutenzione ed il ripristino di siepi ed altri elementi vegetali e di arredo.

    4. Nelle aree extraurbane, salvo il deposito temporaneo di prodotti e materiali di lavorazione (compresi quelli riconducibili ad attività di cantiere), sono vietati depositi di materiale d'ogni tipo a cielo aperto.

    5. Nelle aree extraurbane sono considerati ammissibili la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo e di protezione dei terreni, nell'osservanza di ogni relativa specifica disposizione vigente. Le altre opere di stabilizzazione delle sponde, di canalizzazione e simili dovranno essere prioritariamente realizzate con le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, secondo i principi di riqualificazione dell'ambiente fluviale.

    6. Ad integrazione della disciplina di P.O., attraverso l'elaborazione di studi ed approfondimenti specifici l'Amministrazione Comunale potrà individuare zone di protezione al fine di tutelare le aree archeologiche, i siti di rilevante interesse storico-documentale e le emergenze geomorfologiche e cavità carsiche epigee ed epogee, così come riconosciuti dal Piano Strutturale.

    - Disposizioni generali di tutela e valorizzazione
  96. 1. Il P.O. individua con la classe c3 gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti connotati dall'appartenenza a tessuti omogenei di matrice storica o comunque della città consolidata e i villaggi turistici da conservare in tale caratterizzazione, anche per l'unitarietà inalterata dell'insediamento, e gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti di valore storico-documentale che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle originarie caratteristiche.

    La classe c3 comprende inoltre edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di recente ultimazione o in fase di completamento, che quindi, non necessitando di adeguamento o trasformazione, rientrano nella categoria della conservazione.

    2. Per gli edifici per i quali il P.O. indica la classe c3 si possono prevedere:

    • - la modifica alle strutture di fondazione ed i consolidamenti statici;
    • - le trasformazioni da realizzarsi all'interno dell'involucro edilizio esistente, fino alla complessiva riorganizzazione funzionale dell'edificio, con limitate modifiche del sistema strutturale e con l'impiego di appropriate tecniche costruttive;
    • - la sostituzione dei solai e il loro rifacimento a quote anche diverse da quelle originarie, a condizione che sia strettamente correlata ad esigenze di adeguamento strutturale e che l'eventuale spostamento non generi alcuna necessità di modificare l'aspetto esteriore dell'edificio e che non si creino ulteriori piani, ad eccezione di quello eventualmente ricavabile nel sottotetto;
    • - modifiche ai collegamenti verticali interni, nel rispetto del tipo edilizio e del sistema strutturale;
      non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza. Tale esclusione non opera per i fabbricati , di proprietà privata, posti nel parco di Rimigliano purché vengano rispettati i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 51.
    • - limitate modifiche all'aspetto esteriore degli edifici, con l'introduzione di nuove aperture e/o modifiche a quelle esistenti solo se rese indispensabili da evidenti motivazioni funzionali ed esclusivamente a condizione che vengano tutelati i fronti di carattere unitario e compiuto, per i quali si escludono, e che negli altri siano salvaguardate l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche dell'edificio; le nuove aperture dovranno rispettare per forma, dimensione e partizione quelle esistenti e le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio originario; non sono consentite nuove aperture per illuminare e/o areare i locali igienici sanitari e gli altri locali di servizio e/o accessori della residenza;
    • - la chiusura con infissi vetrati di logge o porticati;
    • - la realizzazione o la modifica di eventuali lucernari in funzione dei rapporti minimi di illuminazione per i locali sottostanti non devono interferire con le strutture principali di copertura; tali elementi devono inoltre essere posizionati ad una distanza minima di 1,50 ml. dalla linea di gronda;
    • - la demolizione di volumi accessori di valore nullo dal punto di vista storico-documentale e di eventuali porzioni incongrue (per materiali, tipo e tecniche utilizzate) addossate all'edificio principale e la loro ricostruzione in un solo piano, che non potrà superare la superficie accessoria - che deve rimanere tale - legittima demolita, all'interno del lotto o del resede di pertinenza anche in aderenza all'edificio principale;
    • - la realizzazione di locali totalmente interrati con caratteristiche tali da non essere computati come Superficie edificabile (o edificata) (SE), purché compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato.

    3. Sono altresì interventi ammessi dalla classe c3:

    • - gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) e s.m.i.;
    • - la realizzazione di locali tecnici in aggiunta al volume esistente, se riferiti ad un insieme di opere riconducibili alla ristrutturazione edilizia, con le dimensioni minime previste dalla normativa vigente e comunque con una Superficie Coperta non eccedente il 5% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) dell'edificio principale di riferimento, con un'Altezza utile (HU) massima di 2,40 ml.;
    • - il ripristino di edifici o di parte di essi alle condizioni di cui all'art. 21;
    • - la demolizione con fedele ricostruzione dell'intero edificio, nella stessa collocazione, sagoma e ingombro planivolumetrico, qualora resa indispensabile per motivi statici oppure se finalizzata al risparmio energetico e all'applicazione dei criteri di edilizia sostenibile.

    4. Per le attività commerciali esistenti in zona agricola è consentito un ampliamento una tantum del 25% della SE commerciale esistente.

    5. Non è consentita la realizzazione di logge o porticati.

    6. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge.

    - Classe c3
  97. 1. Sono i tessuti della città consolidata a carattere prettamente residenziale, che corrispondono alle parti più "interne" del "paese nuovo" e all'insediamento intorno al Parco del Paradisino.

    2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c5, nella fascia a mare, o la classe c6.

    3. All'interno dell'ambito U1.4, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

    • - residenziale
    • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
    • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
    • - attività turistico-ricettive limitatamente a ospitalità alberghiera e ospitalità extralberghiera (Tr)
    • - attività direzionali e di servizio
    • - attrezzature di servizio pubbliche.

    Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

    4. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq. e che le nuove unità immobiliari originate siano utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell’agibilità. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq.
    L’apposizione dell’atto di vincolo riguarderà esclusivamente le nuove unità immobiliari aggiunte di superficie compresa tra 45 e 65 mq. Nel caso che l’unità immobiliare originaria, dopo il frazionamento, abbia una superficie compresa tra 45 e 65 mq sulla stessa dovrà essere apposto l’atto di vincolo di cui sopra.

    - Altri tessuti con connotazione morfologica e tipologica del capoluogo prevalentemente residenziali (U1.4)
  98. Scarica la Scheda Norma – PA08

    - Piano Attuativo In via Aurelia nord, via dei Macelli a San Vincenzo (PA08) EX IC04
  99. 1. La destinazione d'uso per attività commerciali al dettaglio (C) comprende le attrezzature commerciali e i pubblici esercizi, negozi, supermercati, attività di somministrazione alimenti e bevande (ristoranti, bar e simili), impianti per la distribuzione di carburanti e gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, come definiti dalla L.R. 62/2018.

    2. Il presente P.O., ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, distingue le seguenti tipologie di attività commerciali al dettaglio:

    • - Ce ⋅ esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande con superficie di vendita non superiore a 300 mq.;
    • - Cm ⋅ medie strutture di vendita con superficie di vendita compresa tra 300 e 1.500 mq.;
    • - Cc ⋅ impianti per la distribuzione dei carburanti.
    - Attività commerciali al dettaglio
  100. Scarica la Scheda Norma – IC13

    - Intervento Convenzionato in via San Cerbone 2 a San Vincenzo (IC13)
  101. 1. L'ambito M5 corrisponde alle aree appartenenti alla direttrice ferroviaria Pisa-Roma che attraversa da nord a sud il territorio comunale.

    2. L'ambito è interamente destinato alla mobilità su ferro.

    - Ferrovia (M5)
  102. Scarica la Scheda Norma – PA09

    - Piano Attuativo Villaggio San Luigi, via Friuli, a San Vincenzo (PA09) EX IC16
  103. 1. In tutte le aree extraurbane devono essere mantenute nei loro caratteri formali e funzionali, di presidio idrogeologico e come elementi di qualificazione del paesaggio agrario le parti in cui sono visibili e sufficientemente conservate le sistemazioni dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole effettuate secondo tecniche tradizionali ed in particolare:

    • - i terrazzamenti ed i ciglionamenti;
    • - le opere di regimazione idraulica, il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni di raccolta e di convogliamento delle acque;
    • - la viabilità poderale e interpoderale;
    • - le siepi arboreo-arbustive.

    Eventuali trasformazioni degli elementi sopra indicati potranno essere ammesse se corredate da un'analisi progettuale che dimostri le caratteristiche migliorative dell'intervento, dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

    2. Qualora tali aree ed elementi siano ricompresi in un fondo agricolo fatto oggetto di P.A.P.M.A.A. o facciano parte di piani o progetti che comportano il mutamento della destinazione d'uso degli edifici e delle aree, dovranno esserne forniti dettagliato censimento e descrizione.

    - Sistemazioni agrarie tradizionali
  104. 1. Per i pozzi, le sorgenti ed i punti di presa utilizzati per l'approvvigionamento idrico per il consumo umano erogati a terzi da pubblico acquedotto sono definite ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le zone di tutela assoluta e quella di rispetto per un raggio di 200 ml. dal punto di captazione.

    2. Le aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano ed all'uso termale sono gestite sulla base delle disposizioni dell'art. 21 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. n. 33 del 3 giugno 2008 e del Regolamento di Attuazione della L.R. n. 38 del 27 luglio 2004.

    3. È vietata l'escavazione di nuovi pozzi profondi (oltre 10 ml.) nelle aree di pianura soggette al fenomeno dell'ingressione salina in falda, cioè nei subsistemi R3, R4 e R5 e nelle aree urbane appartenenti alla sub-UTOE 1.1 San Vincenzo.

    - Pozzi e sorgenti
  105. 1. La destinazione d'uso per attività turistico-ricettive (T) comprende:

    • - Tb ⋅ stabilimenti balneari; si intende sempre consentito l'adeguamento delle strutture a quanto strettamente necessario al rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla normativa regionale;
    • - Tr ⋅ ospitalità alberghiera di cui alla LRT 86/2016 e ospitalità extralberghiera, di cui alla LRT 86/2016;
    • - Ospitalità extra-alberghiera per l'ospitalità collettiva di cui alla LRT 86/2016;
    • - nel caso di aree prospettanti l'arenile si intende consentita la realizzazione di stabilimenti balneari limitatamente alle strutture strettamente necessarie al rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla normativa regionale nei casi dove il Piano di Utilizzazione degli Arenili preveda la concessione demaniale ai fini della balneazione;
    • - Tc ⋅ campeggi (Tc1) e aree di sosta (Tc2).
    • - Tm ⋅ marina resort
    - Attività turistico-ricettive
  106. 1. Il P.O. individua con la classe c4 gli edifici, i complessi edilizi residenziali ed i relativi spazi aperti connotati dall'appartenenza a quartieri unitari, caratterizzati da omogeneità ed uniformità di forme, materiali e finiture, da conservare in tale caratterizzazione, pur con gli opportuni adeguamenti.

    2. In aggiunta a quanto previsto dalla classe c3, per gli edifici per i quali il P.O. indica la classe c4 sono interventi ammessi se attuati tramite un progetto unitario esteso all'intero complesso edilizio e comunque nel rispetto dei caratteri tipologici (in particolare tipologia edilizia e tipo di copertura), dei materiali e degli elementi architettonici caratterizzanti originari:

    1. a) modifiche all'aspetto esteriore degli edifici diverse da quelle della classe c3, compresa la realizzazione di serre solari, come definite all'art. 57 del D.P.G.R. 39/R/2018;
    2. b) la realizzazione di logge o porticati, purché in assenza di logge o porticati preesistenti, ancorché precedentemente o contestualmente chiusi con infissi o tamponati;
    3. c) la chiusura con tamponamenti di logge o porticati, fermo restando il rispetto delle distanze minime;
    4. d) la realizzazione di interventi pertinenziali - con carattere accessorio, di servizio all'uso residenziale -, che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento, di un volume aggiuntivo fino al 20% del volume dell'edificio principale, compresa la demolizione di eventuali volumi secondari di valore nullo dal punto di vista storico-documentale facenti parte dello stesso organismo edilizio e la loro ricostruzione anche in diversa collocazione all'interno del resede di riferimento; tali interventi saranno ad un solo piano e non potranno comportare l'aumento delle altezze dei fronti (HF) dell'edificio principale; essi saranno localizzati al piano terra e pertanto non comprendono la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.

    3. Se attuata tramite un progetto unitario esteso all'intero complesso edilizio, in alternativa a quanto previsto ai punti b), c) e d) del comma 2, è inoltre consentita una tantum l'addizione volumetrica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

    • - mantenimento del principio insediativo e dei caratteri tipologici (in particolare tipologia edilizia e tipo di copertura), dei materiali e degli elementi architettonici caratterizzanti originari;
    • - mantenimento degli allineamenti dell'edificato circostante;
    • - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 20% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente e comunque non superiore a 25 mq. per ciascuna unità abitativa;
    • - Indice di Copertura non eccedente il 40%; l'ampliamento non potrà incrementare l'Indice di Copertura esistente se pari o superiore al 40%;
    • - numero di piani non superiore a quello massimo esistente;
    • - incremento massimo del numero di alloggi pari a 1, nel caso di frazionamento, con Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq. per le unità immobiliari originate dall'intervento Le nuove unità immobiliari originate possono essere utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell'agibilità. Tale norma non si applica alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e nelle zone U1.5 per le quali la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq
    • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

    4. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge.

    - Classe c4
  107. 1. Il tessuto urbano di San Carlo ha caratteristiche di grande omogeneità urbanistica ed edilizia e di valore identitario, esito di un intervento unitario di notevole interesse.

    2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c4.

    3. All'interno dell'ambito U1.5, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

    • - residenziale
    • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o di produzione di beni artistici
    • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
    • - attività turistico-ricettive limitatamente a ospitalità alberghiera e ospitalità extralberghiera (Tr)
    • - attività direzionali e di servizio
    • - attrezzature di servizio pubbliche.

    Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

    4. Non è consentito il cambio d'uso a residenza per le unità immobiliari non residenziali poste ai piani terra degli edifici esistenti. Inoltre è vietato il cambio della utilizzazione funzionale di spazi accessori posti ai piani terra degli edifici, ancorché costituenti SE, per la realizzazione di Unità Immobiliari autonome, mentre è consentita l'utilizzazione di tali spazi per l'ampliamento e la riqualificazione di Unità Immobiliari.

    5. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 65 mq.

    - San Carlo (U1.5)
  108. 1. Si tratta dell'ambito portuale, che comprende, oltre al porto turistico, il cantiere nautico e le attività commerciali connesse.

    2. La disciplina di tale ambito, ricadente nel Demanio statale marittimo, è demandata al Piano regolatore portuale, nel quale saranno individuati a scala di dettaglio il perimetro dell'ambito portuale e la delimitazione delle aree del Demanio, e che dovrà essere redatto nel rispetto del Masterplan "La rete dei porti toscani", parte integrante del PIT-PPR.

    La gamma delle funzioni ammissibili nel P.R.P. comprende di norma: diportismo nautico, nautica sociale (Unità da diporto a basso impatto ambientale di lunghezza non superiore a 10 ml.), pesca professionale, diporto nautico a fini commerciali, ormeggi per attività di "marina resort", cantieristica, manutenzione, riparazione e refitting, rimessaggio a secco delle unità da diporto.

    La realizzazione delle opere portuali in attuazione del P.P.R. è subordinata alla valutazione positiva di idoneità tecnica da parte della struttura regionale competente ed alla contestuale verifica del soddisfacimento degli "standard nautici, ambientali e per servizi e attrezzature di base a terra", di cui all'Allegato II della Disciplina del Masterplan regionale.

    Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui all'elaborato 8b e relativi allegati del PIT/PPR approvato con deliberazione Consiglio Regionale 27.3.2015 n 37

    3. Fino alla redazione del Piano regolatore portuale sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

    4. Sulle aree portuali vige la disciplina di cui al Titolo IV Capo IV delle presenti norme.

    - Porto (M6)
  109. Scarica la Scheda Norma – PA10

    - Piano Attuativo al Villaggio Garden Club, via della Principessa, a San Vincenzo (PA10) EX IC17
  110. 1. La destinazione d'uso per attività direzionali e di servizio (D) comprende uffici privati in genere, agenzie bancarie, banche, centri di ricerca, assicurazioni, agenzie immobiliari e sedi di associazioni, studi professionali e altre forme assimilabili e i servizi per lo spettacolo, il turismo, lo sport e lo svago in genere.

    2. Comprende inoltre gli usi riportati al successivo art. 16 quando non si tratti di attrezzature pubbliche o di uso pubblico e quando non si rientri nel caso di cui al comma 2 dello stesso articolo.

    - Attività direzionali e di servizio
  111. 1. L'ambito M7 corrisponde all'area destinata ad aviosuperficie.

    2. È consentito l'adeguamento delle strutture a quanto strettamente necessario al rispetto degli standard funzionali e di sicurezza previsti per tale destinazione.

    3. Nell'area sono ammessi, purché attraverso l'uso di strutture esistenti, attività commerciali (Ce), limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande, a supporto dell'attività principale.

    - Aviosuperficie (M7)
  112. 1. Il P.O. individua con la classe c5 gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti non caratterizzati da particolare valore architettonico o storico-documentale appartenenti ai tessuti omogenei della fascia a mare e della città consolidata oppure appartenenti agli insediamenti diffusi nelle aree extraurbane.

    2. In aggiunta a quanto previsto dalla classe c3, la classe c5 può comportare la demolizione e ricostruzione, comunque configurata, purché nel rispetto degli allineamenti dell'edificato circostante senza sopraelevazioni negli ambiti U1.1, U1.2 e U2.1, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6. È ammessa inoltre la realizzazione di serre solari, come definite all'art. 57 del D.P.G.R. 39/R/2018.

    Il rialzamento delle coperture, senza incremento del numero dei piani negli ambiti U1.1, U1.2 e U2.1, potrà comunque essere sempre ammesso per esigenze tecniche di consolidamento statico, di adeguamento sismico e/o nel caso di riorganizzazione di volumi esistenti.

    Nel caso di demolizione e ricostruzione dovrà essere garantito l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

    In tale caso sono ammesse le deroghe previste dall'art. 140 comma 1 della L.R. 65/2014.

    3. È ammessa la chiusura con tamponamenti di logge o porticati, fermo restando il rispetto delle distanze minime.

    4. La realizzazione di logge o porticati è consentita su un solo fronte dell'edificio in assenza di logge o porticati preesistenti relativi ad ogni unità immobiliare, ancorché precedentemente o contestualmente chiusi con infissi o tamponati.

    5. Nel caso di edifici residenziali unifamiliari e bifamiliari di qualsiasi Superficie Edificata (SE), o plurifamiliari aventi una Superficie Edificata (SE) non superiore a mq 350 è consentita una tantum l'addizione volumetrica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

    • - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
    • - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 20% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente e comunque non superiore a 70 mq. per l'intero edificio in aggiunta a quella prevista al comma 3;
    • - Indice di Copertura non eccedente il 40%; l'ampliamento non potrà incrementare l'Indice di Copertura esistente se pari o superiore al 40%;
    • - incremento massimo del numero di alloggi pari a 1, nel caso di frazionamento, con Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq. per le unità immobiliari originate dall'intervento. Le nuove unità immobiliari originate possono essere utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell'agibilità. Tale norma non si applica alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico per le quali la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq
    • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.
    • - L'incremento del numero di piani massimo esistente - comunque non superiore a 1 piano aggiuntivo è ammesso, ad esclusione degli ambiti U1.1, U1.2 e U2.1, comunque nel limite massimo di 2 piani, con superficie permeabile non inferiore al 35% della Superficie Fondiaria.

    6. Nelle aree urbane nel caso di mutamento della destinazione d'uso ad attività di alberghi di cui alla LRT 86/2016. E' inoltre ammessa la sostituzione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

    • - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
    • - numero di piani massimo pari a 3, fatto salvo il rispetto del limite del numero di piani maggiore dell'edificio esistente oggetto di intervento; al fine di non pregiudicare la percezione visiva del contesto dal mare, a valle dell'asse urbano di corso Italia-corso Vittorio Emanuele e viale Serristori-via della Principessa l'eventuale sopraelevazione è ammessa purché la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome;
    • - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 50% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente;
    • - Indice di Copertura non eccedente il 40%;
    • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

    L'intervento comporta l'apposizione del vincolo di destinazione d'uso per almeno 15 anni.

    7. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge.

    - Classe c5
  113. 1. Le fattibilità sono definite dal Piano Operativo attraverso specifiche Schede di fattibilità, comprese negli elaborati di piano, per gli interventi disciplinati nella Parte terza delle presenti Norme.

    2. I criteri di fattibilità espresse si basano sugli aspetti geologici e sulla Pericolosità geologica intrinseca in funzione della tipologia e complessità del singolo intervento, tenendo debito conto del D.P.G.R.T. nº 53/R/2011 e degli articoli 13, 14 e 15 del Piano di Assetto Idrogeologico.

    3. Per le aree urbane o extraurbane con disciplina specifica di cui al Capo II del Titolo V e al Capo VI del Titolo VII e per gli altri interventi, non puntualmente localizzabili e/o definibili a modesta rilevanza, la fattibilità è attribuita tramite gli abachi riportati ai successivi articoli.

    4. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali possono essere differenziate secondo le seguenti categorie di fattibilità:

    • - fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia;
    • - fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia;
    • - fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi;
    • - fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.
    - Attribuzione delle fattibilità
  114. 1. La viabilità minore e le strade bianche rappresentano un patrimonio da tutelare nella sua integrità e consistenza e da mantenere in condizioni di fruibilità, garantendone l'accessibilità.

    2. Devono pertanto essere conservate e, se necessario, ripristinate:

    • - la continuità e la percorribilità pubblica dei tracciati;
    • - la configurazione planoaltimetrica generale dei tracciati;
    • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
    • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
    • - le opere d'arte, i manufatti minori ed i segnali di viaggio;
    • - le alberature segnaletiche e quelle ai lati dei tracciati.

    3. Gli interventi di manutenzione devono avvenire con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali e coerenti con la preesistenza. Sono ammesse tecniche nuove purché non alterino l'aspetto consolidato delle strade di campagna e purché mantengano la permeabilità dei suoli o, in relazione alla sua eventuale riduzione, realizzino opere per la regimazione delle acque piovane e per il loro recupero.

    4. Sono consentiti interventi di pavimentazione di modesta entità nei seguenti casi:

    • - in prossimità delle abitazioni, al fine di evitare il sollevamento di polveri;
    • - in presenza di pendenze molto elevate.

    In tali casi, così come nei tratti pavimentati con materiali incongrui (asfalto, cemento), dovranno essere impiegati materiali lapidei sciolti pressati oppure fissati con resine stabilizzanti o materiali ecologici che non alterino l'effetto cromatico originario e si dimostrino adeguati a garantire un corretto inserimento paesaggistico.

    5. Eventuali variazioni ai tracciati esistenti sono possibili sulla base di inderogabili necessità volte a migliorare l'accessibilità e/o la sicurezza, oppure per ripristinare un percorso storico, tenendo conto del miglior inserimento ambientale e paesaggistico.

    6. È inoltre consentita la realizzazione di nuove strade interpoderali per motivi collegati alla conduzione agricola, purché con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali, evitando comunque l'uso di prodotti impermeabilizzanti.

    7. Le eventuali variazioni ai tracciati esistenti e le nuove strade interpoderali devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture ed equipaggiamento vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale; non devono costituire cesure alle forme consolidate del paesaggio agrario e pertanto devono aderire alle geometrie fondiarie esistenti, in particolare recuperando percorsi o tracce di essi preesistenti ed allineandosi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno.

    - Viabilità minore e strade bianche
  115. 1. È la città dei tessuti edilizi sorti lungo la costa a seguito dello sviluppo turistico degli anni Sessanta e Settanta, a valle della ferrovia, e che più vive l'alternanza stagionale ed ha meno residenti stabili. Generalmente gli insediamenti risultano ben integrati agli elementi dell'ambiente naturale, corsi d'acqua, aree boscate e pinete costiere.

    2. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà essere improntata a migliorare e facilitare la fruizione pedonale e ciclabile e la continuità dei percorsi, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree.

    Tutte le strade dovranno essere dotate di marciapiede con caratteristiche adeguate su entrambi i lati, fatti salvi insormontabili impedimenti tecnici.

    3. Per i parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli parte dei quali riservata alle persone disabili; essi dovranno essere localizzati preferibilmente in prossimità di parchi e giardini pubblici o delle attrezzature pubbliche di servizio.

    - La città sul mare (U2)
  116. 1. La rete escursionistica è orientata principalmente alla fruizione pedonale e - per quanto compatibile con la morfologia dei luoghi - ciclistica o a cavallo per il tempo libero o lo sport, ma anche per il collegamento tra località e luoghi di interesse collettivo e come alternativa alla mobilità veicolare.

    2. Nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:5.000 sono individuati i percorsi principali della rete dei sentieri. È comunque ammessa l'individuazione di ulteriori itinerari nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti indicati.

    3. I percorsi in sede stradale o su aree di uso pubblico, attraverso i quali si favorisce l'uso allargato del territorio, non individuano aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio, quanto piuttosto itinerari d'uso pubblico che utilizzano tracciati esistenti. Ove localizzati su strade carrabili, qualora non sia possibile l'individuazione di spazi riservati esclusivamente alla circolazione pedonale e ciclabile, dovranno essere adottate opportune misure di regolamentazione del traffico per privilegiare e tutelare i ciclisti e i pedoni.

    Gli elementi di ingombro (impianti per l'illuminazione, alberature, sedute, impianti tecnologici, pubblicità e informazione, punti di raccolta dei rifiuti) dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante, in modo da agevolare il transito e facilitare la percezione degli spazi.

    - Rete dei sentieri
  117. 1. La destinazione d'uso per attrezzature di servizio pubbliche (S) comprende:

    • - Su ⋅ servizi amministrativi;
    • - Sb ⋅ servizi per l'istruzione di base (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado);
    • - Sh ⋅ servizi per l'assistenza socio-sanitaria;
    • - Sd ⋅ servizi culturali;
    • - Ss ⋅ servizi sociali e ricreativi; possono comprendere eventuali attività commerciali (Ce), limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande, a supporto della principale attività di servizio, che deve essere comunque la superficie prevalente;
    • - Sr ⋅ servizi per il culto;
    • - Sc ⋅ servizi cimiteriali; nelle aree pubbliche adiacenti alle aree per attrezzature cimiteriali è ammessa, previa convenzione con l'Amministrazione Comunale, l'installazione di chioschi per la vendita di fiori o altro tipo di corredo funerario; tali manufatti dovranno essere realizzati con materiali e nelle dimensioni specificate nella stessa convenzione;
    • - St ⋅ servizi tecnici;
    • - Sm ⋅ servizi per la mobilità (stazione ferroviaria);
    • - Sf ⋅ servizi sportivi coperti; rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico al coperto; possono comprendere eventuali attività commerciali (Ce), a supporto della principale attività di servizio, che deve essere comunque la superficie prevalente;
    • - Sa ⋅ impianti sportivi all'aperto; rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico all'aperto; all'interno di tali aree è ammessa la realizzazione di gradinate e di costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi igienici e sanitari, eventuali locali per l'accettazione e servizi di ristoro, a supporto dell'impianto sportivo e purché la Superficie Coperta complessiva delle costruzioni, ad esclusione di eventuali coperture temporanee stagionali, non sia superiore al 10% dell'area complessiva dell'impianto;
    • - Sv ⋅ parchi e giardini pubblici o di uso pubblico; sono aree prevalentemente alberate e sistemate a verde e organizzate per il tempo libero, il riposo e il gioco libero; all'interno di tali aree possono essere realizzati, compatibilmente con la tutela dei valori naturalistici e paesaggistici, spazi attrezzati per il gioco, l'osservazione dell'ambiente naturale, lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto, attrezzature didattiche all'aperto, contenute attrezzature per la pratica sportiva di base, chioschi, servizi igienici e piccoli fabbricati necessari alla gestione delle aree;
    • - Svt ⋅ parchi territoriali; all'interno di tali aree è ammessa, compatibilmente con la tutela dei valori naturalistici e paesaggistici, l'installazione di chioschi e servizi igienici; nel caso di parchi prospettanti l'arenile all'esterno delle aree urbane - con esclusione del Parco naturale di Rimigliano - è consentita la realizzazione di stabilimenti balneari limitatamente alle strutture strettamente necessarie al rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla normativa regionale;
    • - So ⋅ orti sociali; sono aree caratterizzate da lotti di limitata dimensione coltivati individualmente o collettivamente, come da regolamento comunale e regionale;
    • - Sz ⋅ piazze e spazi pedonali pubblici, compresi i percorsi pedonali all'interno delle aree urbane; all'interno di tali aree è ammessa l'installazione di chioschi e servizi igienici;
    • - Sp ⋅ parcheggi pubblici a raso interrati o multipiano;
    • - Spc ⋅ parcheggi pubblici coperti e in struttura.

    Nelle aree destinate a parchi e giardini pubblici o di uso pubblico (Sv, Svt) e a parcheggi pubblici a raso (Sp) è comunque ammessa anche la realizzazione di attrezzature e impianti tecnologici per servizi e reti (impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, ecc.).

    Nelle aree destinate ad attrezzature di servizio pubbliche (S) sono sempre ammessi i manufatti funzionali ai servizi di protezione civile, fermo restando la tutela del patrimonio edilizio di pregio architettonico e/o valore storico-documentale.

    2. Le destinazioni specifiche ad attrezzature di servizio pubbliche sono attribuite agli immobili ed alle aree, distinguendo i diversi usi principali riportati al comma 1. In tali aree gli interventi ammessi possono essere realizzati, oltre che dall'Amministrazione Comunale, anche da altri Enti pubblici o Enti legalmente riconosciuti, operanti nel settore culturale, sanitario, sportivo, ricreativo, associativo, tecnico-amministrativo, ecc., o da altri soggetti privati, anche eventualmente proprietari delle aree, i quali si impegnino, sulla base di idonee convenzioni, a rispettare le modalità di esecuzione e i tempi stabiliti dal Comune, nonché a garantire la fruibilità delle opere da parte della collettività.

    3. Il passaggio dall'una all'altra delle precedenti articolazioni interne alla destinazione d'uso S, ove tale destinazione d'uso esclusiva sia individuata nelle Tavole di progetto del P.O., è ammesso senza comportare variante al presente Piano Operativo nei seguenti casi:

    • - da servizi culturali (Sd) a servizi sociali e ricreativi (Ss) e servizi amministrativi (Su) e viceversa;
    • - da servizi tecnici (St) a servizi amministrativi (Su), servizi culturali (Sd), servizi sociali e ricreativi (Ss), servizi sportivi coperti (Sf).
    - Attrezzature di servizio pubbliche
  118. 1. Gli elementi vegetali lineari (filari) e puntuali (grandi alberi camporili) costituiscono, insieme alle siepi arboreo-arbustive agrarie ed alla vegetazione ripariale, parte dell'infrastrutturazione ecologica delle aree extraurbane. Non sono pertanto ammessi interventi che compromettano la conservazione.

    2. La localizzazione di massima di tali elementi è riportata nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:5.000.

    - Filari e alberi camporili
  119. 1. La pericolosità idraulica ai sensi del PGRA viene così di seguito definita:

    • - Pericolosità idraulica P1, contraddistinte da alluvioni rare, ovvero fenomeni con tempo di ritorno compreso fra 200 e 500 anni;
    • - Pericolosità idraulica P2, contraddistinte da alluvioni poco frequenti, ovvero aree interessate da allagamenti per eventi di piena con tempi di ritorno compresi fra 30 e 200 anni;
    • - Pericolosità idraulica P3, contraddistinte da alluvioni frequenti, ovvero aree interessate da allagamenti per eventi di piena i cui tempi di ritorno sono inferiori o uguali a 30 anni.

    2. La pericolosità idraulica ai sensi del DPGR 53/R/2011 viene così di seguito definita:

    • - Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con Tr30 anni. Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: a) vi sono notizie storiche di inondazioni; b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
    • - Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30<TR<200 anni. Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) vi sono notizie storiche di inondazioni; b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
    • - Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200<TR<500 anni. Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni: a) non vi sono notizie storiche di inondazioni; b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
    • - Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni: a) non vi sono notizie storiche di inondazioni; b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

    3. Fermo restando la validità dei criteri generali del D.P.G.R. n. 53/R/2011, il seguente abaco definisce l'attribuzione della classe di fattibilità idraulica in funzione del tipo di intervento edilizio/urbanistico e del grado di pericolosità idraulica dell'area interessata.

    Tipo di intervento edilizio - urbanistico Pericolosità Idraulica
    I.1 I.2 I.3 I.4
    Fattibilità Idraulica
    manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di conservazione e/o ripristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto, ristrutturazione edilizia conservativa; tutti interventi che non determinino ulteriori carichi sulle fondazioni 1 1 1 1
    ristrutturazione edilizia senza ampliamenti e senza aumento del carico urbanistico, ma con potenziali modeste rototraslazioni all'interno dell'area di pertinenza 1 1 4 4
    ristrutturazione edilizia senza ampliamenti di superficie coperta e volumetria, con aumento del carico urbanistico 1 1 4 4
    sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e/o addizione volumetrica 1 2 4 4
    demolizione senza ricostruzione 1 1 1 1
    demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica senza aumento della volumetria e superficie coperta 1 1 4 4
    nuovi edifici, parcheggi, viabilità e infrastrutture viarie, ampliamenti di superficie coperta e volumetria anche con intervento di ristrutturazione urbanistica 1 2 4 4
    impianti sportivi e verde pubblico attrezzato senza nuove volumetrie 1 2 4 4
    scavi e sbancamenti con profondità inferiore a 2 ml. 1 1 1 1
    scavi e sbancamenti con profondità superiore a 2 ml. 1 1 1 1
    realizzazione di tratti viari di collegamento 1 2 4 4
    riporti con altezza inferiore a 2 ml. 1 2 4 4
    riporti con altezza superiore a 2 ml. 1 2 4 4
    piscine e vasche di accumulo 1 1 1 1
    acquedotti e fognature 1 2 3 3
    parchi fotovoltaici e/o eolici 1 2 4 4
    depositi all'aperto (esclusi locali di servizio) per materiali vari, compresi GPL 1 1 3 3
    realizzazione di serre con copertura permanente ed altri manufatti precari utili alla conduzione del fondo 1 2 4 4
    ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici < 50 mq. per edificio 1 2 3 3

    4. Oltre alla pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R. n. 53/R/11 di cui alla "Carta delle aree a pericolosità idraulica" del Piano Strutturale, riportata nell'abaco, si dovrà comunque fare riferimento anche alle pericolosità idrauliche ai sensi Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Autorità di Distretto Appennino Settentrionale ed alle relative discipline.

    5. Le classi di fattibilità assegnate, sempre finalizzate alla garanzia di autosicurezza e non aggravio verso terzi per Tr=200 anni (corsi d'acqua), possono sottendere indagini, studi e condizioni di varia natura (anche in ragione della diversa rilevanza idraulica di interventi diversi raggruppati nell'abaco in un'unica classe) per la definizione dei quali si dovrà fare riferimento all'approccio complessivo di Piano Strutturale e Piano Operativo.

    6. Con la fattibilità idraulica FI1 (senza particolari limitazioni) non vengono definite condizioni idrauliche specifiche non già disposte dalla normativa generale inerente le tutele dei diritti di terzi, della salute pubblica ed ambientale, fatta eccezione per il franco di sicurezza 200 anni dai corsi d'acqua più vicini, che dovrà comunque essere speditivamente accertato (di norma su base morfologica); l'attuazione degli interventi previsti non necessita di particolari verifiche idrauliche.

    7. La fattibilità idraulica FI2 (con normali vincoli) indica di norma la necessità di attestazioni e documentazioni di ottemperanza a specifiche prescrizioni degli atti di governo del territorio e della normativa sovraordinata (franchi e distanze di sicurezza e/o rispetto, superfici/volumi ammissibili, gestione delle acque meteoriche con/senza invarianza idraulica, resilienza, ...) ed altre verifiche speditive (calcoli semplificati cautelativi, rilievi celerimetrici, documentazione fotografica, ...); per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture, qualora si voglia perseguire una maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.

    8. La fattibilità idraulica FI3 (condizionata) indica che:

    • - la realizzazione degli interventi di nuova edificazione e/o di nuove infrastrutture è subordinata alla dimostrazione del rispetto delle condizioni di sicurezza idraulica o alla preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza rispetto ad eventi alluvionali con tempo di ritorno di 200 anni mediante specifici studi idrologico - idraulici;
    • - gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di specifici studi idrologico - idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
    • - relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo esistente, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
      • - dimostrazione dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni;
      • - dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;

    della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia;

    fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità;

    per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni.

    9. La fattibilità idraulica FI4 (limitata) indica che:

    • - nelle aree soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 30 anni non è consentito altro che la realizzazione di nuove infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, per le quali sarà comunque necessario attuare tutte le dovute precauzioni per la riduzione del rischio a livello compatibile con le caratteristiche dell'infrastruttura;
    • - se riferita ad interventi in classe di pericolosità idraulica con criterio storico, si prescrive l'esecuzione di uno studio idrologico - idraulico di dettaglio a livello analitico, conformemente alle specifiche di legge, in coerenza con il quadro conoscitivo del Piano Strutturale, atto a definire le effettive condizioni di allagabilità per i rispettivi tempi di ritorno;
    • - se riferita ad interventi in classe di pericolosità idraulica con criterio morfologico, si prescrive la redazione di un progetto finalizzato ad eliminare le cause di pericolosità.
    - Pericolosità e abaco di fattibilità idraulica
  120. Scarica la Scheda Norma – PA11

    - Piano Attuativo Villa Biserno, via della Principessa (PA11) EX IC18
  121. 1. Il P.O. individua con la classe c6 gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti non caratterizzati da valore architettonico o storico-documentale appartenenti a tessuti prevalentemente omogenei nella città consolidata e nelle aree periurbane di margine alla città, per i quali sono previsti interventi di adeguamento.

    2. In aggiunta a quanto previsto dalla classe c5, la classe c6 può comportare:

    • - la realizzazione di interventi pertinenziali - con carattere accessorio, di servizio all'uso dell'edificio principale -, che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento, di un volume aggiuntivo fino al 20% del volume dell'edificio principale, compresa la demolizione di eventuali volumi secondari di valore nullo dal punto di vista storico-documentale facenti parte dello stesso organismo edilizio e la loro ricostruzione anche in diversa collocazione all'interno del resede di riferimento; tali interventi saranno ad un solo piano e non potranno comportare l'aumento delle altezze dei fronti (HF) dell'edificio principale; essi saranno localizzati al piano terra e pertanto non comprendono la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale;
    • - la realizzazione di scale esterne all'involucro edilizio ad uso di singole unità immobiliari, prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali e purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello e di scale di sicurezza esterne all'involucro edilizio, comunque configurate.

    3. La realizzazione di logge o porticati è consentita in assenza di logge o porticati preesistenti della stessa unità immobiliare, ancorché precedentemente o contestualmente chiusi con infissi o tamponati

    4. L’incremento della superficie edificabile – comma 5 art. 26 – può essere aggiunta a locali accessori esistenti nel resede del fabbricato nel caso si dimostri, con un progetto unitario di riqualificazione urbanistica del lotto ( demolizione di elementi incongrui, utilizzo di bioedilizia, mantenimento dei caratteri dell’edificio principale ) che la soluzione proposta migliora il contesto edilizio di intervento.

    5. Nel caso di alberghi o residenze turistico-alberghiere esistenti è consentita una tantum l'addizione volumetrica esclusivamente per ampliare ed integrare i servizi di supporto alla ricettività e/o migliorare gli standard qualitativi della ricettività (escludendo quindi l'incremento del numero delle camere) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

    • - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
    • - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 25% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente destinata a servizi per la ricettività (bar, ristorante, palestra, spa, ...);
    • - Indice di Copertura non eccedente il 50% (calcolato per l'intero complesso);
    • - Altezza (HMax) massima di 5,50 ml. se al piano terra, negli altri casi comunque senza aumento del numero di piani massimo esistente;
    • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

    L'ampliamento potrà essere realizzato anche attraverso la modifica dell'altezza di locali esistenti - anche seminterrati o interrati - in modo da renderli adeguati alla nuova funzione, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

    Nel caso di alberghi o residenze turistico-alberghiere posti in area urbana a valle dell'asse urbano di corso Italia-corso Vittorio Emanuele e viale Serristori-via della Principessa, al fine di non pregiudicare la percezione visiva del contesto dal mare l'eventuale sopraelevazione è ammessa purché la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome.

    L'intervento comporta l'apposizione del vincolo di destinazione d'uso, con divieto di incremento del numero di camere, per almeno 15 anni.

    6. Nelle aree urbane nel caso di mutamento della destinazione d'uso ad attività turistico ricettive - alberghi o residenze turistico-alberghiere - è inoltre ammessa la sostituzione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

    • - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
    • - numero di piani massimo pari a 3, fatto salvo il rispetto del limite del numero di piani maggiore dell'edificio esistente;
    • - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 50% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente;
    • - Indice di Copertura non eccedente il 40%;
    • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

    L'intervento comporta l'apposizione del vincolo di destinazione d'uso per almeno 15 anni.

    Nel caso di edifici posti a valle dell'asse urbano di corso Italia-corso Vittorio Emanuele e viale Serristori-via della Principessa, al fine di non pregiudicare la percezione visiva del contesto dal mare, l'eventuale sopraelevazione è ammessa purché la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome.

    7. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge.

    - Classe c6
  122. 1. Comprende il tessuto insediativo semplice, organizzato per lotti singoli, dove prevale la tipologia del villino isolato, con una maglia ortogonale al mare e all'asse viario principale di viale Serristori, a nord, e di via della Principessa a sud, dove si registra anche una significativa presenza di elementi di naturalità e di aree antropizzate di valore ecologico.

    2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c5.

    3. All'interno dell'ambito U2.1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

    • - residenziale
    • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
    • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
    • - attività turistico-ricettive limitatamente a ospitalità alberghiera e ospitalità extralberghiera (Tr)
    • - attività direzionali e di servizio
    • - attrezzature di servizio pubbliche.

    Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

    4. Non è consentito il cambio d'uso a residenza per le unità immobiliari non residenziali poste ai piani terra degli edifici esistenti. Inoltre è vietato il cambio della utilizzazione funzionale di spazi accessori posti ai piani terra degli edifici, ancorché costituenti SE, per la realizzazione di Unità Immobiliari autonome, mentre è consentita l'utilizzazione di tali spazi per l'ampliamento e la riqualificazione di Unità Immobiliari.

    5. Ogni intervento sulle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato all'approvazione di Piano Attuativo o di Progetto Unitario Convenzionato ed alla conseguente sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.

    6. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq. e che le nuove unità immobiliari originate siano utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell’agibilità. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq.
    L’apposizione dell’atto di vincolo riguarderà esclusivamente le nuove unità immobiliari aggiunte di superficie compresa tra 45 e 65 mq. Nel caso che l’unità immobiliare originaria, dopo il frazionamento, abbia una superficie compresa tra 45 e 65 mq sulla stessa dovrà essere apposto l’atto di vincolo di cui sopra.

    - La fascia a mare (U2.1)
  123. Scarica la Scheda Norma – PA12

    - Piano Attuativo Villa dei Cavalleggeri, via della Principessa (PA12) EX IC19
  124. 1. La destinazione d'uso per attività agricole (A) comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all'art. 2135 del Codice Civile.

    2. Con la sigla Ai sono indicate sulle Tavole di progetto del P.O. le aree individuate per la localizzazione di casse di espansione finalizzate alla riduzione del rischio idraulico e pertanto sottoposte a salvaguardia con divieto di realizzazione di qualsiasi edificio o manufatto.

    3. Sono considerati fabbricati rurali ed unità immobiliari con destinazione d'uso agricola le costruzioni:

    • - ricadenti in zona agricola e che non risultino presenti al catasto fabbricati prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/ 1979;
    • - che non siano state oggetto di alcun titolo abilitativo, anche in sanatoria, che ne abbia previsto la perdita dell'uso agricolo;
    • - che risultino patrimonio di aziende agricole, anche realizzate a seguito di Programma Aziendale, dopo il 21 aprile 1995;
    • - che risultino patrimonio delle aziende agricole realizzato a seguito di regolare titolo abilitativo l'attività edilizia prima del 21 aprile 1995.
    - Attività agricole
  125. 1. Nei punti di particolare rilievo per panoramicità dovranno essere accuratamente tutelate le aperture visuali, evitando la realizzazione di opere che le ostacolino e verificando che la segnaletica e i corredi agli impianti stradali non interferiscano negativamente con l'integrità percettiva delle visuali.

    Ove possibile dovranno essere predisposti adeguati slarghi per la sosta a margine della strada, esternamente alla carreggiata, al fine di agevolare la fruizione del panorama in condizioni di sicurezza, purché ciò non comprometta i caratteri di ruralità dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile.

    2. La localizzazione di massima dei principali punti di osservazione panoramica puntuale e lineare è riportata nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:5.000.

    - Principali visuali panoramiche
  126. 1. Il P.O. individua con la classe c7 gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti, in area urbana, non caratterizzati da valore architettonico o storico-documentale e appartenenti a tessuti prevalentemente omogenei e a densità media, per i quali sono previsti interventi di adeguamento e di parziale trasformazione.

    2. In aggiunta a quanto previsto dalla classe c6, la classe c7 può comportare anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.

    3. Sono inoltre consentite - in alternativa agli interventi previsti al comma 5 dell'art. 26 e al comma 4 dell'art. 27 - la demolizione e ricostruzione, comunque configurata, con incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE), la sostituzione edilizia e l'addizione volumetrica tramite sopraelevazione o ampliamento in orizzontale nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

    • - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
    • - incremento una tantum di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 25% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente;
    • - Indice di Copertura non eccedente il 50%;
    • - numero di piani massimo pari a 2, fatto salvo il rispetto del limite del numero di piani maggiore dell'edificio esistente oggetto di intervento;
    • - al fine di non pregiudicare la percezione visiva del contesto dal mare, a valle dell'asse urbano di corso Italia-corso Vittorio Emanuele e viale Serristori-via della Principessa l'eventuale sopraelevazione è ammessa purché la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome;
    • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

    L'incremento del numero di piani massimo esistente - comunque non superiore a 1 piano aggiuntivo e nel limite massimo di 2 piani - è ammesso con superficie permeabile non inferiore al 35% della Superficie Fondiaria, fermo restando quanto sopra prescritto per gli edifici posti a valle dell'asse urbano di corso Italia-corso Vittorio Emanuele e viale Serristori-via della Principessa.

    4. Nel caso di edifici residenziali unifamiliari o bifamiliari ad un solo piano è consentita - in alternativa agli interventi previsti al comma 5 dell'art. 26 e al comma 2 dell'art. 27 - la demolizione e ricostruzione, comunque configurata, o la sostituzione edilizia per la realizzazione di edifici con numero di piani massimo pari a 2 con incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) pari al 35% della SE esistente alla data di adozione del presente P.O. nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

    • - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
    • - Indice di Copertura non eccedente il 40%;
    • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

    Nel caso di edifici posti a valle dell'asse urbano di corso Italia-corso Vittorio Emanuele e viale Serristori-via della Principessa, al fine di non pregiudicare la percezione visiva del contesto dal mare, l'eventuale sopraelevazione è ammessa purché la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome.

    5. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge.

    - Classe c7
  127. Pericolosità Geologica

    La pericolosità geologica (geomorfologica e/o per dinamica costiera) viene così definita:

    • - Pericolosità geologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza, aree interessate da soli flussi.
    • - Pericolosità geologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%.
    • - Pericolosità geologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%.
    • - Pericolosità geologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi

    Fattibiltà Geologica

    1. Fermo restando la validità dei criteri generali del D.P.G.R. n. 53/R/2011, il seguente abaco definisce l'attribuzione della classe di fattibilità geologica in funzione del tipo di intervento edilizio/urbanistico e del grado di pericolosità geologica dell'area interessata sia dallo stesso D.P.G.R. che dagli articoli 13, 14 e 15 delle NTA del Piano di Assetto Idrogeologico.

    Tipo di intervento edilizio - urbanistico Pericolosità Geologica PAI
    G.1 G.2 G.3 G.4 PFE PFME
    Fattibilità Geologica
    manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di conservazione e/o ripristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto, ristrutturazione edilizia conservativa; tutti interventi che non determinino ulteriori carichi sulle fondazioni 1 1 1 1 1 1
    ristrutturazione edilizia senza ampliamenti e senza aumento del carico urbanistico, ma con potenziali modeste rototraslazioni all'interno dell'area di pertinenza 2 2 3 4 2 2
    ristrutturazione edilizia senza ampliamenti di superficie coperta e volumetria, con aumento del carico urbanistico 2 2 3 4 3 3
    sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e/o addizione volumetrica 2 2 3 4 4 4
    demolizione senza ricostruzione 1 1 1 1 1 1
    demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica senza aumento della volumetria e superficie coperta 2 2 3 4 3 3
    nuovi edifici, parcheggi, viabilità e infrastrutture viarie, ampliamenti di superficie coperta e volumetria anche con intervento di ristrutturazione urbanistica 2 2 3 4 4 4
    impianti sportivi e verde pubblico attrezzato senza nuove volumetrie 1 2 2 4 3 3
    scavi e sbancamenti con profondità inferiore a 2 ml. 1 1 2 4 3 3
    scavi e sbancamenti con profondità superiore a 2 ml. 1 2 3 4 4 4
    realizzazione di tratti viari di collegamento 2 2 3 4 4 4
    riporti con altezza inferiore a 2 ml. 1 1 2 4 3 3
    riporti con altezza superiore a 2 ml. 1 2 3 4 4 4
    piscine e vasche di accumulo 2 2 3 4 4 4
    acquedotti e fognature 1 2 3 4 3 3
    parchi fotovoltaici e/o eolici 2 2 3 4 4 4
    depositi all'aperto (esclusi locali di servizio) per materiali vari, compresi GPL 1 2 3 4 3 4
    realizzazione di serre con copertura permanente ed altri manufatti precari utili alla conduzione del fondo 1 2 3 4 3 3
    ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici < 50 mq. per edificio 1 2 3 4 4 4

    2. L'attribuzione alle singole previsioni di intervento delle classi di fattibilità geologica è accompagnata da specifiche prescrizioni per il superamento o la mitigazione delle criticità come prescritto dal D.P.G.R. 53/R/2011 al punto 3.2.1.

    • - La fattibilità geologica FG1 (senza particolari limitazioni) è attribuita alle previsioni di intervento di modesta consistenza e caratterizzate da pericolosità geologica bassa (G.1). In tali situazioni possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico e/o geotecnico, salvo comunque gli adempimenti relativi a quanto previsto dalla normativa vigente nell'edilizia.
    • - La fattibilità geologica FG2 (con normali vincoli) è attribuita a tutte le previsioni ricadenti nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica media (G.2); le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.
    • - La fattibilità geologica FG3 (condizionata) è attribuita alle previsioni di intervento ricadenti in aree con pericolosità geologica elevata (G.3) per cui è necessario rispettare i seguenti criteri generali:
      1. a) la realizzazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
      2. b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono comunque essere tali da:
        • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
        • - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni;
        • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
      3. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza sono predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
      4. d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono certificati;
      5. e) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.
    • - La fattibilità geomorfologica FG4 (limitata) è attribuita alle previsioni di intervento ricadenti in aree con presenza di fenomeni geomorfologici attivi e relative aree di evoluzione, per cui sia stata attribuita una classe di pericolosità geologica molto elevata G.4. In questi ambiti è necessario rispettare i seguenti criteri generali:
      1. a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione;
      2. b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da:
        • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
        • - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
        • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
      3. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza devono essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
      4. d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono da certificare;
      5. e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri:
        • - previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento;
        • - installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.

    Un'ulteriore attribuzione delle classi di fattibilità geologica alle singole previsioni di intervento è riferita da specifiche prescrizioni per il superamento o la mitigazione delle criticità come prescritto dalle Norme di Piano del PAI. In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche e idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi di interventi antropici, sono soggetti alle norme del PAI le aree perimetrate con la sigla P.F.M.E. e P.F.E:

    • - Le aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.F.ME.): aree interessate da fenomeni franosi attivi individuate e perimetrate ai sensi degli atti di indirizzo e coordinamento emanati a seguito della Legge 183/89 e del D.L. 180/1998;
    • - Le aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.F.E): aree interessate da fenomeni franosi quiescenti individuate e perimetrate ai sensi degli atti di indirizzo e coordinamento emanati a seguito della Legge 183/89 e del D.L. 180/1998.

    La Pericolosità geomorfologica relativa alle 2 articolazioni sopracitate, per la cui descrizione specifica si rimanda alle Norme di Piano negli articoli 13 e 14, condizionerà la relativa fattibilità geologica, in relazione alla tipologia di intervento sul territorio.

    - Pericolosità geologica e Abaco di fattibilità geologica
  128. 1. È il tessuto posto tra viale Serristori, a nord, e via della Principessa a sud e il tracciato ferroviario, analogo per caratteristiche insediative e tipologiche a quello dell'ambito U2.1, con l'eccezione del villaggio San Luigi, e più chiaramente vocato alla destinazione residenziale.

    2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c7.

    3. All'interno dell'ambito U2.2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

    • - residenziale
    • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
    • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
    • - attività turistico-ricettive limitatamente a ospitalità alberghiera e ospitalità extralberghiera (Tr)
    • - attività direzionali e di servizio
    • - attrezzature di servizio pubbliche.

    Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

    4. Ogni intervento sulle strutture ricettive alberghiere di cui alla LRT 86/2016 esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato alla sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.

    5. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.e che le nuove unità immobiliari originate siano utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell’agibilità. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq
    L’apposizione dell’atto di vincolo riguarderà esclusivamente le nuove unità immobiliari aggiunte di superficie compresa tra 45 e 65 mq. Nel caso che l’unità immobiliare originaria, dopo il frazionamento, abbia una superficie compresa tra 45 e 65 mq sulla stessa dovrà essere apposto l’atto di vincolo di cui sopra.

    - La fascia interna a prevalente destinazione residenziale (U2.2)
  129. 1. Non sono ammessi interventi in grado di aumentare i fenomeni di erosione costiera o di compromettere l'integrità del sistema costiero dunale.

    2. Gli eventuali interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi fluviali dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde.

    3. Sono da escludere tutti gli interventi che possono interferire con la tutela integrale della costa ed in grado di aumentarne i livelli di artificializzazione.

    4. Sono da escludere tutti gli interventi che possono causare l'alterazione del regime idrico dell'area e compromettere la conservazione delle relittuali aree umide.

    5. All'interno delle pinete litoranee storiche sono da escludere tutti gli interventi che possono interferire con la loro tutela ed inoltre:

    • - non è ammessa la realizzazione di strutture in muratura anche prefabbricata nonché l'utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere;
    • - nella realizzazione di eventuali manufatti devono essere utilizzati tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di tipo leggero prive di fondazioni su platea, al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali; i manufatti potranno essere collegati alle reti di urbanizzazione principale solo con opere ed impianti a carattere provvisorio.

    6. Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:

    • - garantiscano l'assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento;
    • - sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale;
    • - sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze);
    • - siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente (livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e regimentazione dei suoli.

    7. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che:

    • - non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio;
    • - recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico.

    8. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

    9. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico.

    10. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui all'elaborato 8b e relativi allegati del PIT/PPR approvato con deliberazione Consiglio Regionale 27.3.2015 n 37.

    - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
  130. 1. Il P.O. individua con la classe c8 gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti, in area urbana, non caratterizzati da valore architettonico o storico-documentale e non appartenenti a tessuti omogenei, per i quali sono previsti interventi di adeguamento e di parziale trasformazione.

    2. In aggiunta a quanto previsto dalla classe c7, per gli edifici esistenti nel caso di demolizione e ricostruzione, comunque configurata, o sostituzione edilizia è consentito l'incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 35% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente, purché sia garantito l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

    Il numero di piani massimo del nuovo edificio è di 2 piani, fatto salvo il rispetto del limite del numero di piani maggiore dell'edificio esistente oggetto di intervento. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi è ammessa un'Altezza (HMax) massima di 10,50 ml., fatto salvo il rispetto del limite delle altezze maggiori preesistenti del fabbricato oggetto di intervento.

    Gli incrementi in oggetto sono ammessi fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo.

    3. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge.

    - Classe c8
  131. 1. Per le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per consentire la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli di cui all'art. 73 della L.R. 65/2014 o nel caso di mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali di cui all'art. 82 si fa riferimento a quanto stabilito dal D.P.G.R. 63/R/2016, in assenza di disposizioni in materia nel PTC di Livorno.

    - Superfici fondiarie minime
  132. 1. È la parte caratterizzata dai grandi villaggi turistici, che si strutturano come complessi autoreferenziali, autonomi e privi di relazioni con le altre parti del sistema insediativo, ma con significativa presenza di elementi di naturalità e di aree antropizzate di valore ecologico.

    2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c3.

    3. All'interno dell'ambito U2.3, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

    • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
    • - attività turistico-ricettive limitatamente a ospitalità alberghiera e ospitalità extralberghiera (Tr)
    • - attività direzionali e di servizio
    • - attrezzature di servizio pubbliche.

    Non sono ammesse la destinazione residenziale, le attività industriali e artigianali e le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

    4. Non è ammessa la realizzazione di condhotel negli alberghi esistenti.

    Ogni intervento sulle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato all'approvazione di Piano Attuativo o di Progetto Unitario Convenzionato ed alla conseguente sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.

    5. Non è consentito il frazionamento delle unità immobiliari residenziali esistenti.

    - Aree a destinazione turistico-ricettiva (U2.3)
  133. 1. È la parte di San Vincenzo sviluppatasi a monte della ferrovia e intorno ai tessuti novecenteschi consolidati. Si tratta di zone prevalentemente monofunzionali, spesso "autosufficienti", compresi i quartieri di edilizia economica e popolare.

    2. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà essere improntata a migliorare e facilitare la fruizione pedonale e ciclabile e la continuità dei percorsi, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree.

    Tutte le strade dovranno essere dotate di marciapiede con caratteristiche adeguate su entrambi i lati, fatti salvi insormontabili impedimenti tecnici.

    3. Per i parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli parte dei quali riservata alle persone disabili; essi dovranno essere localizzati preferibilmente in prossimità di parchi e giardini pubblici o delle attrezzature pubbliche di servizio.

    - La città nuova (U3)
  134. 1. Non sono ammessi interventi che possano interferire con la tutela integrale del sistema dunale, con particolare riferimento a:

    • - inserimento di qualsiasi struttura o manufatto per la balneazione o il tempo libero sulla duna mobile;
    • - apertura di nuovi percorsi, ad esclusione di quelli realizzati attraverso un progetto di razionalizzazione e riduzione del sentieramento diffuso su dune e utilizzando tecniche e materiali ad elevata compatibilità paesaggistica e naturalistica, ove eventualmente consentito dalle presenti Norme;
    • - attività in grado di aumentare i livelli di artificializzazione del complessivo paesaggio dunale.

    2. Gli interventi di ripristino/riqualificazione morfologica e ambientale dei sistemi dunali degradati, tra i quali l'eliminazione di cenosi di specie esotiche/infestanti, la ricomposizione degli habitat, la rinaturalizzazione di aree oggetto di calpestio, devono essere realizzati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica e, nelle opere di rinverdimento, esclusivamente specie vegetali autoctone ed ecotipi locali.

    3. Nelle aree caratterizzate dalla presenza di fenomeni erosivi del sistema dunale gli interventi di ripascimento finalizzati all'ampliamento degli arenili e non alla manutenzione stagionale del profilo esistente della spiaggia, precedente le mareggiate invernali, devono essere accompagnati da azioni volte a favorire il ripristino morfologico ed ecosistemico della duna. Essi dovranno comunque essere realizzati con materiali naturali ambientalmente e paesaggisticamente compatibili.

    4. Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione dei sistemi forestali di valore naturalistico e paesaggistico (pinete costiere a pino domestico e marittimo, nuclei boscati retrodunali), delle aree umide e retrodunali, il cui valore è legato anche agli importanti servizi ecosistemici offerti. All'interno di tali formazioni non sono ammessi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo, l'aumento dei livelli di artificializzazione ad esclusione degli interventi di cui al comma 7 o alterare l'equilibrio idrogeologico.

    5. Non sono ammessi gli interventi che:

    • - occludano i varchi e le visuali panoramiche verso il mare, che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere accessibili al pubblico o dal mare verso l'entroterra;
    • - impediscano l'accessibilità all'arenile, alle aree pubbliche da cui si godono visuali panoramiche e al mare.

    6. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente possono comportare ampliamenti e nuove strutture di servizio a condizione che:

    • - siano riferiti al miglioramento delle prestazioni energetiche ed alla riqualificazione complessiva degli edifici e delle pertinenze e, nel caso di attività turistico-ricettive alberghiere di cui alla LRT 86/2016, siano strettamente necessari al miglioramento della qualità dell'offerta turistica;
    • - siano finalizzati a perseguire, attraverso la sostituzione/rimozione degli elementi incongrui, la massima coerenza e continuità con i valori paesaggistici, con particolare attenzione alla qualità progettuale e alla compatibilità degli interventi rispetto agli assetti geomorfologici e vegetazionali caratteristici della zona;
    • - non comportino un incremento complessivamente maggiore del 10% della Superficie Coperta esistente; nel caso di campeggi e villaggi turistici tale incremento non potrà determinare un incremento complessivamente maggiore del 5% della Superficie Coperta delle strutture di servizio esistenti;
    • - non interessino le aree caratterizzate dalla presenza di dune anche mobili.

    7. La realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio, anche attrezzate, e di nuove aree di sosta a servizio delle attività esistenti, esclusivamente se non diversamente localizzabili, è ammessa a condizione che:

    • - siano poste al di fuori dei sistemi dunali,
    • - siano realizzate con materiali coerenti con il contesto paesaggistico;
    • - non comportino:
      • - aumento di superficie impermeabile ad esclusione delle aree urbane ove, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, è ammesso un incremento di superficie impermeabile del 5% per la realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio;
      • - frammentazione degli habitat e interruzione dei corridoi di connessione ecologica;
      • - alterazione dei sistemi vegetali di valore paesaggistico e della loro continuità morfologica;
      • - detrimento dell'integrità percettiva da e verso la costa e il mare.

    8. Non è ammesso l'insediamento di depositi a cielo aperto di materiali di qualunque natura e di impianti per la produzione di energia, ad esclusione delle aree ricomprese negli ambiti portuali.

    9. Non è ammessa la realizzazione di nuove opere a mare o a terra in grado di provocare fenomeni di erosione costiera.

    10. Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono privilegiare l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

    11. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui all'elaborato 8b e relativi allegati del PIT/PPR approvato con deliberazione Consiglio Regionale 27.3.2015 n 37.

    - Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri a partire dalla linea di battigia
  135. 1. Nella scelta della localizzazione dei nuovi edifici, siano essi abitazioni, annessi o manufatti, si dovrà valutare il corretto inserimento nel contesto paesaggistico; si dovranno in ogni caso rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:

    • - si dovranno collocare lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili, fatti salvi i casi nei quali soluzioni diverse si dimostrino inequivocabilmente migliorative dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e comunque esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, da realizzare con caratteri tipici della maglia poderale;
    • - il progetto delle sistemazioni ambientali dovrà specificare le caratteristiche e i tipi di essenze autoctone o naturalizzate da impiegare a corredo, in modo da integrare, dal punto di vista paesaggistico, le nuove strutture con paesaggio agricolo circostante;
    • - si dovranno collocare nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree edificate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito; andranno tuttavia salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico, lasciandoli liberi da nuovi interventi edilizi; in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni prossime a nuclei esistenti o di incompatibilità con i complessi esistenti, in conseguenza del rispetto delle misure igienico-sanitarie e funzionali alle lavorazioni, dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo) e dovrà essere garantito comunque il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate;
    • - nelle aree collinari, si dovranno collocare in modo tale che le quote delle coperture non superino le quote al suolo di crinale o delle vette dei poggi e comunque mantenendo corretti rapporti con l'edificato esistente e il profilo degli insediamenti consolidati, valutandone la dimensione in relazione alla consistenza e alle relazioni con l'insediamento storico esistente; si dovrà quindi mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale conservando l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità degli insediamenti, sviluppati lungo la viabilità di crinale;
    • - si dovranno sempre scegliere aree poco esposte, limitando la visibilità dei nuovi edifici dalle altre strade di interesse panoramico;
    • - la loro localizzazione non dovrà implicare significativi movimenti di terra; laddove vi siano situazioni di pronunciata acclività, in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni alternative, dovrà essere prevista l'adozione di piani terra seminterrati, limitando così sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani;
    • - si dovrà configurare l'insediamento ed il disegno della rete scolante in coerenza col sistema delle acque superficiali e sotterranee e in modo da ottimizzare le prestazioni in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico;
    • - la loro localizzazione non dovrà essere in prossimità di aree forestali, formazioni ripariali ed altre componenti naturali rilevanti dei fondi.

    I criteri suddetti si intendono validi anche nel caso di realizzazione dei manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 108 delle presenti Norme.

    2. La collocazione delle nuove costruzioni, la dotazione e la scelta delle aree di pertinenza, degli spazi di servizio, ecc. dovrà essere oggetto di uno studio paesaggistico e ambientale d'insieme e di adeguate valutazioni di compatibilità dell'impatto visivo per mantenere l'unitarietà delle viste ed evitare cesure incongrue, che saranno oggetto di esame e verifica da parte della Commissione del paesaggio comunale. Tutti gli interventi dovranno comunque garantire la tutela delle caratteristiche specifiche del contesto rurale interessato e delle sistemazioni agrarie tradizionali.

    - Criteri insediativi dei nuovi edifici e manufatti rurali
  136. 1. Il reperimento di dotazioni di parcheggi ad uso privato pertinenziali è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione all'aumento di carico urbanistico, così come definito dal Regolamento di attuazione dell'art. 216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici e edilizi, derivante dai seguenti interventi:

    • - nuova edificazione;
    • - ristrutturazione urbanistica;
    • - ristrutturazione con sostituzione edilizia;
    • - frazionamenti e altri interventi comportanti aumento delle unità immobiliari;

    2. La realizzazione di superfici a parcheggio, coperte o scoperte, legate da vincolo pertinenziale all'edificio ovvero alle singole unità immobiliari che lo compongono, deve rispettare i seguenti rapporti minimi:

    Destinazione d'uso Parcheggi privati
    Residenziale 1 mq/3,5 mq di SE, con minimo 1 posto auto per unità immobiliare
    Artigianale-Industriale 1 mq/3,5 mq di SE
    Commerciale al dettaglio 1 mq/3,5 mq di SE, oltre allo spazio per la movimentazione delle merci
    Turistico-ricettiva 1 mq/3,5 mq di SE
    Direzionale e di servizio 1 mq/3,5 mq di SE, con minimo 1 posto auto per unità immobiliare
    Commerciale all'ingrosso 1 mq/3,5 mq di SE, oltre allo spazio per la movimentazione delle merci

    3. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente i nuovi posti auto potranno essere ricavati all'interno delle aree a parcheggio esistenti, nel caso in cui queste abbiano una superficie maggiore di quella richiesta in rapporto alla Superficie edificabile (o edificata) (SE) complessiva.

    Nel caso in cui non sia possibile realizzare i parcheggi privati nell'area di pertinenza dell'edificio i nuovi spazi per la sosta possono essere reperiti anche in altre aree.

    La dotazione di nuovi parcheggi in caso di frazionamenti di unità immobiliari residenziali su edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della L 122/89 deve essere reperita - prima del rilascio del permesso a costruire - solo per le nuove unità immobiliari create. In tal caso può essere reperito un posto auto - per ciascuna nuova unità immobiliare - delle misure standard di ml 3x5 e la differenza di cui alla tabella prevista al punto 2 può essere monetizzata.

    - Dotazioni di parcheggi privati in relazione agli interventi
  137. 1. Sono insediamenti piuttosto densi nei quali sono presenti una pluralità di funzioni, oltre a quella residenziale, ed anche per questo non caratterizzati da omogeneità, oltre che per la presenza di complessi di epoca precedente inglobati dall'urbanizzazione.

    2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c7, in presenza di tessuti prevalentemente omogenei, o la classe c8.

    3. All'interno dell'ambito U3.1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

    • - residenziale
    • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o di produzione di beni artistici
    • - attività commerciali al dettaglio
    • - attività turistico-ricettive limitatamente a ospitalità alberghiera e ospitalità extralberghiera (Tr)
    • - attività direzionali e di servizio
    • - attrezzature di servizio pubbliche.

    Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

    4. Non è consentito il cambio d'uso a residenza per le unità immobiliari non residenziali poste ai piani terra degli edifici esistenti. Inoltre è vietato il cambio della utilizzazione funzionale di spazi accessori posti ai piani terra degli edifici, ancorché costituenti SE, per la realizzazione di Unità Immobiliari autonome, mentre è consentita l'utilizzazione di tali spazi per l'ampliamento e la riqualificazione di Unità Immobiliari.

    5. Ogni intervento sulle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato alla sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.

    6. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.e che le nuove unità immobiliari originate siano utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell’agibilità. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq. L’apposizione dell’atto di vincolo riguarderà esclusivamente le nuove unità immobiliari aggiunte di superficie compresa tra 45 e 65 mq. Nel caso che l’unità immobiliare originaria, dopo il frazionamento, abbia una superficie compresa tra 45 e 65 mq sulla stessa dovrà essere apposto l’atto di vincolo di cui sopra.

    - Aree recenti a destinazione mista (U3.1)
  138. 1. In tutto il territorio comunale sono previsti incentivi per l'edilizia sostenibile attraverso premialità corrispondenti ad incrementi di Superficie edificabile (o edificata) (SE) progressivamente crescenti in funzione della crescente qualità energetico-ambientale dimostrata a fronte di apposita documentazione tecnica dettagliatamente definita nel Regolamento Edilizio al quale si rimanda per gli aspetti procedurali. L'incremento di SE non potrà comunque superare una percentuale pari al 10% della SE realizzata.

    2. Gli incentivi si applicano alle nuove unità immobiliari derivanti da interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e demolizione e ricostruzione non fedele di edifici con qualsiasi destinazione.

    - Incentivi per l'edilizia sostenibile
  139. 1. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola con un fondo dotato delle superfici fondiarie minime può, se sussistono le condizioni urbanistiche, richiedere la realizzazione di nuove abitazioni rurali attraverso il P.A.P.M.A.A.

    2. La realizzazione di nuove abitazioni rurali è consentita nelle aree extraurbane - con esclusione degli ambiti R2.1, R2.2, R2.4, R3.1, R3.2, R4.1, R4.2, R4.3 e R4.4 e dei subsistemi R1 e R5 - tramite:

    • - nuova edificazione;
    • - tramite la riconversione o il trasferimento di volumetrie esistenti a destinazione agricola non più necessarie, con l'obiettivo di una riqualificazione complessiva del contesto che deve risultare dagli elaborati a corredo del P.A.P.M.A.A. e ferma restando la quota di annessi agricoli da mantenere a servizio del fondo.

    3. Si dovranno privilegiare la semplicità delle soluzioni d'impianto, le tipologie e le proporzioni degli edifici tradizionali locali. Le nuove abitazioni rurali dovranno essere di pianta regolare e sono da preferire di norma volumetrie compatte, con prevalenza dei pieni sui vuoti, finestre e porte di dimensioni tradizionali, con copertura a falde tradizionali e con esclusione di terrazze a tasca; non sono altresì consentiti i balconi e le scale esterne in aggetto, mentre logge e portici sono ammessi limitatamente ad un solo fronte dell'edificio.

    Dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle proprie del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo. Il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica dovrà comunque privilegiare l'edilizia eco-compatibile e favorire la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.

    4. Per la dimensione massima ammissibile di ogni nuova unità abitativa si rinvia a quanto stabilito dal D.P.G.R. 63/R/2016 e s.m.i.

    La dimensione minima ammissibile di ogni nuova unità abitativa è stabilita in 70 mq. di Superficie Edificabile (SE).

    La dimensione massima ammissibile di Superficie accessoria (SA) per ogni unità abitativa, esclusi eventuali locali totalmente interrati, è stabilita in 60 mq. Le autorimesse non potranno superare la superficie di 40 mq. per ogni nuova unità abitativa; è vietata la realizzazione di autorimesse interrate fatto salvo il caso in cui sia possibile realizzarle nei terrapieni formati da dislivelli del terreno esistenti, senza alcuna alterazione della morfologia dei luoghi, e ciò non comporti dunque la realizzazione di rampe.

    5. L'altezza della nuova costruzione non potrà superare due piani fuori terra, con Altezza utile (HU) non superiore a 3 ml.

    6. I locali disposti ad un eventuale livello totalmente interrato dovranno essere compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; l'accesso diretto al piano interrato o seminterrato è consentito solo nel caso in cui ciò non comporti la realizzazione di rampe.

    7. Il sistema di illuminazione esterna e la sistemazione delle aree pertinenziali dei nuovi edifici deve essere previsto nella redazione delle norme del Programma Aziendale ed ha valore prescrittivo.

    - Abitazioni rurali tramite P.A.P.M.A.A.
  140. 1. Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica, non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali, non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili, e non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi.

    2. Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici.

    3. Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale, siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo, non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti edificati continui.

    4. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica e il minor impatto visivo possibile.

    5. L'installazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

    6. Non è ammesso l'inserimento di manufatti, ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale, che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

    7. Fuori dal territorio urbanizzato non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici di carattere permanente, ad eccezione degli annessi rurali.

    8. Fuori dal territorio urbanizzato i depositi a cielo aperto sono ammessi solo se riconducibili ad attività di cantiere.

    9. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui all'elaborato 8b e relativi allegati del PIT/PPR approvato con deliberazione Consiglio Regionale 27.3.2015 n 37.

    - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
  141. 1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e alle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio, cioè il subsistema R1 e gli ambiti R2.3 e R4.2 e il Parco di Rimigliano) e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici e garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

    2. Sono fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi.

    3. Non è ammesso l'inserimento di manufatti, ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale, che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

    4. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui all'elaborato 8b e relativi allegati del PIT/PPR approvato con deliberazione Consiglio Regionale 27.3.2015 n 37 ed in particolare si richiama integralmente la disciplina dell'art. 12.3.b dello stesso elaborato 8 per il quale non sono ammessi

    • - 1 nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi planiziari e costieri" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;
    • - 2 l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.
    - Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 227/ 2001
  142. 1. I nuovi annessi agricoli per conduzione agricola professionale, da realizzare tramite Programma Aziendale, dovranno avere caratteristiche di semplicità ed essere concepiti differenziandoli per il loro uso ed in relazione alla loro durata e dotandoli di una adeguata flessibilità; per magazzini, rimesse e simili si dovranno utilizzare preferibilmente materiali leggeri (legno) per il tamponamento dell'edificio e adeguate tecniche e materiali per la struttura portante; le soluzioni proposte dovranno comunque essere sempre orientate a limitarne gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere se necessario impianti vegetazionali di mitigazione paesaggistica. Il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica dovrà in ogni caso privilegiare l'edilizia eco-compatibile e favorire la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.

    2. La realizzazione dei nuovi annessi agricoli è ammessa nelle aree extraurbane con esclusione degli ambiti R2.1, R2.2, R2.4, R3.2, R4.1, R4.2, R4.3 e R4.4 e dei subsistemi R1 e R5.

    3. Le sistemazioni esterne devono prevedere essenze arboree idonee, finalizzate ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente. La progettazione delle sistemazioni esterne dovrà prevedere un'attenta scelta e distribuzione delle specie vegetali da utilizzare finalizzata ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente.

    4. Eventuali piazzali di carico e scarico devono essere limitati al massimo e realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, adeguati al recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'azienda ed essere dimensionati sulla base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi.

    - Annessi agricoli tramite P.A.P.M.A.A.
  143. 1. Al fine di garantire elevati livelli di accessibilità da parte di tutti i cittadini e utenti dei servizi e degli spazi di uso pubblico, i progetti per la realizzazione degli spazi per le attrezzature di servizio pubbliche o per successivi interventi di riqualificazione, adeguamento e/o ampliamento dovranno rispettare i seguenti requisiti:

    • - privilegiare soluzioni progettuali inclusive, in modo da rendere servizi e spazi compatibili con le esigenze del maggior numero possibile di utenti, rispetto alle soluzioni speciali, cioè dedicate ad uno specifico profilo di utenza;
    • - elevato grado di comfort e di sicurezza, anche con particolare riferimento all'illuminazione;
    • - assenza di barriere architettoniche (fisiche o percettive), in riferimento alla generalità degli utenti ed in particolare agli utenti deboli, cioè persone disabili, persone con traumi temporanei, donne in stato interessante, bambini, persone con bambini piccoli, persone anziane;
    • - dotazione di elementi di sostegno e di linee guida nei percorsi per facilitarne la percorribilità;
    • - predisposizione di idonei spazi per la sosta, anche per le biciclette;
    • - individuazione di sistemi per la raccolta dei rifiuti, previa verifica di inserimento nell'impianto spaziale complessivo.

    Inoltre essi dovranno essere specificamente orientati al contenimento delle esigenze e dei costi di manutenzione.

    2. I parchi e giardini pubblici (Sv, Svt) dovranno inoltre rispettare i seguenti requisiti:

    • - presenza di recinzione o di strutture di filtro e protezione rispetto alla viabilità ed in generale agli spazi carrabili, privilegiando elementi vegetazionali quali alberature e siepi, sempreché di altezza tale da non impedire la sorveglianza e la sicurezza; a seconda delle specifiche situazioni, il trattamento dei margini dovrà valutare le esigenze di schermatura o trasparenza visiva, di protezione dai venti, di protezione acustica, di penetrabilità pedonale ecc.;
    • - individuazione di aree ombreggiate per maggiore comfort nei mesi estivi;
    • - nel caso di spazi di grande dimensione, dotazione di servizi igienici accessibili;
    • - coerenza dell'articolazione funzionale con la morfologia naturale del terreno e con la tutela del paesaggio e con i suoi elementi consolidati, comprese le specie vegetazionali autoctone o naturalizzate;
    • - scelta di materiali vegetali adeguati, evitando in ogni caso quelli spinosi o velenosi e con particolare riguardo ai possibili effetti allergici soprattutto in prossimità di edifici pubblici frequentati da bambini ed anziani.

    3. Le piazze e gli spazi pedonali pubblici (Sz) dovranno rispettare inoltre i seguenti requisiti:

    • - presenza di elementi di filtro e protezione rispetto alla viabilità ed in generale agli spazi carrabili oppure adozione di misure per garantire la sicurezza dei pedoni (regolamentazione della circolazione, segnaletica, dissuasori...), tenendo conto comunque dell'accessibilità ai mezzi di emergenza e dell'eventuale esigenza di spazi destinati al carico e scarico;
    • - realizzazione di sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali.

    4. I parcheggi pubblici a raso (Sp) dovranno rispettare inoltre i seguenti requisiti:

    • - per i parcheggi esterni alla sede stradale dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli, parte dei quali riservati alle persone disabili; dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi per la sosta delle biciclette;
    • - dovrà sempre essere prevista la dotazione di alberature, ad eccezione dei parcheggi realizzati lungo la viabilità pubblica esistente, riservando a ciascuna pianta adeguato spazio permeabile, eventualmente protetto da griglie, fatti salvi eventuali inderogabili motivi di tutela storica ed ambientale; per questo scopo si dovranno impiegare specie di alberi funzionali all'ombreggiamento nel periodo estivo, prive di fruttificazione ed essudati e con apparato radicale contenuto e profondo;
    • - per quanto possibile si dovrà provvedere al contenimento visuale dei veicoli in sosta, attraverso alberi, siepi, dossi inverditi, scarpate addossate a muri perimetrali o altri sistemi similari, fatte salve eventuali particolari disposizioni di tutela storica e ambientale;
    • - dovrà essere prevista la realizzazione di sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
    • - dovrà essere prevista una pavimentazione con materiali semipermeabili, in particolare per gli stalli, ove compatibile con il tipo prevalente di veicoli e con l'intensità d'uso;
    • - gli impianti di illuminazione dovranno essere opportunamente schermati e orientati verso il basso, ai fini del mantenimento della qualità degli insediamenti e del paesaggio, anche notturno, del contenimento dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico.

    5. Nelle attrezzature di servizio pubbliche eventuali chioschi e servizi igienici dovranno in ogni caso rispettare integralmente i requisiti di accessibilità.

    6. Tutti gli spazi pubblici scoperti pavimentati devono essere prioritariamente realizzati con materiali e tecniche che consentano l'infiltrazione e la ritenzione ed il corretto deflusso delle acque meteoriche.

    Nelle aree extraurbane, in particolare, per la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici si dovrà garantire la più possibile estesa permeabilità delle aree, attraverso la scelta di materiali e superfici pavimentate che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche e si dovrà altresì garantire la compatibilità paesaggistica degli interventi, con colori e piantumazioni adeguate ai contesti di maggiore qualità paesaggistica.

    Per tutti gli interventi si dovrà mirare al massimo contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, recependo gli indirizzi del documento CE 2012 "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo".

    - Criteri per la progettazione degli spazi per le attrezzature di servizio pubbliche
  144. 1. Sono tessuti quasi esclusivamente a destinazione residenziale generalmente esito di interventi urbanistici unitari e prevalentemente connotati, al loro interno, da omogeneità ed uniformità anche a livello edilizio.

    2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c4, per i quartieri unitari, la classe c7, in presenza di tessuti prevalentemente omogenei, o la classe c8.

    3. All'interno dell'ambito U3.2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

    • - residenziale
    • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
    • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
    • - attività turistico-ricettive limitatamente a ospitalità alberghiera e ospitalità extralberghiera (Tr)
    • - attività direzionali e di servizio
    • - attrezzature di servizio pubbliche.

    Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

    4. Ogni intervento sulle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato alla sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.

    5. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq. e che le nuove unità immobiliari originate siano utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell’agibilità. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq. L’apposizione dell’atto di vincolo riguarderà esclusivamente le nuove unità immobiliari aggiunte di superficie compresa tra 45 e 65 mq. Nel caso che l’unità immobiliare originaria, dopo il frazionamento, abbia una superficie compresa tra 45 e 65 mq sulla stessa dovrà essere apposto l’atto di vincolo di cui sopra.

    - Aree recenti a prevalente destinazione residenziale (U3.2)
  145. 1. Le zone di interesse archeologico presenti nel territorio del Comune di San Vincenzo sono costituite da beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

    2. Fermo restando quanto disposto dalla Parte seconda del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., in tali zone non sono ammessi interventi di trasformazione territoriale, compresi quelli urbanistici e edilizi, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.

    Eventuali attrezzature, impianti e strutture necessari alla fruizione e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi ed assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico.

    3. In tutto il territorio comunale ogni azione di trasformazione, sia connessa ad interventi urbanistico-edilizi sia che attenga alle sistemazioni agrarie e dell'assetto ambientale e paesaggistico, è comunque condizionata alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte di natura archeologica.

    - Zone di interesse archeologico
  146. 1. Nell'esercizio delle attività agricole, le aziende dotate delle superfici fondiarie minime e di caratteristiche coerenti con quelle previste dalla normativa vigente possono proporre Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.) nei casi previsti dalla L.R. 65/2014.

    2. I Programmi Aziendali nella localizzazione delle aree di trasformazione e delle pertinenze degli interventi limitano al massimo la sottrazione di suolo coltivabile e perseguono il recupero di suolo agrario dove possibile.

    3. I P.A.P.M.A.A. valutano gli effetti attesi degli interventi programmati sulle risorse ambientali e paesaggistiche e danno conto delle misure adottate per il contenimento del consumo di suolo agricolo.

    4. I Programmi Aziendali assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014, e nei casi in cui si prevedano uno o più dei seguenti interventi:

    • - nuova edificazione di più abitazioni rurali;
    • - riconversione e trasferimento di volumetrie agricole anche dismesse per realizzare una o più abitazioni rurali;
    • - nuova edificazione di annessi rurali o di abitazioni e annessi rurali per una Superficie edificabile (o edificata) (SE) complessiva uguale o superiore a 500 mq.;
    • - sistemazioni pertinenziali esterne per una superficie uguale o superiore a 5.000 mq. e/o, quando permesse, per modifiche sostanziali alla viabilità d'accesso o per realizzazione di nuova viabilità.

    5. Al fine di individuare lo specifico contesto ambientale e le opportune opere di miglioramento, il Programma Aziendale censisce le emergenze paesaggistico-ambientali e le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto. In particolare dovranno essere censite le seguenti emergenze paesaggistiche e dotazioni ambientali presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:

    • - formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
    • - filari e alberi camporili;
    • - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
    • - formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
    • - nuclei arborati;
    • - boschi e tipologie forestali;
    • - emergenze floristiche e faunistiche;
    • - corsi d'acqua naturali o artificiali, rete scolante artificiale principale;
    • - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
    • - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale;
    • - viabilità rurale.

    6. Sono considerati miglioramenti ambientali prioritari:

    • - la realizzazione di laghetti collinari per l'accumulo della risorsa idrica con tecniche di ingegneria ambientale e la ristrutturazione delle opere di derivazione e di distribuzione della risorsa idrica;
    • - la realizzazione degli interventi di sistemazione ambientale con manutenzione, pulitura periodica ed eventuale ripristino del reticolo idraulico di superficie;
    • - il ripristino di sistemi di irrigazione naturali con impiego di canali e fossi di scolo esistenti.

    Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti ai fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.

    7. Il P.A.P.M.A.A. censisce inoltre le parti del territorio aziendale ricadenti in area vincolata o di particolare valore paesaggistico e naturalistico (vincoli D.lgs. 42/2004 per decreto o ex lege, ZSC...) prestando, nelle valutazioni e nella proposta dei miglioramenti ambientali, particolare attenzione alla salvaguardia delle emergenze ed alla eliminazione delle aree di degrado e delle criticità.

    - Programmi Pluriennali Aziendali di Miglioramento Agricolo Ambientale
  147. 1. L'ambito corrisponde alle grandi aree attrezzate degli impianti sportivi e del villaggio scolastico, luoghi centrali per l'intero territorio comunale.

    2. In considerazione delle funzioni presenti, tipicamente specialistiche, alle quali non corrispondono tipologie ricorrenti, non è definita una classe caratterizzante tale ambito.

    3. All'interno dell'ambito U3.3, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., oltre alle attrezzature di servizio pubbliche sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

    • - residenziale
    • - attività commerciali al dettaglio
    • - attività direzionali e di servizio.

    Non sono ammesse le attività industriali e artigianali, le attività turistico-ricettive e le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

    4. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq. e che le nuove unità immobiliari originate siano utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell’agibilità. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq. L’apposizione dell’atto di vincolo riguarderà esclusivamente le nuove unità immobiliari aggiunte di superficie compresa tra 45 e 65 mq. Nel caso che l’unità immobiliare originaria, dopo il frazionamento, abbia una superficie compresa tra 45 e 65 mq sulla stessa dovrà essere apposto l’atto di vincolo di cui sopra.

    5. E' consentito, tramite progetto di opera pubblica o da approvarsi dall'amministrazione comunale, il rialzamento di un piano degli edifici classificati sh (attività di servizi assistenziali).

    - Aree specializzate delle attrezzature (U3.3)
  148. 1. Obiettivo della programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture di uso pubblico, negli spazi comuni urbani e nelle infrastrutture per la mobilità è la realizzazione di ambienti compatibili con le esigenze del maggior numero possibile di utenti, privilegiando comunque soluzioni progettuali inclusive rispetto alle soluzioni speciali cioè a quelle dedicate ad uno specifico profilo di utenza.

    2. Gli interventi dovranno perseguire in primo luogo garantire le seguenti prestazioni:

    • - per i percorsi e gli spazi pedonali / la continuità planimetrica, i collegamenti tra percorsi paralleli, ad esempio separati dalla carreggiata stradale, o adiacenti per mezzo di attraversamenti pedonali complanari o, in alternativa, opportunamente raccordati, l'allargamento dei percorsi e lo spostamento e/o modifica di ogni manufatto in elevazione presente sugli spazi pedonali al fine di garantire la larghezza minima di transito, l'eliminazione di ogni discontinuità altimetrica, la predisposizione di piano di calpestio e di illuminazione adeguati, la segnalazione del passaggio a zone carrabili o non pavimentate;
    • - per gli accessi / l'eliminazione di dislivelli ed ostacoli, anche con l'impiego di rampe mobili, la predisposizione di segnaletica adeguata, l'installazione di infissi e apparecchiature appropriati;
    • - per il superamento dei dislivelli / l'eliminazione di dislivelli ed ostacoli, anche con l'impiego di rampe mobili, l'individuabilità, la predisposizione di piano di calpestio e di illuminazione adeguati;
    • - per ambienti ed arredi interni / l'individuabilità degli spazi dedicati alle diverse funzioni e/o attività, l'eliminazione di ostacoli e di spigoli vivi, la predisposizione di piano di calpestio e di illuminazione adeguati, l'installazione di infissi e apparecchiature appropriati, la disponibilità di punti informativi e di spazi di attesa adeguati;
    • - per le attrezzature esterne (cestini portarifiuti, cassonetti, sedute, giochi, cassette postali, ...) / l'individuabilità, l'installazione di elementi ed apparecchiature appropriati per numero, collocazione e caratteristiche;
    • - per i locali igienici / l'individuabilità, la predisposizione di piano di calpestio e di illuminazione adeguati, l'installazione di infissi, sanitari, arredi e apparecchiature appropriati;
    • - per i posti auto riservati / l'individuazione di un corretto numero di stalli di dimensioni appropriate, la predisposizione di segnaletica, la sicurezza degli spazi di manovra ed il collegamento adeguato con i percorsi pedonali;
    • - per le fermate del trasporto pubblico / l'individuabilità, la presenza di informazioni adeguate, la predisposizione di arredi appropriati (pensiline, panchine).

    Valgono comunque per la generalità degli interventi le disposizioni per l'accessibilità e la fruibilità da parte di tutti in autonomia contenute nelle presenti Norme agli artt. 54, 60, 64 e 69, con riferimento ai subsistemi nelle aree urbane.

    3. In considerazione della rilevanza per l'identità dei luoghi e l'interesse collettivo, sono considerati prioritari:

    • - gli interventi nei luoghi che rappresentano le più rilevanti criticità in tema di accessibilità, fruibilità e sicurezza nel caso degli edifici e delle attrezzature pubbliche con più alta frequenza d'uso, cioè le sedi dei servizi amministrativi, dei servizi sanitari e dei servizi per l'istruzione di base, agendo in particolare per adeguare le modalità di accesso e di superamento dei dislivelli ed i locali igienici;
    • - gli interventi nelle aree, nei tratti o nei punti che interrompono la continuità dei percorsi urbani accessibili e/o che presentano le più rilevanti criticità in tema di fruibilità e sicurezza nel caso degli spazi scoperti urbani.

    4. Gli interventi da attuare saranno specificamente individuati e definiti nell'ambito della redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.), ai fini della programmazione operativa.

    5. Nella realizzazione di tutti gli interventi di iniziativa pubblica riguardanti le strutture esistenti dove si svolgono funzioni pubbliche (edifici, attrezzature) e gli spazi aperti urbani esistenti - ad eccezione di manutenzioni e interventi d'urgenza -, anche se attivati con finalità diverse da quelle di abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, dovranno comunque fare riferimento alle prestazioni riportare al precedente comma 2, fatte salve documentate impossibilità tecniche.

    6. Per quanto riguarda gli interventi di iniziativa privata, il Comune potrà applicare incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura crescente a seconda dei livelli dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti.

    - Disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture di uso pubblico, negli spazi comuni urbani e nelle infrastrutture per la mobilità
  149. 1. Per le aree appartenenti alla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Monte Calvi di Campiglia (IT5160008 ex SIC) si confermano gli obiettivi e le norme di tutela e conservazione previsti dalle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli) e s.m.i, dalla D.G.R. n. 644/2004 (Sezione obiettivi e criticità), dalla D.G.R. n. 1223/2015 Direttiva 92/43/CEE (Habitat) per le misure di conservazione dei SIC ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e dalla D.G.R. n. 119/2018.

    2. Qualsiasi piano, progetto o intervento ricadente nella Zona Speciale di Conservazione deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dalla L.R. 30/2015, con esclusione di quelli ricadenti nelle fattispecie previste dall'Allegato A alla D.G.R. n. 119/2018, cioè le opere che per natura ed entità si ritiene non abbiano effetti negativi ai fini della tutela. La valutazione di incidenza può comunque essere richiesta dall'Amministrazione Comunale anche per interventi che, sviluppandosi in aree contermini ma esterne al sito, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat protetti.

    3. Al fine di assicurare la massima compatibilità degli interventi anche in fase di cantiere, dovranno in ogni caso essere rispettati indirizzi e criteri, regolamenti e prescrizioni definiti dalle Misure di Conservazione generali e specifiche dettate per i diversi ambiti dalle norme sovraordinate e dall'eventuale Piano di Gestione della Zona Speciale di Conservazione.

    4. Dovranno essere inoltre adottate adeguate misure per ridurre al minimo le possibili interferenze causate dalla fruizione escursionistica e legate al disturbo della fauna in termini di rumore, al danneggiamento della flora e degli ecosistemi e all'abbandono dei rifiuti.

    - Zona Speciale di Conservazione
  150. 1. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita in assenza di Programma Aziendale e quindi non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla CCIAA e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

    • - trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
    • - allevamenti di specie zootecniche minori.

    2. La realizzazione degli annessi di cui al comma 1 è consentita a condizione che:

    • - le aziende agricole non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme);
    • - terreni aziendali di riferimento siano costituiti da un unico corpo o comunque da non più di due corpi aziendali in stretto rapporto funzionale collegati tra loro da viabilità secondaria, vicinale o interpoderale; viene considerato appezzamento unico anche il lotto attraversato da viabilità pubblica o di uso pubblico.

    La realizzazione di tali annessi è comunque esclusa negli ambiti R2.4, R3.2, R4.2, R4.3, R4.4 e nel subsistema R5.

    3. Le soluzioni proposte dovranno essere sempre orientate a limitarne gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere se necessario impianti vegetazionali di mitigazione paesaggistica. Il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica dovrà comunque privilegiare l'edilizia eco-compatibile e favorire la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.

    4. Per il conseguimento del titolo abilitativo alla realizzazione degli annessi sarà necessaria la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo ventennale che comprenda i seguenti impegni da parte dell'azienda:

    1. a) coltivazione della superficie Agricola Utilizzata e allevamento dei capi che hanno dato diritto alla costruzione dell'annesso;
    2. b) non alienare separatamente il fondo e l'annesso da realizzare;
    3. c) mantenere le pertinenze agricole del fondo avendo cura di compiere le operazioni di pulitura e di sfalcio degli argini dei fossati o dei rii di scolo eventualmente presenti sul fondo o ai confini dello stesso;
    4. d) rendere autonoma la eventuale fornitura di acqua necessaria per l'irrigazione non attingendo all'acquedotto pubblico.

    5. Il progetto degli annessi dovrà essere accompagnato da adeguata documentazione redatta da tecnico abilitato in materie agricole e forestali che verifichi la sussistenza delle condizioni preliminari indicate ai commi precedenti. In particolare la relazione tecnica specificherà i dati su cui è basato il dimensionamento proposto, le infrastrutture, il rispetto delle distanze dalle case e dai centri abitati nel caso degli allevamenti, di disponibilità della risorsa idrica, le modalità di smaltimento dei reflui ecc.

    - Annessi non collegabili alle superfici fondiarie minime che non necessitano di P.A.P.M.A.A.
  151. 1. È la parte principale della zona produttiva di San Vincenzo, esito di interventi di lottizzazione ma non caratterizzata da omogeneità. Per le caratteristiche del contesto e la localizzazione l'area si presta anche all'insediamento di attività terziarie.

    2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c8.

    3. All'interno dell'ambito U3.4, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

    • - attività industriali e artigianali
    • - attività commerciali al dettaglio (art. 13 comma 2)
    • - attività commerciali all'ingrosso e depositi
    • - attività turistico-ricettive limitatamente a ospitalità alberghiera
    • - attività direzionali e di servizio
    • - attrezzature di servizio pubbliche.

    Non è ammessa la destinazione residenziale, salvo il caso di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del Piano Operativo.

    4. Ogni intervento sulle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato alla sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.

    5. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali - ad eccezione delle unità immobiliari realizzate come alloggi del custode - esclusivamente a condizione che tutte le unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq. e che le nuove unità immobiliari originate siano utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell’agibilità. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq. L’apposizione dell’atto di vincolo riguarderà esclusivamente le nuove unità immobiliari aggiunte di superficie compresa tra 45 e 65 mq. Nel caso che l’unità immobiliare originaria, dopo il frazionamento, abbia una superficie compresa tra 45 e 65 mq sulla stessa dovrà essere apposto l’atto di vincolo di cui sopra.

    - Aree recenti a destinazione produttiva e terziaria (U3.4)
  152. 1. Il Parco naturale costiero si configura come una sequenza di ambienti di elevato interesse conservazionistico composta da sistema arenile e dune mobili con habitat e specie di flora e fauna psammofitici, macchia mediterranea su duna fissa, leccete, sugherete e pinete su duna fissa ed aree umide retrodunali, in diretto collegamento con l'area naturale protetta di Baratti-Populonia.

    2. Al fine della tutela delle aree naturali protette, sono ammessi esclusivamente interventi funzionali alla fruizione compatibile, come esplicitato all'art. 96 delle presenti Norme, in riferimento al subsistema R5.

    3. Dovranno essere adottate adeguate misure per ridurre al minimo le interferenze e le alterazioni causate dall'elevato carico turistico estivo, per evitare il deperimento di porzioni di pineta e di sugherete e l'interrimento di aree umide retrodunali.

    Dovranno inoltre essere regolamentate le attività di pulizia dell'arenile che possano avere impatto sugli habitat dunali.

    4. Sugli edifici esistenti, di proprietà privata, all'interno dell'area di parco, gli interventi sul patrimonio edilizio sono consentiti a condizione che vengano migliorate le condizioni di accessibilità agli stessi, riducendo al minimo le interferenze con la duna ed il bosco.

    - Parco di Rimigliano
  153. 1. Sono le parti oggetto di recente edificazione poste immediatamente all'esterno del perimetro urbano consolidato.

    2. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà essere improntata soprattutto a migliorare e facilitare la fruizione pedonale e ciclabile e la continuità dei percorsi, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree.

    Tutte le strade dovranno essere dotate di marciapiede con caratteristiche adeguate su entrambi i lati ed alberate, fatti salvi insormontabili impedimenti tecnici.

    3. Per i parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli parte dei quali riservata alle persone disabili; essi dovranno essere localizzati preferibilmente in prossimità di parchi e giardini pubblici o delle attrezzature pubbliche di servizio.

    - Le appendici recenti (U4)
  154. 1. Alle aziende agricole, a condizione che non esistano già costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo e che eventuali consistenze incongrue esistenti vengano rimosse, è consentita la realizzazione di manufatti, non soggetti alla presentazione di programma aziendale, che non possono mutare la destinazione d'uso agricola e che non entrano nel computo del patrimonio edilizio esistente dell'azienda.

    Tali manufatti, strettamente necessari alla conduzione dei fondi, sono distinti in base alla durata e alla necessità di trasformazioni permanenti come previsto dall'art. 70 della LRT 65/2014.

    2. Nella realizzazione dei manufatti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con il carattere temporaneo degli stessi, preferibilmente in legno. Eventuali scelte di tipologie e/o materiali diversi dovranno essere opportunamente motivate e dettate da esclusive esigenze legate alla specificità delle attività produttive agricole.

    Negli atti del procedimento abilitativo inviati al Comune oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato nelle materie agricole che giustifichi le dimensioni del manufatto, una analisi paesaggistica che giustifichi la scelta localizzativa e l'introduzione di interventi di miglioramento e mitigazione ambientale.

    - Ulteriori manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A.
  155. 1. Sono insediamenti residenziali esito di lottizzazioni recenti giustapposte ai tessuti consolidati e prive di caratteristiche complessivamente omogenee ma spesso singolarmente connotate da unitarietà.

    2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c4, per i quartieri unitari, la classe c7, in presenza di tessuti prevalentemente omogenei, o la classe c8.

    3. All'interno dell'ambito U4.1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

    • - residenziale
    • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
    • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
    • - attività turistico-ricettive limitatamente a ospitalità alberghiera e ospitalità extralberghiera (Tr)
    • - attività direzionali e di servizio
    • - attrezzature di servizio pubbliche.

    Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

    4. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq. e che le nuove unità immobiliari originate siano utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell’agibilità. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq.
    L’apposizione dell’atto di vincolo riguarderà esclusivamente le nuove unità immobiliari aggiunte di superficie compresa tra 45 e 65 mq. Nel caso che l’unità immobiliare originaria, dopo il frazionamento, abbia una superficie compresa tra 45 e 65 mq sulla stessa dovrà essere apposto l’atto di vincolo di cui sopra.

    - Appendici a destinazione prevalentemente residenziale (U4.1)
  156. 1. L'agricampeggio e l'agrisosta camper, quali attività integrative all'agricoltura, così come regolamentati dalla normativa sovraordinata, sono ammessi esclusivamente per le aziende agricole nel subsistema R2.

    - Attrezzature per l'agricampeggio e l'agrisosta camper
  157. 1. L'installazione di manufatti destinati all'agricoltura amatoriale, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, è consentita ai proprietari o detentori di fondi agricoli esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità sotto indicata; ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti Norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

    L'intervento non dovrà modificare la morfologia dei luoghi né comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

    Dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo, in particolare poco esposti rispetto alle strade di interesse panoramico, e nelle aree collinari si dovranno collocare in modo tale che le quote delle coperture non superino le quote al suolo di crinale o delle vette dei poggi; dovranno inoltre essere salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico. Gli interventi dovranno garantire la tutela delle sistemazioni agrarie tradizionali. Il rispetto di tali criteri al fine del corretto inserimento paesaggistico sarà oggetto di esame e verifica da parte della Commissione del paesaggio comunale.

    I manufatti per l'agricoltura amatoriale non sono consentiti negli ambiti R2.3, R2.4, R3.2, R4.2, R4.3 e R4.4 e nei subsistemi R1 e R5.

    2. La Superficie Coperta di manufatto realizzabile massima è pari a:

    • - 10 mq. per fondi agricoli maggiori di 500 mq. e inferiori a 1.000 mq.
    • - 15 mq. per fondi agricoli compresi tra 1.000 mq. e 5.000 mq.
    • - 35 mq. per fondi agricoli maggiori di 5.000 mq.

    Sono esclusi i fondi agricoli oggetto di frazionamento successivo alla data di adozione del Piano Operativo.

    3. Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto. Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili manufatti per l'agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali laddove siano presenti le superfici agricole utilizzabili che concorrono al dimensionamento per entrambe le fattispecie.

    4. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

    • - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
    • - Altezza (HMax) non superiore a 2,50 ml.;
    • - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
    • - assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile; i manufatti di Superficie Coperta non superiore a 10 mq. saranno semplicemente appoggiati al suolo, con eventuale pavimentazione interna costituita da elementi accostati, privi di giunti stuccati o cementati;
    • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.

    È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni realizzate nelle modalità definite al successivo art. 113.

    - Manufatti per l'attività agricola amatoriale
  158. 1. Comprende le parti esterne della zona produttiva di San Vincenzo, esito di interventi di lottizzazione in aggiunta al tessuto esistente e non caratterizzate da omogeneità. Per le caratteristiche del contesto e la localizzazione l'area si presta anche all'insediamento di attività terziarie.

    2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c8.

    3. All'interno dell'ambito U4.2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

    • - attività industriali e artigianali
    • - attività commerciali al dettaglio (art. 13 comma 2)
    • - attività commerciali all'ingrosso e depositi
    • - attività turistico-ricettive limitatamente a attività alberghiera
    • - attività direzionali e di servizio
    • - attrezzature di servizio pubbliche.

    Non è ammessa la destinazione residenziale, salvo il caso di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del Piano Operativo.

    4. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali - ad eccezione delle unità immobiliari realizzate come alloggi del custode - esclusivamente a condizione che tutte le unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq. e che le nuove unità immobiliari originate siano utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell’agibilità. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq.
    L’apposizione dell’atto di vincolo riguarderà esclusivamente le nuove unità immobiliari aggiunte di superficie compresa tra 45 e 65 mq. Nel caso che l’unità immobiliare originaria, dopo il frazionamento, abbia una superficie compresa tra 45 e 65 mq sulla stessa dovrà essere apposto l’atto di vincolo di cui sopra.

    - Appendici a destinazione produttiva e terziaria (U4.2)
  159. 1. Il subsistema U5 comprende la trama dei corsi d'acqua che attraversano il tessuto urbano che si riconnette al tratto urbano della spiaggia, costituendo una struttura di connessione ecologica di rilevante importanza.

    - La rete ecologica in area urbana (U5)
  160. 1. L'installazione di manufatti per il ricovero di animali domestici è consentita ai soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, proprietari o detentori di fondi agricoli, esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità sotto indicata.

    L'intervento non dovrà modificare la morfologia dei luoghi né comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

    Dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo, in particolare poco esposti rispetto alle strade di interesse panoramico, e nelle aree collinari si dovranno collocare in modo tale che le quote delle coperture non superino le quote al suolo di crinale o delle vette dei poggi; dovranno inoltre essere salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico. Gli interventi dovranno inoltre garantire la tutela delle sistemazioni agrarie tradizionali. Il rispetto di tali criteri al fine del corretto inserimento paesaggistico sarà oggetto di esame e verifica da parte della Commissione del paesaggio comunale.

    I manufatti per il ricovero di animali domestici sono comunque esclusi negli ambiti R2.3, R3.2, R4.2, R4.3 e R4.4 e nei subsistemi R1 e R5.

    2. La Superficie Coperta di manufatto massima realizzabile è 10 mq. per fondi agricoli non oggetto di frazionamento successivo alla data di adozione del Piano Operativo e di superficie non inferiore a 1.000 mq.

    Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto.

    Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti Norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

    Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili manufatti per l'agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali laddove siano presenti le superfici agricole utilizzabili che concorrono al dimensionamento per entrambe le fattispecie.

    3. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

    • - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
    • - Altezza (HMax) non superiore a 3 ml. per i box cavalli, 2,20 ml. per gli altri manufatti;
    • - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
    • - assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile;
    • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
    • - rispetto delle distanze dai fabbricati e da luoghi pubblici eventualmente regolamentate dall'Amministrazione.

    Non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica; i reflui provenienti dalla detenzione di animali dovranno comunque essere smaltiti seconde le norme vigenti.

    La disponibilità di acqua deve essere garantita per la gestione e l'igiene.

    È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni realizzate con le modalità definite al successivo art. 113.

    - Manufatti per il ricovero di animali domestici
  161. 1. La realizzazione di strutture di ricovero dei cani per le attività venatorie è consentita solo ad associazioni di cacciatori aventi la sede nel Comune di San Vincenzo e purché l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo, con esclusione degli ambiti R3.2, R4.1, R4.2, R4.3 e R4.4 e dei subsistemi R1 e R5.

    2. Per tali manufatti valgono le seguenti disposizioni:

    • - dimensione minima del fondo di 1.000 mq.;
    • - capacità atta contenere un numero di cani non inferiore a 10 e non superiore a 40 unità;
    • - eventuale superficie aggiuntiva massima di 20 mq. di Superficie edificabile (o edificata) (SE) adibita per medicheria, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate.

    I box e gli spazi per i cani, dimensionati nel rispetto del D.P.G.R. n. 38/R2011, dovranno essere costruiti con strutture leggere e rimovibili in legno e con Altezza (HMax) massima 2,20 ml., e pavimentati con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili; la pavimentazione dovrà consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia.

    Dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi recintati per la sgambatura e l'addestramento dei cani.

    Eventuali locali da adibire gli usi di medicheria, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate dovranno avere le stesse caratteristiche e potranno avere separazioni interne per delimitare spazi ad uso diverso; le eventuali finestre dovranno avere una superficie di massimo 1/10 della Superficie edificabile (o edificata) (SE) consentita, con davanzali posti ad un'altezza non inferiore a m 1,50 dal livello interno.

    Sono consentite le recinzioni realizzate con le modalità definite al successivo art. 113.

    Le distanze minime da osservare sono pari a:

    • - 100 ml. da abitazioni e case sparse
    • - 150 ml. da centri abitati e strutture turistico ricettive esistenti
    • - 50 ml. da eventuali abitazioni a servizio dello stesso annesso di ricovero per cani (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria).

    L'associazione proponente tramite Atto d'obbligo dovrà impegnarsi a:

    • - mantenere l'annesso per un tempo limitato all'attività e provvedere alla rimozione al cessare dell'attività di ricovero;
    • - rendere autonoma la fornitura di acqua necessaria per la pulizia e per l'allevamento, non attingendo all'acquedotto comunale;
    • - presentare idonea polizza fidejussoria a garanzia delle opere di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione.

    3. La realizzazione di manufatti a supporto dello svolgimento dell'attività venatoria è consentita alle squadre di caccia operanti nel Comune di San Vincenzo ed iscritte nel registro della ATC competente per il territorio, purché l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

    Le strutture dovranno ricadere obbligatoriamente all'interno dell'areale di competenza della squadra, con esclusione degli ambiti R2.1, R2.2, R2.4, R3.1, R3.2, R4.1, R4.3 e R4.4 e del subsistema R5.

    Per ogni squadra è consentito un solo manufatto, realizzato in legno e di Superficie Coperta non superiore a 100 mq. ed Altezza (HMax) non superiore a 3 ml.; non è ammessa la realizzazione di più manufatti anche se di superficie inferiore.

    I manufatti non potranno essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono e dovranno essere rimossi al cessare dell'iscrizione della squadra nel registro istituito presso l'ATC.

    - Manufatti a supporto delle attività venatorie
  162. 1. Sono elementi lineari corrispondenti a tratti del reticolo idrografico principale all'interno delle aree urbane che collegano le aree di più rilevante valore naturalistico ed ambientale, da sottoporre a tutela e da riqualificare dal punto di vista ecologico, ove possibile con la riduzione dell'impermeabilizzazione e il rafforzamento della vegetazione riparia.

    2. La valorizzazione dei corsi d'acqua ai fini dell'individuazione di percorsi per la fruizione escursionistica è ammessa se compatibile con la salvaguardia degli alvei e della vegetazione riparia. Eventuali interventi sugli ecosistemi fluviali dovranno salvaguardare la vegetazione ripariale, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, e garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

    - Connessioni lungo i corsi d'acqua (U5.1)
  163. 1. Nelle aree extraurbane sono consentite le recinzioni dei fondi esclusivamente qualora se ne dimostri l'indispensabilità per motivi riconducibili all'attività agricola, quali la protezione delle colture, delle stazioni di specie floristiche endemiche, rare o di interesse fitogeografico e della fauna allevata dalla fauna selvatica, oltre a quelle previste da normative sovraordinate per impianti tecnologici oppure per la regolamentazione dell'attività venatoria.

    2. Sono ammesse esclusivamente recinzioni con rete metallica di altezza non superiore a 2 ml., anche interrata, ma sempre senza opere murarie, sostenuta da pali preferibilmente in legno, semplicemente infissi al suolo; un'altezza massima di 2,50 ml. potrà essere ammessa nel caso di terreno in forte pendio quando le aree da proteggere si trovino a valle della recinzione.

    Sono altresì sempre consentite le recinzioni elettrificate antipredatori a difesa della zootecnia.

    I recinti per cavalli possono essere realizzati esclusivamente in pali di legno.

    Le recinzioni dovranno inoltre consentire il passaggio della piccola fauna.

    3. Per il loro migliore inserimento paesaggistico, le recinzioni di qualsiasi tipo devono rispettare la topografia esistente e porsi quanto più possibile lungo segni di discontinuità presenti, sia colturali e vegetazionali, che morfologici (limiti di colture, strade, sistemazioni del terreno, fossi, balze, ciglionamenti). Esse non possono in alcun modo interrompere tratti di strade pubbliche o di uso pubblico né impedire o ostacolare l'accesso ai tracciati della viabilità storica e devono altresì prevedere comunque varchi di accesso e passaggi gestiti (cancelletti, serrature, sbarre, ecc.), in corrispondenza delle strade poderali.

    4. Per ogni tipo di recinzione, quando consentite dalle presenti Norme, dovranno essere comunque previste aperture adeguate e sufficienti all'accesso di mezzi di emergenza per interventi urgenti in caso di incendio o grave calamità naturale. Dovrà altresì essere comunque garantito l'uso pubblico della viabilità minore per escursionismo e altre forme di fruizione del territorio.

    5. Il progetto di realizzazione di opere di recinzione - ad eccezione di quelle qualificabili prive di rilevanza edilizia - dovrà essere accompagnato da una documentazione grafica e fotografica adeguata, tale da offrire una sufficiente informazione, oltre che della tipologia di recinzione, di tutte le barriere, cancelli, pavimentazioni ecc., in modo tale da potere valutare la loro compatibilità con l'intorno e la coerenza complessiva del progetto.

    - Recinzioni dei fondi agricoli
  164. 1. L'ambito corrisponde alle parti urbane dell'arenile, ricadenti nel Demanio statale marittimo.

    2. La disciplina di tale ambito è demandata al Piano Attuativo della Spiaggia (Piano di Utilizzazione degli Arenili).

    3. Fino alla data di adozione del Piano Attuativo della Spiaggia sono consentiti, sugli edifici esistenti, gli interventi fino alla manutenzione straordinaria. Qualsiasi intervento deve essere conforme al PIT/PPR approvato con delibera del CRT n 37 del 27.03.2015 ed in particolare alle direttive e prescrizioni di cui all'allegato Sistema Costiero 4. Litorale sabbioso del Cecina.

    - Arenili (U5.2)
  165. 1. Il Piano Operativo, valutando le specifiche caratteristiche e lo stato di conservazione, classifica gli edifici ed i complessi edilizi esistenti nelle aree extraurbane ed individua le destinazioni d'uso compatibili. Ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente, quale che sia la destinazione d'uso in atto o prevista, ad eccezione di quanto specificato al successivo comma 2 per le aziende agricole, deve sempre osservare i limiti stabiliti dalla classe indicata dalle Tavole di progetto del P.O. o, per edifici, complessi e manufatti non di particolare valore, per i quali le Tavole di progetto del P.O. non riportano una specifica sigla riferita alla classe - compresi quelli legittimi esistenti non cartografati -, i limiti previsti dalla classe c5 ed in tali casi gli ampliamenti si intendono ammessi ad eccezione degli ambiti R2.2, R4.1 e dei subsistemi R1 e R5.

    2. Nel caso di edifici aziendali a destinazione d'uso agricola ai quali il P.O. attribuisce la classe c5, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 commi 1bis e 2 della L.R. 65/2014 e s.m.i., che devono essere considerati alternativi a quelli previsti dalle presenti Norme, ovvero:

    1. a) ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 mc. per ogni abitazione rurale e fino ad un massimo del 10% del volume esistente e comunque non oltre i 300 mc. per gli annessi agricoli;
    2. b) trasferimenti di volumetrie che non eccedono per ogni singolo edificio aziendale il 20% del volume legittimamente esistente; i volumi trasferiti non si cumulano tra di loro e non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al precedente punto a).

    Nel caso di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia si applicano integralmente i criteri insediativi per i nuovi edifici e manufatti rurali riportati all'art. 103 delle presenti Norme.

    3. Non sono comunque ammessi interventi che trasformino serre o manufatti temporanei esistenti in volumetrie edificate.

    - Interventi sugli edifici esistenti
  166. Scarica la Scheda Norma – S01

    - Attività di somministrazione alimenti e bevande, via del Faro a San Vincenzo (S01)
  167. Scarica la Scheda Norma – S02

    - Ex Mirò, via Aurelia nord a San Vincenzo (S02)
  168. 1. Nei frazionamenti per la destinazione d'uso residenziale si dovrà sempre considerare il grado di integrità materiale formale e la consistenza dell'edificio fatto oggetto dell'intervento.

    Per gli edifici di pregio architettonico o di valore storico documentale, ai quali il P.O. attribuisce le classi c1 oppure c2, dovrà essere restituito un adeguato rilievo architettonico e una documentazione fotografica generale e di dettaglio, sulla base dei quali si dovrà redigere una relazione interpretativa dei caratteri storici, tipologici e architettonici dell'edificio o del complesso, con la finalità precipua di individuarne le fasi di crescita, le parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale, il grado di organicità esistente o meno tra le varie parti. In tali casi gli interventi di frazionamento non devono comportare comunque modifiche sostanziali del sistema dei collegamenti verticali.

    2. Nei frazionamenti residenziali è necessario:

    1. a) che le unità immobiliari residenziali originate nel complesso edilizio (inteso come insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile), risultino con una Superficie edificabile (o edificata) (SE) media non inferiore a 80 mq.;
    2. b) che per ciascuna unità immobiliare residenziale con resede autonomo o condominiale siano mantenuti adeguati locali accessori per una Superficie edificabile (o edificata) (SE) di almeno 8 mq.; tali locali potranno essere costituiti da manufatti accessori esistenti nel resede di pertinenza o reperiti al piano terreno dell'edificio, preferibilmente con accesso diretto all'esterno.

    3. Nel caso di realizzazione, all'interno dello stesso complesso rurale, di più unità funzionali, non è ammessa la formazione di aree di pertinenza fondiaria distinte, con separazioni fisiche di qualunque natura, ma dovrà essere individuata una pertinenza unitaria nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto. Per il resede di pertinenza dovranno essere sempre osservate le prescrizioni di cui al successivo art. 120.

    - Disposizioni specifiche per il frazionamento degli edifici per finalità residenziali
  169. 1. Per gli edifici esistenti nelle aree extraurbane del Comune di San Vincenzo, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 65/2014 in merito alle limitazioni al mutamento della destinazione agricola e gli obblighi sottoscritti e fatte salve le destinazioni d'uso specificamente individuate nelle Tavole di progetto del P.O. e le ulteriori prescrizioni riferite ai singoli ambiti, valgono le seguenti prescrizioni:

    1. a) per gli edifici a destinazione d'uso agricola, gli usi consentiti sono quelli di abitazioni, annessi e depositi di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole ed agriturismo, nei limiti d'intervento disciplinati dal precedente art. 114;
    2. b) per le abitazioni rurali è sempre possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza civile e sono inoltre ammesse le attrezzature di servizio pubbliche, le attività direzionali e di servizio, le attività artigianali ed in particolare l'artigianato di servizio e l'artigianato di produzione di beni artistici;
    3. c) per gli edifici strumentali agricoli o attualmente con altre destinazioni in classe c1, c2 e c3, per il particolare pregio o rappresentatività dell'edificio, sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al precedente punto b);
    4. d) per gli edifici strumentali agricoli in classe c5 è ammesso il mutamento di destinazione d'uso ad attrezzature di servizio pubbliche, attività direzionali e di servizio; nel caso di demolizione e ricostruzione gli interventi non potranno comunque determinare aumento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) legittimamente esistente;
    5. e) per gli edifici a destinazione d'uso residenziale, oltre alle strutture turistiche extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, sono ammesse anche le attrezzature di servizio pubbliche e le attività direzionali e di servizio;
    6. f) per gli altri edifici sono ammesse attività compatibili con il contesto rurale ovvero attività direzionali e di servizio (quali servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e manutenzioni ambientali); è possibile anche il riutilizzo a fini agricoli, ai sensi e nei modi di cui all'art. 75 della L.R. 65/2014; il cambio d'uso a residenza è consentito nel caso di edifici che risultano deruralizzati alla data di adozione del presente Piano Operativo e di edifici che non hanno mai avuto destinazione agricola.

    2. Non è ammesso il mutamento della destinazione d'uso di fabbricati non assimilabili ad edifici (tettoie, semplici coperture a protezione di prodotti o macchinari, manufatti parzialmente chiusi, serre, strutture di ricovero per animali...), anche se condonati, così come manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti, comunque autorizzati; tali manufatti potranno eventualmente essere utilizzati a supporto degli spazi di pertinenza mantenendo la stessa funzione, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; i materiali impropri e fatiscenti dovranno in ogni caso essere rimossi e sostituiti con materiali analoghi di buona qualità, senza alcuna alterazione di superficie e/o altezza.

    I manufatti minori in muratura (stalletti, porcilaie, pollai, forni, pozzi ecc.) di interesse storico-documentale devono essere mantenuti nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive ma non possono essere riutilizzati se non come locali accessori, di servizio e di integrazione dell'abitazione o di altre destinazioni d'uso degli edifici principali.

    - Usi compatibili degli edifici esistenti
  170. Scarica la Scheda Norma – S03

    - Area silos Solvay, via Aurelia, via della Valle a San Vincenzo (S03)
  171. 1. Il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti è consentito alle condizioni di cui alla Sezione IV della L.R. 65/2015 e s.m.i.

    2. Le unità immobiliari residenziali originate nel complesso edilizio (insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile) devono risultare con una Superficie edificabile (o edificata) (SE) media non inferiore a 80 mq. Non è comunque ammesso il mutamento di destinazione d'uso di edifici isolati con Superficie edificabile (o edificata) (SE) inferiore a 70 mq.

    3. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso a residenza non sono consentiti nuovi ulteriori volumi per la conduzione del fondo e per il ricovero di mezzi; tali spazi dovranno essere ricavati dai volumi esistenti. Per ciascuna unità immobiliare con resede autonomo o condominiale deve pertanto essere dimostrata la disponibilità di adeguati locali accessori per una Superficie edificabile (o edificata) (SE) di almeno 8 mq.; tali locali potranno essere costituiti da manufatti accessori esistenti nel resede di pertinenza o reperiti al piano terreno dell'edificio, preferibilmente con accesso diretto all'esterno. Tale dotazione non è richiesta nel caso dell'unità immobiliare esito di cambio d'uso di un edificio isolato con Superficie edificabile (o edificata) (SE) inferiore a 80 mq.

    4. Il cambiamento di destinazione d'uso è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto; ogni progetto di intervento dovrà pertanto definire il complesso delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturazione - comprensive delle modalità dell'approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquame, trattamento rifiuti domestici, viabilità, accessi, fonti energetiche, illuminazione esterna, allacciamenti, sistemazioni esterne e aree di parcheggio - che si intendono realizzare, con la specificazione degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata. Eventuale nuova viabilità, da ammettersi esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, sarà realizzata con caratteri tipici della maglia poderale.

    5. Gli edifici e le unità immobiliari che cambiano destinazione d'uso dovranno essere collegati ad aree di pertinenza corrispondenti alla porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile, così come definita al comma 3 dell'art. 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

    6. L'individuazione della pertinenza degli edifici che cambiano destinazione d'uso non deve determinare la creazione di rilevanti cesure con il paesaggio agrario circostante. In particolare si deve tenere conto dell'andamento morfologico del terreno, del reticolo idrografico superficiale e della configurazione dell'ordinamento colturale e del manto vegetale preesistente; sulla base dell'individuazione di tali riferimenti, verrà definita di volta in volta l'estensione e la perimetrazione più adeguata dell'area di pertinenza, in riferimento alla individuazione dei confini naturali (siepi, scarpate, ecc.) e alla conformazione particellare, sempre se compatibile con l'andamento morfologico del terreno.

    7. Possono essere considerate opere di sistemazione ambientale quelle opere volte a:

    • - garantire la sistemazione idraulico-agraria del fondo con manutenzione, pulitura periodica ed eventuale ripristino del reticolo idraulico di superficie;
    • - garantire la tutela ed il mantenimento della viabilità minore pubblica e di uso pubblico;
    • - tutelare e mantenere in vita la vegetazione di interesse ambientale e paesaggistico, come ad esempio la vegetazione ripariale, i filari e le siepi arboreo-arbustive e gli oliveti tradizionali;
    • - ripristinare aree degradate, ove siano riconoscibili fenomeni di erosione o mal utilizzo dei suoli, privilegiando la rimessa a coltura e valorizzando le eventuali tracce di vecchie sistemazioni colturali presenti, anche residuali;
    • - recuperare tabernacoli, edicole, piccoli edifici religiosi, elementi di raccolta delle acque o altri elementi di valore storico, architettonico o culturale presenti all'interno dell'area di pertinenza di edifici o all'interno delle proprietà.
    - Condizioni al mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti
  172. Scarica la Scheda Norma – S04

    - Albergo Centrale, piazza Umberto I, via Gorgona a San Vincenzo (S04)
  173. Scarica la Scheda Norma – S05

    - Residence Villa Piani, corso Italia, via Costa a San Vincenzo (S05)
  174. 1. La realizzazione di nuovi locali interrati pertinenziali (ad eccezione di quelli a servizio delle attività produttive agricole), fermo restando quanto definito per ciascuna classe, nelle aree extraurbane è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

    • - la realizzazione di cantine e locali totalmente interrati, non destinati alla presenza continuativa di persone e con Altezza utile (HU) non superiore a 2,40 ml. - comunque non destinate ad autorimesse pertinenziali - è consentita entro la Superficie Coperta dell'edificio con accesso interno;
    • - l'accesso esterno al piano interrato o seminterrato è consentito solo nel caso in cui ciò non comporti la modifica del profilo originario del suolo o la realizzazione di rampe, ovvero in presenza di terrapieni, salti di quota e dislivelli esistenti, comportanti solo minime alterazioni della morfologia dei luoghi.

    2. Nelle aree extraurbane la realizzazione di locali interrati da adibire ad autorimessa è consentita - con esclusione degli edifici in classe c1 e c2 - solo nel caso in cui, a causa del dislivello dei vari punti della quota originaria dello stato dei luoghi, il percorso di accesso all'autorimessa non necessiti di movimenti di terra significativi, né tantomeno di rampe. In tale caso le superfici non potranno comunque eccedere le dotazioni minime di parcheggio, definite all'art. 30 delle presenti Norme e dovranno avere caratteristiche tali da essere escluse dal computo della Superficie edificabile (o edificata) (SE).

    3. Fermo restando quanto definito per ciascuna classe, è ammessa la realizzazione di volumi tecnici completamente interrati delle dimensioni strettamente necessarie a contenere ed a consentire l'accesso delle apparecchiature e degli impianti tecnologici ed è altresì consentita la realizzazione di cisterne interrate per la raccolta di acque meteoriche. La realizzazione dei volumi tecnici non può comportare in nessun caso la realizzazione di rampe di accesso o l'alterazione della morfologia e del profilo dei terreni.

    4. Eventuali interventi volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati dovranno in ogni caso essere realizzati evitando sbancamenti di terreno tali da alterare la tipologia dell'edificio, la corografia dei luoghi e l'aumento dei piani visibili dell'edificio, pur in assenza di un innalzamento della quota assoluta.

    - Locali pertinenziali interrati e seminterrati
  175. 1. Nelle aree extraurbane la progettazione delle piscine, dei campi da tennis e attrezzature sportive simili a carattere pertinenziale, ferme restando le esclusioni di cui alle presenti Norme, dovrà garantire l'inserimento adeguato nel paesaggio, con le minori alterazioni possibili dei caratteri dell'insediamento e del contesto rurale, rispettando l'orografia e la morfologia del terreno, il reticolo idrografico superficiale, i tracciati viari ed i sentieri storici ed i segni della tessitura agraria nonché le alberature d'alto fusto di pregio.

    La valutazione della loro compatibilità dovrà essere resa possibile attraverso la presentazione di una documentazione grafica e fotografica adeguata, tesa ad illustrare l'inserimento dei manufatti nel contesto paesaggistico-territoriale; dovranno essere puntualmente descritte le trasformazioni previste e le azioni per favorire l'attenuazione della loro presenza nel paesaggio, oltre ad una precisa e dettagliata descrizione di tutti i materiali costruttivi e degli assetti vegetazionali esistenti e che si intendono realizzare (muri di contenimento, ciglionamenti, allineamenti, filari, alberature, siepi, ecc.).

    2. Per le piscine valgono le seguenti disposizioni:

    • - è consentita la realizzazione di piscine pertinenziali se completamente interrate ed ove per l'approvvigionamento sia dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015;
      sono ammesse piscine seminterrate nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra ed evitando in ogni caso la realizzazione di muri a retta di altezza superiore a 1,50 ml.;
    • - non è ammessa la realizzazione di più di una piscina per ogni edificio o complesso edilizio a carattere unitario, indipendentemente dalla pluralità degli usi ospitati nell'edificio o complesso edilizio o delle unità immobiliari in essi esistenti o derivanti da eventuale frazionamento; può essere realizzato, in aggiunta alla singolo piscina, un laghetto balneabile (biopiscina con le dimensioni massime previste in questo articolo) purché sia garantito l'approvvigionamento idrico con recupero acque piovane o dotazione di pozzo autonomo e che non siano previsti sistemi di trattamento chimico delle acque;
    • - la piscina dovrà essere localizzata in chiaro rapporto con l'immobile di cui costituisce pertinenza e comunque a distanza non superiore a 50 ml.; potrà essere ammessa una distanza maggiore nel caso di strutture turistico ricettive (alberghi o residenza turistico-alberghiere) o agrituristiche qualora analisi e valutazioni di carattere paesaggistico ed ambientale - supportate da adeguata prefigurazione del progetto realizzato - giustifichino la scelta localizzativa e dimostrino il migliore inserimento nel contesto;
    • - la vasca della piscina potrà avere dimensioni d'ingombro massime pari a 120 mq.;
      se a servizio di strutture turistico ricettive (alberghi o residenza turistico-alberghiere) o agrituristiche con oltre 40 posti letto è ammessa una superficie massima della vasca di 180 mq.; le strutture con destinazione d'uso turistico ricettiva alberghiera potranno altresì prevedere anche una piscina in aggiunta, realizzabile con profondità massima della vasca di 0,60 ml. e superficie massima di 20 mq.;
    • - la forma della piscina dovrà essere in armonia con il contesto; la forma dell'invaso dovrà essere preferibilmente rettangolare, mentre altre forme sono consentite allo scopo esclusivo di meglio adeguarsi alle caratteristiche del sito per minimizzare i movimenti di terra;
    • - il rivestimento della vasca dovrà integrarsi con il contesto e scelto nelle tonalità neutre congrue all'ambiente, nei colori della sabbia o nelle tonalità del verde, dal grigio verde al verde bottiglia, escludendo comunque il colore azzurro;
    • - per le piscine a servizio delle residenze eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1,50 ml. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno, mentre uno solo dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità massima di 2 ml.; nel caso di piscine a servizio di strutture agrituristiche o turistico-ricettive valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi;
    • - il vano tecnico, se di nuova realizzazione, dovrà essere prevalentemente interrato; è comunque esclusa la possibilità di realizzazione di accessi mediante percorsi in trincea;
    • - nel caso di piscine a servizio di strutture agrituristiche o turistico-ricettive è consentita l'installazione di coperture stagionali costituite da strutture removibili e/o retrattili di Superficie Coperta non eccedente la superficie occupata dalla vasca e dalla pavimentazione perimetrale e di altezza al colmo massima di 3 ml.; gli elementi portanti e gli infissi devono essere realizzati in legno o metallo e di sezione modesta, con tamponature in vetro o plexiglass o policarbonato;
      negli altri casi è consentita l'installazione di coperture stagionali costituite da strutture removibili e/o retrattili di Superficie Coperta non eccedente la superficie occupata dalla vasca e dalla pavimentazione perimetrale e di altezza al colmo massima di 1,50 ml.

    3. Campi da tennis e simili per dimensione sono ammessi esclusivamente nel subsistema R2 - ad eccezione degli ambiti R2.3 e R2.4 - e nel subsistema R3 - ad eccezione dell'ambito R3.2 - e se a servizio di strutture turistico ricettive o agrituristiche esistenti; per essi valgono le seguenti disposizioni:

    • - devono essere evitate opere di rimodellamento del suolo (scavi e rinterri) che comportino una alterazione significativa della situazione preesistente;
    • - deve essere dimostrato un approvvigionamento sufficiente e continuo dell'acqua per le innaffiature ed altre necessità, senza carico per l'acquedotto pubblico;
    • - i campi da gioco devono essere realizzati preferibilmente in terra rossa o prato; nel caso di realizzazione in materiale sintetico saranno privilegiati sottofondi non permanenti e finiture di colore verde;
    • - non è consentita la copertura dei campi da gioco, salvo il caso di installazione di coperture stagionali.

    Non è ammessa la realizzazione di più di un campo da gioco per ciascuna struttura turistico ricettiva o agrituristica, salvo il caso di strutture con oltre 40 posti letto per le quali sono consentiti più campi da gioco, anche di dimensione diversa da quella di campi da tennis e simili, purché entro il limite di un ingombro complessivo pari a tre campi da tennis e simili.

    - Piscine pertinenziali, campi da tennis e simili
  176. Scarica la Scheda Norma – S06

    - Attività di somministrazione alimenti e bevande, via Montecristo a San Vincenzo (S06)
  177. 1. Le pertinenze degli edifici nelle aree extraurbane di cui al presente articolo individuano genericamente le aree circostanti i fabbricati (resede) e corrispondono agli spazi aperti che hanno relazione diretta con gli edifici e/o i complessi edificati; esse comprendono dunque le aie, i giardini, i complessi vegetazionali ornamentali, gli orti domestici, i cortili, gli spazi di sosta e simili.

    Nel caso degli edifici e dei complessi di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale esse sono individuate nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:5.000.

    Tali pertinenze non hanno alcun riferimento all'area di pertinenza così come definita al comma 3 dell'art. 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i., disciplinata dall' art. 117.

    2. Per gli interventi sugli spazi aperti eccedenti la manutenzione è richiesta, nel caso di edifici in classe c1 e c2, la redazione di un progetto dettagliato relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico-testuale di tutti gli interventi previsti.

    3. Non è consentito intervenire sugli spazi aperti degli edifici esistenti attraverso l'eliminazione di costruzioni e manufatti tradizionali minori di valore storico-testimoniale, quali locali ricovero addossati o separati dagli edifici principali, stalletti in muratura, forni, pozzi, ecc., anche se non più in uso.

    Se di nessun valore e nel caso in cui siano realizzati con materiali precari o incongrui - sempreché legittimi - possono essere demoliti a e ricostruiti come Superficie accessoria (SA) a parità di volume nel resede di pertinenza, anche in diversa collocazione, purché finalizzata alla complessiva razionalizzazione ed al riordino degli spazi e delle funzioni pertinenziali, evitando in ogni caso di impegnare vedute panoramiche. Non è comunque ammessa la ricostruzione in adiacenza a edifici in classe c1 o c2.

    4. Negli interventi pertinenziali nelle aree extraurbane si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

    • - dovranno essere conservati gli elementi di organizzazione degli spazi aperti quali viali alberati, viabilità poderale, piantate residue, piante arboree e siepi; dovranno in particolare essere salvaguardati gli elementi originari di organizzazione degli spazi aperti quali giardini e parchi, aiuole, viali alberati, percorsi interni e di accesso, sia nel loro andamento che nel trattamento delle finiture, piante arboree, siepi, aie, muri di contenimento e di recinzione, serre, limonaie, grotte, fontane, opere di regimentazione delle acque e quant'altro concorre a definire il valore identitario;
    • - dovrà essere evitata la trasformazione indistinta degli spazi aperti con caratteri architettonici e arredi propri dei contesti urbani o comunque estranei all'ambiente rurale;
    • - i cavi elettrici e telefonici e qualsiasi altro tipo di conduttura dovranno essere interrati o in traccia nelle murature, evitando in particolare l'attraversamento con linee aeree di strade, cortili e giardini.

    Nel caso di riassetto e sistemazione generale dell'area di cui al comma 1, dovranno essere mantenuti i caratteri tipologici e formali e l'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde, dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale; saranno pertanto da evitare disegni ispirati ai giardini di tipo ottocentesco e specie estranee al contesto rurale locale.

    5. Nelle aree circostanti i fabbricati è consentita l'individuazione di posti auto, da localizzarsi prioritariamente nelle immediate vicinanze degli edifici di cui sono pertinenza e comunque lungo la viabilità esistente, posizionati sul terreno in modo da limitare al minimo i movimenti di terra e l'esposizione paesaggistica, garantendo il mantenimento della permeabilità del suolo. Al fine di schermare le auto in sosta sono consentiti esclusivamente manufatti privi di rilevanza edilizia.

    Non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove autorimesse ad esclusione delle fattispecie individuate al comma 2 dell'art. 118 delle presenti Norme (locali interrati).

    Non è ammessa la realizzazione di tettoie diverse da quelle comprese tra i manufatti agricoli specificamente disciplinati al Capo III del Titolo VII delle presenti Norme, se non per strutture adibite al riparo delle automobili entro il limite di 25 mq. di Superficie Coperta per ogni unità immobiliare residenziale.

    6. Nelle aree circostanti i fabbricati sono inoltre consentite le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, purché non per aree di sosta e con esclusione del resede di pertinenza di edifici e complessi in classe c1 e c2.

    Nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno comunque essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali, con l'esclusione di elementi estranei e non consoni al contesto rurale, e l'impermeabilizzazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario agli accessi; la realizzazione di marciapiedi attorno agli edifici non è comunque ammessa nel caso di edifici e complessi in classe c1 e c2.

    7. Fermo restando il divieto di realizzare recinzioni o partizioni all'interno di un resede in origine unitario, per le recinzioni si dovranno rispettare le seguenti disposizioni e indirizzi:

    • - dovranno essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
    • - sono consentite recinzioni in rete metallica con altezza massima di 2 ml. e contestuale messa a dimora di siepi realizzate con specie locali e autoctone o naturalizzate oppure in legno con altezza massima di 1,50 ml.; sono consentite recinzioni in muratura solo se ad integrazione di quelle preesistenti;
    • - per gli ingressi è vietato l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti, per caratteristiche tecniche, dimensioni e tipo, il loro ruolo e la funzione da assolvere.
    - Interventi e sistemazioni pertinenziali degli edifici nelle aree extraurbane
  178. 1. I siti delle ex discariche di San Bartolo (S07) e delle Ginepraie (S08) sono identificati come aree da assoggettare a bonifica ambientale. Per le stesse si rimanda alle schede S07 e S08 allegato "Schede trasformazioni"

    2. Le opere di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere realizzate con l'impiego di tecnologie ambientali, di tecniche di rinaturalizzazione dei suoli e in grado di garantire il corretto inserimento paesaggistico.

    3. Qualsiasi utilizzo delle aree è subordinato all'avvenuta bonifica dei siti e dovrà avvenire esclusivamente in conformità a quanto prescritto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica e messa in sicurezza.

    Scarica la Scheda Norma – S07

    Scarica la Scheda Norma – S08

    - Aree da assoggettare a bonifica ambientale
Ultima modifica 2 Settembre 2022